Articolo 17 della Legge 1 agosto 2002, n. 166
Articolo 16Articolo 18
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18 agosto 2002
Art. 17. (Veicoli a minimo impatto ambientale) 1. Per l'attuazione dell' articolo 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 , e successive modificazioni, in relazione alla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale, e' autorizzata la spesa di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Note all'art. 17:
- Il testo dell' art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante nuovi interventi in campo ambientale, e' il seguente:
"19. In attuazione del protocollo di intenti del 1 marzo 1994 e del conseguente accordo di programma del 31 luglio 1996, per far fronte ai costi derivanti dalla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con altre tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale, sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali di lire 5.400 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a titolo di contributo per mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti locali e dai gestori di servizi di pubblica utilita' nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti, dei comuni che fanno parte delle isole minori ove sono presenti aree marine protette, nonche' dei comuni che fanno parte delle aree naturali protette iscritte nell'elenco ufficiale di cui alla deliberazione del Ministro dell'ambiente del 2 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1997 con priorita' per quelli di cui all'allegato III annesso al decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994, e per tutti quelli compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico, individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 del decreto 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991. Le risorse predette, da ripartire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono destinate, in misura non inferiore al 60 per cento, all'acquisto di vetture a minimo impatto ambientale dotate di trazione elettrica/ibrida".
Entrata in vigore il 18 agosto 2002
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