Sentenza 7 aprile 2017
Massime • 1
Nel procedimento davanti alla Corte di cassazione, nel caso di rinvio ad udienza fissa disposto d'ufficio o su istanza di parte, anche per legittimo impedimento o per astensione dalle udienza, non deve essere comunicata la data della nuova udienza alle parti, atteso che queste, ricevuta notizia della data di trattazione della prima udienza, hanno l'onere di accertarsi presso la cancelleria della data del rinvio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/04/2017, n. 26301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26301 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2017 |
Testo completo
2630 1-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente- Sent. n. 586 Giovanni Conti Giorgio Fidelbo UP- 07/04/2017 Stefano Mogini R.G.N. 41597/2016 Angelo Capozzi Laura Scalia -Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. ON AN, nato a [...] il [...];
2. TA CA, nato a [...] il [...];
3. ST AN, nato a [...] il [...];
4. AD LI, nato in [...] il [...];
5. CI EN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/04/2016 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di ON AN e di ST AN e per il rigetto dei ricorsi di TA CA, AD LI e di CI EN. дя RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catania con sentenza in epigrafe indicata, in riforma di quella pronunciata dal locale Tribunale all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato, rivedendo in melius il trattamento sanzionatorio applicato in primo grado, EN CI, CA TA e AN ON alla pena, rispettiva, di nove anni ed otto mesi di reclusione, di sei anni e dieci mesi di reclusione e di due anni di reclusione ed euro 8.000,00 di multa. LI AD è stato assolto, con la formula per non aver commesso il fatto, dal capo P) della rubrica e condannato alla pena di sette anni di reclusione per le restanti imputazioni. E' stata confermata la pena già irrogata dal primo giudice a AN ST per le imputazioni a lui ascritte. La Corte territoriale ha ritenuto, quanto alle posizioni del CI, del AD e del TA, la sussistenza di un quadro di colpevolezza della fattispecie di cui all'art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309 del 1990, per essersi gli imputati associati tra loro rispettivamente il CI con il ruolo di - capo ed organizzazione e gli altri due con l'assolvimento di compiti operativi ed esecutivi delle direttive del primo -, allo scopo di commettere una pluralità di delitti di cui all'art. 73 d.P.R. cit., per condotte finalizzate alla vendita e cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina, con l'aggravante dell'associazione composta da soggetti dediti all'uso di sostanza stupefacente e dalla disponibilità delle armi (capo A) della rubrica). Sono poi state positivamente apprezzate, in vincolo di continuazione, le condotte contestate ai prevenuti quanto a più episodi-fine posti in essere, per la gran parte in concorso con terzi, in una pluralità di contesti di tempo e di luogo (capi da B) a V) della rubrica), aggravati dal numero dei partecipanti, superiore a tre, e, in un caso (capo V), dalla violazione delle prescrizioni imposte con la misura della sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011). Per tutti i prevenuti con la recidiva, declinata in tutte le sue forme.
2. Avverso l'indicata sentenza ricorrono per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, AN ON, CA TA, EN CI, AN ST ed LI AD.
