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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/02/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2315/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Michele Posio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 2315/2020 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. CAPRETTI Parte_1 C.F._1
LUCIANO ANTONIO ANGELO
ATTORE contro
(c.f. , con l'avv. ABONDIO CLAUDIA Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 3/10/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte attrice:
1- accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla narrativa dell'atto di citazione, l'incapacità di intendere e di volere del sig. e, per l'effetto, annullare i contratti bancari e/o assicurativi costituiti dalle Parte_2 seguenti polizze:
1- polizza risparmio plus new n. 0224381 contratta da con decorrenza dal Parte_2
15/12/2005 e scadenza al 15/12/2010 con un valore lordo della prestazione maturata al 15/12/2010 di €
16.803,45; 2- polizza risparmio plus new n. 340193 contratta da con decorrenza dal Parte_2
15/06/2009 e scadenza al 15/06/2014 con un totale complessivo premi versati pari ad € 35.000,00; 3- polizza lombarda VI Multi Asset – UBI Edition n. 6600006727 contratta da con decorrenza dal Parte_2
2/10/2015 con un totale complessivo premi versati pari ad € 48.000,00; 4- polizza index esagono maxi serie
XXIV 2005 n. 0224739 contratta da con decorrenza dal 23/12/2005 e scadenza al 23/12/2010 Parte_2 con totale complessivo premi versati di € 15.000,00; 5- polizza LV – risparmio plus ed. 2015 n. 436953 contratta pagina 1 di 7 da con decorrenza dal 5/03/2016 e scadenza al 5/03/2021 con totale premi versati di € Parte_2
30.000,00; 6- polizza LV – risparmio plus ed. 2014 n. 412531 contratta da con decorrenza dal Parte_2
15/07/2014 e con scadenza al 15/07/2019 con totale complessivo premi versati pari ad € 50.000,00;
2- accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla narrativa dell'atto di citazione, l'incapacità di intendere e di volere del sig. e per l'effetto, annullare la disposizione del bonifico permanente mensile di € Parte_2
600,00 disposta in favore del sig. dall'apertura del conto corrente UBI – Banco di Brescia n. 18300 CP_1 fino alla chiusura dello stesso. Conseguentemente condannare il convenuto alla restituzione dell'importo di €
39.000,00 o della maggiore e/o minore somma che dovesse risultare in corso di causa oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo;
3- accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla narrativa dell'atto di citazione, premessa l'incapacità di intendere e di volere del sig. e, per l'effetto, dichiarare la nullità (ai sensi dell'art. 1418 c.c. per violazione Parte_2 di norme imperative e/o per carenza di uno dei requisiti essenziali del contratto ex art. 1325 c.c.) / annullabilità
(ai sensi dell'art. 1425, II comma c.c.), del contratto di conto corrente UBI – Banco di Brescia n.
0276/00000018300, del relativo deposito titoli n. 0276/00001702541, del relativo sottodeposito n.
0276/017025410000 e/o di tutti gli atti di disposizione, comprese quelli di bonifico, come descritti nella narrativa del atto di citazione da intendersi qui richiamati e trascritti e, conseguentemente, condannare il convenuto alla restituzione di tutti gli importi che risulteranno accertati in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo;
4- in ogni caso, atteso che l'attore è coerede del defunto alla luce di quanto esposto nella Parte_2 narrativa dell'atto di citazione da intendersi qui richiamato e trascritto, previa dichiarazione di annullabilità/nullità delle donazioni, anche indirette, fatte in vita dal de cuius e previa ogni necessaria collazione, conferimento e imputazione accertare l'esatto valore dell'asse ereditario del sig. e, Parte_2 conseguentemente, procedersi allo scioglimento dell'asse ereditario così come ricostruito assegnando a ciascun erede la quota spettante ex lege.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di lite
[omissis]
Per parte convenuta: in via principale e nel merito: respingersi le domande tutte ex adverso formulate, siccome infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e nelle proprie memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.; in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande dell'attore dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento ex adverso formulata ex art. 428, II comma c.c., nonché
l'intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento delle asserite donazioni ex adverso formulata ex art. 775,
II comma, c.c., per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.; pagina 2 di 7 in via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove non ammesse e tempestivamente richieste. In relazione all'esperita CTU ci si richiama integralmente alle osservazioni del proprio CTP Dott. Persona_1 in ogni caso: con rifusione delle spese di lite, comprese spese di CTU e CTP.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 18.2.2020, evocava in giudizio il Parte_1
fratello , esponendo che il fratello (o ), nato nel Controparte_1 Parte_2 Per_2
1952 con grave ritardo mentale, decedeva il 29.6.2018, nubile, senza figli e ab intestato; che il convenuto era il principale care giver del de cuius;
che, dalla documentazione bancaria del de cuius, emergeva che, tra il 2013 e il decesso, , benché incapace di intendere e volere, 1) sottoscriveva Per_2
plurime polizze assicurative sulla vita con OM VI s.p.a., le cui liquidazioni erano incassate ovvero devolute dopo la morte a ignoti beneficiari;
2) effettuava bonifici mensili periodici nella misura di € 600,00 mensili in favore del convenuto;
3) effettuava plurimi prelievi e bonifici a favore del convenuto e di terzi;
4) era intestatario di un conto corrente, correlato a un deposito titoli e ad ulteriore subdeposito.
