Sentenza 28 settembre 1999
Massime • 1
Il rinvio dell'art. 6, comma primo, legge n. 152 del 1975, al disposto dell'art. 240, comma secondo, cod. pen., concerne la sola imposizione dell'obbligatorietà della confisca per tutti i reati concernenti le armi (e gli oggetti a queste assimilati), e non l'intera previsione normativa contenuta nel predetto comma secondo. Ne consegue che i materiali indicati dal citato art. 6 devono considerarsi aggiunti all'elenco delle cose confiscabili di cui alla menzionata norma codicistica a prescindere dalla loro intrinseca criminosità, avendo il legislatore, con la norma speciale posta a tutela dell'ordine pubblico, inteso derogare, limitatamente alle armi, alla disciplina ordinaria in tema di confisca, imposta anche in caso di sussistenza di una causa estintiva del reato, salva la sola ipotesi della ricorrenza di entrambe le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 240 cod. pen. (non intrinseca criminosità delle cose e loro appartenenza a persona estranea al reato).
Commentari • 2
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 27 gennaio 2022 il Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, ha sollevato due distinti gruppi di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico). Con il primo gruppo di questioni, il rimettente censura - in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 42, secondo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, 17 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - il citato art. 6 «nella parte in cui …
Leggi di più… - 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 24 gennaio 2023
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 27 gennaio 2022 il Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, ha sollevato due distinti gruppi di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico). Con il primo gruppo di questioni, il rimettente censura - in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 42, secondo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, 17 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - il citato art. 6 «nella parte in cui …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/1999, n. 5228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5228 |
| Data del deposito : | 28 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSANA CAMILLO Presidente del 28/9/1999
1. Dott. CAMPO STEFANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIORDANO UMBERTO " N. 5228
3. Dott. GIRONI EMILIO " rel. est. REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 13482/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) ME CA n. il 09.09.1934
avverso ordinanza del 15.01.1999 G.I.P. PRETURA di REGGIO CALABRIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO lette/sentite le conclusioni del P.G. che ha concluso per la inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza in epigrafe ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto da OM CA avverso il decreto di archiviazione del G.i.p. della Pretura di R. Calabria limitatamente alla disposta confisca delle anni sequestrate in relazione ad ipotesi di reato dichiarato estinto per intervenuta oblazione, ribadendo che la misura ablatoria era imposta, nonostante la dichiarata estinzione del reato, dal dettato dell'art. 6, I comma, l. 152/1975. Ricorre il difensore del OM, denunziando violazione della legge penale, sull'assunto che la confisca prevista dalla norma succitata, per via del rinvio all'art. 240, II comma, c.p., sarebbe circoscritta alle cose "obbiettivamente criminose", e non riguarderebbe le cose di cui, come nella specie, sia consentita la detenzione od il porto a determinate condizioni.
Il ricorso è manifestamente infondato, conformemente alla più recente e consolidata giurisprudenza di questa sezione (v. sentenze 23.10.1997, Porpiglia, Ced Cass., rv. 209788; 29.10.1997, Caracciolo, id., rv. 209434; 12.11.1997, Maesano, id., rv. 209157; 10.3.1997, Martino;
15.12.1995, Mastrorosa, id., rv. 204366), secondo cui il rinvio dell'art. 6, I co., l. 152/1975, al disposto dell'art. 240, II co., c.p. concerne la sola imposizione dell'obbligatorietà della confisca per tutti i reati concernenti le armi (ed oggetti a queste assimilati) e non l'intera previsione normativa contenuta nel predetto comma;
ne consegue che i materiali dal citato art. 6 devono considerarsi aggiunti all'elenco delle cose confiscabili di cui alla menzionata norma codicistica a prescindere dalla loro intrinseca criminosità, avendo il legislatore, con la norma speciale posta a tutela dell'ordine pubblico, inteso derogare, limitatamente alle armi, alla disciplina ordinaria in tema di confisca, imponendo detta misura di sicurezza patrimoniale anche in caso di sussistenza di una causa estintiva del reato, salva la sola ipotesi della ricorrenza di entrambe le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 240 c.p. (non intrinseca criminosità delle cose e loro appartenenza a persona estranea al reato).
Va precisato che detta disciplina speciale in materia di armi è stata dalla giurisprudenza di questa corte (v. le citate sentenze Mastrorosa e Martino) ritenuta applicabile anche al caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., come derogatoria anche alla disposizione di cui all'art. 445, I comma, c.p.p., che circoscrive la confisca "ai casi previsti dall'art. 240, comma 2, del codice penale", in questo modo chiaramente rinviando all'intera previsione codicistica e, dunque, anche alla distinzione tra cose intrinsecamente criminose e non (v. ss.uu. 15.12.1992, Bissoli, in Foro it., 1993, II, 366 ).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di L. 500.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 1999