3. Nell'interesse di AN ON la difesa articola due motivi di ricorso. Jor 3.1. Con primo, si denuncia violazione di legge e vizi di motivazione per travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990). La Corte, in modo illogico e contraddittorio, avrebbe attribuito i caratteri della affidabilità, coerenza e spontaneità alla dichiarazione resa dal correo EN CI in sede di interrogatorio di garanzia, in tal modo pervenendo a declaratoria di penale responsabilità degli altri imputati in ordine all'episodio contestato al capo D) della rubrica, e dall'altro ritenuto la responsabilità del ON nonostante il CI, per quelle medesime dichiarazioni, avesse espressamente escluso che il coimputato concorresse nel reato di cui al capo J). Nel formulare il giudizio di penale responsabilità del prevenuto in ordine all'episodio di cui alla lettera J) della rubrica, la Corte di merito non avrebbe inoltre valorizzato il mancato rinvenimento di sostanza stupefacente o, ancora, di strumenti idonei alla sua misurazione e confezionamento, mancando di qualificare la condotta del prevenuto in termini di mera passiva connivenza. Gli esiti delle intercettazioni, condotte su conversazioni telefoniche intercorse tra gli altri indagati, e da cui il ON restava estraneo, non avrebbero rinvenuto sostegno nel restante materiale di prova, risultando, anzi, i primi sconfessati dalle dichiarazioni del CI ed indeboliti dalla mancata diretta intercettazione dell'utenza in uso al ON. Dedotta l'insussistenza della prova in ordine al viaggio che il prevenuto avrebbe effettuato, con il ruolo di staffetta, al seguito di vettura alla cui guida si trovava il TA, questi nel ruolo di trasportatore della sostanza di cui al contestato episodio, la frase intercettata «c'è bisogno che veniamo>> rivolta dal CI al correo avrebbe confortato la non consapevolezza del primo in ordine ai contenuti dell'operato trasporto, si denuncia l'assenza di indizi di compartecipazione al contestato reato, nei termini di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
3.2. Con il secondo motivo, si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena (art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 163 cod. pen.) denegata solo in apparenza, con omessa valutazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.
4. Nell'interesse di AN ST vengono articolati due motivi di ricorso. 3 яя 4.1. Con il primo motivo, si fa valere violazione di norme penali e non, di natura sostanziale e processuale, la cui osservanza è stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza, e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81, 133, 133-bis, cod. pen. ed agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 75 d.lgs. n. 159 del 2011). La pena irrogata per il reato di cui al capo E) viene denunciata come eccessiva. La Corte di appello non avrebbe valutato che, subito dopo l'acquisto della sostanza, il prevenuto era stato tratto in arresto non riuscendo quindi egli a dar vita all'attività di spaccio e quindi, in concreto, a ledere in maniera consistente il bene protetto dalla norma violata.
4.2. Con il secondo motivo, viene dedotta violazione di norme, penali ed extrapenali, e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis, 133, 133-bis cod. pen.; artt. 73 e 75 d.P.R. n. 309 del 1990 e 75 d.lgs. n. 159 del 2011) in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che avrebbero dovuto essere riconosciute al prevenuto in ragione dell'ammissione dei fatti, intervenuta prima della requisitoria del P.M., e dei motivi a delinquere, determinati dallo stato di tossicodipendenza e dalla necessità del ST di assicurare il sostentamento al proprio nucleo familiare. La concessione del beneficio ad altri coimputati avrebbe reso la motivazione della sentenza illogica e ciò tanto più che in appello erano state riviste, sul punto, tutte le altre posizioni.
5. Nell'interesse di EN CI vengono articolati quattro motivi di ricorso.
5.1. Con il primo, si fa valere mancanza di motivazione ed erronea applicazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 546 cod. proc. pen. ed all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), per i profili della sussistenza dell'organizzazione e dell'elemento dell'affectio societatis e ciò anche in relazione all'episodio, tra quelli contestati, in cui il prevenuto TA aveva frapposto un netto rifiuto alla chiamata del CI, condotta che avrebbe escluso in capo al primo la volontà di mettersi stabilmente a disposizione dell'associazione.
5.2. Con il secondo, è dedotta mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione ai motivi di appello e con riguardo alla previsione di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. вя La Corte etnea non avrebbe debitamente valutato: la rudimentale struttura dell'associazione, circoscritta a tre componenti;
le difficoltà operative dell'associazione e la giurisprudenza di legittimità formatasi sulla compatibilità dell'attenuante di lieve entità con l'attività di spaccio non occasionale. Quanto all'unico acquisto non modico di stupefacente non ne sarebbe stata apprezzata la natura di mero approvvigionamento.
