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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/12/2025, n. 2312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2312 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8287/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8287/2024 promossa
DA
C.F. , residente a [...]32, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Milano, via Alberico Albricci n. 8 presso lo studio dell'Avv. Maddalena
OS che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 12.12.2025;
ATTORE/OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
C.F. , residente in [...] C.F._2
Röntgen n. 19, 20136, elettivamente domiciliata in Milano, via Passo Buole n. 6 presso lo studio dell'Avv. Pierdomenico Pellicanò che la rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA/OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del l7.12.2025 le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER Parte_1
“- nel merito: accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Signor alla sig.ra Parte_1
, per i motivi esposti in narrativa, ed in conseguenza, previa dichiarazione di nullità Controparte_1
e/o inefficacia ovvero annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo n. 2611/2024 emesso dal tribunale di Monza con ogni conseguente statuizione anche in ordine alla revoca delle spese legali con lo stesso decreto ingiuntivo liquidate;
- in ogni caso: con rifusione delle spese, competenze ed onorari di lite;
pagina 1 di 8 In via istruttoria si insiste nella richiesta di voler ordinare l'esibizione in originale dei documenti prodotti in sede di decreto ingiuntivo, in particolare la missiva datata 17 novembre 2017, con ogni più ampia riserva istruttoria
Con ogni più ampia riserva di legge”.
PER Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti:
In via Preliminare
1) Confermare la validità del decreto ingiuntivo opposto nonché la provvisoria esecutività dello stesso;
Nel Merito
1) Accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e diritto dell'odierna opposizione e di tutte le domande ed eccezioni ivi contenute e per l'effetto rigettarle tutte;
2) Accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare l'Opponente al pagamento delle somme di cui al D.I. opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, se del caso anche in via equitativa, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
3) Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfettario delle spese generali e oneri come per legge”.
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 22.5.2024 premettendo che con atto ricognitivo datato Controparte_1
9.12.2006 il fratello aveva riconosciuto di avere ricevuto in presti dalla sorella la complessiva Pt_1 somma di € 170.000,00, ivi impegnandosi a restituirla “…contestualmente alla sottoscrizione del rogito per la vendita dell'immobile di Venezia, sito in Cannaregio 3601/A”, e deducendo che, nonostante la vendita di tale immobile fosse intervenuta in data 18.12.2007, si era limitato a restituirle, in più tranches, il minor importo di € 66.500,00, rimanendo pertanto debitore nei propri confronti del residuo importo di € 103.500,00, aveva ottenuto l'emissione in proprio favore del decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 2611/2024 emesso in data 16.9.2024.
Nel proporvi opposizione ha eccepito, preliminarmente, la nullità del decreto ingiuntivo Parte_1 per intervenuta prescrizione del credito azionato in quanto il documento di riconoscimento di debito asseritamente datato 9.12.2006, efficace a decorrere dal 18.12.20207, data della vendita dell'immobile sito in Venezia, non era stato accompagnato da alcun ulteriore atto di messa in mora sicché la prescrizione decennale era inevitabilmente maturata in data 17.12.2027, ben sette anni prima del pagina 2 di 8 deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e, nel merito, la mancata indicazione dei conteggi relativi agli interessi.
Ha contestato, da ultimo, ogni valenza della missiva inviatagli in data 17.11.2017, non integra nella copia prodotta in giudizio stante l'intervenuta cancellazione del destinatario e la mancata sottoscrizione a cura del ricevente, nonché l'apposizione di un timbro non leggibile apparentemente portante la data del 22.12.2017.
Nel costituirsi il giudizio ha eccepito, a propria volta: Controparte_1
- che il debito riconosciuto dal fratello con la scrittura del 9.12.2006, pari ad € 170.000,00, faceva riferimento alla restituzione di un mutuo erogatogli dalla sorella che quest'ultimo si era impegnato a rifonderle “contestualmente alla sottoscrizione del rogito per la vendita dell'immobile di Venezia, sito in Cannaregio 3601/A” di cui entrambi i germani erano comproprietari;
- che, nonostante tale bene fosse stato venduto in data 18.12.2007, le erano stati restituiti solo €
65.000,00 e, per di più, in data 20.09.2010 gli era stato anche erogato un ulteriore prestito, pari ad € 15.000,00 (c.d. “secondo mutuo”), per mezzo dell'assegno n. 519768722 tratto sulla
[...]