Tanto premesso, previa declaratoria di annullamento per incapacità naturale delle polizze, del conto corrente e correlati depositi e delle disposizioni, domandava la condanna del convenuto a conferire pro quota quanto illegittimamente percepito dal de cuius e, conseguentemente, lo scioglimento della comunione ereditaria.
Il convenuto, ritualmente costituitosi, chiedeva il rigetto delle domande attoree, in subordine ne eccepiva la prescrizione.
A seguito di taluni rinvii e concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., mutato il Giudice il 6.9.2022 nel sottoscritto estensore, depositata il 7.2.2024 c.t.u. medico-legale (dr. ) e respinte Persona_3 le ulteriori istanze istruttorie, all'udienza del 3.10.2024 la causa era trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per gli scritti conclusivi.
***
Preliminarmente, si condividono gli esiti della c.t.u., la cui relazione risulta dettagliatamente motivata e priva di contraddizioni, in merito all'elevato grado di probabilità logica dell'effettiva incapacità di intendere e di volere di al momento dell'effettuazione delle operazioni contestate tra il Parte_3
2013 e il 2018, a causa della menomazione mentale da cui era affetto dalla nascita1. Vanno al riguardo 1 “Il de cuius ha presentato “ritardo psicofisico dalla nascita” ed ha acquisito scolarità elementare frequentando “il (n.d.r. scuola che si occupava di bambini con ritardo psicoevolutivo) per 4-5 anni”. “Non ha mai lavorato, esegue CP_2 semplici lavori di casa”. […] Nel 1988 esegue test di intelligenza (Wechsler-Bellevue) – riportata a pag. 11 – con il seguente risultato: “Scala verbale = 60; Scala di performance = 56; scala totale = 55. Osservazioni: Q.I. = 55 pagina 3 di 7 disattese le risultanze del certificato medico dr. del 22.5.2020 (doc. 2 convenuto), dal Persona_4 contenuto non solo all'evidenza generico, ma anche scarsamente attendibile in quanto documentazione postuma, acquisita dal convenuto una volta reso edotto della pendenza del presente giudizio. Parimenti, vanno respinte le reiterate istanze istruttorie del convenuto relative alla capacità del de cuius di rendersi conto del valore del denaro e di compiere operazioni economiche, laddove aiutato dai prossimi congiunti, a fronte del contenuto eminentemente valutativo dei capitoli di prova a sostegno (cfr. capp.
12, 20, 21, memoria 183 comma 6 n. 2 convenuto).
Ciononostante, le domande attore vanno integralmente respinte.
Quanto alle polizze sottoscritte dall'incapace naturale, quand'anche si condividesse la natura donativa delle relative liquidazioni, con possibilità per gli eredi di domandarne l'annullamento ai sensi dell'art. 775 c.c. (cfr. Cass. sez. III, 19 febbraio 2016, n. 3263), nel caso di specie le domande di annullamento vanno comunque respinte per plurimi ordini di ragioni:
- in primo luogo, essendo l'annullamento domanda costitutiva, con effetto caducatorio del contratto viziato, l'attore avrebbe dovuto citare in giudizio il contraente delle polizze,
[...]
