Sentenza 27 novembre 2012
Massime • 1
È applicabile l'esimente prevista dall'art. 384, secondo comma, cod. pen. all'imputato del delitto di falsa testimonianza per dichiarazioni rese nell'ambito di un giudizio civile, qualora, a causa dell'interesse nella causa, egli non avrebbe dovuto essere assunto come testimone ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ. (Fattispecie in cui l'imputato, in una causa civile avente ad oggetto la verifica della regolarità di un ordine di acquisto di merci, aveva affermato falsamente di aver sottoscritto anch'egli, in qualità di agente del venditore, l'ordinativo apparentemente firmato dall'acquirente, al fine di accreditarne la perfetta regolarità per evitare proprie responsabilità ed assicurarsi il diritto alla provvigione).
Commentario • 1
- 1. Falsa testimonianza di un falso testimone (Cass. 44697/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 novembre 2019
Corte di Cassazione sez. VI Penale sentenza 24 settembre – 4 novembre 2019, n. 44697 Presidente Petruzzellis – Relatore Costantini Ritenuto in fatto 1. O.G. , per mezzo del difensore V.F. , ricorre avverso la sentenza emessa in data 5 aprile 2018 con la quale la Corte di appello di Roma ha dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione relativamente al delitto di falsa testimonianza e lo ha condannato, avendo ritenuto sussistente la responsabilità, al pagamento in favore della parte civile di Euro 20.000 a titolo di risarcimento. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile di falsa testimonianza resa nel corso del giudizio civile intentato dall'avvocato M.G. nei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2012, n. 19185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19185 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE TO Giovanni - Presidente - del 27/11/2012
Dott. CORTESE A. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 1618
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 19621/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO TO N. IL 06/10/1965;
avverso la sentenza n. 7247/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 01/07/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NI BE venne assolto in primo grado per insussistenza del fatto dal GUP del Tribunale di Bologna, con sentenza 05.11.2008, dal reato di cui all'art. 372 c.p., perché, deponendo come testimone in data 07.02.2006 nell'ambito di una causa civile fra la ditta BVM CO Daniela, in cui si controverteva su un ordine di acquisto merci sottoscritto dalla CO, affermava falsamente che essa CO aveva sottoscritto l'ordine e che la firma apposta a sinistra sul retro del foglio d'ordine era di esso NI. Rilevava il GUP che l'imputato, che aveva raccolto l'ordine quale agente della BVM, aveva detto che la firma per l'acquirente era stata apposta dalla CO o da una sua incaricata, onde l'esclusione, accertata con perizia, dell'attribuzione della firma alla CO, non implicava la falsità dell'affermazione del prevenuto, apparendo possibile che la firma fosse stata apposta da un incaricato della CO. Quanto poi al riconoscimento come propria della firma apposta sul retro del foglio d'ordine - circostanza parimenti esclusa dalla perizia - la falsità di tale affermazione era priva di qualsiasi rilievo.
Su appello della parte civile CO Daniela, con sentenza in data 01.07.2011 la Corte d'appello di Bologna dichiarava il NI civilmente responsabile del fatto-reato di falsa testimonianza e lo condannava al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Rilevava in particolare la Corte di merito che il NI aveva dichiarato il falso, sia attribuendo la sottoscrizione dell'ordine alla CO (e non ad altri soggetti presenti o autorizzati), sia attribuendo a se stesso la firma sul retro del foglio, circostanza nient'affatto indifferente (come aveva ritenuto il primo giudice), in quanto serviva ad accreditare la veridicità della raccolta dell'ordine scritto.
Propone ricorso il prevenuto a mezzo del difensore, deducendo che erano senz'altro da condividere gli assunti del primo giudice e che, inoltre, se si riconosceva - come aveva osservato il giudice d'appello - che il NI aveva interesse a mentire per evitare le responsabilità derivanti dalla mancata raccolta di un ordine scritto, allora egli non avrebbe proprio potuto essere sentito come testimone.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che la ricostruzione e valutazione dei fatti compiuta dal secondo giudice è del tutto logica e condivisibile, in relazione in particolare alla rilevanza della accertata falsità relativa alla sottoscrizione apposta sull'ordine dallo stesso NI, utile per accreditare la regolarità dell'operazione e la effettività della sottoscrizione da parte dell'acquirente, in modo da evitare possibili responsabilità da parte sua. Sennonché, proprio quest'ultimo rilievo evidenzia che il NI era portatore di un proprio personale interesse nella vicenda, in quanto, avendo rimesso alla committente l'ordine scritto di acquisto, doveva accreditarne la perfetta regolarità per evitare proprie responsabilità e assicurarsi nel contempo il diritto alla provvigione. Si trattava, all'evidenza, di un interesse giuridicamente tutelabile, concreto e attuale, che lo legittimava a intervenire nel giudizio civile in cui si controverteva proprio sull'esistenza e validità dell'ordine scritto di acquisto, e che, quindi, lo rendeva incapace a deporre a norma dell'art. 246 cod. proc. civ.. Consegue da tanto l'applicabilità della specifica esimente di cui all'art. 384 c.p., comma 2 (Sez. 6, 26005/2008 Rv. 240566; conforme sent. n. 6579 del 2008 Rv. 239413). La sentenza impugnata, che ha riconosciuto la responsabilità del NI per il reato ex art. 372 c.p. agli effetti civili (senza ovviamente toccare la precedente assoluzione per insussistenza del fatto ai fini penali) deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché l'imputato non è punibile a sensi dell'art. 384 c.p., comma 2.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputato non è punibile a sensi dell'art. 384 c.p., comma 2. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2013