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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 08/10/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI L'AQUILA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella CAMILLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione ritualmente notificato, trattenuta a decisione all'udienza del 24 settembre 2025, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., con termini assegnati ai sensi dell'art. 189 c.p.c. all'udienza a trattazione scritta del 16 ottobre 2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Christian Gecele e dall'avv. Patrizia Tomasi del Parte_1
foro di Trento ed elettivamente domiciliato presso e nel loro studio, in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
Attore
E
Controparte_1
Convenuto contumace
Oggetto: risarcimento danni da fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Diffamazione a mezzo
Facebook.
Conclusioni:
parte attrice: di cui in atti. Parte convenuta: di cui in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
dinanzi a questo Tribunale, al fine di ottenere l'accertamento della sua responsabilità e la
[...]
conseguente condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, dal medesimo subiti in conseguenza delle espressioni diffamatorie, riferite e pubblicate in data 23.03.2016 e 14.04.2016 sul social Facebook.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, il convenuto non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Attesa la peculiarità della vicenda, risulta doveroso premettere alcuni cenni in ordine ai principi di diritto che disciplinano l'esercizio del diritto di cronaca, di critica nonché di satira, attività che, com'è noto, rappresentano una delle principali estrinsecazioni in cui può sostanziarsi la libertà di pensiero, costituzionalmente garantita ed assistita.
Ovviamente il riconoscimento al cittadino della più ampia e completa libertà di manifestare, nelle varie forme, il proprio pensiero, è, altresì, accompagnato, da “paletti” (individuabili nel limite espressamente previsto del buon costume, nonché dai limiti pretori, elaborati dalla giurisprudenza) finalizzati al necessario contemperamento di tale diritto, con altri diritti, anch'essi oggetto di garanzia costituzionale, che, in determinate circostanze, possono risultare confliggenti, quali quelli relativi all'onorabilità ed alla reputazione della persona.
Pertanto, è proprio in quest'ottica di bilanciamento che la giurisprudenza, nel leading case n. 5259 del 1984, ha elaborato il c.d. decalogo del buon giornalista, indicando tre limiti, in presenza dei quali,
l'esercizio del diritto di cronaca o di critica è sempre esercizio del diritto e non potrà configurare il reato di diffamazione: la pertinenza, la continenza e la verità della notizia, effettiva o putativa.
Secondo autorevole dottrina, la verità sussiste sia quando il giornalista riferisce fatti veri, sia quando riferisce fatti che sembravano veri al momento in cui furono riferiti (principio della c.d. verità putativa), in entrambi i casi tale verità, però, deve risultare ancorata ad un'attività di verifica e di accertamento della fondatezza della notizia. Altresì non vera è da ritenersi quella notizia che si basa su di una raccolta soltanto parziale degli elementi di fatto (a volte scientemente selezionati al solo fine di creare uno “scoop”), omettendo di approfondire (se non addirittura sottacere) altri aspetti della vicenda, che se confermati, priverebbero la notizia stessa di interesse e curiosità da parte del pubblico.
In ordine alla nozione della pertinenza, deve ritenersi sussistere non soltanto quando il fatto è di interesse pubblico, ma anche quando vi siano vicende di natura privata che, in quanto riferite a soggetti pubblici, ne giustificano la divulgazione erga omnes senza concretizzare una violazione del diritto alla riservatezza.
In ultimo, la continenza è da ritenersi configurabile in quelle ipotesi in cui la esposizione dei fatti avvenga con toni ed accenti moderati e rispettosi, escludendo l'eventuale adozione di espressioni offensive, denigratorie o aggressive.
Conclusivamente, può affermarsi che il diritto di cronaca deve essere definito come il diritto di raccontare, tramite mezzi di comunicazione di massa, accadimenti reali in considerazione dell'interesse che questi rivestono per la collettività, rispettando, nella loro narrazione, i diritti delle persone in essi coinvolti.
Il diritto di critica, diversamente dal diritto di cronaca (che deve necessariamente riferirsi a vicende reali e concrete.) non si esplica nella rappresentazione del fatto storico, bensì nella esternazione pubblica di un giudizio, di una opinione che, in quanto tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, anche se non può essere completamente avulsa da ogni riferimento alla realtà sostanziale e tradursi in una mera astrazione diffamatoria o in una pura invenzione congetturale, non può che essere fondata su una interpretazione necessariamente soggettiva ed individuale dei fatti criticamente commentati (cfr. Cass. Civ. n. 6416/2005).
