Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/04/2017, n. 26301
CASS
Sentenza 7 aprile 2017

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Nel procedimento davanti alla Corte di cassazione, nel caso di rinvio ad udienza fissa disposto d'ufficio o su istanza di parte, anche per legittimo impedimento o per astensione dalle udienza, non deve essere comunicata la data della nuova udienza alle parti, atteso che queste, ricevuta notizia della data di trattazione della prima udienza, hanno l'onere di accertarsi presso la cancelleria della data del rinvio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/04/2017, n. 26301
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26301
    Data del deposito : 7 aprile 2017

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