Sentenza 7 novembre 1997
Massime • 1
La sospensione dei termini di prescrizione e di quelli perentori, legali e convenzionali e processuali, dai quali derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, prevista per le zone alluvionate dall'art. 6 d.l. 24 novembre 1994 n. 646, modificato dalla D.L. 2 ottobre 1995 n. 415 e relativa ai termini scadenti tra il 4 novembre 1994 e il 31 dicembre 1995, fa riferimento esclusivamente alla materia civile e tributaria e non può in nessun caso essere applicata, per interpretazione estensiva o analogica, alla materia penale.(Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha escluso che la sospensione dei termini operasse anche per la notifica del decreto di citazione a giudizio nel rito pretorile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/11/1997, n. 11919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11919 |
| Data del deposito : | 7 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 7/11/1997
1. Dott. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. Dott. Nunzio CICCHETTI Consigliere N.1452
3. Dott. Giuseppe SICA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Mario ROTELLA Consigliere N.11895/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: EL ER, nato a [...] il [...]. Avverso la sentenza in data 27/1/1997 della Corte di Appello di TORINO. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. GIUSEPPE SICA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dr. B. Ranieri che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 31/1/1996, il Pretore di Torino, dichiarava EL ER, responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv. C.P., 116 R.D. 21/12/1933, n. 1736, in relazione agli artt. 2 e 11, L. 15/12/1990, n. 386, e, concesse le attenuanti generiche subvalenti rispetto all'aggravante ed alla recidiva contestata, lo condannava alla pena di mesi due di reclusione. Pene accessorie del divieto di emettere assegni per anni uno e pubblicazione, per estratto, sul giornale "la Stampa" di Torino.
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino, confermava la decisione.
Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo un duplice motivo di annullamento.
Con il primo motivo, lamenta l'erronea applicazione dell'articolo 555 .3 c.p.p., per la mancata applicazione della legge 2/10/1995, n.415 che prevede la sospensione dei termini processuali e sostanziali, in favore dei residenti nei comuni alluvionati che abbiano riportato rilevanti danni certificati.
Con un secondo motivo, contesta l'erroneo giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti generiche e aggravanti contestate, avendo disconosciuto lo svolgimento di attività lavorativa che avrebbe dovuto comportare una diversa valutazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Quanto al primo motivo del ricorso, dall'esame dell'articolo 6, D.L. 24/11 1/11 1994, n. 646, quale modificato dalla L. 2/10/1995, n. 415
si ricava espressamente che, nei comuni alluvionati, in presenza di determinati elementi, la sospensione riguarda i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione scaduti o che scadano nel periodo dal 4/11/1994 al 31/12/1995. È evidente che trattasi di disposizioni attinenti la materia civile e tributaria, dalla quale è esclusa quella penale e che non sono suscettibili di interpretazione estensiva ed analogica. Tuttavia, all'atto della notifica del decreto di citazione il EL, risultava detenuto definitivo e, con riferimento all'udienza del 31/1/1996, dichiarò espressamente di rinunciare a comparire, con conseguente sanatoria della presunta nullità della citazione.
Relativamente al secondo motivo di ricorso, sono state sollevate, in maniera generica, censure in punto di fatto, avendo la Corte, con ampia e corretta motivazione, spiegato le ragioni per le quali si era pervenuti ad un giudizio di subvalenza delle circostanze attenuanti.
Invero, non solo sussiste a carico del ricorrente una pesantissima recidiva specifica, che contrasta con l'assunta "vita onesta e lavorativa", atteso che i suoi precedenti coprono un arco temporale ultratrentennale e che ha continuato a commettere reati anche negli anni successivi alla presente condanna.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 7 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 1997