Ciò che interessa in questa sede, dunque, è la valutazione circa il corretto, o meno, esercizio del diritto di critica;
segnatamente, se risultino rispettati quei limiti posti a tutela dei diritti delle persone coinvolte nelle vicende narrate (id est: verità della notizia, effettiva o putativa, rilevanza sociale dell'argomento e prudenza delle espressioni), con la conseguenza che essi risultano travalicati solo qualora l'agente riferisca fatti non veritieri, trascenda in espressioni sconvenienti o gratuitamente in attacchi personali, diretti a colpire sul piano individuale il soggetto. La verità dei fatti oggetto della notizia, inoltre, non è scalfita da inesattezze meramente secondarie o marginali, ovvero da imprecisioni che non alterano il contenuto dell'articolo e la portata informativa dello stesso rispetto all'oggetto.
Ne consegue che il diritto di critica può essere esercitato anche qualora ne derivi una lesione dell'altrui reputazione, a condizione che vengano rispettati i limiti della verità, della continenza e della pertinenza della notizia;
dunque, risulta fondamentale che la notizia si appalesi come vera e sussista un interesse pubblico alla medesima (tali elementi vanno valutati con riferimento al momento in cui sono state divulgate le notizie, non potendo assumere alcun rilievo gli eventi successivi), in caso contrario si versa, inevitabilmente, in una ipotesi di condotta travalicante il lecito ed il consentito.
Invero, sempre secondo autorevole dottrina, l'essenza del diritto di critica politica, che va ravvisato nel diritto al dissenso su iniziative e idee politiche altrui, e nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni e commenti non obiettivi, non consente comunque gratuite aggressioni alla dimensione morale della persona offesa e presuppone sempre il rispetto del limite della continenza delle espressioni utilizzate, da ritenersi superato nel momento in cui le stesse, per il loro carattere gravemente infamante o inutilmente umiliante, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato.
Sicché, in tema di diritto di critica, ciò che determina l'abuso del diritto è la gratuità delle espressioni non pertinenti ai temi apparentemente in discussione, intese a screditare l'avversario politico piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni.
La Corte ha, altresì, precisato come il requisito della continenza postuli una forma espositiva della critica strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e debba ritenersi superato in presenza dell'utilizzo di termini che non abbiano significato di mero giudizio critico negativo alla luce del complessivo contesto in cui i medesimi vengano utilizzati;
contesto, da valutarsi anche in riferimento al momento storico, poiché può accadere che alcune espressioni, per quanto più aggressive e disinvolte di quelle ammesse in passato, risultino ormai accettate dalla maggioranza dei cittadini, per effetto del mutamento della sensibilità e della coscienza sociale.
Infatti, “A questo riguardo, vanno richiamati gli insegnamenti di questa Corte, secondo cui la configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, richiede comunque che l'elaborazione critica non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del
14/09/2020, Capozza, Rv. 279909). Secondo Sez. 5, n. 46132 del 13/06/2014, Polverini, Rv. 262184, sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica qualora l'espressione usata consista in un dissenso motivato, anche estremo, rispetto alle idee ed ai comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni non obiettive, purché non trasmodi in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario”. (ex multis Cass. Civ. n. 18631/2022; Cass.
Civ n. 21892/23; Cass. Civ. n. 36530/23).
Per quanto concerne la diffamazione a mezzo Facebook la Suprema Corte in numerose pronunce ha ritenuto che integri una ipotesi di diffamazione aggravata disciplinata dall'art. 595 comma 3° c.p., in quanto rappresenta una forma di comunicazione con più persone e, quindi, di maggiore efficacia lesiva.
Tanto doverosamente premesso, applicando i principi di diritto esposti in narrativa, alla fattispecie su cui in questa sede si controverte emerge quanto segue.
Dall' esame della documentazione prodotta in giudizio emerge che, in data 22 marzo 2016, sulla pagina Facebook del convenuto è stato pubblicato un post a firma di quest'ultimo, di seguito riportato
In data 14 aprile 2016, sempre sul social Facebook veniva pubblicato dal convenuto un altro articolo, di seguito riportato: Orbene, occorre considerare che il nucleo centrale delle espressioni utilizzate dal convenuto è costituito dalla critica alla presenza del dinanzi alla metropolitana in cui si è verificato Pt_1
l'attentato, in assenza di una ragione specifica, al solo scopo, secondo quanto ritiene il convenuto, di farsi propaganda a buon prezzo.