5.3. Con il terzo motivo, si introduce questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 quanto al trattamento sanzionatorio minimo ivi previsto, trattamento illegittimamente insensibile al canone di cui all'art. 3 Cost. ed al principio di offensività di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. Per l'indicata previsione non si differenzierebbero le pene previste per il promotore di un'associazione che presenti requisiti minimi per la sua esistenza da quelle destinate a valere per chi organizzi un'associazione avente invece decine di partecipanti e che risulti strutturata in maniera complessa, con operatività a livello transnazionale. La risposta sulla manifesta non fondatezza della sollevata questione doveva ritenersi non soddisfacente avendo la Corte di appello argomentato dall'art. 74, comma 6, d.P.R. cit. che definendo, invece, una fattispecie autonoma non avrebbe sottratto rilievo alla questione proposta.
5.4. Con il quarto motivo, si fa valere erronea applicazione della legge penale quanto alla ritenuta aggravante dell'uso delle armi. Nel carattere non indefettibile ai fini dell'integrazione della struttura del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, secondo la generale disciplina M di cui all'art. 59, secondo comma, cod. pen., la circostanza avrebbe richiesto necessità di un coefficiente di prevedibilità, mancante, circa la la disponibilità delle prime.
6. Nell'interesse di CA TA sono dedotti quattro motivi di ricorso.
6.1. Con il primo, si fa valere la mancanza di motivazione, anche in relazione ai motivi di appello, sulla configurabilità dell'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti e l'erronea applicazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 546 cod. proc. pen. ed all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990) per mancanza degli elementi obiettivi e soggettivi del contestato reato associativo. La tesi difensiva sulla non rilevanza del ruolo avuto dal prevenuto avrebbe trovato conferma in ragione degli esiti dei sei mesi di indagine che, 5 да per il più breve lasso di tempo ricompreso tra il 10 febbraio ed il 28 marzo 2011, avrebbero attribuito all'imputato condotte circoscritte a due sole consegne di stupefacente e ad un viaggio finalizzato al reperimento.
6.2. Con il secondo motivo, si denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione nella composizione della prova indiziaria quanto all'episodio della cessione di sostanza stupefacente a AN AT. La sentenza aveva ritenuto, in difetto dei requisiti di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., che oggetto della condotta fosse sostanza stupefacente del tipo marijuana, in base a semplici presunzioni.
6.3. Con il terzo motivo, si contesta la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta non configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, esclusa l'ascrivibilità dell'unico episodio di acquisto di un quantitativo non modico ad un mero approvvigionamento, in difetto di cessioni superiori al fabbisogno personale. L'operatività dell'organizzazione avrebbe dovuto ricondursi, invece, ad uno spaccio di modesta entità, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 6.4. Con il quarto motivo, viene mossa contestazione all'impugnata sentenza per la ritenuta aggravante sull'uso delle armi nei termini fatti valere dalla difesa del coimputato CI.
6.5. Con il quinto motivo, si deduce inosservanza della legge penale e manifesta illogicità della motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, beneficio richiesto per il reato associativo ed escluso nonostante: l'esiguo numero degli episodi di spaccio ascritti;
l'incensuratezza del TA;
l'assenza di ogni contatto del prevenuto con i presunti sodali, e ciò sino dall'aprile del 2011. 7. Nell'interesse di LI AD vengono articolati quattro motivi di ricorso.
7.1. Con il primo è oggetto di denuncia la violazione della legge penale in relazione agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte territoriale aveva ritenuto l'integrazione della contestata ipotesi associativa in difetto di un accordo associativo, inteso come diretto a dar vita ad una struttura permanente e duratura che prescinde dal contributo dei singoli nella comune finalità criminosa, accompagnata, per ogni associato, dal dolo specifico sulla prestazione di un elemento utile alla vita del sodalizio. 6 29 7.2. Con il secondo motivo, si fa valere erronea applicazione della legge penale per non avere la Corte di appello ritenuto la fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. Le condotte contestate denotavano uno spaccio di modesta entità, attesa l'esiguità della sostanza e l'assenza di disponibilità di denaro e di una cassa comune.
