Sentenza 1 aprile 2008
Massime • 1
La confisca prevista dall'art. 6 della L. 22 maggio 1975 n. 152 non trova applicazione con riferimento al reato di trasporto di armi senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza. (In motivazione, la S.C. ha osservato che l'art. 6 cit. dispone l'applicabilità a tutti i reati concernenti le armi dell'art. 240, comma secondo, cod. pen., che prevede l'obbligo di confisca per una serie di condotte tra le quali non rientra il trasporto irregolare di armi lecitamente detenute).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2008, n. 14389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14389 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 01/04/2008
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 962
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 021934/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RR LO N. IL 29/10/1922;
avverso SENTENZA del 24/04/2007 GIP TRIBUNALE di CASALE MONFERRATO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Consolo: ann.to con rinvio limitatamente alla distrazione del fucile ad avancarica. Rigetto nel resto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza indicata in epigrafe, dichiarando estinto per oblazione il reato di trasporto di armi senza preventivo avviso all'autorità di p.s. contestato a SE CA, ha ordinato la confisca e distruzione delle armi stesse L. n. 152 del 1975, ex art.
6. Il difensore del SE ha proposto ricorso per violazione di legge limitatamente al capo relativo alla disposta confisca e distruzione di due delle armi in esame, classificabili come antiche, di cui chiede la restituzione, deducendo:
- che l'art. 6 cit. dispone l'applicabilità del primo capoverso dell'art. 240 c.p. ai reati concernenti le armi, con ciò presupponendo l'esistenza di un reato, laddove, nella specie, ciò non era stato accertato, essendo intervenuta oblazione;
- che l'art. 240 c.p., comma 2, n. 2) non riguarda il trasporto irregolare delle armi ma solo ipotesi non ascritte ne' ascrivibili al SE;
- che tra le armi in questione ve ne sono due, oltre che inefficienti, classificabili come antiche a norma della L. n. 110 del 1975, art. 10, comma 7, in quanto fabbricate anteriormente al 1890 ed una ad avancarica, delle quali la L. n. 36 del 1990, art. 5 consente il trasporto senza licenza od autorizzazione;
- che la L. n. 152 del 1975, art. 6, coma 3, richiamando le previsioni della L. n. 110 del 1975, art. 32, commi 9 e 10, preclude la possibilità di distruzione delle armi antiche ed artistiche (tale ultima qualificazione spettando al fucile "Prelat Arquebusier Du Roi" in sequestro) senza preventivo consenso di un esperto nominato dal sovrintendente per le gallerie competente per territorio. Il ricorso è fondato. Decisivo ed assorbente è il rilievo che la L. n. 152 del 1975, art. 6, comma 1, dispone l'applicabilità a tutti i reati concernenti le armi dell'art. 240 c.p., comma 2, il quale, a sua volta, prevede l'obbligo di confisca per una serie di condotte illecite tra le quali non è incluso il trasporto irregolare delle armi stesse ascritto al SE, che lecitamente le deteneva. Rilevato, incidentalmente, che il giudice a quo avrebbe, in ogni caso, dovuto limitarsi ad ordinare la trasmissione delle armi assoggettate a confisca alla competente direzione di artiglieria, cui solo sarebbe spettato disporne l'eventuale distruzione, nel rispetto del disposto della L. n. 110 del 1975, art. 32, comma 9, il capo della sentenza relativo all'ordine di confisca e distruzione delle armi in sequestro va annullato senza rinvio limitatamente al fucile "Prelat Archebusier Du Roi" ed al fucile "Flobert" cal. 9, ordinandosi, ex art. 620 c.p.p., lett. l), la loro restituzione a SE CA.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca e distruzione del fucile marca "Prelat" e della carabina "Flobert", di cui ordina la restituzione a SE CA. Così deciso in Roma, il 1 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2008