, anche quest'ultimo restituitole solo parzialmente in tre tranches per il Controparte_2 minor importo di € 1.500,00;
- che, ad ogni buon conto, tale ulteriore credito era rimasto formalmente estraneo alla pretesa azionata in sede monitoria;
- che, inoltre, la missiva del 17.11.2017, facente effettivamente riferimento a due distinti rapporti giuridici, l'uno riguardante il primo mutuo erogatogli per l'adempimento del quale era stato azionato il decreto ingiuntivo, l'altro relativo ad un secondo contratto mutuo rimasto estraneo alla pretesa monitoria, gli era stata recapitata presso il proprio indirizzo di residenza e, tuttavia, non era stata ritirata dal destinatario così da doversi ritenere ricevuta per compiuta giacenza tant'è che l'indirizzo non era stato cancellato ma, semplicemente, barrato come normalmente avviene allorquando la lettera non recapitata al mittente venga depositata presso l'ufficio postale competente per il ritiro;
- che, non a caso, l'assenza della firma sulla cartolina era la conseguenza del fatto che il postino, recatosi presso l'indirizzo di residenza del destinatario e non avendolo ivi rinvenuto, non aveva potuto consegnargli il plico depositandolo presso l'ufficio postale;
- che, infine, l'interruzione della prescrizione era avvenuta sia tramite l'invio di un atto stragiudiziale, la missiva del 17.11.2017, ai sensi dell'art. 2943 c.c., sia per effetto del pagina 3 di 8 riconoscimento del debito (i versamenti attorei sul conto corrente della convenuta), ai sensi dell'art. 2944 c.c..
Concessi i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c., tentata senza esito la conciliazione delle parti e rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, riassegnato il fascicolo al presente organo giudicante all'udienza odierna, previa discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza integrale ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
IN DIRITTO
Ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta sia infondata e per le ragioni di seguito esposte debba essere integralmente rigettata.
Iniziando dall'eccezione di prescrizione e fermo restando che non sarà minimamente oggetto di analisi il credito, mai azionato dalla ricorrente/opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, relativo al c.d. secondo contratto di mutuo asseritamente stipulato in data 20.9.2010, come giustamente osservato dalla difesa di stante l'inequivocabile riconoscimento di debito attribuibile alla scrittura Controparte_1 sottoscritta dall'opponete in data 9.12.2006 avente il seguente tenore letterale:
pagina 4 di 8 la successiva missiva del 17.11.2017, contrariamente a quanto lamentato da parte attrice, è un atto perfettamente idoneo a interrompere il termine di prescrizione.
Solo in sede di discussione la difesa dell'opponente ha eccepito una sorta di non conformità della copia prodotta all'originale omettendo, tuttavia, di considerare, da un lato, che le uniche eccezioni sollevate in sede di atto d'opposizione attenevano alla mancata ricezione di tale missiva ed alla formulazione un po' confusionaria del contenuto ma giammai alla difformità con il suo originale, fermo restando che la produzione telematica di un determinato documento è normalmente il frutto della sua scannerizzazione integrale. Mal si concilia, poi, l'eccezione di non conformità all'originale di un documento (copia evidentemente di quell'originale) asseritamente mai ricevuto in quanto, in caso contrario, sarebbe spettato all'opponente produrla in giudizio così da smentire effettivamente l'effetto interruttivo della prescrizione che ad essa era stato ricondotta.
Ad ogni buon conto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, “In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma1, n. 2, c.p.c. ,in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez.5, 18.1.2022 n. 1324).
La genericità di una tale contestazione, che disconoscimento non è, e la mutabilità nonché l'estrema genericità dell'eccezione sollevata non sono idonee a minare l'effetto interruttivo del termine prescrizionale decennale ricollegato al documento prodotto in sede monitoria, avendo esso iniziato a decorrere dalla data della vendita dell'immobile di Venezia sito in Cannaregio 3601/A, pacificamente intervenuta il 18.12.2007.
