Sentenza 18 giugno 1999
Massime • 1
In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, l'utilizzazione da parte dell'appaltatore di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dall'art.1 della legge n. 1369 del 1960 solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore, indipendentemente dal carattere non fittizio dell'impresa di questi. Ove, invece, tale situazione non ricorra, resta affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito - non censurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici - l'accertamento in concreto di uno pseudoappalto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/1999, n. 6128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6128 |
| Data del deposito : | 18 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - rel. Consigliere -
Dott. LO STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z 2 5
sul ricorso proposto da:
AN SE, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE ANGELICO 35, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO D AMATI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SOCIETÀ SAN PAOLO;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^ 05430/97 proposto da:
SOCIETÀ SAN PAOLO, in persona del legale, rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e, difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AN SE, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE ANGELICO 35, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO D'AMATI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 4613/96 del Tribunale di ROMA, depositata il 21/03/96 R.G.N.48655/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/99 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato D'AMATI;
udito l'avvocato VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ORAZIO FRAZZINI che ha concluso per, previa riunione, il rigetto del ricorso principale, l'assorbimento dell'incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 22.6.1994 PE NC proponeva appello avverso la sentenza 18.6.1993 del Pretore di Roma che aveva respinto la sua domanda diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla soc. S. LO in data 16.11.1992, con conseguente reintegra nel proprio posto di lavoro ed accessori previsti dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Lamentava l'appellante che la sentenza pretorile aveva negato l'applicabilità del citato art. 18 sulla base dell'erronea esclusione della natura imprenditoriale dell'attività esercitata dalla società resistente, e che il primo giudice aveva ritenuto sussistente un giustificato motivo obiettivo del licenziamento, mentre la società non aveva dimostrato ne' la soppressione del posto di lavoro, ne' l'inutilizzabilità del dipendente in altre mansioni. Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 21.3.1996, respingeva l'appello condannando l'appellante alle spese del grado.
Premessa la natura commerciale dell'attività esercitata dalla società convenuta, (attività tipografica con commercializzazione dei prodotti) e, quindi, l'applicabilità nel suoi confronti dell'art. 18 dello Statuto, (Irrilevante essendo, a suo giudizio, lo scopo morale o spirituale dell'ente, venendo piuttosto in considerazione un rapporto radicato all'interno dell'attività produttiva gestita dallo stesso ente), osservava il Tribunale che il licenziamento non poteva ritenersi illegittimo: la società appellata, infatti, sulla base di una adeguata e comunque nel merito insindacabile valutazione economica, aveva deciso -anche in presenza di una situazione di esubero di personale e di un calo editoriale del 30% - di affidare ad una impresa esterna (la Po.mo.) il servizio di custodia e centralino, cui era addetto il ricorrente Inoltre era risultata provata l'impossibilità di adibire proficuamente il NC ad altre mansioni presso la stessa società.
Rispetto alla tesi dell'appellante, secondo cui il servizio fornito dalla soc. Po.mo. consisteva in realtà in mere prestazioni di lavoro, senza alcuna autonomia gestionale ed organizzativa - tale cioè da configurare una ipotesi di appalto illecito ex art. 1 della legge n. 1369/60 - il Tribunale osservava che dal contratto di appalto in atti risultava che la Po.mo. aveva assunto proprie responsabilità di impresa, garantendo il servizio con proprio personale qualificato, dirigendo, gestendo ed organizzando il servizio autonomamente, salvo il naturale diritto di controllo della committente. Nè alcuna prova era stata fornita dall'appellante circa la sussistenza delle circostanze di cui all'art. 1 della legge n.1369/60. Il Tribunale escludeva, infine, anche l'ultima censura mossa dall'appellante circa una violazione dell'art.3 della legge da ultimo citata, sotto il profilo che, percependo i dipendenti della Po.mo. per l'espletamento del servizio appaltato una retribuzione nettamente inferiore a quella dei dipendenti della soc. S.LO, tra cui il NC, ne sarebbe derivato un licenziamento nullo per motivo illecito determinante: la violazione dell'art.3, infatti, a differenza della violazione dell'art.1 della legge del 1960 comporta solo un'obbligazione retributiva solidale del committente. Avverso detta sentenza il NC ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La società intimata si è costituita con controricorso, formulando altresì ricorso incidentale, cui ha replicato con controricorso il ricorrente principale.
In prossimità dell'udienza, entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve disporsi preliminarmente la riunione dei ricorsi, principale ed incidentale, ex art. 335 c.p.c., avendo entrambi ad oggetto la medesima sentenza impugnata.
