Sentenza 20 gennaio 2010
Massime • 1
La misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi, ed è obbligatoria anche in caso di estinzione del reato, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato. (Fattispecie in tema di illecita detenzione di munizioni e omessa denuncia del trasferimento di armi).
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 27 gennaio 2022 il Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, ha sollevato due distinti gruppi di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico). Con il primo gruppo di questioni, il rimettente censura - in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 42, secondo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, 17 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - il citato art. 6 «nella parte in cui …
Leggi di più… - 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 24 gennaio 2023
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 27 gennaio 2022 il Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, ha sollevato due distinti gruppi di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico). Con il primo gruppo di questioni, il rimettente censura - in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 42, secondo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, 17 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - il citato art. 6 «nella parte in cui …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2010, n. 11480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11480 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 20/01/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - N. 59
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 17430/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO EN N. IL 31/12/1970;
avverso la sentenza n. 23/2009 GIP TRIBUNALE di BRINDISI, del 05/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMBOLÀ Marcello;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della confisca delle armi di cui al capo c).
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 5/3/09 il Gup del Tribunale di Brindisi dichiarava non doversi procedere nei confronti di IS ZO per i reati (acc. in Francavilla Fontana il 2/2/08) di illegale detenzione di n. 40 proiettili cal. 7,65 e di omessa denuncia del trasferimento, da uno ad altro luogo del territorio di Francavilla Fontana, di un fucile semiautomatico e di una pistola (cal. 7,65), perché estinti per intervenuta oblazione. Con la stessa sentenza era ordinata la confisca e la distruzione di quanto in premessa.
Ricorreva il IS, deducendo violazione di legge: l'art. 240 c.p., comma 2, richiamato in tema di armi dalla L. n. 152 del 1975, art. 6, riguardava condotte di reato diverse da quelle contestate al ricorrente (citava recente giurisprudenza sul tema). Con motivi nuovi ribadiva l'argomento.
All'udienza fissata per la discussione, assente la parte ricorrente, il PG chiedeva l'annullamento senza rinvio della confisca delle armi di cui al capo c).
Il ricorso è infondato e va respinto. Sia il reato di abusiva detenzione di munizioni (capo b) che quello di omessa denuncia del trasferimento di armi (capo c) sono reati concernenti le armi e le munizioni e ad essi, come tali, si applica il disposto del primo capoverso dell'art. 240 c.p., giusta la L. n. 152 del 1975, art.
6. Il principio è che la confisca è imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di estinzione del reato, restando esclusa solo in caso di assoluzione nel merito e di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato (v. 1, sent. n. 1264 del 10/11/06, rv. 235854, Pisciotta). A tutela dell'ordine pubblico la L. n. 152 del 1975, art. 6 prevede la confisca obbligatoria per tutti i reati concernenti le armi, le munizioni, gli esplosivi ed ogni altro oggetto atto ad offendere, ciò in deroga alla disciplina ordinaria in tema di confisca (1, sent. n. 34042 del 22/9/06, rv. 234799, PG in proc. Bardino). Più specificamente, il rinvio dell'art. 6 al disposto dell'art. 240 c.p., comma 2 riguarda la sola imposizione dell'obbligatorietà della confisca per tutti i reati concernenti le armi e non l'intera previsione normativa contenuta nel predetto comma secondo: ne consegue che tutti i materiali indicati nell'art. 6 cit. devono considerarsi aggiunti all'elenco delle cose confiscabili di cui alla su detta norma codicistica a prescindere dalla loro intrinseca criminosità, avendo il legislatore, con la norma speciale posta a tutela dell'ordine pubblico, inteso derogare, limitatamente alle armi, alla disciplina ordinaria in tema di confisca (1, sent. n. 5228 del 28/9/99, rv. 214433, Romeo). Di tali principi sono specifica applicazione, in tema di trasferimento non denunciato di armi: sez. 1, sent. n. 1743 del 18/3/96, rv. 204679, Foti, e sez. 1, sent. n. 1161 del 18/3/93, rv. 193974, Bombaci.
Minoritaria ed isolata, pertanto, la sent. n. 14389 dell'1/4/08 della stessa 1 sez. della Corte (rv. 240028, Serra) citata dal ricorrente. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2010