Sentenza 1 ottobre 2008
Massime • 1
La misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di estinzione del reato, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato.
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 27 gennaio 2022 il Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, ha sollevato due distinti gruppi di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico). Con il primo gruppo di questioni, il rimettente censura - in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 42, secondo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, 17 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - il citato art. 6 «nella parte in cui …
Leggi di più… - 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 24 gennaio 2023
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 27 gennaio 2022 il Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, ha sollevato due distinti gruppi di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico). Con il primo gruppo di questioni, il rimettente censura - in riferimento agli artt. 27, secondo comma, 42, secondo comma, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, 17 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - il citato art. 6 «nella parte in cui …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2008, n. 38951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38951 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2008 |
Testo completo
3895 1 /08
REPUBBLICA ITALIANA Udienza in camera di consiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1°/10/2008
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE | PENALE SENTENZA
N. 2455/08 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Piero MOCALI Presidente
1. Dott. Francantonio GRANERO Consigliere REGISTRO GENERALE
2. Maria Cristina SIOTTO N. 018921/2008
Massimo VECCHIO 3. » >>>
Paola PIRACCINI 4. »
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal P.G. peno la Corte di appello di Brescia coutro
NE ME OR nato il [...]
AVVERSO
la sentenza deliberata il 17/04/2008 dal
GIP del TRIBUNALE di Brescia
Esaminati il ricorso, il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento;
Udito in camera di consiglio il consigliere relatore, dr Massimo VECCHIO;
Me
. RomaMod. 82
Ricorso n. 18.921/2008 R.G. Udienza del 1° ottobre 2008
Udito, altresì, in camera di consiglio, il Procuratore generale della Re- pubblica presso questa Corte, in persona del dott. Giovanni Palombari- ni, il quale ha concluso per l'annullamento, senza rinvio, limitatamente al dissequestro e alle restituzioni.
Rileva
1.- Con sentenza, deliberata il 17 aprile 2008 e depositata il in pari da- ta, il giudice della udienza preliminare del Tribunale di Brescia ha di- chiarato non doversi procedere a carico di TA ME NZ, imputato delle contravvenzioni di cui agli articoli 679 del Codice Penale
(capo sub G della rubrica) e 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (capo sub H, ibidem) essendo i ridetti reati estinti per intervenuta oblazione;
ha disposto la confisca delle materie esplodenti;
ha ordinato, invece, la restituzione delle armi in sequestro "fatta salva ogni diversa determina- zione dell'Autorità amministrativa".
2.- Ricorre per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale, mediante atto del 24 aprile 2008, col quale denunzia, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera b), C.P.P., inosser- vanza della legge penale, in relazione agli articoli 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e 240 del Pubblico Ministero, deducendo che in materia di reati concernenti le armi la confisca è obbligatoria e deve essere, pertan- to, ordinata anche nel caso del proscioglimento dell'imputato per estin- zione del reato. 3. Il ricorso (peraltro proposto limitatamente alle sole armi e non an- che alle munizioni delle quali il giudice a quo ha ordinato la restituzio- ne, omettendo di disporne la confisca) è fondato.
Questa Corte ha ripetutamente fissato il principio di diritto, secondo il quale “la misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi, ed è obbli- gatoria anche in caso di estinzione del reato, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato” (Sez. I, 10 novembre 2006, n. 1264, Pisciot- ta, massima n. 235854; cui adde: Sez. I, 22 settembre 2006, n.
34042, Bardino, massima n. 234799).
E il principio in parola è stato ribadito proprio in termini: nel caso, ap- punto, di oblazione per la contravvenzione di cui all'articolo 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Sez. I, 23 ottobre 1997, n. 5967, Porpi-
ле 2 SEZIONE PRIMA PENALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Udienza del 1° ottobre 2008 Ricorso n. 18.921/2008 R.G. * *
glia, massima n. 209788; Sez. I, 29 ottobre 1997, n. 413, Caracciolo, massima n. 209434) ovvero di cui al successivo articolo 20-bis (Sez. I,
12 novembre 1997, n. 11128, Maesano, massima n. 209157).
Conseguono l'annullamento, senza rinvio, della impugnata sentenza, limitatamente alla omessa confisca delle armi, già sequestrate, che que- sta Corte dispone, ai sensi dell'articolo 620, comma 1, lettera l) C.P.P. Non è, infatti, necessario, trattandosi di statuizione conseguente ipso ju- re, il rinvio al giudice di merito.
P. Q. M.
Annulla, senza rinvio, l'impugnata sentenza, limitatamente alla omessa confisca delle armi, che dispone.
Così deciso in Roma, addi 1° ottobre 2008.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Pier Mocali) (Massimo Vecchio)
Sesatrices Vecchio
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
1 6 OTT. 2008
THE CANCELLIERE
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