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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/05/2025, n. 3696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3696 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43380/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di appello iscritto al n. R.G. 43380/2023 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. ), quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime CP_1 P.IVA_1 della strada, con il patrocinio dell'avv. LOREDANA LEO elettivamente domiciliata presso il difensore;
parte appellante contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABIO VENTURINI Controparte_2 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore;
(C.F. ) CONTUMACE. Controparte_3 C.F._2
parte appellata per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 3231/2023, pubblicata il 10.5.2023.
CONCLUSIONI
Parte appellante
Come da foglio di p.c. depositato il 17.03.2025 e richiamato all'udienza del 19.03.2025.
Parte appellata CP_2
Come da foglio di p.c. depositato il 17.03.2025 e richiamato all'udienza del 19.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Ai sensi dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
pagina 1 di 4 conveniva, avanti al Giudice di pace di Milano, (conducente e Controparte_2 Controparte_3 proprietaria di un veicolo non assicurato) e – quale impresa designata ex art. 286 cod. ass. CP_1
a liquidare i sinistri di cui all'art. 283 cod. ass. occorsi nel 2019 in Lombardia – chiedendone la solidale condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro occorso il 21.05.2019 in
Siziano, danni che quantificava in circa 6.900 euro oltre 2.400 euro circa di spese legali stragiudiziali.
Nella contumacia della si costituiva (FGVS) chiedendo, per quanto ancora di CP_3 CP_1 interesse in questa sede, il rigetto della domanda.
Espletata CTU medico legale che accertò una invalidità permanente in capo all'attore nella misura dell'1%, il Giudice di pace di Milano accoglieva la domanda e condannava le convenute a pagare all'attore 2.744 euro a titolo di danno non patrimoniale e 2.398,03 euro a titolo di spese per assistenza legale stragiudiziale ante causam, con spese di lite e di CTU a carico delle convenute stesse.
ha proposto appello avverso tale sentenza sulla base di quattro motivi. CP_1
Con il primo motivo si duole dell'aumento per personalizzazione del danno non patrimoniale liquidato all'attore, pur in difetto, a suo dire, dei presupposti di cui all'art. 139 comma 3 cod. ass.
Con il secondo motivo si duole del fatto che il Giudice di prime cure abbia altresì riconosciuto tale aumento nella misura di un terzo, in violazione dunque del limite legale del 20%.
Con il terzo motivo si duole della liquidazione del danno per spese di assistenza legale stragiudiziale, rilevando che l'attività prestata ante causam era in realtà priva di autonoma rilevanza rispetto all'attività giudiziale e, dunque, non meritevole di autonoma liquidazione.
Con il quarto motivo, infine, si duole del quantum delle spese stragiudiziali liquidate, superiore al doppio dei valori medi tabellari.
Nella contumacia della si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello e insistendo, se CP_3 CP_2 del caso, sulle istanze istruttorie già proposte in primo grado.
La causa, alla luce della sua ridotta complessità, è stata trattenuta a decisione ai sensi degli articoli 350, comma 3, 350 bis e 281-sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del 19 marzo 2025.
1. Esame dei motivi di appello
I primi due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente;
il primo motivo è fondato e il suo accoglimento determina l'assorbimento del secondo motivo.
Il Giudice di prime cure, infatti, dopo aver liquidato un danno biologico permanente di 709,84 euro, corrispondente ad una IP dell'l% ai sensi dell'art. 139 cod. ass., ha liquidato euro 617,48 euro “per personalizzazione del danno”.
Tale punto della sentenza è errato non solo perché il Giudice di prime cure ha omesso di motivare sulla sussistenza dei presupposti legittimanti tale personalizzazione ma anche perché tali presupposti non sussistono tout court, donde l'accoglimento del primo motivo di appello volto ad elidere del tutto tale aumento.
Ai sensi dell'art. 139 comma 3 cod. ass., infatti, il danno biologico “tabellare”, calcolato ai sensi dell'art. 139 comma 4, “può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento” e ciò “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e
pagina 2 di 4 obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità” (sottolineatura aggiunta).