Col primo ricorso .- deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 1369/60, nonché difetto di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia - il ricorrente, premesso che è rimasta incontestata la natura commerciale dell'attività svolta dalla società Intimata, lamenta che il Tribunale ha omesso di esaminare la lettera-contratto del novembre 1992, intercorsa tra la soc. S. LO e la Po.mo. ed altre circostanze (quest'ultima società gestiva un'impresa di pulizie, il servizio di centralino ad essa affidato dalla committente veniva svolto con mezzi di originaria proprietà di quest'ultima, e secondo turni orari rispondenti alle esigenze della committente) tutte indicative dell'assenza di una autonoma gestione di impresa a proprio rischio e di un'autonoma organizza ione da parte della Po.mo. Col secondo motivo - denunziandosi violazione e falsa applicazione dell'art.3 della legge n. 1369/60 - si osserva che, pur ravvisandosi, in denegata ipotesi, una autonoma organizza ione d'impresa in capo alla Po.mo., l'impiego di centralinisti dipendenti della medesima nei locali e nel ciclo produttivo della S. LO, avrebbe dovuto comportare l'applicazione, in favore dei medesimi, ex art.3 della legge n. 1369160 del trattamento economico e normativo previsto dal ccnl del settore grafico-editoriale, laddove la soc. S. LO aveva dichiaratamente fatto ricorso al personale della Po.mo. al fine di ridurre i costi, corrispondendo loro una retribuzione inferiore a quella percepita dal lavoratori licenziati. Col terzo motivo, proposto in via subordinata - deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 della legge n.604/66, 245 e 253 c.p.c., nonché difetto di motivazione su punti decisivi della controversia - lamenta il ricorrente che apoditticamente il Tribunale ha ritenuto provata l'impossibilità di impiego del NC in altro posto diverso da quello di centralinista.
Col primo motivo di ricorso incidentale condizionato - deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. - la società resistente, dopo aver rilevato l'inammissibilità dei primi due motivi del ricorso principale, in quanto riguardanti censure nuove non proponibili in appello, lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare la dedotta (e comunque rilevabile d'ufficio) violazione del divieto di ius novorum in appello commesso dal NC. Col secondo motivo di ricorso incidentale condizionato - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 Stat.lav. e 4 legge n. 108/90 - lamenta la società che il Tribunale ha ritenuto applicabile ad essa, pur non essendo datore di lavoro imprenditore, la tutela reale prevista dalle citate norme. Tutti e tre i motivi del ricorso principale sono destituiti di fondamento e vanno, pertanto, disattesi.
Con il primo, il ricorrente mira a rimuovere la decisione impugnata attribuendole il vizio di non aver tenuto conto dell'operazione fraudolenta che sarebbe intercorsa tra la società S. LO e la soc. Po.mo. con la quale la prima avrebbe continuato ad utilizzare le prestazioni lavorative prima svolte dal NC, e successivamente da altro dipendente formalmente assunto dalla seconda società, sprovvista di una propria gestione autonoma, e, quindi, mera fornitrice di mano d'opera. In altre parole, l'accordo interpositorio, vietato dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, vizierebbe in radice il licenziamento impugnato in quanto sprovvisto di una valida giustificazione sotto il profilo delle esigenze obiettive di impresa.
Questa Corte ha avuto più volte occasione, per rilevare che in tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, l'utilizzazione, da parte dell'appaltatore di macchine o attrezzature fornite dall'appaltante dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dall'art. 1 della legge n.1369/60 solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore, indipendentemente dal carattere non fittizio dell'impresa di questi (Cass., n. 1979/ 94; n. 1191/93 ecc.). Ove, invece, una tale situazione non ricorra, resta affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito - non censurabile in questa sede se immune da vizi logico-giuridici - l'accertamento in concreto di uno pseudoappalto (Cass., n. 4585/94). Orbene, il Tribunale di Roma, seguendo questi principi, lungi dal trascurare la prospettiva avanzata dal ricorrente, ha esaminato con attenzione il contratto di appalto in atti, cogliendo in esso quegli elementi che valgono a dimostrare l'esistenza, in capo all'appaltatore, di una struttura organizzativa autonoma, disponente di mezzi propri, e finalizzata allo svolgimento, in piena ed esclusiva responsabilità, di varie attività, anche diverse rispetto a quelle proprie dell'appaltante, affidate a personale qualificato proprio, e realizzate in piena ed esclusiva responsabilità. Pure infondato è il secondo motivo secondo il quale, percependo i dipendenti della società appaltatrice, per l'espletamento del servizio appaltato, una retribuzione nettamente inferiore a quella dei dipendenti della soc. S. LO, tra cui il NC, precedentemente ivi addetto, il licenziamento di questi sarebbe affetto da nullità per motivo illecito determinante. In proposito, la sentenza di appello, correttamente ha sottolineato che la violazione dell'art. 3 della legge n. 1369/60 - a differenza della violazione dell'art. 1 della stessa legge - non comporta profili di illiceità, ma solo un'obbligazione retributiva solidale del committente. Ne ha tratto la conseguenza che, qualora l'attività del centralino (cui era addetto il NC) debba considerarsi inerente il ciclo produttivo, come ritiene il ricorrente, la censura appare contenere "una circostanza impossibile, in quanto vietata proprio dal citato art.3".
Altrettanto infondato è il terzo motivo con il quale si vorrebbe introdurre un riesame - inammissibile in questa sede - nel merito delle risultanze istruttorie - debitamente vagliate dal Tribunale - conclusesi con l'accertamento della sussistenza di un giustificato motivo obiettivo (la contrazione dell'attività editoriale) e dell'impossibilità di impiegare il ricorrente in altre mansioni confacenti.
Il rigetto del ricorso comporta l'assorbimento dei motivi sollevati, in via condizionata, dalla società intimata in sede di ricorso incidentale.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Compensa le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 1999