Sentenza 7 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/05/2002, n. 6515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6515 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 065 1 5 /02 REPUBBLIC IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 20203/99 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Cron.18591 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere Rep. Dott. TO FIGURELLI - Consigliere Ud. 27/02/02 Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: DI PI AT, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 2002 dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA' 882 giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 2923/99 del Tribunale di ROMA, t depositata il 18/02/99 R.G.N. 1903/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Aldo DE udienza del 27/02/02 dal MATTEIS;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Pretore di Roma ha rigettato la domanda proposta da Di PI TO diretta ad ottenere dall'Inail la rendita per i postumi permanenti inabilitanti conseguenti le malattie professionali denunciate (silicosi e ipoacusia). Avverso tale sentenza il Di PI ha proposto appello lamentando che il primo giudice aveva escluso l'origine professionale della pur accertata broncopatia, nonostante una lunga esposizione al rischio lavorativo specifico (manovalanza presso un cantiere per la costruzione di gallerie, lavoro come minatore ed addetto alla preparazione del cemento). Ази Con sentenza 17 luglio 1998/18 febbraio 1999 il Tribunale di Roma ha respinto l'appello, motivando con due argomenti: la mancanza di prova dell'esposizione al rischio, e la modestia dei postumi. Esso così si è espresso: come l'assicurato abbia"Occorre in primo luogo Osservare richiesto la costituzione di una rendita per silicosi, caratterizzata dalla presenza di polveri di silicio in ambito polmonare, senza aver affatto provato una chiara esposizione al rischio specifico. Il c.t.u. nominato in primo grado ha peraltro accertato, per quanto interessa l'oggetto della controversia quale 3 delimitato dalle doglianze dell'appellante, che l'assicurato è affetto più semplicemente da broncopatia cronica enfisematosa;
che dagli esami radiologici eseguiti non risultano opacità nodulari;
che la prova di funzionalità nei limiti della norma, mentre dallarespiratoria emogasanalisi è risultata solo una lieve ipossiemia. Mentre è apparsa dubbia l'origine professionale della malattia, la stessa si presenta come assolutamente modesta dal punto di vista funzionale, e pertanto inidonea ad *44 attribuire il diritto vantato. In assenza di altri elementi e deduzioni, da fornirsi evidentemente a cura dell'assicurato, l'appello deve in definitiva respingersi”. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Di PI, con unico articolato motivo. L' intimato Istituto si è costituito con controricorso, resistendo. Motivi della decisione ricorrente, deducendɔCon unico articolato motivo il violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; degli artt. 441 c.p.c. e 149 d. a.c.p.c.; motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria in ordine a punti 3 e 5 c.p.c.),decisivi della controversia (art. 360, n. censura la sentenza impugnata sotto due profili: per la negazione della esposizione al rischio, che invece riteneva 4 sussistente alla luce delle previsioni dei nn. 43 e 50 della tabella all. 4 al D. P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come D.P.R. 13 aprile 1994 n. 336; b) per modificata dal ad onere della parte di fornire ulteriori l'attribuzione elementi diagnostici, mentre è onere del giudice di accertare la verità. Il motivo è inammissibile, perché il ricorrente non censura la motivazione del giudice d'appello, sufficiente da sola 2 sostenere la decisione, sulla modestia dei postumi, da intendersi evidentemente come accertamento di postumi in аден misura inferiore ai minimi indennizzabili. sentenza si fonda su più ragioni, Infatti, quando una ciascuna delle quali sia autonomamente idonea a sorreggere la decisione, il ricorrente ha l'onere, a norma dell'art. 366 n. 4 c.p.c., di censurare ciascuna ragione, a pena di inammissibilità del ricorso, per l'evidente motivo che la mancata impugnazione di una ragione salva la sentenza impugnata, in quanto il presupposto è che tale ragione sia sufficiente a sorreggere da sola la decisione;
sicché il motivi di non deve esaminare igiudice dell'impugnazione ricorso, perché, anche ove accolti, non sarebbero idonei a travolgere la decisione impugnata, che si fonda anche su altre ragioni, non censurate (Cass. 1-3-1995 n. 2301; Cass. 17-4-1996 n. 3640; Cass. 27-3-2001 n. 4424). 5 Nulla per le spese, a norma dell'art. 152 d.a.c.p.c.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro, il 27 febbraio 2002. Vincenzo Mills Il Presidente : Il Consigliere Relatore Aldo De Manhei Ihll IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi. $7 MAG. 2002 IL CANCELLERE Qp-impug-inammiss-onere di impugnare ciascuna ragione RG 20203/1999 600