Nel caso di specie, deve escludersi la ricorrenza di tali condizioni.
Il CTU ha rilevato, all'esame obiettivo, una contrattura della muscolatura paravertebrale nella zona del rachide cervicale ed una limitazione antalgica dei movimenti del capo nella misura di un quarto e ha quantificato nel mero 1% la menomazione permanente dell'integrità psico-fisica dell'attore, escludendo altresì incidenza sulla sua capacità lavorativa (cfr. pag.
6-7 CTU dott. . Per_1
A fronte di tali risultanze, i disagi lamentati dal e che egli offre di provare altresì per testimoni – CP_2 dolori al collo, vertigini, giramenti di testa, cefalee, fatica a movimentare pesi (cfr. pag. 5 comparsa appello e capitoli 5-7) – sono le conseguenze ordinarie di una menomazione dell'1% accertata dal CTU
e sono stati già valutati dal consulente (cfr. pag. 5 CTU in relazione ai sintomi soggettivi denunciati) nell'ambito della quantificazione del grado di menomazione, senza che essi possano integrare una
“sofferenza psico-fisica di particolare intensità”, tale da giustificare la personalizzazione del danno.
Né infine può ritenersi dimostrata l'incidenza di una lesione così lieve e riguardante il solo distretto rachide cervicale sulla possibilità di andare in bicicletta, attività dedotta dal in termini di mero CP_2 hobby nel fine settimana (capitolo 8).
Deve dunque altresì escludersi che l'invalidità permanente accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali (bicicletta e anche attività lavorativa, avendo escluso tout court il
CTU una incidenza dei postumi sull'attività lavorativa, dunque anche in termini di mera maggiore usura).
Il danno liquidato al al punto 2) del dispositivo della sentenza impugnata deve dunque essere CP_2 ridotto di 617,48 euro, con esclusione della personalizzazione ai sensi dell'art. 139 comma 3 cod. ass.
Il terzo e quarto motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente;
il terzo motivo è fondato e il suo accoglimento determina l'assorbimento del quarto motivo.
Il Giudice di prime cure ha liquidato 2.398,03 per spese di assistenza legale stragiudiziale ante causam, ritenendo congruo l'importo indicato nella fattura pro forma in atti.
Come correttamente rilevato da parte appellante, tuttavia, nel caso di specie difettano tout court i presupposti per il riconoscimento delle spese per assistenza stragiudiziale ante causam come voce di danno emergente (cfr. Cass. S.U. 16990/2017; Cass. 24481/2020) in quanto l'unica attività stragiudiziale documentata e provata consiste nella lettera prodotta dall'attore sub doc. 1 primo grado e contenente richiesta di risarcimento del danno e invito alla negoziazione assistita;
trattasi dunque di un'attività priva di autonoma rilevanza (cfr. art. 20 comma 1 DM 55/2014) rispetto alla fase giudiziale bensì strettamente connessa proprio all'avvio del procedimento giudiziale, essendo anzi proprio un'attività richiesta, a pena di improcedibilità, dagli articoli 145 e 148 cod. ass. e dall'art. 3 d.l.
132/2014.
Per tale ridotta documentata attività, dunque, non può essere liquidato alcunché come voce autonoma di danno emergente per spese di assistenza legale ante causam ma poteva essere soltanto liquidato, in sede di regolazione delle spese di lite, il compenso per la fase di attivazione della procedura di negoziazione assistita, ai sensi della Tabella 25-bis DM 55/2014, liquidazione che tuttavia non può farsi in questa sede, in assenza di impugnazione, anche incidentale subordinata, sul punto.
pagina 3 di 4 Deve dunque elidersi del tutto la voce di danno di cui al punto 3) del dispositivo della sentenza impugnata, per euro 2.398,03 oltre interessi.
2. Provvedimenti restitutori
Poiché l'appellante ha dato esecuzione alla sentenza, pagando al la somma complessiva di CP_2
5.592,07 euro (doc. 6), oltre spese di lite, costui deve essere condannato a restituire ad la CP_1 somma di 3.015,51 euro (2.398,03 + 617,48), oltre restituzione degli interessi pagati dall'appellante pro quota su tali somme (cfr. doc.