Si può certo discutere sulla correttezza di tale tesi, e cioè se sia doveroso per un politico di primo livello, certamente rappresentativo di una fascia rilevante dell'elettorato, testimoniare con la propria presenza sul luogo del fatto la solidarietà nei confronti delle vittime e la riprovazione verso un gesto così violento e vigliacco, ovvero se, come affermato in questi articoli, si sia trattato di una inopportuna comparsa al solo fine di ottenere pubblicità, senza alcuna ragione specifica, ma tutto ciò rientra nel diritto di critica politica, che può e deve essere esercitata con modi rispettosi della dignità altrui, sebbene sono consentite espressioni forti, anche se non estranee al linguaggio utilizzato nell'agone politico. Senonché espressioni offensive e volgari quali “ pagliaccio”, “testa di c…”, “mente malata” travalicano certamente i limiti indicati, poiché inutilmente lesive della dignità personale del politico attaccato.
La critica, come detto, deve rispettare, comunque, la persona umana ed avere una finalità diretta rispetto alla dimensione politica del soggetto criticato.
In conclusione, ritiene il giudicante che i due articoli pubblicati sul sito Facebook del convenuto non rappresentano una legittima e corretta estrinsecazione del diritto di critica politica, in quanto gli stessi appaiono irrimediabilmente inficiati da locuzioni volgari ed offensive, non affatto marginali, con l'intento di denigrare la dignità personale, l'onore e la reputazione dell'attore.
Da tutto quanto sopra esposto, il giudicante ritiene di poter accogliere la domanda di risarcimento dei danni formulata dall'attore, atteso che, nel caso de quo, non trova applicazione la causa di giustificazione prevista dall'art. 51 c.p. in combinato con l'art. 21 della Costituzione, che prevede il legittimo esercizio del diritto di critica, con conseguente antigiuridicità delle condotte poste in essere in tale ambito.
In conclusione, ciò che appare illegittimo non è di per sé il giudizio negativo sulla vicenda espresso dal convenuto, autore dell'articolo, che è ovviamente libera espressione del diritto di critica, nei limiti di cui sopra, ma l'utilizzazione di incisi volgari ed offensivi, lesivi della dignità morale ed intellettuale dell'attore.
Per quanto concerne il quantum debeatur, ovvero i pregiudizi riportati dall'attore in conseguenza dell'eventus damni, si osserva quanto segue.
Nel caso de quo è stato leso il diritto all'onore ed alla reputazione dell'attore, ovvero un diritto fondamentale della persona, tutelato e garantito dall'art. 2 della Costituzione.
La condotta del convenuto, pertanto, ha cagionato all'attore un danno non patrimoniale, che può essere accertato in via presuntiva per il fatto stesso della diffusione degli articoli sulla rete web, e che deriva appunto dalla diffamazione, che, nel caso de quo, in ragione degli elementi forniti al giudicante, può essere liquidato equitativamente nella misura di euro 5.000,00, come rivalutata ad oggi, ai sensi dell'art. 1226 c.c. . Infatti, tenuto conto della motivazione esplicitata, e quindi del fatto che non la critica ex sé, ma solo l'assenza di continenza supera i limiti del diritto di espressione del proprio pensiero, il risarcimento dei danni va limitato alla somma di euro 5.000,00, tenuto conto della visibilità del soggetto offeso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza del convenuto e vanno liquidate come da dispositivo.
Infine, deve essere ordinata la cancellazione degli articoli indicati in citazione, pubblicati in data 22 marzo 2016 e 14 aprile 2016, sul sito Facebook del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOP Dr.ssa Antonella CAMILLI, definitivamente giudicando sulla causa civile promossa, con atto di citazione ritualmente notificato da ei confronti di , ogni diversa istanza, eccezione e Parte_1 Controparte_1
deduzione disattesa e respinta, così decide:
1. Condanna il convenuto al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
5.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2. Ordina la cancellazione dal sito web Facebook del convenuto degli articoli indicati in citazione, pubblicati in data 22 marzo 2016 e 14 aprile 2016;
3. Condanna il convenuto a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di euro 2.900,00 per compenso professionale ed euro 237,00 per spese di iscrizione a ruolo, oltre accessori di legge, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 aggiornato al
D.M. n. 147/2022.