[...]
”. Dal 1989 viene inserito presso un Centro Socioeducativo (Pia Fondazione) che frequenterà dal 22.03.1989 al Per_5 29.06.2018. Nell'aprile 1990 sulla cartella del CPS viene formulata diagnosi di “Oligofrenia”. Nel frattempo, viene seguito dal Centro Psicosociale per controlli farmacologici distanziati di alcuni mesi. Sospende per poi riprendere i contatti con regolarità dal 2004. La certificazione del 19.05.2006 ben descrive il quadro psicopatologico (cfr. pag. 18). Il 24.07.2006 viene riconosciuto INVALIDO AL 100 % CON IMPOSSIBILITA' DI SVOLGERE IN MODO AUTONOMO GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA, CON ESONERO DA ULTERIORI REVISIONI (n.d.r. la commissione esonera da future revisioni quando ritiene irreversibile il quadro rilevato). cfr. Pagg. 6 e 7. Il 15.03.2010 sulla cartella del CPS viene formulata diagnosi di “Ritardo Mentale di grado medio (F-71.9), nonché VGF (VALUTAZIONE GLOBALE DEL FUNZIONAMENTO = 50 (cfr. pag. 19). Altra certificazione del 2011 conferma la precedente del 2006 (cfr. pag.
20).Seguono analoghe certificazioni del 2012, 2014 e due del 2017, che confermano la stabilità del quadro, caratterizzato non solo da ritardo mentale, ma anche da dyscontrol comportamentale, irritabilità bassa tolleranza alle frustrazioni … scarse capacità di organizzazione e progettazione… Il paziente non è autonomo e necessita di sostegno e assistenza continua da parte dei famigliari. Nel periodo di interesse (tra il 2013 e il 29.6.2018) i diari del Centro, riportati nel precedente paragrafo della presente relazione descrivono un quadro di sostanziale stabilità clinica e comportamentale” (p. 33,34 relazione c.t.u.).“A conferma di ciò i curanti indicano in cartella una (VALUTAZIONE GLOBALE DEL FUNZIONAMENTO = 50. Si tratta di una scala del funzionamento del soggetto;
si riporta di seguito la descrizione sintetica del livello funzionale corrispondente:
Pertanto, “è più che verosimile ritenere che il suo stato psichico fosse lo stesso per tutto il periodo degli atti compiuti e fosse quello di deficitarietà psichica e deficit di autonomia, capacità di organizzazione e progettazione ampiamente descritti nella documentazione riportata. Dunque per tutti questi atti, con particolare riferimento ai contratti assicurativi per la loro intrinseca maggiore complessità, ma anche in relazione alle attività bancarie, vi era la condizione di deficit di comprensione e di autodeterminazione descritti nelle sentenze citate. […] Alla luce di quanto sopra esposto, rispetto al caso in oggetto, emerge la seguente situazione: i dati clinici e funzionali del soggetto, ampiamente documentati e coerenti tra loro inducono a ritenere che il de cuius con elevato grado di probabilità si trovasse in una condizione psicopatologica durante il periodo considerato tale da renderlo incapace di intendere e di volere in relazione ad ognuno degli specifici atti in esame. Concludeva dunque che “tra il 2013 e il 29.6.2018, per ogni atto dispositivo con elevato grado di Parte_2 probabilità non era in grado di intendere e di volere, con particolare riferimento alla gestione del denaro anche a mezzo di conto corrente, e alla sottoscrizione di polizze ed investimenti” (pp. 35-27 ibidem). pagina 4 di 7 VI s.p.a., nonché i beneficiari delle liquidazioni, peraltro rimasti ignoti (docc. 7 attore); per contro, si è limitato a citare in giudizio il convenuto, estraneo ai menzionati contratti e ai relativi effetti, in assenza di idonea prova contraria;
- neppure può essere ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei menzionati soggetti, non ricorrendo ipotesi di litisconsorzio necessario, sulla scorta del costante orientamento di legittimità per cui “vi è litisconsorzio necessario solo allorquando l'azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti;
pertanto, non ricorre litisconsorzio necessario allorché il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest'ultimo, ma restano limitati alle parti in causa (ex multis, Cass. Sent. 27.6.2006 n. 10727 e prec. conformi). Nel caso di specie, la domanda di annullamento non risulta accompagnata da alcuna istanza condannatoria nei confronti di
OM VI s.p.a o degli ignoti beneficiari, avendo l'attore rivolto istanze condannatorie e restitutorie esclusivamente nei confronti del convenuto, come detto estraneo ai menzionati contratti.