4-5 appellante) e oltre pagamento degli interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. sull'intera somma dal giorno dell'effettiva percezione sino alla restituzione.
3. Spese di lite
Poiché l'attore è risultato in ogni caso vittorioso sull'an della pretesa, non ritiene questo Giudice di dover modificare la disciplina delle spese di lite del primo grado per il solo fatto dell'accoglimento della domanda in misura inferiore al petitum.
In ragione dell'accoglimento integrale dell'appello, invece, le spese di lite del presente grado sono poste a carico di parte appellata e sono liquidate, in applicazione dei parametri generali e degli CP_2 importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 1.100 e 5.200 (in relazione al decisum dell'appello), nella misura di cui al dispositivo, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
ACCOGLIE il primo e terzo motivo di appello, assorbiti i residui, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata (Giudice di pace di Milano n. 3231/2023),
RIGETTA la domanda di condanna al risarcimento della voce di danno corrispondente alle spese di assistenza legale stragiudiziale ante causam, eliminando il punto 3) del dispositivo della sentenza impugnata (per euro 2.398,03 oltre interessi);
RIDUCE il danno non patrimoniale liquidato al punto 2) del dispositivo della sentenza impugnata a
2.126,52 euro, oltre interessi indicati;
CONFERMA nel resto la sentenza impugnata;
CONDANNA a restituire ad (FGVS) la somma di 3.015,51 euro, oltre gli Controparte_2 CP_1 interessi pagati da su tale somma in forza della sentenza impugnata ed oltre interessi al tasso CP_1 legale ex art. 1284 comma 1 c.c. sull'intera somma dal giorno dell'effettiva percezione sino alla restituzione;
CONDANNA a rimborsare ad (FGVS) le spese di lite del presente grado Controparte_2 CP_1 di appello, che si liquidano in complessivi euro 1.400 per compensi (euro 350 per fase di studio, euro 350 per fase introduttiva ed euro 700 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 247,50 per esborsi (C.U. e marca).
Così deciso in Milano, il 6 maggio 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di appello iscritto al n. R.G. 43380/2023 avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale promosso da:
(C.F. ), quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime CP_1 P.IVA_1 della strada, con il patrocinio dell'avv. LOREDANA LEO elettivamente domiciliata presso il difensore;
parte appellante contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABIO VENTURINI Controparte_2 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore;
(C.F. ) CONTUMACE. Controparte_3 C.F._2
parte appellata per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 3231/2023, pubblicata il 10.5.2023.
CONCLUSIONI
Parte appellante
Come da foglio di p.c. depositato il 17.03.2025 e richiamato all'udienza del 19.03.2025.
Parte appellata CP_2
Come da foglio di p.c. depositato il 17.03.2025 e richiamato all'udienza del 19.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Ai sensi dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
pagina 1 di 4 conveniva, avanti al Giudice di pace di Milano, (conducente e Controparte_2 Controparte_3 proprietaria di un veicolo non assicurato) e – quale impresa designata ex art. 286 cod. ass. CP_1
a liquidare i sinistri di cui all'art. 283 cod. ass. occorsi nel 2019 in Lombardia – chiedendone la solidale condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro occorso il 21.05.2019 in
Siziano, danni che quantificava in circa 6.900 euro oltre 2.400 euro circa di spese legali stragiudiziali.
Nella contumacia della si costituiva (FGVS) chiedendo, per quanto ancora di CP_3 CP_1 interesse in questa sede, il rigetto della domanda.
Espletata CTU medico legale che accertò una invalidità permanente in capo all'attore nella misura dell'1%, il Giudice di pace di Milano accoglieva la domanda e condannava le convenute a pagare all'attore 2.744 euro a titolo di danno non patrimoniale e 2.398,03 euro a titolo di spese per assistenza legale stragiudiziale ante causam, con spese di lite e di CTU a carico delle convenute stesse.
ha proposto appello avverso tale sentenza sulla base di quattro motivi. CP_1
Con il primo motivo si duole dell'aumento per personalizzazione del danno non patrimoniale liquidato all'attore, pur in difetto, a suo dire, dei presupposti di cui all'art. 139 comma 3 cod. ass.
