Sentenza 20 ottobre 1999
Massime • 1
La rinuncia alla prescrizione è consentita solo dopo il maturarsi di tale causa estintiva; invero la rinuncia presuppone che il diritto il cui esercizio essa ha ad oggetto sia già maturato, dato che, solo da quel momento, l'interessato può realmente valutarne gli effetti. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale il giudice di appello, in presenza della rinuncia alla prescrizione operata dall'imputato, aveva ugualmente dichiarato la estinzione del reato ai sensi degli artt. 157-160 cod. pen., ritenendo che la rinuncia alla prescrizione, intervenuta dopo lo spirare del termine previsto per il suo maturare, fosse ininfluente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/10/1999, n. 13300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13300 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GUIDO IETTI PRESIDENTE del 20.10.1999
1. Dott. FRANCO MARRONE CONSIGLIERE SENTENZA
2. " NZ ET " N.1814
3. " IU UA " REGISTRO GENERALE
4. " RL TT " N.11786/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
NI PO n. Gallico di Reggio C. il 9.3.1950
avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria in data 19.1.1999 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Marrone
Udito il Procuratore Generale Dr. Bruno Ranieri che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alle statuizioni civili Udito il difensore avv. Renato Milasi del foro di Reggio Calabria. MOTIVI
Con sentenza del 15.1.1993 il Pretore circondariale di Reggio Calabria dichiarava TI PO colpevole dei reati di tentata violenza privata, di ingiuria e di diffamazione ai danni del direttore del Conservatorio "F. Cilea", di Reggio Calabria dott. Giuseppe Albanese per fatti risalenti al febbraio 1991; e, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione e concesse attenuanti generiche, lo condannava alla pena di un mese di reclusione oltre che al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa e non menzione. Condannava, altresi, l'imputato a risarcire i danni cagionati dai reati che si liquidavano in lire 2.000.000 oltre alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile liquidate in lire 814.000 di cui lire 740.000 per onorario.
All'udienza del 19.1.1999, davanti al giudice di appello, l'imputato, presente, rinunciava espressamente alla applicazione della prescrizione.
Ciò non pertanto la Corte di Appello con sentenza emessa nella stessa data 19.1.1999, dichiarava i reati sub A) e B) estinti per prescrizione ed assolveva l'imputato dal reato sub C) perché il fatto non sussiste.
Confermava i capi della sentenza di primo grado concernenti gli interessi civili.
Ha ritenuto la Corte, che la rinuncia alla prescrizione intervenuta dopo l'estinzione del reato in conseguenza del decorso del tempo, è inoperante (ed ha citato Cass. Sez. I, del 21.4.1994 n. 4587). Col ricorso la difesa eccepisce:
1) la violazione dell'art. 157 C.p. come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 31.5.1990 n. 175;
2) la manifesta illogicità della motivazione sul capo riguardante gli interessi civili, in quanto pur dopo l'assoluzione per il capo C) ha confermato nell'intero i capi della sentenza che concernevano gli interessi civili.
Il ricorso è fondato.
La più recente giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., 6^ Sez. sent. n. 2815 del 2.3.1998, imp. Mingon) pienamente condivisa da questo Collegio, ha riesaminato la questione ed ha deciso che la rinuncia alla prescrizione è consentite solo dopo il maturarsi della causa estintiva, in quanto la rinuncia presuppone che il diritto oggetto di rinuncia sia già maturato, dato che solo in quel momento l'interessato può realmente apprezzarne gli effetti. Pertanto, poiché nel caso in esame la rinuncia è intervenuta dopo che la prescrizione si era verificata, va accolto il primo motivo di ricorso (in esso assorbito il secondo), onde la sentenza impugnata va annullata con rinvio (limitatamente ai capi A) e B) e al capo riguardante le statuizioni civili, dato che la sentenza è ormai irrevocabile per il capo C).
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai capi A) e B) e al capo riguardante gli interessi civili, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 1999