La missiva, a confutazione dell'eccezione sollevata in ordine alla sua mancata ricezione, è stata poi inoltrata all'indirizzo di residenza dell'attore sito in Caponago, via Silvio Pellico n. 10/32, come risulta dal certificato di residenza prodotto al documento n. 6, dal medesimo certificato allegato unitamente alla notifica del decreto ingiuntivo (cfr. in tal senso il documento n. 7 dell'opposta) e nella procura alle liti rilasciata al legale di (cfr. in tal senso il documento n. 8). Parte_1
Il plico, pacificamente indirizzato all'indirizzo di residenza come si evince sia nel frontespizio della missiva che nella ricevuta di spedizione emessa dall'ufficio postale (cfr. in tal senso il documento n. 5), non è mai stato ritirato sicché, essendo maturato il termine di giacenza, è perfettamente idonea a interrompere il termine di prescrizione con effetto dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza del pagina 5 di 8 20.11.2017 come si evince dalla dicitura “Avv. 20/11” presente nel frontespizio della lettera sotto il timbro della compiuta giacenza.
E, come noto, se “l'atto recettizio venga comunicato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al destinatario per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale”
(cfr. tra le tante Cass. Civ. n. 6527/2003).
Quindi, nel caso di specie, la prescrizione del diritto di credito restitutorio, che sarebbe definitivamente maturata in data 18.12.2017, è stata tempestivamente interrotta dall'opposta con la lettera inviata al fratello in data 17.11.2017 a decorrere dal rilascio dell'avviso di giacenza del 20.11.2017 e la notifica del decreto ingiuntivo ha nuovamente interrotto il termine prescrizionale decennale che aveva ricominciato a decorrere da tale ultima data.
Vi sono più elementi in atti che inducono a ritenere che tale fosse effettivamente il contenuto della missiva inviata ed effettivamente ricevuta – seppur con le forme della maturata giacenza – dall'odierno opponente il quale, a ben vedere, pur volendo ritenere tempestiva l'allegazione, sollevata solo in sede di discussione orale, in ordine ad una sorta di non conformità di quanto prodotto dalla controparte con l'originale da egli stesso mai ricevuto, non si è neppure sforzato di chiarire cos'altro avrebbe ricevuto dalla sorella all'interno del plico pacificamente consegnatogli nella medesima data cui s'è sopra fatto riferimento.
Ad abundantiam, come anche in tal caso correttamente osservato dalla difesa dell'opposta, nella medesima missiva si è dato atto di ben sei pagamenti parziali effettuati dall'opponente nel corso degli anni precedenti, tutti tracciabili in quanto effettuati tramite bonifico bancario, le cui causali fanno letteralmente riferimento al rimborso del prestito ottenuto come si evince dalle seguenti locuzioni:
“ACCONTO N. (…) RIMOBORSO PRESTITO PERSONALE” ove tra parentesi è stata di volta in volta indicata la rata onorata con i numeri da 1 a 6 (cfr. in tal senso i documenti da 1 a 4 prodotti dall'opposta).
Quindi, il contenuto della “copia” prodotta appare conforme anche al comportamento posto in essere dallo stesso opponente, rilevante in questa sede anche sotto un diverso profilo, presupponendo il riconoscimento del debito e, quindi, essendo più che idoneo, anche a prescindere dal diverso contenuto di una tale missiva, ad interrompere il termine di prescrizione.
Venendo a questo punto ad analizzare più nel dettaglio la contestazione sollevata in ordine al contenuto
(asseritamente equivoco o poco chiaro) della medesima lettera, è oggettivamente assai poco rilevante ai fini del decidere che in essa si faccia riferimento a due distinti rapporti negoziali di mutuo intercorsi tra pagina 6 di 8 le parti come evincibile dal seguente contenuto che si ritiene opportuno riportare integralmente in questa sede:
Già nell'oggetto si faceva riferimento, infatti, ai due rapporti di mutuo cui s'è sopra fatto riferimento, dandosi atto, quanto al primo (l'unico, è bene ripeterlo, oggetto del presente giudizio), dell'effettiva intervenuta restituzione di ben sei rate per il complessivo importo di € 65.000,00, in conformità, peraltro, ai bonifici prodotti ed alle relative causali ivi riportate dallo stesso opponente, esattamente esplicative dell'effettiva sussistenza del medesimo rapporto negoziale.