L'Aquila 3 ottobre 2025 il GOP
Dr.ssa Antonella CAMILLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE
Dott.ssa Antonella CAMILLI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione ritualmente notificato, trattenuta a decisione all'udienza del 24 settembre 2025, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., con termini assegnati ai sensi dell'art. 189 c.p.c. all'udienza a trattazione scritta del 16 ottobre 2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Christian Gecele e dall'avv. Patrizia Tomasi del Parte_1
foro di Trento ed elettivamente domiciliato presso e nel loro studio, in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
Attore
E
Controparte_1
Convenuto contumace
Oggetto: risarcimento danni da fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Diffamazione a mezzo
Facebook.
Conclusioni:
parte attrice: di cui in atti. Parte convenuta: di cui in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
dinanzi a questo Tribunale, al fine di ottenere l'accertamento della sua responsabilità e la
[...]
conseguente condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, dal medesimo subiti in conseguenza delle espressioni diffamatorie, riferite e pubblicate in data 23.03.2016 e 14.04.2016 sul social Facebook.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, il convenuto non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Attesa la peculiarità della vicenda, risulta doveroso premettere alcuni cenni in ordine ai principi di diritto che disciplinano l'esercizio del diritto di cronaca, di critica nonché di satira, attività che, com'è noto, rappresentano una delle principali estrinsecazioni in cui può sostanziarsi la libertà di pensiero, costituzionalmente garantita ed assistita.
Ovviamente il riconoscimento al cittadino della più ampia e completa libertà di manifestare, nelle varie forme, il proprio pensiero, è, altresì, accompagnato, da “paletti” (individuabili nel limite espressamente previsto del buon costume, nonché dai limiti pretori, elaborati dalla giurisprudenza) finalizzati al necessario contemperamento di tale diritto, con altri diritti, anch'essi oggetto di garanzia costituzionale, che, in determinate circostanze, possono risultare confliggenti, quali quelli relativi all'onorabilità ed alla reputazione della persona.
Pertanto, è proprio in quest'ottica di bilanciamento che la giurisprudenza, nel leading case n. 5259 del 1984, ha elaborato il c.d. decalogo del buon giornalista, indicando tre limiti, in presenza dei quali,
l'esercizio del diritto di cronaca o di critica è sempre esercizio del diritto e non potrà configurare il reato di diffamazione: la pertinenza, la continenza e la verità della notizia, effettiva o putativa.
Secondo autorevole dottrina, la verità sussiste sia quando il giornalista riferisce fatti veri, sia quando riferisce fatti che sembravano veri al momento in cui furono riferiti (principio della c.d. verità putativa), in entrambi i casi tale verità, però, deve risultare ancorata ad un'attività di verifica e di accertamento della fondatezza della notizia. Altresì non vera è da ritenersi quella notizia che si basa su di una raccolta soltanto parziale degli elementi di fatto (a volte scientemente selezionati al solo fine di creare uno “scoop”), omettendo di approfondire (se non addirittura sottacere) altri aspetti della vicenda, che se confermati, priverebbero la notizia stessa di interesse e curiosità da parte del pubblico.
In ordine alla nozione della pertinenza, deve ritenersi sussistere non soltanto quando il fatto è di interesse pubblico, ma anche quando vi siano vicende di natura privata che, in quanto riferite a soggetti pubblici, ne giustificano la divulgazione erga omnes senza concretizzare una violazione del diritto alla riservatezza.
In ultimo, la continenza è da ritenersi configurabile in quelle ipotesi in cui la esposizione dei fatti avvenga con toni ed accenti moderati e rispettosi, escludendo l'eventuale adozione di espressioni offensive, denigratorie o aggressive.
Conclusivamente, può affermarsi che il diritto di cronaca deve essere definito come il diritto di raccontare, tramite mezzi di comunicazione di massa, accadimenti reali in considerazione dell'interesse che questi rivestono per la collettività, rispettando, nella loro narrazione, i diritti delle persone in essi coinvolti.
Il diritto di critica, diversamente dal diritto di cronaca (che deve necessariamente riferirsi a vicende reali e concrete.) non si esplica nella rappresentazione del fatto storico, bensì nella esternazione pubblica di un giudizio, di una opinione che, in quanto tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, anche se non può essere completamente avulsa da ogni riferimento alla realtà sostanziale e tradursi in una mera astrazione diffamatoria o in una pura invenzione congetturale, non può che essere fondata su una interpretazione necessariamente soggettiva ed individuale dei fatti criticamente commentati (cfr. Cass. Civ. n. 6416/2005).
