Sentenza 22 settembre 2006
Massime • 1
In tema di misure di sicurezza patrimoniali, l'art. 6 della legge n 152 del 1975 prevede, a tutela dell'ordine pubblico, la confisca obbligatoria per tutti i reati concernenti le armi, le munizioni, gli esplosivi ed ogni altro oggetto destinato ad offendere, ciò in deroga alla disciplina ordinaria in tema di confisca, che è pertanto imposta anche nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ed in presenza di una causa estintiva del reato, salva la ricorrenza di entrambe le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 240 cod. pen., cioè non intrinseca criminosità delle cose e loro appartenenza a persona estranea al reato.
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 27 gennaio 2022 il Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, ha sollevato due distinti gruppi di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico). Con il primo gruppo di questioni, il rimettente censura - in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 42, secondo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, 17 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - il citato art. 6 «nella parte in cui …
Leggi di più… - 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 24 gennaio 2023
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 27 gennaio 2022 il Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, ha sollevato due distinti gruppi di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico). Con il primo gruppo di questioni, il rimettente censura - in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 42, secondo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, 17 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - il citato art. 6 «nella parte in cui …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2006, n. 34042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34042 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 22/09/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 2648
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 015367/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIB. SEZ. DIST. di ALGHERO;
nei confronti di:
1) BA IU, N. IL 11/01/1972;
avverso SENTENZA del 25/01/2006 TRIB. SEZ. DIST. di ALGHERO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DE SANDRO A.M. che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 25.1.2006 il giudice monocratico del Tribunale di Sassari, sezione distaccata di Alghero, ha applicato a AR GI, sull'accordo delle parti, a norma dell'art. 449 c.p.p., la pena patteggiata di giorni 20 ed Euro 34,00 di ammenda in ordine al reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, in Alghero il 25.10.2003, un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di cm. 17,5 con lama di cm. 8.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la sezione distaccata di Corte di Appello di Sassari lamentando la omessa confisca del coltello in sequestro, nella specie obbligatoria anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, nonché la omessa qualificazione della specie di pena detentiva applicata sia nella motivazione che nel dispositivo della sentenza. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa alla omessa confisca del coltello in sequestro. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In base al combinato disposto dell'art. 240 c.p., comma 2, L. n. 110 del 1975, art. 4, L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6, e art. 445 c.p.p., la confisca deve essere disposta anche in sede di applicazione della pena per qualunque reato concernente le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi (v. Cass. 14.7.100 3, Gitto;
Cass. 14.6.1996, Cazzandoli;
Cass.28.2.1995, Chiodi). La L. n. 152 del 1975, art. 6, prevede espressamente, in particolare, che la misura di sicurezza patrimoniale della confisca, unitamente a quella del versamento presso i competenti uffici di artiglieria dell'esercito italiano, onde evitare il riciclaggio della armi sequestrate, deve essere obbligatoriamente disposta anche in sede di applicazione della pena e di estinzione del reato per qualunque reato concernente le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, le munizioni e gli esplodenti e ciò anche qualora la fabbricazione, il porto e la detenzione dell'arma stessa siano consentiti mediante autorizzazione amministrativa, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito ed in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea del reato, purché, in quest'ultima ipotesi, essa sia legittimamente detenuta (cfr. per tutte Cass. 24.2.1998 n. 5967). Le armi, gli oggetti atti ad offendere ed i materiali indicati dalla citata legge, art. 6, devono infatti ritenersi aggiunti all'elenco degli oggetti confiscabili a norma del primo capoverso dell'art. 240 c.p., avendo il legislatore, con la norma speciale a tutela dell'ordine pubblico, inteso derogare, limitatamente alle armi, alla disciplina ordinaria in tema di confisca, imposta anche in caso di sussistenza di una causa estintiva del reato, salva la sola ipotesi della ricorrenza di entrambe le condizioni di cui all'art. 240 c.p., u.c., e cioè non intrinseca criminosità delle cose e loro appartenenza a persona estranea al reato (v. Cass. Sez. 1^, 28.10.1999 n. 5228). Orbene, nel caso in esame la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non ha provveduto sulla confisca del coltello in sequestro pur essendo la stessa obbligatoria, per cui deve essere annullata per tale parte. L'annullamento deve essere disposto senza rinvio, a norma dell'art. 620 c.p.p., lett. l), poiché si può procedere direttamente in questa sede a disporre la confisca obbligatoria dell'arma in sequestro (v. Cass. 10.2.1997, Bracalenti, Rv. 206689).
Quanto alla doglianza relativa alla mancata qualificazione della pena detentiva, è invece appena il caso di rilevare che appare del tutto evidente che si è trattato dell'arresto poiché è stata contestata una contravvenzione ed è stata nel contempo applicata la pena congiunta dell'ammenda.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca del coltello in sequestro che dispone.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2006