7.3. Si contesta ancora, violazione di legge per avere i giudici di appello ritenuta integrata l'aggravante dell'uso delle armi (art. 74, comma 4, d.P.R. cit.) in difetto di prova della disponibilità della sostanza in capo al gruppo, piuttosto che al singolo.
7.4. Con il quarto motivo, si denuncia mancanza o manifesta illogicità della motivazione avendo la Corte di appello risposto solo in apparenza alle puntuali doglianze difensive svolte sulla differenza tra associazione e concorso di persone in reato continuato, nel dedotto difetto di un pactum sceleris.
8. Alla pubblica udienza del 1 marzo 2017, il difensore di fiducia di EN CI, avvocato Ernesto Pino, dedotto il sopraggiunto e non prevedibile impedimento a comparire per ragioni di salute ed allegata certificazione medica ha chiesto ed ottenuto dalla Corte rinvio. Alla successiva udienza di discussione del 7 aprile 2017, l'avvocato ha fatto pervenire alla Corte di cassazione richiesta di rinvio per non essere stato avvisato della nuova udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via preliminare va disattesa la richiesta del difensore di fiducia dell'imputato EN CI che, dopo aver ottenuto rinvio per dedotto legittimo impedimento, denuncia di non aver ricevuto avviso dell'odierna udienza dibattimentale e chiede per tale ragione rinvio. L'art. 614 cod. proc. pen., dettato per disciplinare il dibattimento nel giudizio di legittimità, stabilisce al terzo comma che «nell'udienza stabilita il presidente procede alla verifica della regolarità degli avvisi>>, prevedendo altresì, al secondo comma, che «le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori». Per le indicate disposizioni si ha che, al di là dei preliminari adempimenti da curarsi in sede di prima udienza dal presidente del collegio, per l'ulteriore sviluppo del giudizio celebrato in pubblica udienza dinanzi alla Corte di cassazione, non vi è diritto delle parti private a ricevere 7 да comunicazione dei successivi ed eventuali rinvii ad udienza fissa, siano essi d'ufficio o su istanza di parte, motivati da legittimo impedimento o da astensione del difensore dalle attività d'udienza, attesa la natura facoltativa della loro presenza all'udienza dibattimentale. Nell'operato rinvio, piuttosto, le parti restano onerate di richiedere informazioni sull'esito della loro richiesta presso la cancelleria. Deve pertanto sul punto affermarsi il seguente principio di diritto: nel procedimento davanti alla Corte di cassazione, nel caso di rinvio a udienza fissa disposto d'ufficio о su istanza di parte, anche per legittimo impedimento o per astensione dalle udienze, non va data comunicazione della data della nuova udienza alle parti, le quali avendo avuto notizia della data di trattazione della prima udienza, hanno l'onere di accertarsi presso la cancelleria del relativo esito».
2. Nel resto, i motivi di ricorso proposti nell'interesse degli imputati sono inammissibili. Le ragioni sono quelle di seguito indicate.
3. La posizione di AN ON.
3.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché fornisce del fatto in contestazione una lettura alternativa a quella resa dai giudici dell'appello di cui non individua, in ogni caso, contraddittorietà o manifeste illogicità. La Corte di appello, di contro a quanto dedotto in ricorso, chiarisce che il correo CI ha reso dichiarazioni etero-accusatorie sul ON in ordine al capo J), che è quello contestato (p. 8), escludendo invece un siffatto apporto probatorio per il diverso capo D), al quale però l'imputato resta estraneo. La sentenza impugnata offre della prova, di contro a quanto dedotto in ricorso, una composita definizione in cui convergono non solo esiti di intercettazioni relative a conversazioni di terzi, ma anche colloqui dello stesso imputato e, ancora, esiti di riprese filmate. L'episodio della staffetta tra autovetture risulta ben definito nella sua portata in sentenza e l'interrogativo espresso dal ON per la frase c'è bisogno che veniamo?» viene congruamente ricondotto, con argomenti che si sottraggono a scrutinio di legittimità, nella premessa consapevolezza del prevenuto circa l'illiceità del trasporto curato dal correo TA con separata vettura e nella condivisa predisposizione di cautele, alla manifestata doglianza di essere stato inutilmente impegnato, per l'indicato 8 Er ruolo, a fronte di una sopraggiunta ed autonoma modifica del percorso di guida del correo TA.