Con il secondo motivo si duole del fatto che il Giudice di prime cure abbia altresì riconosciuto tale aumento nella misura di un terzo, in violazione dunque del limite legale del 20%.
Con il terzo motivo si duole della liquidazione del danno per spese di assistenza legale stragiudiziale, rilevando che l'attività prestata ante causam era in realtà priva di autonoma rilevanza rispetto all'attività giudiziale e, dunque, non meritevole di autonoma liquidazione.
Con il quarto motivo, infine, si duole del quantum delle spese stragiudiziali liquidate, superiore al doppio dei valori medi tabellari.
Nella contumacia della si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello e insistendo, se CP_3 CP_2 del caso, sulle istanze istruttorie già proposte in primo grado.
La causa, alla luce della sua ridotta complessità, è stata trattenuta a decisione ai sensi degli articoli 350, comma 3, 350 bis e 281-sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del 19 marzo 2025.
1. Esame dei motivi di appello
I primi due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente;
il primo motivo è fondato e il suo accoglimento determina l'assorbimento del secondo motivo.
Il Giudice di prime cure, infatti, dopo aver liquidato un danno biologico permanente di 709,84 euro, corrispondente ad una IP dell'l% ai sensi dell'art. 139 cod. ass., ha liquidato euro 617,48 euro “per personalizzazione del danno”.
Tale punto della sentenza è errato non solo perché il Giudice di prime cure ha omesso di motivare sulla sussistenza dei presupposti legittimanti tale personalizzazione ma anche perché tali presupposti non sussistono tout court, donde l'accoglimento del primo motivo di appello volto ad elidere del tutto tale aumento.
Ai sensi dell'art. 139 comma 3 cod. ass., infatti, il danno biologico “tabellare”, calcolato ai sensi dell'art. 139 comma 4, “può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento” e ciò “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e
pagina 2 di 4 obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità” (sottolineatura aggiunta).
Nel caso di specie, deve escludersi la ricorrenza di tali condizioni.
Il CTU ha rilevato, all'esame obiettivo, una contrattura della muscolatura paravertebrale nella zona del rachide cervicale ed una limitazione antalgica dei movimenti del capo nella misura di un quarto e ha quantificato nel mero 1% la menomazione permanente dell'integrità psico-fisica dell'attore, escludendo altresì incidenza sulla sua capacità lavorativa (cfr. pag.
6-7 CTU dott. . Per_1
A fronte di tali risultanze, i disagi lamentati dal e che egli offre di provare altresì per testimoni – CP_2 dolori al collo, vertigini, giramenti di testa, cefalee, fatica a movimentare pesi (cfr. pag. 5 comparsa appello e capitoli 5-7) – sono le conseguenze ordinarie di una menomazione dell'1% accertata dal CTU
e sono stati già valutati dal consulente (cfr. pag. 5 CTU in relazione ai sintomi soggettivi denunciati) nell'ambito della quantificazione del grado di menomazione, senza che essi possano integrare una
“sofferenza psico-fisica di particolare intensità”, tale da giustificare la personalizzazione del danno.
Né infine può ritenersi dimostrata l'incidenza di una lesione così lieve e riguardante il solo distretto rachide cervicale sulla possibilità di andare in bicicletta, attività dedotta dal in termini di mero CP_2 hobby nel fine settimana (capitolo 8).
Deve dunque altresì escludersi che l'invalidità permanente accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali (bicicletta e anche attività lavorativa, avendo escluso tout court il
CTU una incidenza dei postumi sull'attività lavorativa, dunque anche in termini di mera maggiore usura).
Il danno liquidato al al punto 2) del dispositivo della sentenza impugnata deve dunque essere CP_2 ridotto di 617,48 euro, con esclusione della personalizzazione ai sensi dell'art. 139 comma 3 cod. ass.
Il terzo e quarto motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente;
il terzo motivo è fondato e il suo accoglimento determina l'assorbimento del quarto motivo.