Per i medesimi motivi di cui sopra, vanno respinte le domande di annullamento dei contratti di conto corrente UBI – Banco di Brescia n. 0276/00000018300, del deposito titoli n. 0276/00001702541 e del sottodeposito n. 0276/017025410000.
Venendo alle ulteriori domande di annullamento e restitutorie connesse ai bonifici effettuati dal conto corrente del de cuius, va anzitutto accolta la preliminare eccezione del convenuto di prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento, dovendosi ritenere decorso il termine per proporre l'azione dal 22.10.2014, considerato che la prova del primo atto interruttivo della prescrizione consta nella notifica della costituzione in mora, notificata al convenuto il 22.10.2019 (doc. 9 attore).
Ciò premesso, quanto alle disposizioni successive tra il 22.10.2014 e il 29.6.2018 (decesso del de cuius), va respinta l'azione di annullamento del bonifico di € 700,00 del 25.9.2015, per omessa formulazione della domanda e citazione in giudizio della destinataria;
vanno altresì Parte_4
respinte le domande relative all'assegno circolare di € 150,00, del prelievo in contanti di € 200,00 del
18.8.2016 e dei bonifici di 5.000,00 del 7.3.2016, essendo ignoti i destinatari delle correlate domande restitutorie, rivolte unicamente -giova ripetere- nei confronti del convenuto.
Quanto, poi, ai bonifici periodici effettuati al convenuto di € 600,00 mensili, va esclusa la natura donativa: ricorrono, invero, evidenti indizi di natura indennitaria delle elargizioni, essendo incontestato pagina 5 di 7 che il convenuto, per disposizione testamentaria del defunto padre (doc. 6 attore), Persona_6
assumeva il il ruolo di principale care giver assunto dal convenuto tra il 2002 (doc. 6 attore) al 2018 nei confronti del de cuius, che, come visto, necessitava del costante aiuto altrui per il compimento degli atti della vita quotidiana.
Pertanto, tali bonifici vanno correttamenti qualificate come adempimento di obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c., che non ammettono restituzione in giudizio.
Essendo state peraltro compiute da persona incapace, il loro annullamento soggiace all'art. 428 c.p.c., che lo consente a condizione che all'autore sia derivato un grave pregiudizio economico. Circostanza peraltro non dedotta in atti dall'attore e che neppure emerge dall'analisi degli estratti conto prodotti, da cui non appare che tali bonifici abbiano causato un grave impoverimento del de cuius, percettore di pensione di inabilità di circa € 2.200,00 mensili, presentando con saldi periodici stabili tra € 7.000,00 ed € 10.000,00 (docc. 4 attore).
Quanto all'incontestato bonifico di € 210,00 in favore del convenuto per l'acquisto di un televisore, va all'evidenza esclusa la natura donativa, trattandosi di somma di modico valore, richiamando pertanto la motivazione al paragrafo precedente in punto di applicabilità dell'art. 428 c.c..
Va infine respinta la domanda attorea di divisione, non essendovi, ut supra esposto, beni da restituire alla massa ereditaria a carico di taluna delle parti, né potendosi desumere l'attuale esistenza della comunione ereditaria sul saldo finale del conto corrente del de cuius (€ 8.691,00), non specificamente allegata da parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in complessivi € 5.500,00 per compenso professionale
(segnatamente, € 1.500,00 per fase di studio, € 1.000,00 per fase introduttiva, € 1.500,00 per fase istruttoria, € 1.500,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge.
Sono infine da porsi definitivamente a carico dell'attore le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto del 21.2.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna l'attore al pagamento delle spese del giudizio in favore del convenuto, liquidate in motivazione in complessivi € 5.500,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pagina 6 di 7 3. pone in via definitiva a carico dell'attore le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto del
21.2.2024.
Si comunichi al c.t.u. dr. . Persona_3
Brescia, 10.2.2025.
