Sentenza 17 gennaio 2011
Massime • 1
La confisca obbligatoria in materia di armi si applica anche nel caso di accertamento della violazione dell'art. 58 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, rientrando la relativa condotta, consistente nella omessa ripetizione della denuncia di detenere armi all'autorità di P.S. in costanza del trasferimento delle stesse, all'interno dell'art. 240, comma secondo, cod. pen., come richiamato dall'art. 6, legge n. 152 del 1975.
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 27 gennaio 2022 il Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, ha sollevato due distinti gruppi di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico). Con il primo gruppo di questioni, il rimettente censura - in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 42, secondo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, 17 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - il citato art. 6 «nella parte in cui …
Leggi di più… - 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 24 gennaio 2023
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 27 gennaio 2022 il Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, ha sollevato due distinti gruppi di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico). Con il primo gruppo di questioni, il rimettente censura - in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 42, secondo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, 17 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - il citato art. 6 «nella parte in cui …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2011, n. 5841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5841 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania Presidente del 17/01/2011
Dott. TARDIO Angela Consigliere SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo Consigliere N. 141
Dott. BONITO Francesco M.S. rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele Consigliere N. 40829/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN EL N. IL 20/04/1953;
avverso l'ordinanza n. 45/2010 TRIB. LIBERTÀ di BRINDISI, del 19/07/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
sentite le conclusioni del PG Dott. SPINACI Sante, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Brindisi, decidendo sulla istanza di riesame proposta da GU NG avverso il provvedimento con il quale il GIP della sede, in data 21.4.2010, aveva rigettato la sua istanza di dissequestro di 61 armi e di una canna da fucile marca Beretta, con regolare matricola, con ordinanza resa il 19.7.2010, la rigettava. A sostegno della decisione il tribunale rilevava che:
- il GU aveva trasferito le armi in suo possesso e di sua proprietà, da un suo domicilio di Ostuni ad altro collocato nel territorio comunale di Fasano, omettendo però di ripetere la denuncia di trasferimento presso i competenti uffici di P.S.;
- tanto integra la contravvenzione prevista dal R.D. n. 635 del 1940, art. 58, sanzionata dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 221;
- in forza delle richiamate disposizioni normative la denuncia di trasferimento avrebbe dovuto essere fatta immediatamente, di guisa che irrilevante si appalesava la circostanza che, al momento del sequestro, il proprietario aveva comunque già predisposto la comunicazione di rito per l'inoltro all'autorità di P.S.;
- del pari irrilevante appariva la deduzione difensiva che le due località rientrano nella circoscrizione territoriale di un'unica compagnia di CC, dappoiché comunque diverse le circoscrizioni di P.S.;
per la contravvenzione contestata, sussistente perché verosimilmente certo che il trasferimento sia avvenuto prima della perquisizione all'esito del quale fu eseguito l'impugnato sequestro, è richiesto l'elemento psicologico della colpa;
- la sussistenza del fumus circa la ricorrenza della contravvenzione contestata e la previsione, per essa, della confisca obbligatoria ai sensi della L. n. 152 del 1975, art. 6, legittimano pienamente il provvedimento di sequestro preventivo difensivamente contestato.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge, anche processuale e per difetto di motivazione il GU, assistito dal difensore di fiducia, che ne chiede l'annullamento, con o senza rinvio.
Deduce in particolare la difesa ricorrente:
- che nella fattispecie non ricorrono gli estremi della contravvenzione contestata, dappoiché l'indagato si accingeva a denunciare il trasferimento, appena avvenuto, delle armi in suo possesso;
- che la denuncia non deve essere preventiva al trasferimento, ma può legittimamente essere eseguita successivamente, purché immediatamente, ad esso;
- che difetta nella fattispecie sia l'elemento psicologico della colpa, sia l'elemento oggettivo del reato;
- che a mente del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 42, i titolari di licenza di porto d'armi sono legittimati a trasportare tutte le armi comuni da sparo, anche di quelle non contemplate nell'autorizzazione;
- che la L. n. 152 del 1975, art. 6, dispone l'applicabilità del primo capoverso dell'art. 240 c.p., per una serie di condotte, tra le quali non risulta compreso il trasferimento di armi legittimamente detenute da un luogo ad un altro senza la prescritta denuncia all'autorità di PS, di guisa che nella fattispecie non sarebbe prevista la confisca obbligatoria evocata dal giudice territoriale.
3. Il ricorso è infondato.
Giova premettere che, nel caso di specie, trova applicazione la disciplina dell'art. 325 c.p.p., in forza del quale il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza impugnata è ammissibile soltanto per violazione di legge.
Sgombrato il campo, pertanto, dai ripetuti sconfinamenti della doglianza in esame nel merito del provvedimento portato all'esame del Collegio, osserva la Corte che decisivo è, nella fattispecie, il rilievo che la L. n. 152 del 1975, all'art. 6, comma 1, dispone l'applicabilità a tutti i reati concernenti le armi dell'art. 240 c.p., comma 2, il quale, a sua volta, prevede l'obbligo di confisca per una serie di condotte illecite, individuate nella fabbricazione, nell'uso, nel porto, nella detenzione e nella alienazione di cose vietate dalla legge.
Orbene, a carico del ricorrente risulta contestata la fattispecie di rilevanza penale di cui al R.D. n. 635 del 1940, art. 58, comma 3, sanzionato dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 221, il quale testualmente recita:
"La denuncia è fatta nelle forme indicate dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti;
con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità.
Non è ammessa la detenzione di bombe cariche.
In caso di trasferimento del detto materiale da una località all'altra del regno, salvo l'obbligo di cui alla L. art. 34, comma 2, il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della legge, nella località dove il materiale stesso è stato trasportato. Chi denuncia un'arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate ".
Come reso palese dal tenore letterale della norma, la condotta pertanto sanzionata non è quella riduttivamente indicata dalla difesa ricorrente e cioè il trasferimento di armi non immediatamente denunciato, bensì, in costanza del trasferimento, la omessa ripetizione della denuncia di detenere armi imposta dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38, condotta questa correttamente riferibile ad una delle ipotesi, descritte dall'art. 240 c.p., comma 2, n. 2, di obbligatorietà della confisca (si ribadisce: la detenzione di armi non denunciate all'autorità di P.S. a mente del R.D. n. 773 del 1931, art. 38). Ogni altra considerazione difensiva rimane assorbita dal precisato principio di diritto.
4. Alla stregua di quanto sin qui argomentato il ricorso in esame deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2011