Cass. pen., sez. III, sentenza 03/05/2011, n. 23086
CASS
Sentenza 3 maggio 2011

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In materia di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, soltanto il pagamento integrale, quand'anche eseguito ratealmente, nel termine perentorio di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione comporta la non punibilità del soggetto agente prevista dall'art. 2, comma primo bis, l. n. 638 del 1983 così come modificato dal D.Lgs. n. 211 del 1994.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/05/2011, n. 23086
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23086
    Data del deposito : 3 maggio 2011

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