Il Giudice
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Michele Posio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 2315/2020 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. CAPRETTI Parte_1 C.F._1
LUCIANO ANTONIO ANGELO
ATTORE contro
(c.f. , con l'avv. ABONDIO CLAUDIA Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 3/10/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte attrice:
1- accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla narrativa dell'atto di citazione, l'incapacità di intendere e di volere del sig. e, per l'effetto, annullare i contratti bancari e/o assicurativi costituiti dalle Parte_2 seguenti polizze:
1- polizza risparmio plus new n. 0224381 contratta da con decorrenza dal Parte_2
15/12/2005 e scadenza al 15/12/2010 con un valore lordo della prestazione maturata al 15/12/2010 di €
16.803,45; 2- polizza risparmio plus new n. 340193 contratta da con decorrenza dal Parte_2
15/06/2009 e scadenza al 15/06/2014 con un totale complessivo premi versati pari ad € 35.000,00; 3- polizza lombarda VI Multi Asset – UBI Edition n. 6600006727 contratta da con decorrenza dal Parte_2
2/10/2015 con un totale complessivo premi versati pari ad € 48.000,00; 4- polizza index esagono maxi serie
XXIV 2005 n. 0224739 contratta da con decorrenza dal 23/12/2005 e scadenza al 23/12/2010 Parte_2 con totale complessivo premi versati di € 15.000,00; 5- polizza LV – risparmio plus ed. 2015 n. 436953 contratta pagina 1 di 7 da con decorrenza dal 5/03/2016 e scadenza al 5/03/2021 con totale premi versati di € Parte_2
30.000,00; 6- polizza LV – risparmio plus ed. 2014 n. 412531 contratta da con decorrenza dal Parte_2
15/07/2014 e con scadenza al 15/07/2019 con totale complessivo premi versati pari ad € 50.000,00;
2- accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla narrativa dell'atto di citazione, l'incapacità di intendere e di volere del sig. e per l'effetto, annullare la disposizione del bonifico permanente mensile di € Parte_2
600,00 disposta in favore del sig. dall'apertura del conto corrente UBI – Banco di Brescia n. 18300 CP_1 fino alla chiusura dello stesso. Conseguentemente condannare il convenuto alla restituzione dell'importo di €
39.000,00 o della maggiore e/o minore somma che dovesse risultare in corso di causa oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo;
3- accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla narrativa dell'atto di citazione, premessa l'incapacità di intendere e di volere del sig. e, per l'effetto, dichiarare la nullità (ai sensi dell'art. 1418 c.c. per violazione Parte_2 di norme imperative e/o per carenza di uno dei requisiti essenziali del contratto ex art. 1325 c.c.) / annullabilità
(ai sensi dell'art. 1425, II comma c.c.), del contratto di conto corrente UBI – Banco di Brescia n.
0276/00000018300, del relativo deposito titoli n. 0276/00001702541, del relativo sottodeposito n.
0276/017025410000 e/o di tutti gli atti di disposizione, comprese quelli di bonifico, come descritti nella narrativa del atto di citazione da intendersi qui richiamati e trascritti e, conseguentemente, condannare il convenuto alla restituzione di tutti gli importi che risulteranno accertati in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo;
4- in ogni caso, atteso che l'attore è coerede del defunto alla luce di quanto esposto nella Parte_2 narrativa dell'atto di citazione da intendersi qui richiamato e trascritto, previa dichiarazione di annullabilità/nullità delle donazioni, anche indirette, fatte in vita dal de cuius e previa ogni necessaria collazione, conferimento e imputazione accertare l'esatto valore dell'asse ereditario del sig. e, Parte_2 conseguentemente, procedersi allo scioglimento dell'asse ereditario così come ricostruito assegnando a ciascun erede la quota spettante ex lege.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di lite
[omissis]
Per parte convenuta: in via principale e nel merito: respingersi le domande tutte ex adverso formulate, siccome infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e nelle proprie memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.; in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande dell'attore dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento ex adverso formulata ex art. 428, II comma c.c., nonché
l'intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento delle asserite donazioni ex adverso formulata ex art. 775,
II comma, c.c., per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.; pagina 2 di 7 in via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove non ammesse e tempestivamente richieste. In relazione all'esperita CTU ci si richiama integralmente alle osservazioni del proprio CTP Dott. Persona_1 in ogni caso: con rifusione delle spese di lite, comprese spese di CTU e CTP.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 18.2.2020, evocava in giudizio il Parte_1
fratello , esponendo che il fratello (o ), nato nel Controparte_1 Parte_2 Per_2
1952 con grave ritardo mentale, decedeva il 29.6.2018, nubile, senza figli e ab intestato; che il convenuto era il principale care giver del de cuius;
che, dalla documentazione bancaria del de cuius, emergeva che, tra il 2013 e il decesso, , benché incapace di intendere e volere, 1) sottoscriveva Per_2
plurime polizze assicurative sulla vita con OM VI s.p.a., le cui liquidazioni erano incassate ovvero devolute dopo la morte a ignoti beneficiari;
2) effettuava bonifici mensili periodici nella misura di € 600,00 mensili in favore del convenuto;
3) effettuava plurimi prelievi e bonifici a favore del convenuto e di terzi;
4) era intestatario di un conto corrente, correlato a un deposito titoli e ad ulteriore subdeposito.