3.2. Il secondo motivo è inammissibile perché non in grado di esprimere capace critica alla sentenza, nella parte in cui essa non concede il beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte di appello non perviene al censurato diniego limitandosi a rilevare l'insufficienza dello stato di incensuratezza dell'imputato, ma provvede ad indicare, in positivo e con carattere assorbente, le ragioni che ostano ad una siffatta concessione, valorizzando, al fine di neutralizzare il dato dell'assenza di precedenti penali, la pronta adesione manifestata dal prevenuto all'azione criminosa dei correi, gravati da plurimi precedenti penali ed inseriti in un contesto criminale associativo (per la scrutinata necessità di positivi elementi diretto ad escludere il beneficio, tra le altre: Sez. 5, n. 10494 del 22/10/1997, Suncini, Rv. 209024).
4. La posizione di AN ST.
4.1. E' inammissibile il primo motivo di ricorso nella non deducibilità della critica. La Corte di appello ha ritenuto, così soddisfacendo a criteri di logicità, adeguatezza e corretta lettura del fatto, la minore offensività della contestata condotta trattandosi di acquisto senza ulteriore cessione a - ―terzi, impedita, nel suo verificarsi, dal pronto arresto dell'imputato capace, come tale, di determinare pur nell'apprezzata sua pericolosità una più contenuta determinazione della pena. La critica portata sul punto e con cui si contesta la valutazione operata, M nell'indicato contesto, sulla pericolosità della condotta, è quindi aspecifica non conformandosi agli effettivi contenuti della motivazione.
4.2. La Corte territoriale risponde quanto al diniego delle attenuanti generiche per tutti i profili che sono poi oggetto di riproposizione dinanzi a questa Corte (ammissione del fatto;
motivi a delinquere;
tossicodipendenza) per il dedotto motivo che si rivela quindi inammissibilmente reiterativo e segnato da nuovo diretto accesso al fatto.
5. La posizione di EN CI.
5.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per le sue indubbie ricadute nel fatto. La Corte catanese argomenta con analiticità e compiutezza sull' integrazione del reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 per i necessari estremi oggettivi e soggettivi di struttura (pp. 12 e 13) cassa - 9 Gr -comune; comune approvvigionamento;
reciproco aiuto tra gli associati che vengono quindi applicati, per puntuale disamina dei contenuti delle intercettazioni, alla fattispecie in esame. La condotta di rifiuto del TA, sottolineata in ricorso come espressiva di una mancata messa a disposizione dell'associato ai desiderata del capo CI, rinviene nella motivazione della Corte di merito ragionevole e persuasiva valutazione per l'ivi individuato intento del primo di salvaguardare, in relazione al singolo dedotto episodio, la propria posizione lavorativa (p. 18, quart'ultimo periodo) e quindi per un'autonomia di scelta su cui non si gioca l'appartenenza alla consorteria.
5.2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e non deducibilità. Debitamente vagliata la struttura organizzativa, la Corte di appello esclude la sussistenza della fattispecie associativa di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. cit., significativamente argomentando dal fatto che per taluni episodi si trattava di un acquisto pari a più chilogrammi di sostanza stupefacente. Nel resto, chiaro e rilevante al fine di escludere l'indicata ipotesi è il riferimento, operato in motivazione, alla pluralità delle operazioni di trasporto e cessione, alla frequenza e sistematicità dello spaccio al minuto, al consistente numero dei clienti riforniti ed al consistente quantitativo di sostanza acquistata presso i fornitori ed immessa sul mercato, e quindi, nel suo complesso, il richiamo ad un fenomeno organizzativo non espressivo, per la sua consistenza, di una minore rilevanza criminale della condotta associativa. M Resta in tal modo sostanzialmente applicato il principio affermato da questa Corte per il quale, ai fini dell'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 cit. non è sufficiente considerare le quantità di stupefacenti effettivamente scambiate, ma occorre valutare anche quelle trattate e offerte in vendita dai partecipanti all'associazione (Sez. 4, n. 38133 del 02/07/2013, Cuomo, Rv. 256289), per una valutazione a cui non resta estranea la dimensione organizzativa della scrutinata fattispecie associativa.