La contestazione, quindi, è al limite della pretestuosità e non vale minimamente ad inficiare l'effettiva sussistenza e l'ammontare del credito azionato in sede monitoria.
L'ultima eccezione sollevata attiene ad un'asserita non liquidità del credito accessorio relativo agli interessi, avendo l'opponente lamentato non esserne stato indicato il conteggio o, per meglio dire, le relative modalità di calcolo.
Anche in tal caso, tuttavia, il termine era chiaramente computabile (e computato) a decorrere dal giorno in cui la somma di denaro avrebbe dovuto essere restituita e, quindi, dal 18.12.2007, che pacificamente corrisponde alla data in cui l'immobile di Venezia è stato alienato a terzi.
pagina 7 di 8 Da tale data decorrono, quindi, automaticamente gli interessi legali, determinati ai sensi dell'art. 1284
c.c., senza alcuna necessità di una preventiva messa in mora ex art. 1219, comma 2, n. 3) c.c., così come computati con la domanda monitoria.
Al rigetto dell'opposizione segue la conferma del decreto ingiuntivo, da dichiararsi definitivamente esecutivo, e la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opposta nella presente fase di giudizio il cui ammontare si liquida come da dispositivo sulla scorta dei compensi medi previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, per le sole fasi espletate di esame e studio ed introduttiva, con riduzione al minimo di quelli relativi alla fase decisoria in quanto esauritasi in una discussione orale oggettivamente assai poco impegnativa e priva di appendici scritte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta integralmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2611/2024 emesso dal Tribunale di Monza in data 16.9.2024;
- condanna a rifondere a le spese di lite sostenute nell'ambito del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio di opposizione che si liquidano in complessivi € 6.307,00 per compensi, oltre
15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
Così deciso in Monza in data 17 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8287/2024 promossa
DA
C.F. , residente a [...]32, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Milano, via Alberico Albricci n. 8 presso lo studio dell'Avv. Maddalena
OS che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 12.12.2025;
ATTORE/OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
C.F. , residente in [...] C.F._2
Röntgen n. 19, 20136, elettivamente domiciliata in Milano, via Passo Buole n. 6 presso lo studio dell'Avv. Pierdomenico Pellicanò che la rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA/OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del l7.12.2025 le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER Parte_1
“- nel merito: accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Signor alla sig.ra Parte_1
, per i motivi esposti in narrativa, ed in conseguenza, previa dichiarazione di nullità Controparte_1
e/o inefficacia ovvero annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo n. 2611/2024 emesso dal tribunale di Monza con ogni conseguente statuizione anche in ordine alla revoca delle spese legali con lo stesso decreto ingiuntivo liquidate;
- in ogni caso: con rifusione delle spese, competenze ed onorari di lite;
pagina 1 di 8 In via istruttoria si insiste nella richiesta di voler ordinare l'esibizione in originale dei documenti prodotti in sede di decreto ingiuntivo, in particolare la missiva datata 17 novembre 2017, con ogni più ampia riserva istruttoria
Con ogni più ampia riserva di legge”.
PER Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti:
In via Preliminare
1) Confermare la validità del decreto ingiuntivo opposto nonché la provvisoria esecutività dello stesso;
Nel Merito
1) Accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e diritto dell'odierna opposizione e di tutte le domande ed eccezioni ivi contenute e per l'effetto rigettarle tutte;
2) Accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare l'Opponente al pagamento delle somme di cui al D.I. opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, se del caso anche in via equitativa, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
3) Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, oltre rimborso forfettario delle spese generali e oneri come per legge”.