Il Giudice di prime cure ha liquidato 2.398,03 per spese di assistenza legale stragiudiziale ante causam, ritenendo congruo l'importo indicato nella fattura pro forma in atti.
Come correttamente rilevato da parte appellante, tuttavia, nel caso di specie difettano tout court i presupposti per il riconoscimento delle spese per assistenza stragiudiziale ante causam come voce di danno emergente (cfr. Cass. S.U. 16990/2017; Cass. 24481/2020) in quanto l'unica attività stragiudiziale documentata e provata consiste nella lettera prodotta dall'attore sub doc. 1 primo grado e contenente richiesta di risarcimento del danno e invito alla negoziazione assistita;
trattasi dunque di un'attività priva di autonoma rilevanza (cfr. art. 20 comma 1 DM 55/2014) rispetto alla fase giudiziale bensì strettamente connessa proprio all'avvio del procedimento giudiziale, essendo anzi proprio un'attività richiesta, a pena di improcedibilità, dagli articoli 145 e 148 cod. ass. e dall'art. 3 d.l.
132/2014.
Per tale ridotta documentata attività, dunque, non può essere liquidato alcunché come voce autonoma di danno emergente per spese di assistenza legale ante causam ma poteva essere soltanto liquidato, in sede di regolazione delle spese di lite, il compenso per la fase di attivazione della procedura di negoziazione assistita, ai sensi della Tabella 25-bis DM 55/2014, liquidazione che tuttavia non può farsi in questa sede, in assenza di impugnazione, anche incidentale subordinata, sul punto.
pagina 3 di 4 Deve dunque elidersi del tutto la voce di danno di cui al punto 3) del dispositivo della sentenza impugnata, per euro 2.398,03 oltre interessi.
2. Provvedimenti restitutori
Poiché l'appellante ha dato esecuzione alla sentenza, pagando al la somma complessiva di CP_2
5.592,07 euro (doc. 6), oltre spese di lite, costui deve essere condannato a restituire ad la CP_1 somma di 3.015,51 euro (2.398,03 + 617,48), oltre restituzione degli interessi pagati dall'appellante pro quota su tali somme (cfr. doc.
4-5 appellante) e oltre pagamento degli interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. sull'intera somma dal giorno dell'effettiva percezione sino alla restituzione.
3. Spese di lite
Poiché l'attore è risultato in ogni caso vittorioso sull'an della pretesa, non ritiene questo Giudice di dover modificare la disciplina delle spese di lite del primo grado per il solo fatto dell'accoglimento della domanda in misura inferiore al petitum.
In ragione dell'accoglimento integrale dell'appello, invece, le spese di lite del presente grado sono poste a carico di parte appellata e sono liquidate, in applicazione dei parametri generali e degli CP_2 importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 1.100 e 5.200 (in relazione al decisum dell'appello), nella misura di cui al dispositivo, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
ACCOGLIE il primo e terzo motivo di appello, assorbiti i residui, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata (Giudice di pace di Milano n. 3231/2023),
RIGETTA la domanda di condanna al risarcimento della voce di danno corrispondente alle spese di assistenza legale stragiudiziale ante causam, eliminando il punto 3) del dispositivo della sentenza impugnata (per euro 2.398,03 oltre interessi);
RIDUCE il danno non patrimoniale liquidato al punto 2) del dispositivo della sentenza impugnata a
2.126,52 euro, oltre interessi indicati;
CONFERMA nel resto la sentenza impugnata;
CONDANNA a restituire ad (FGVS) la somma di 3.015,51 euro, oltre gli Controparte_2 CP_1 interessi pagati da su tale somma in forza della sentenza impugnata ed oltre interessi al tasso CP_1 legale ex art. 1284 comma 1 c.c. sull'intera somma dal giorno dell'effettiva percezione sino alla restituzione;
CONDANNA a rimborsare ad (FGVS) le spese di lite del presente grado Controparte_2 CP_1 di appello, che si liquidano in complessivi euro 1.400 per compensi (euro 350 per fase di studio, euro 350 per fase introduttiva ed euro 700 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 247,50 per esborsi (C.U. e marca).
Così deciso in Milano, il 6 maggio 2025
Il Giudice
Marco Carbonaro
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