Sentenza 28 marzo 2008
Massime • 1
In base al combinato disposto degli artt. 240, comma secondo, cod. pen., 4 L. 18 aprile 1975, n. 110, 6 L. 22 maggio 1975, n. 152, e 445 cod. proc. pen., la confisca deve essere disposta con la sentenza di applicazione della pena per qualunque reato concernente le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, le munizioni e gli esplosivi. Qualora tale statuizione sia stata omessa da parte del giudice del merito, la Corte di cassazione deve annullare parzialmente la sentenza, senza rinvio, e disporre direttamente la confisca delle armi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/03/2008, n. 14685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14685 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 28/03/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 928
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 009945/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di CAGLIARI;
nei confronti di:
1) IN AR N. IL 17/12/1965;
2) BA LA N. IL 23/06/1966;
avverso SENTENZA del 31/01/2002 TRIB. SEZ. DIST. di LA MADDALENA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Martusciello Vittorio che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'impugnata sentenza nella parte in cui è stata omessa la statuizione di confisca.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 31.1.2002 il giudice monocratico del Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di La Maddalena, ha applicato a NN AR e AR OL, sull'accordo delle parti, a norma dell'art. 444 c.p.p., la pena patteggiata di sedici giorni di reclusione per ciascuno, convertita in quella di 620,00 Euro di multa per ciascuno, per i reati di minaccia aggravata dall'uso di arma e di porto di un coltello a serramanico per ciascuno in luogo pubblico (L. n. 110 del 1975, art. 4), ritenuta la continuazione fra i suddetti reati.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la sezione distaccata di Corte di Appello di Sassari lamentando la omessa confisca del coltello in sequestro, nella specie obbligatoria anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte relativa alla omessa confisca del coltello in sequestro. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In base al combinato disposto dell'art. 240 c.p., comma 2, della L. n. 110 del 1975, art. 4, della L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6 e art. 445 c.p.p. la confisca deve essere disposta anche in sede di applicazione della pena per qualunque reato concernente le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi (v. Cass. 14.7.100 3, Gitto;
Cass. 14.6.1996, Cazzamoli;
Cass.28.2.1995, Chiodi). La L. n. 152 del 1975, art. 6 prevede espressamente, in particolare, che la misura di sicurezza patrimoniale della confisca, unitamente a quella del versamento presso i competenti uffici di artiglieria dell'esercito italiano, onde evitare il riciclaggio della armi sequestrate, deve essere obbligatoriamente disposta anche in sede di applicazione della pena e di estinzione del reato per qualunque reato concernente le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, le munizioni e gli esplodenti e ciò anche qualora la fabbricazione, il porto e la detenzione dell'arma stessa siano consentiti mediante autorizzazione amministrativa, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito ed in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea del reato, purché, in quest'ultima ipotesi, essa sia legittimamente detenuta (cfr. per tutte Cass. 24.2.1998 n. 5967). Le armi, gli oggetti atti ad offendere ed i materiali indicati dal citato art. 6 devono infatti ritenersi aggiunti all'elenco degli oggetti confiscabili a norma del primo capoverso dell'art. 240 c.p., avendo il legislatore, con la norma speciale a tutela dell'ordine pubblico, inteso derogare, limitatamente alle armi, alla disciplina ordinaria in tema di confisca, imposta anche in caso di sussistenza di una causa estintiva del reato, salva la sola ipotesi della ricorrenza di entrambe le condizioni di cui all'art. 240 c.p., u.c., e cioè non intrinseca criminosità delle cose e loro appartenenza a persona estranea al reato (v. Cass. Sez. 1, 28.10.1999 n. 5228). Orbene, nel caso in esame la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non ha provveduto sulla confisca dei coltelli in sequestro pur essendo la stessa obbligatoria, per cui deve essere annullata per tale parte. L'annullamento deve essere disposto senza rinvio, a norma dell'art. 620 c.p.p., lett. l), poiché si può procedere direttamente in questa sede a disporre la confisca obbligatoria delle armi in sequestro (v. Cass. 10.2.1997, Bracalenti, Rv. 206689).
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca dei coltelli in sequestro che dispone.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2008