Tanto premesso, previa declaratoria di annullamento per incapacità naturale delle polizze, del conto corrente e correlati depositi e delle disposizioni, domandava la condanna del convenuto a conferire pro quota quanto illegittimamente percepito dal de cuius e, conseguentemente, lo scioglimento della comunione ereditaria.
Il convenuto, ritualmente costituitosi, chiedeva il rigetto delle domande attoree, in subordine ne eccepiva la prescrizione.
A seguito di taluni rinvii e concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., mutato il Giudice il 6.9.2022 nel sottoscritto estensore, depositata il 7.2.2024 c.t.u. medico-legale (dr. ) e respinte Persona_3 le ulteriori istanze istruttorie, all'udienza del 3.10.2024 la causa era trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per gli scritti conclusivi.
***
Preliminarmente, si condividono gli esiti della c.t.u., la cui relazione risulta dettagliatamente motivata e priva di contraddizioni, in merito all'elevato grado di probabilità logica dell'effettiva incapacità di intendere e di volere di al momento dell'effettuazione delle operazioni contestate tra il Parte_3
2013 e il 2018, a causa della menomazione mentale da cui era affetto dalla nascita1. Vanno al riguardo 1 “Il de cuius ha presentato “ritardo psicofisico dalla nascita” ed ha acquisito scolarità elementare frequentando “il (n.d.r. scuola che si occupava di bambini con ritardo psicoevolutivo) per 4-5 anni”. “Non ha mai lavorato, esegue CP_2 semplici lavori di casa”. […] Nel 1988 esegue test di intelligenza (Wechsler-Bellevue) – riportata a pag. 11 – con il seguente risultato: “Scala verbale = 60; Scala di performance = 56; scala totale = 55. Osservazioni: Q.I. = 55 pagina 3 di 7 disattese le risultanze del certificato medico dr. del 22.5.2020 (doc. 2 convenuto), dal Persona_4 contenuto non solo all'evidenza generico, ma anche scarsamente attendibile in quanto documentazione postuma, acquisita dal convenuto una volta reso edotto della pendenza del presente giudizio. Parimenti, vanno respinte le reiterate istanze istruttorie del convenuto relative alla capacità del de cuius di rendersi conto del valore del denaro e di compiere operazioni economiche, laddove aiutato dai prossimi congiunti, a fronte del contenuto eminentemente valutativo dei capitoli di prova a sostegno (cfr. capp.
12, 20, 21, memoria 183 comma 6 n. 2 convenuto).
Ciononostante, le domande attore vanno integralmente respinte.
Quanto alle polizze sottoscritte dall'incapace naturale, quand'anche si condividesse la natura donativa delle relative liquidazioni, con possibilità per gli eredi di domandarne l'annullamento ai sensi dell'art. 775 c.c. (cfr. Cass. sez. III, 19 febbraio 2016, n. 3263), nel caso di specie le domande di annullamento vanno comunque respinte per plurimi ordini di ragioni:
- in primo luogo, essendo l'annullamento domanda costitutiva, con effetto caducatorio del contratto viziato, l'attore avrebbe dovuto citare in giudizio il contraente delle polizze,
[...]
