Cass. pen., sez. V, sentenza 07/11/1997, n. 11919
CASS
Sentenza 7 novembre 1997

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La sospensione dei termini di prescrizione e di quelli perentori, legali e convenzionali e processuali, dai quali derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, prevista per le zone alluvionate dall'art. 6 d.l. 24 novembre 1994 n. 646, modificato dalla D.L. 2 ottobre 1995 n. 415 e relativa ai termini scadenti tra il 4 novembre 1994 e il 31 dicembre 1995, fa riferimento esclusivamente alla materia civile e tributaria e non può in nessun caso essere applicata, per interpretazione estensiva o analogica, alla materia penale.(Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha escluso che la sospensione dei termini operasse anche per la notifica del decreto di citazione a giudizio nel rito pretorile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 07/11/1997, n. 11919
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11919
    Data del deposito : 7 novembre 1997

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