Sentenza 3 maggio 2011
Massime • 1
In materia di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, soltanto il pagamento integrale, quand'anche eseguito ratealmente, nel termine perentorio di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione comporta la non punibilità del soggetto agente prevista dall'art. 2, comma primo bis, l. n. 638 del 1983 così come modificato dal D.Lgs. n. 211 del 1994.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/05/2011, n. 23086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23086 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 03/05/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 987
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 37549/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA MI, nato l'[...];
Avverso la Sentenza Corte di Appello di Napoli, emessa in data 24/03/010;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. GENTILE Mario;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per Inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 24/03/010, confermava la sentenza del Tribunale di Nola del 18/03/08, appellata da NA MI, imputato del reato di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2 (come contestato in atti) e condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed Euro 300,00 di multa;
pena interamente condonata. L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).
In particolare il ricorrente esponeva che non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato de quo, poiché era intervenuto da parte del NA medesimo il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di trattenute previdenziale ed assistenziali. Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 03/05/011, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado - i due provvedimenti si integrano a vicenda - ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione. In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali, hanno accertato che NA MI, quale rappresentante legale dell'omonima ditta MA sas - nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti - aveva omesso di versare all'INPS le ritenute assistenziali e previdenziali operate sui propri dipendenti nel periodo di tempo relativo ai mesi Novembre 2003/Gennaio 2004 per un ammontare complessivo di Euro 587,00.
Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi del reato di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis. Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche, perché ripetitive di quanto esposto in sede di Appello, già valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale. Sono, altresì, infondate perché errate in diritto.
In particolare va disatteso l'assunto difensivo secondo cui il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di trattenute previdenziali ed assistenziali, determinerebbe comunque la non punibilità dell'imputato.
Al riguardo va ribadito ed affermato che solamente il pagamento integrale di quanto dovuto nel termine perentorio di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione/comporta la non punibilità del datore di lavoro, il tutto ai sensi della L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1 bis. Orbene nella fattispecie in esame non risulta provato che il pagamento rateale effettuato da NA MI sia stato completato in modo integrale nel predetto termine perentorio di tre mesi.
Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da NA MI con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011