5.3. Il terzo motivo introduce dubbio sulla costituzionalità dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 là dove la norma prevede una pena minima, denunciata di illegittimità perché unica ed eccessiva nella misura, per il promotore dell'associazione senza distinzione, in violazione del principio di offensività, tra organizzazione di rilievo ed organizzazione rudimentale. 10 Ir Si tratta di questione che reitera quella già posta dinanzi alla Corte di merito e che è stata da quest'ultima correttamente risolta, nel suo negato rilievo, per richiamo (pp. 21 e 22) al principio della ragionevolezza' quale limite alla discrezionalità del legislatore, nella pure sottolineata salvaguardia del principio di offensività in ragione del possibile riconoscimento garantito dal sistema, nella natura autonoma del reato di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. cit. ed al fine di modellare la pena al disvalore del fatto, delle attenuanti, anche in misura prevalente. L'esclusione, congruamente operata dalla Corte territoriale, di una minima offensività del fenomeno associativo di specie, in ragione della struttura da questo rivestita, sottrae in ogni caso finanche rilievo alla sollevata questione.
5.4. E' inammissibile il quarto motivo di ricorso per mancato confronto con la motivazione impugnata. In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la circostanza aggravante dell'associazione armata, prevista dall'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 diversamente da quella analoga, ipotizzata dall'art. 416-bis, - quinto comma, cod. pen. con riguardo all'associazione per delinquere di stampo mafioso - richiede unicamente la disponibilità di armi, non esigendo anche la correlazione tra queste ultime e gli scopi perseguiti dall'associazione criminosa (Sez. 5, n. 11101 del 04/02/2015, Platania, Rv. 262714) e risulta esclusa dall'uso esclusivamente personale di chi le armi detiene (Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014 (dep. 2015), Buondonno, Rv. M 263694). La Corte di appello, dopo aver richiamato una circostanza di fatto rivelatrice finanche dell'uso strumentale dell'arma da parte del CI alle finalità dell'associazione (in un'operazione di riscossione di credito maturato all'esito di cessione), segnala comunque dell'arma una disponibilità in ambito associativo per la sua condivisa detenzione tra l'imputato ed altro correo, custode della prima, in tal modo provvedendo a dare corretta applicazione al richiamato principio.
6. La posizione di CA TA.
6.1. Quanto al primo motivo di ricorso sono destinati a valere i principi sopra riportati nella disamina della valutazione delle critiche portate dalla difesa CI alla sentenza dei giudici di appello in ordine a struttura e derivata sussistenza dell'associazione di specie. Segnatamente, quanto al contributo dell'imputato denunciato in ricorso come limitato nel tempo, la sentenza si fa carico di vagliare analiticamente 11 да la pluralità degli episodi contestati ed il carattere significativo degli stessi al fine di dedurne rilievo nella definizione della condotta di partecipazione associativa contestata.
6.2. Quanto all'episodio relativo alla cessione di sostanza stupefacente a AN AT (capo I della rubrica;
secondo motivo di ricorsi), la Corte di appello di Catania ne ricostruisce i contenuti per argomenti congrui, richiamando efficacemente da una parte il carattere reticente dei dialoghi, per i quali l'acquirente non vuole manifestare le ragioni del suo impellente bisogno di vedere il CI e dall'altra l'immediata e silenziosa reazione di costui affidata, nella tratteggiata significativa sequenza, ad un primo contatto con il AD e quindi, a fronte della non disponibilità di questi, con il TA che provvede a consegnare la sostanza e successivamente ad avvertire il primo degli esiti della commessa. Ricostruzione rispetto alla quale la critica sulla natura della sostanza, motivo di ricorso per cassazione, resta inutilmente ed inefficacemente proposta.