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 22.5.2024 premettendo che con atto ricognitivo datato Controparte_1
9.12.2006 il fratello aveva riconosciuto di avere ricevuto in presti dalla sorella la complessiva Pt_1 somma di € 170.000,00, ivi impegnandosi a restituirla “…contestualmente alla sottoscrizione del rogito per la vendita dell'immobile di Venezia, sito in Cannaregio 3601/A”, e deducendo che, nonostante la vendita di tale immobile fosse intervenuta in data 18.12.2007, si era limitato a restituirle, in più tranches, il minor importo di € 66.500,00, rimanendo pertanto debitore nei propri confronti del residuo importo di € 103.500,00, aveva ottenuto l'emissione in proprio favore del decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 2611/2024 emesso in data 16.9.2024.
Nel proporvi opposizione ha eccepito, preliminarmente, la nullità del decreto ingiuntivo Parte_1 per intervenuta prescrizione del credito azionato in quanto il documento di riconoscimento di debito asseritamente datato 9.12.2006, efficace a decorrere dal 18.12.20207, data della vendita dell'immobile sito in Venezia, non era stato accompagnato da alcun ulteriore atto di messa in mora sicché la prescrizione decennale era inevitabilmente maturata in data 17.12.2027, ben sette anni prima del pagina 2 di 8 deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e, nel merito, la mancata indicazione dei conteggi relativi agli interessi.
Ha contestato, da ultimo, ogni valenza della missiva inviatagli in data 17.11.2017, non integra nella copia prodotta in giudizio stante l'intervenuta cancellazione del destinatario e la mancata sottoscrizione a cura del ricevente, nonché l'apposizione di un timbro non leggibile apparentemente portante la data del 22.12.2017.
Nel costituirsi il giudizio ha eccepito, a propria volta: Controparte_1
- che il debito riconosciuto dal fratello con la scrittura del 9.12.2006, pari ad € 170.000,00, faceva riferimento alla restituzione di un mutuo erogatogli dalla sorella che quest'ultimo si era impegnato a rifonderle “contestualmente alla sottoscrizione del rogito per la vendita dell'immobile di Venezia, sito in Cannaregio 3601/A” di cui entrambi i germani erano comproprietari;
- che, nonostante tale bene fosse stato venduto in data 18.12.2007, le erano stati restituiti solo €
65.000,00 e, per di più, in data 20.09.2010 gli era stato anche erogato un ulteriore prestito, pari ad € 15.000,00 (c.d. “secondo mutuo”), per mezzo dell'assegno n. 519768722 tratto sulla
[...]
, anche quest'ultimo restituitole solo parzialmente in tre tranches per il Controparte_2 minor importo di € 1.500,00;
- che, ad ogni buon conto, tale ulteriore credito era rimasto formalmente estraneo alla pretesa azionata in sede monitoria;
- che, inoltre, la missiva del 17.11.2017, facente effettivamente riferimento a due distinti rapporti giuridici, l'uno riguardante il primo mutuo erogatogli per l'adempimento del quale era stato azionato il decreto ingiuntivo, l'altro relativo ad un secondo contratto mutuo rimasto estraneo alla pretesa monitoria, gli era stata recapitata presso il proprio indirizzo di residenza e, tuttavia, non era stata ritirata dal destinatario così da doversi ritenere ricevuta per compiuta giacenza tant'è che l'indirizzo non era stato cancellato ma, semplicemente, barrato come normalmente avviene allorquando la lettera non recapitata al mittente venga depositata presso l'ufficio postale competente per il ritiro;
- che, non a caso, l'assenza della firma sulla cartolina era la conseguenza del fatto che il postino, recatosi presso l'indirizzo di residenza del destinatario e non avendolo ivi rinvenuto, non aveva potuto consegnargli il plico depositandolo presso l'ufficio postale;
- che, infine, l'interruzione della prescrizione era avvenuta sia tramite l'invio di un atto stragiudiziale, la missiva del 17.11.2017, ai sensi dell'art. 2943 c.c., sia per effetto del pagina 3 di 8 riconoscimento del debito (i versamenti attorei sul conto corrente della convenuta), ai sensi dell'art. 2944 c.c..
Concessi i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c., tentata senza esito la conciliazione delle parti e rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, riassegnato il fascicolo al presente organo giudicante all'udienza odierna, previa discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza integrale ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
IN DIRITTO
Ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta sia infondata e per le ragioni di seguito esposte debba essere integralmente rigettata.