Ciò che interessa in questa sede, dunque, è la valutazione circa il corretto, o meno, esercizio del diritto di critica;
segnatamente, se risultino rispettati quei limiti posti a tutela dei diritti delle persone coinvolte nelle vicende narrate (id est: verità della notizia, effettiva o putativa, rilevanza sociale dell'argomento e prudenza delle espressioni), con la conseguenza che essi risultano travalicati solo qualora l'agente riferisca fatti non veritieri, trascenda in espressioni sconvenienti o gratuitamente in attacchi personali, diretti a colpire sul piano individuale il soggetto. La verità dei fatti oggetto della notizia, inoltre, non è scalfita da inesattezze meramente secondarie o marginali, ovvero da imprecisioni che non alterano il contenuto dell'articolo e la portata informativa dello stesso rispetto all'oggetto.
Ne consegue che il diritto di critica può essere esercitato anche qualora ne derivi una lesione dell'altrui reputazione, a condizione che vengano rispettati i limiti della verità, della continenza e della pertinenza della notizia;
dunque, risulta fondamentale che la notizia si appalesi come vera e sussista un interesse pubblico alla medesima (tali elementi vanno valutati con riferimento al momento in cui sono state divulgate le notizie, non potendo assumere alcun rilievo gli eventi successivi), in caso contrario si versa, inevitabilmente, in una ipotesi di condotta travalicante il lecito ed il consentito.
Invero, sempre secondo autorevole dottrina, l'essenza del diritto di critica politica, che va ravvisato nel diritto al dissenso su iniziative e idee politiche altrui, e nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni e commenti non obiettivi, non consente comunque gratuite aggressioni alla dimensione morale della persona offesa e presuppone sempre il rispetto del limite della continenza delle espressioni utilizzate, da ritenersi superato nel momento in cui le stesse, per il loro carattere gravemente infamante o inutilmente umiliante, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato.
Sicché, in tema di diritto di critica, ciò che determina l'abuso del diritto è la gratuità delle espressioni non pertinenti ai temi apparentemente in discussione, intese a screditare l'avversario politico piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni.
La Corte ha, altresì, precisato come il requisito della continenza postuli una forma espositiva della critica strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e debba ritenersi superato in presenza dell'utilizzo di termini che non abbiano significato di mero giudizio critico negativo alla luce del complessivo contesto in cui i medesimi vengano utilizzati;
contesto, da valutarsi anche in riferimento al momento storico, poiché può accadere che alcune espressioni, per quanto più aggressive e disinvolte di quelle ammesse in passato, risultino ormai accettate dalla maggioranza dei cittadini, per effetto del mutamento della sensibilità e della coscienza sociale.
Infatti, “A questo riguardo, vanno richiamati gli insegnamenti di questa Corte, secondo cui la configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, richiede comunque che l'elaborazione critica non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del
14/09/2020, Capozza, Rv. 279909). Secondo Sez. 5, n. 46132 del 13/06/2014, Polverini, Rv. 262184, sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica qualora l'espressione usata consista in un dissenso motivato, anche estremo, rispetto alle idee ed ai comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni non obiettive, purché non trasmodi in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario”. (ex multis Cass. Civ. n. 18631/2022; Cass.
Civ n. 21892/23; Cass. Civ. n. 36530/23).
Per quanto concerne la diffamazione a mezzo Facebook la Suprema Corte in numerose pronunce ha ritenuto che integri una ipotesi di diffamazione aggravata disciplinata dall'art. 595 comma 3° c.p., in quanto rappresenta una forma di comunicazione con più persone e, quindi, di maggiore efficacia lesiva.
Tanto doverosamente premesso, applicando i principi di diritto esposti in narrativa, alla fattispecie su cui in questa sede si controverte emerge quanto segue.
Dall' esame della documentazione prodotta in giudizio emerge che, in data 22 marzo 2016, sulla pagina Facebook del convenuto è stato pubblicato un post a firma di quest'ultimo, di seguito riportato
In data 14 aprile 2016, sempre sul social Facebook veniva pubblicato dal convenuto un altro articolo, di seguito riportato: Orbene, occorre considerare che il nucleo centrale delle espressioni utilizzate dal convenuto è costituito dalla critica alla presenza del dinanzi alla metropolitana in cui si è verificato Pt_1
l'attentato, in assenza di una ragione specifica, al solo scopo, secondo quanto ritiene il convenuto, di farsi propaganda a buon prezzo.