6.3. Con il terzo motivo vengono in considerazione censure alla motivazione nella parte in cui esclude la sussistenza dell'ipotesi associativa di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 cit. non portatrici di perspicua critica per le ragioni segnalate nel vaglio del secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del CI quanto ai punti della motivazione impugnata dirette a segnalare in modo rilevante l'esistenza di una organizzazione della fattispecie di esclusione delle più leggere realtà associative previste dalla norma.
6.4. Quanto al quarto motivo, la contestazione sulla consapevole partecipazione ad associazione armata dell'imputato non raggiunge esito concludente rispetto alla motivazione sul punto espressa dalla Corte catanese. In tema di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, l'aggravante prevista dall'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta in capo ai partecipi del sodalizio solo se può postularsi una loro colpevolezza anche in relazione a tale aspetto che richiede, in base a quanto previsto dal comma secondo dell'art. 59 cod. pen., quantomeno un coefficiente di prevedibilità concreta da parte loro della disponibilità delle armi da parte dell'associazione (Sez. 2, n. 44667 del 08/07/2013, Aversano, Rv. 257611; in termini: Sez. 6, n. 49458 del 21/10/2015, Arianiello, Rv. 266041). 12 Sulle indicate premesse l'integrazione dell'aggravante può positivamente apprezzarsi nei confronti dei partecipi ad un'attività continuativa di spaccio svolta alle dirette dipendenze di un soggetto che conservi le armi in uso all'organizzazione. I giudici di appello, in applicazione dell'indicato principio, hanno correttamente ed adeguatamente ritenuto integrato il coefficiente di prevedibilità concreta della disponibilità delle armi di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 cit., con motivazione direttamente coinvolgente le modalità operative della struttura. Tale, la sottolineata interscambiabilità delle posizioni del TA e del AD nello svolgimento di compiti esecutivi delle determinazioni del CI, detentore dell'arma e capo dell'associazione, in una altresì delineata pluralità di operazioni di trasporto e cessione di sostanza e nella frequenza e sistematicità delle attività di spaccio al minuto svolte dall'organizzazione.
6.5. In ordine al quinto motivo di ricorso, il dedotto vizio di motivazione sul diniego delle generiche in misura prevalente alle aggravanti contestate resta pienamente superato dalla richiamata pluralità, sistematicità delle condotte e per l'ambito organizzato di loro commissione (p. 23), nella non contraddittorietà del pure espresso giudizio di mera equivalenza.
7. Quanto alla posizione LI AD.
7.1. Sui primi tre motivi di ricorso, sulla contestata integrazione dell'ipotesi associativa, sulla configurabilità della figura attenuata di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 cit., e sull'aggravante delle armi, restano fermi i giudizi di inammissibilità per mancato raffronto della portata critica alla motivazione impugnata o comunque per manifesta infondatezza della prima, nell'operata applicazione, da parte della Corte catanese, dei richiamati principi della giurisprudenza di legittimità.
7.2. Quanto al quarto motivo di ricorso, sulla manifestata non disponibilità del prevenuto a partecipare all'associazione e sulla sua estraneità al relativo accordo, nella dedotta differenza tra le posizioni dell'associato e del concorrente in reato continuato, la Corte di merito risponde, definendo le modalità dell'attività della struttura, ai cui momenti di rilevante operatività e qualificazione, anche per le contestate aggravanti (art. 74, comma 4, cit.), correla le descritte condotte del prevenuto. La deduzione difensiva rimane quindi non proponibile rinvenendo risposta nell'impugnata sentenza e non sortendo essa l'effetto di individuare 13 ва ulteriori profili in diritto, o da valere in punto di vizio della motivazione, meritevoli di vaglio in sede di legittimità.
8. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa che connotano i proposti mezzi, la condanna di ciascuno al pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 07/04/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Conti Laura Scalia Jaunkali D uk DEPOSITATO IN CANCELLER 20 MAG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 14