Iniziando dall'eccezione di prescrizione e fermo restando che non sarà minimamente oggetto di analisi il credito, mai azionato dalla ricorrente/opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, relativo al c.d. secondo contratto di mutuo asseritamente stipulato in data 20.9.2010, come giustamente osservato dalla difesa di stante l'inequivocabile riconoscimento di debito attribuibile alla scrittura Controparte_1 sottoscritta dall'opponete in data 9.12.2006 avente il seguente tenore letterale:
pagina 4 di 8 la successiva missiva del 17.11.2017, contrariamente a quanto lamentato da parte attrice, è un atto perfettamente idoneo a interrompere il termine di prescrizione.
Solo in sede di discussione la difesa dell'opponente ha eccepito una sorta di non conformità della copia prodotta all'originale omettendo, tuttavia, di considerare, da un lato, che le uniche eccezioni sollevate in sede di atto d'opposizione attenevano alla mancata ricezione di tale missiva ed alla formulazione un po' confusionaria del contenuto ma giammai alla difformità con il suo originale, fermo restando che la produzione telematica di un determinato documento è normalmente il frutto della sua scannerizzazione integrale. Mal si concilia, poi, l'eccezione di non conformità all'originale di un documento (copia evidentemente di quell'originale) asseritamente mai ricevuto in quanto, in caso contrario, sarebbe spettato all'opponente produrla in giudizio così da smentire effettivamente l'effetto interruttivo della prescrizione che ad essa era stato ricondotta.
Ad ogni buon conto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, “In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma1, n. 2, c.p.c. ,in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez.5, 18.1.2022 n. 1324).
La genericità di una tale contestazione, che disconoscimento non è, e la mutabilità nonché l'estrema genericità dell'eccezione sollevata non sono idonee a minare l'effetto interruttivo del termine prescrizionale decennale ricollegato al documento prodotto in sede monitoria, avendo esso iniziato a decorrere dalla data della vendita dell'immobile di Venezia sito in Cannaregio 3601/A, pacificamente intervenuta il 18.12.2007.
La missiva, a confutazione dell'eccezione sollevata in ordine alla sua mancata ricezione, è stata poi inoltrata all'indirizzo di residenza dell'attore sito in Caponago, via Silvio Pellico n. 10/32, come risulta dal certificato di residenza prodotto al documento n. 6, dal medesimo certificato allegato unitamente alla notifica del decreto ingiuntivo (cfr. in tal senso il documento n. 7 dell'opposta) e nella procura alle liti rilasciata al legale di (cfr. in tal senso il documento n. 8). Parte_1
Il plico, pacificamente indirizzato all'indirizzo di residenza come si evince sia nel frontespizio della missiva che nella ricevuta di spedizione emessa dall'ufficio postale (cfr. in tal senso il documento n. 5), non è mai stato ritirato sicché, essendo maturato il termine di giacenza, è perfettamente idonea a interrompere il termine di prescrizione con effetto dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza del pagina 5 di 8 20.11.2017 come si evince dalla dicitura “Avv. 20/11” presente nel frontespizio della lettera sotto il timbro della compiuta giacenza.
E, come noto, se “l'atto recettizio venga comunicato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al destinatario per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale”
(cfr. tra le tante Cass. Civ. n. 6527/2003).
Quindi, nel caso di specie, la prescrizione del diritto di credito restitutorio, che sarebbe definitivamente maturata in data 18.12.2017, è stata tempestivamente interrotta dall'opposta con la lettera inviata al fratello in data 17.11.2017 a decorrere dal rilascio dell'avviso di giacenza del 20.11.2017 e la notifica del decreto ingiuntivo ha nuovamente interrotto il termine prescrizionale decennale che aveva ricominciato a decorrere da tale ultima data.