[...]
”. Dal 1989 viene inserito presso un Centro Socioeducativo (Pia Fondazione) che frequenterà dal 22.03.1989 al Per_5 29.06.2018. Nell'aprile 1990 sulla cartella del CPS viene formulata diagnosi di “Oligofrenia”. Nel frattempo, viene seguito dal Centro Psicosociale per controlli farmacologici distanziati di alcuni mesi. Sospende per poi riprendere i contatti con regolarità dal 2004. La certificazione del 19.05.2006 ben descrive il quadro psicopatologico (cfr. pag. 18). Il 24.07.2006 viene riconosciuto INVALIDO AL 100 % CON IMPOSSIBILITA' DI SVOLGERE IN MODO AUTONOMO GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA, CON ESONERO DA ULTERIORI REVISIONI (n.d.r. la commissione esonera da future revisioni quando ritiene irreversibile il quadro rilevato). cfr. Pagg. 6 e 7. Il 15.03.2010 sulla cartella del CPS viene formulata diagnosi di “Ritardo Mentale di grado medio (F-71.9), nonché VGF (VALUTAZIONE GLOBALE DEL FUNZIONAMENTO = 50 (cfr. pag. 19). Altra certificazione del 2011 conferma la precedente del 2006 (cfr. pag.
20).Seguono analoghe certificazioni del 2012, 2014 e due del 2017, che confermano la stabilità del quadro, caratterizzato non solo da ritardo mentale, ma anche da dyscontrol comportamentale, irritabilità bassa tolleranza alle frustrazioni … scarse capacità di organizzazione e progettazione… Il paziente non è autonomo e necessita di sostegno e assistenza continua da parte dei famigliari. Nel periodo di interesse (tra il 2013 e il 29.6.2018) i diari del Centro, riportati nel precedente paragrafo della presente relazione descrivono un quadro di sostanziale stabilità clinica e comportamentale” (p. 33,34 relazione c.t.u.).“A conferma di ciò i curanti indicano in cartella una (VALUTAZIONE GLOBALE DEL FUNZIONAMENTO = 50. Si tratta di una scala del funzionamento del soggetto;
si riporta di seguito la descrizione sintetica del livello funzionale corrispondente:
Pertanto, “è più che verosimile ritenere che il suo stato psichico fosse lo stesso per tutto il periodo degli atti compiuti e fosse quello di deficitarietà psichica e deficit di autonomia, capacità di organizzazione e progettazione ampiamente descritti nella documentazione riportata. Dunque per tutti questi atti, con particolare riferimento ai contratti assicurativi per la loro intrinseca maggiore complessità, ma anche in relazione alle attività bancarie, vi era la condizione di deficit di comprensione e di autodeterminazione descritti nelle sentenze citate. […] Alla luce di quanto sopra esposto, rispetto al caso in oggetto, emerge la seguente situazione: i dati clinici e funzionali del soggetto, ampiamente documentati e coerenti tra loro inducono a ritenere che il de cuius con elevato grado di probabilità si trovasse in una condizione psicopatologica durante il periodo considerato tale da renderlo incapace di intendere e di volere in relazione ad ognuno degli specifici atti in esame. Concludeva dunque che “tra il 2013 e il 29.6.2018, per ogni atto dispositivo con elevato grado di Parte_2 probabilità non era in grado di intendere e di volere, con particolare riferimento alla gestione del denaro anche a mezzo di conto corrente, e alla sottoscrizione di polizze ed investimenti” (pp. 35-27 ibidem). pagina 4 di 7 VI s.p.a., nonché i beneficiari delle liquidazioni, peraltro rimasti ignoti (docc. 7 attore); per contro, si è limitato a citare in giudizio il convenuto, estraneo ai menzionati contratti e ai relativi effetti, in assenza di idonea prova contraria;
- neppure può essere ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei menzionati soggetti, non ricorrendo ipotesi di litisconsorzio necessario, sulla scorta del costante orientamento di legittimità per cui “vi è litisconsorzio necessario solo allorquando l'azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti;
pertanto, non ricorre litisconsorzio necessario allorché il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest'ultimo, ma restano limitati alle parti in causa (ex multis, Cass. Sent. 27.6.2006 n. 10727 e prec. conformi). Nel caso di specie, la domanda di annullamento non risulta accompagnata da alcuna istanza condannatoria nei confronti di
OM VI s.p.a o degli ignoti beneficiari, avendo l'attore rivolto istanze condannatorie e restitutorie esclusivamente nei confronti del convenuto, come detto estraneo ai menzionati contratti.
