Cass. pen., sez. I, sentenza 29/10/1997, n. 413
CASS
Sentenza 29 ottobre 1997

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di misure di sicurezza patrimoniali, l'art.6 della legge 22 maggio 1975 n.152 stabilisce che la confisca obbligatoria, prevista dal secondo comma dell'art. 240 cod.pen., "si applica a tutti i reati concernenti le armi". A tale regola generale non deroga il disposto dell'ultimo comma dell'art.240 cod.pen. il quale sottrae alla disciplina dettata dai commi precedenti soltanto le cose appartenenti a persona estranea al reato e la cui detenzione può essere consentita mediante autorizzazione amministrativa: per l'esenzione devono, dunque, concorrere entrambe le condizioni, sicché in mancanza anche di una sola di esse il giudice, ancorché non pronunci una sentenza di condanna, deve disporre la confisca. (Nella concreta fattispecie, il G.I.P., nel dichiarare non luogo a procedere nei confronti dell'imputato in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n.110, per estinzione del reato per oblazione, aveva disposto la restituzione del fucile, oggetto dell'imputazione, all'avente diritto. La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso del P.M., rilevando la mancanza del requisito dell'altruità del fucile sequestrato, ha annullato senza rinvio l'impugnata sentenza, disponendo la confisca del fucile in sequestro, in applicazione del principio di cui in massima).

Commentari2

  • 1Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 27 gennaio 2022 il Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, ha sollevato due distinti gruppi di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico). Con il primo gruppo di questioni, il rimettente censura - in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 42, secondo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, 17 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - il citato art. 6 «nella parte in cui …

     Leggi di più…

  • 2Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/ · 24 gennaio 2023

    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 27 gennaio 2022 il Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, ha sollevato due distinti gruppi di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico). Con il primo gruppo di questioni, il rimettente censura - in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 42, secondo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, 17 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - il citato art. 6 «nella parte in cui …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 29/10/1997, n. 413
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 413
Data del deposito : 29 ottobre 1997

Testo completo