Vi sono più elementi in atti che inducono a ritenere che tale fosse effettivamente il contenuto della missiva inviata ed effettivamente ricevuta – seppur con le forme della maturata giacenza – dall'odierno opponente il quale, a ben vedere, pur volendo ritenere tempestiva l'allegazione, sollevata solo in sede di discussione orale, in ordine ad una sorta di non conformità di quanto prodotto dalla controparte con l'originale da egli stesso mai ricevuto, non si è neppure sforzato di chiarire cos'altro avrebbe ricevuto dalla sorella all'interno del plico pacificamente consegnatogli nella medesima data cui s'è sopra fatto riferimento.
Ad abundantiam, come anche in tal caso correttamente osservato dalla difesa dell'opposta, nella medesima missiva si è dato atto di ben sei pagamenti parziali effettuati dall'opponente nel corso degli anni precedenti, tutti tracciabili in quanto effettuati tramite bonifico bancario, le cui causali fanno letteralmente riferimento al rimborso del prestito ottenuto come si evince dalle seguenti locuzioni:
“ACCONTO N. (…) RIMOBORSO PRESTITO PERSONALE” ove tra parentesi è stata di volta in volta indicata la rata onorata con i numeri da 1 a 6 (cfr. in tal senso i documenti da 1 a 4 prodotti dall'opposta).
Quindi, il contenuto della “copia” prodotta appare conforme anche al comportamento posto in essere dallo stesso opponente, rilevante in questa sede anche sotto un diverso profilo, presupponendo il riconoscimento del debito e, quindi, essendo più che idoneo, anche a prescindere dal diverso contenuto di una tale missiva, ad interrompere il termine di prescrizione.
Venendo a questo punto ad analizzare più nel dettaglio la contestazione sollevata in ordine al contenuto
(asseritamente equivoco o poco chiaro) della medesima lettera, è oggettivamente assai poco rilevante ai fini del decidere che in essa si faccia riferimento a due distinti rapporti negoziali di mutuo intercorsi tra pagina 6 di 8 le parti come evincibile dal seguente contenuto che si ritiene opportuno riportare integralmente in questa sede:
Già nell'oggetto si faceva riferimento, infatti, ai due rapporti di mutuo cui s'è sopra fatto riferimento, dandosi atto, quanto al primo (l'unico, è bene ripeterlo, oggetto del presente giudizio), dell'effettiva intervenuta restituzione di ben sei rate per il complessivo importo di € 65.000,00, in conformità, peraltro, ai bonifici prodotti ed alle relative causali ivi riportate dallo stesso opponente, esattamente esplicative dell'effettiva sussistenza del medesimo rapporto negoziale.
La contestazione, quindi, è al limite della pretestuosità e non vale minimamente ad inficiare l'effettiva sussistenza e l'ammontare del credito azionato in sede monitoria.
L'ultima eccezione sollevata attiene ad un'asserita non liquidità del credito accessorio relativo agli interessi, avendo l'opponente lamentato non esserne stato indicato il conteggio o, per meglio dire, le relative modalità di calcolo.
Anche in tal caso, tuttavia, il termine era chiaramente computabile (e computato) a decorrere dal giorno in cui la somma di denaro avrebbe dovuto essere restituita e, quindi, dal 18.12.2007, che pacificamente corrisponde alla data in cui l'immobile di Venezia è stato alienato a terzi.
pagina 7 di 8 Da tale data decorrono, quindi, automaticamente gli interessi legali, determinati ai sensi dell'art. 1284
c.c., senza alcuna necessità di una preventiva messa in mora ex art. 1219, comma 2, n. 3) c.c., così come computati con la domanda monitoria.
Al rigetto dell'opposizione segue la conferma del decreto ingiuntivo, da dichiararsi definitivamente esecutivo, e la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opposta nella presente fase di giudizio il cui ammontare si liquida come da dispositivo sulla scorta dei compensi medi previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, per le sole fasi espletate di esame e studio ed introduttiva, con riduzione al minimo di quelli relativi alla fase decisoria in quanto esauritasi in una discussione orale oggettivamente assai poco impegnativa e priva di appendici scritte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta integralmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 2611/2024 emesso dal Tribunale di Monza in data 16.9.2024;
- condanna a rifondere a le spese di lite sostenute nell'ambito del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio di opposizione che si liquidano in complessivi € 6.307,00 per compensi, oltre
15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
Così deciso in Monza in data 17 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
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