Sentenza 29 ottobre 1997
Massime • 1
In tema di misure di sicurezza patrimoniali, l'art.6 della legge 22 maggio 1975 n.152 stabilisce che la confisca obbligatoria, prevista dal secondo comma dell'art. 240 cod.pen., "si applica a tutti i reati concernenti le armi". A tale regola generale non deroga il disposto dell'ultimo comma dell'art.240 cod.pen. il quale sottrae alla disciplina dettata dai commi precedenti soltanto le cose appartenenti a persona estranea al reato e la cui detenzione può essere consentita mediante autorizzazione amministrativa: per l'esenzione devono, dunque, concorrere entrambe le condizioni, sicché in mancanza anche di una sola di esse il giudice, ancorché non pronunci una sentenza di condanna, deve disporre la confisca. (Nella concreta fattispecie, il G.I.P., nel dichiarare non luogo a procedere nei confronti dell'imputato in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n.110, per estinzione del reato per oblazione, aveva disposto la restituzione del fucile, oggetto dell'imputazione, all'avente diritto. La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso del P.M., rilevando la mancanza del requisito dell'altruità del fucile sequestrato, ha annullato senza rinvio l'impugnata sentenza, disponendo la confisca del fucile in sequestro, in applicazione del principio di cui in massima).
Commentari • 2
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 27 gennaio 2022 il Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, ha sollevato due distinti gruppi di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico). Con il primo gruppo di questioni, il rimettente censura - in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 42, secondo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, 17 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - il citato art. 6 «nella parte in cui …
Leggi di più… - 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 24 gennaio 2023
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 27 gennaio 2022 il Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, ha sollevato due distinti gruppi di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico). Con il primo gruppo di questioni, il rimettente censura - in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 42, secondo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, 17 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - il citato art. 6 «nella parte in cui …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/10/1997, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Francesco Sacchetti Presidente del 29/10/1997
1. Dott. Giovanni Macrì Consigliere SENTENZA
2. " RQ GE " N. 1470
3. " Bruno Rossi " REGISTRO GENERALE
4. " Paolo NI " N. 27854/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio di Calabria nel procedimento penale
contro
AC PE, nato in [...], il [...], avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di Reggio di Calabria in data 2-4-1997. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere, Dott. B. Rossi.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. V. Geraci, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza gravata relativamente alla mancata confisca dell'arma in sequestro.
la Corte osserva in fatto e in diritto:
Con sentenza camerale del 2-4-1997 il giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di Reggio di Calabria ha dichiarato non luogo a precedere nei confronti di PE LO in ordine al reato contravvenzionale di cui all'art. 20 della legge 18-4-1975, n. 110, perché estinto per oblazione e ha ordinato la restituzione del fucile in sequestro all'avente diritto. Di questa seconda statuizione si duole il ricorrente pubblico ministero, che deduce la violazione del combinato disposto degli artt. 6, comma primo, della legge 22-5-1975, n. 152 e 240, comma secondo, cp..
Il gravame è fondato.
L'art. 6 dianzi citato stabilisce che la misura di sicurezza della confisca obbligatoria "si applica a tutti i reati concernenti le armi".
A tale regola generale non deroga il disposto dell'ultimo comma dell'art. 240 cp., il quale sottrae alla disciplina dettata dai commi precedenti soltanto le cose appartenenti a persona estranea al reato e la cui detenzione può essere consentita mediante autorizzazione amministrativa.
Per l'esecuzione devono, dunque, concorrere entrambe le condizioni, sicché la mancanza anche di una sola di esse - come, nel caso di specie, l'altruità del fucile sequestrato - il giudice, ancorché non pronunci una sentenza di condanna, deve disporre la confisca. La ragione di questa particolare severità è agevolmente comprensibile sol che si consideri la pericolosità per la sicurezza pubblica già insita nel possesso di armi da parte di privati e l'inevitabile interruzione del rapporto fiduciario instauratosi tra il singolo cittadino e lo Stato all'atto del consenso alla detenzione o del rilascio dell'autorizzazione al porto allorquando si consumi un abuso di qualsiasi tipo.
Il legislatore circonda, infatti, di particolari cautele la materia delle armi, non solo valutando la possibilità di ottenere la licenza di porto a chi si sia macchiato di certi reati, sia sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza personale e a chi non dia, comunque, "affidamento di non abusare delle armi" (artt. 11 e 43, R.D. 18-6-1931, n. 773), ma anche conferendo al prefetto lo speciale potere di vietarne la detenzione "alle persone ritenute capaci di abusarne" (art. 39 della legge citata).
Da questo complesso di disposizioni si desume, dunque, chiaramente che detenere e, a maggior ragione, portare in pubblico strumenti la cui naturale destinazione è l'offesa, occorrono delle qualità morali tali da consentire, in via presuntiva, la formulazione di una prognosi favorevole circa l'impiego corretto e accorto dei medesimi. In tale ottica, è fuor di dubbio che anche la violazione delle regole di normale diligenza e prudenza nella custodia di armi, pur legalmente detenute, in quanto sintomo di un atteggiamento superficiale e, quindi, errato e pericoloso, che mina alla base proprio quel rapporto fiduciario con lo Stato di cui s'è detto, non può essere sanzionata se non con l'adozione di un provvedimento radicalmente oblativo.
Limitatamente alla statuizione riguardante la restituzione del fucile sequestrato al LO l'impugnata sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio, potendo questa stessa Corte, a mente degli artt. 620, lett. L e 621, cpp., disporre l'applicazione della misura di sicurezza omessa, salvo l'obbligo del giudice dell'esecuzione di provvedere agli altri adempimenti di cui al comma terzo dell'art. 6 della legge n. 152/75.
Per questi motivi
,
la Corte, visti gli artt. 606, 615, 620, 621, cpp., annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla restituzione del fucile in sequestro di cui dispone la confisca.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 1997.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 1998