Per i medesimi motivi di cui sopra, vanno respinte le domande di annullamento dei contratti di conto corrente UBI – Banco di Brescia n. 0276/00000018300, del deposito titoli n. 0276/00001702541 e del sottodeposito n. 0276/017025410000.
Venendo alle ulteriori domande di annullamento e restitutorie connesse ai bonifici effettuati dal conto corrente del de cuius, va anzitutto accolta la preliminare eccezione del convenuto di prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento, dovendosi ritenere decorso il termine per proporre l'azione dal 22.10.2014, considerato che la prova del primo atto interruttivo della prescrizione consta nella notifica della costituzione in mora, notificata al convenuto il 22.10.2019 (doc. 9 attore).
Ciò premesso, quanto alle disposizioni successive tra il 22.10.2014 e il 29.6.2018 (decesso del de cuius), va respinta l'azione di annullamento del bonifico di € 700,00 del 25.9.2015, per omessa formulazione della domanda e citazione in giudizio della destinataria;
vanno altresì Parte_4
respinte le domande relative all'assegno circolare di € 150,00, del prelievo in contanti di € 200,00 del
18.8.2016 e dei bonifici di 5.000,00 del 7.3.2016, essendo ignoti i destinatari delle correlate domande restitutorie, rivolte unicamente -giova ripetere- nei confronti del convenuto.
Quanto, poi, ai bonifici periodici effettuati al convenuto di € 600,00 mensili, va esclusa la natura donativa: ricorrono, invero, evidenti indizi di natura indennitaria delle elargizioni, essendo incontestato pagina 5 di 7 che il convenuto, per disposizione testamentaria del defunto padre (doc. 6 attore), Persona_6
assumeva il il ruolo di principale care giver assunto dal convenuto tra il 2002 (doc. 6 attore) al 2018 nei confronti del de cuius, che, come visto, necessitava del costante aiuto altrui per il compimento degli atti della vita quotidiana.
Pertanto, tali bonifici vanno correttamenti qualificate come adempimento di obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c., che non ammettono restituzione in giudizio.
Essendo state peraltro compiute da persona incapace, il loro annullamento soggiace all'art. 428 c.p.c., che lo consente a condizione che all'autore sia derivato un grave pregiudizio economico. Circostanza peraltro non dedotta in atti dall'attore e che neppure emerge dall'analisi degli estratti conto prodotti, da cui non appare che tali bonifici abbiano causato un grave impoverimento del de cuius, percettore di pensione di inabilità di circa € 2.200,00 mensili, presentando con saldi periodici stabili tra € 7.000,00 ed € 10.000,00 (docc. 4 attore).
Quanto all'incontestato bonifico di € 210,00 in favore del convenuto per l'acquisto di un televisore, va all'evidenza esclusa la natura donativa, trattandosi di somma di modico valore, richiamando pertanto la motivazione al paragrafo precedente in punto di applicabilità dell'art. 428 c.c..
Va infine respinta la domanda attorea di divisione, non essendovi, ut supra esposto, beni da restituire alla massa ereditaria a carico di taluna delle parti, né potendosi desumere l'attuale esistenza della comunione ereditaria sul saldo finale del conto corrente del de cuius (€ 8.691,00), non specificamente allegata da parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in complessivi € 5.500,00 per compenso professionale
(segnatamente, € 1.500,00 per fase di studio, € 1.000,00 per fase introduttiva, € 1.500,00 per fase istruttoria, € 1.500,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge.
Sono infine da porsi definitivamente a carico dell'attore le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto del 21.2.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna l'attore al pagamento delle spese del giudizio in favore del convenuto, liquidate in motivazione in complessivi € 5.500,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pagina 6 di 7 3. pone in via definitiva a carico dell'attore le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto del
21.2.2024.
Si comunichi al c.t.u. dr. . Persona_3
Brescia, 10.2.2025.
Il Giudice
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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