Si può certo discutere sulla correttezza di tale tesi, e cioè se sia doveroso per un politico di primo livello, certamente rappresentativo di una fascia rilevante dell'elettorato, testimoniare con la propria presenza sul luogo del fatto la solidarietà nei confronti delle vittime e la riprovazione verso un gesto così violento e vigliacco, ovvero se, come affermato in questi articoli, si sia trattato di una inopportuna comparsa al solo fine di ottenere pubblicità, senza alcuna ragione specifica, ma tutto ciò rientra nel diritto di critica politica, che può e deve essere esercitata con modi rispettosi della dignità altrui, sebbene sono consentite espressioni forti, anche se non estranee al linguaggio utilizzato nell'agone politico. Senonché espressioni offensive e volgari quali “ pagliaccio”, “testa di c…”, “mente malata” travalicano certamente i limiti indicati, poiché inutilmente lesive della dignità personale del politico attaccato.
La critica, come detto, deve rispettare, comunque, la persona umana ed avere una finalità diretta rispetto alla dimensione politica del soggetto criticato.
In conclusione, ritiene il giudicante che i due articoli pubblicati sul sito Facebook del convenuto non rappresentano una legittima e corretta estrinsecazione del diritto di critica politica, in quanto gli stessi appaiono irrimediabilmente inficiati da locuzioni volgari ed offensive, non affatto marginali, con l'intento di denigrare la dignità personale, l'onore e la reputazione dell'attore.
Da tutto quanto sopra esposto, il giudicante ritiene di poter accogliere la domanda di risarcimento dei danni formulata dall'attore, atteso che, nel caso de quo, non trova applicazione la causa di giustificazione prevista dall'art. 51 c.p. in combinato con l'art. 21 della Costituzione, che prevede il legittimo esercizio del diritto di critica, con conseguente antigiuridicità delle condotte poste in essere in tale ambito.
In conclusione, ciò che appare illegittimo non è di per sé il giudizio negativo sulla vicenda espresso dal convenuto, autore dell'articolo, che è ovviamente libera espressione del diritto di critica, nei limiti di cui sopra, ma l'utilizzazione di incisi volgari ed offensivi, lesivi della dignità morale ed intellettuale dell'attore.
Per quanto concerne il quantum debeatur, ovvero i pregiudizi riportati dall'attore in conseguenza dell'eventus damni, si osserva quanto segue.
Nel caso de quo è stato leso il diritto all'onore ed alla reputazione dell'attore, ovvero un diritto fondamentale della persona, tutelato e garantito dall'art. 2 della Costituzione.
La condotta del convenuto, pertanto, ha cagionato all'attore un danno non patrimoniale, che può essere accertato in via presuntiva per il fatto stesso della diffusione degli articoli sulla rete web, e che deriva appunto dalla diffamazione, che, nel caso de quo, in ragione degli elementi forniti al giudicante, può essere liquidato equitativamente nella misura di euro 5.000,00, come rivalutata ad oggi, ai sensi dell'art. 1226 c.c. . Infatti, tenuto conto della motivazione esplicitata, e quindi del fatto che non la critica ex sé, ma solo l'assenza di continenza supera i limiti del diritto di espressione del proprio pensiero, il risarcimento dei danni va limitato alla somma di euro 5.000,00, tenuto conto della visibilità del soggetto offeso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza del convenuto e vanno liquidate come da dispositivo.
Infine, deve essere ordinata la cancellazione degli articoli indicati in citazione, pubblicati in data 22 marzo 2016 e 14 aprile 2016, sul sito Facebook del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOP Dr.ssa Antonella CAMILLI, definitivamente giudicando sulla causa civile promossa, con atto di citazione ritualmente notificato da ei confronti di , ogni diversa istanza, eccezione e Parte_1 Controparte_1
deduzione disattesa e respinta, così decide:
1. Condanna il convenuto al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
5.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2. Ordina la cancellazione dal sito web Facebook del convenuto degli articoli indicati in citazione, pubblicati in data 22 marzo 2016 e 14 aprile 2016;
3. Condanna il convenuto a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di euro 2.900,00 per compenso professionale ed euro 237,00 per spese di iscrizione a ruolo, oltre accessori di legge, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 aggiornato al
D.M. n. 147/2022.
L'Aquila 3 ottobre 2025 il GOP
Dr.ssa Antonella CAMILLI