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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 139/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
CA SC, Relatore
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2341/2023 depositato il 24/10/2023
proposto da
Consorzio Di Bonifica Terre D'Apulia In Persona Del Comm. Str. E L.r.p.t. - 93238890722
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Resistente_2 S.p.a. In Persona Del L.r.p.t. Dott. Rappresentante_1 - P.IVA_Resistente_2
Difeso da
Difensore_2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1198/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 3 e pubblicata il 27/06/2023
Atti impositivi: - INVITO AL PAGAMENTO n. 0379385D20210006182 CONTRIBUTO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sull'appello iscritto al n. 2341/2023 R.G. proposto dal Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, con sede in Bari al c.so Trieste n.11 (C.F. 93238890722), in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza n. 1198/2023 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari in data 10.10.2022, depositata in data 27.06.2023 e notificata 02.07.2023, nei confronti di Resistente_1 e della società di riscossione Resistente_2 SpA, inerente al sollecito di pagamento n. 0379385D20210006182 notificato il 03.02.2022 inerente al contributo di bonifica per € 534,72 relativo all'anno 2017.
*******
Con la sentenza n. 1198/2023 la Commissione Tributaria Provinciale di Bari accoglieva il ricorso proposto in merito dall'odierno appellato.
Secondo il giudice di prime cure, il contribuente non era tenuto al versamento del contributo di bonifica calcolato per l'anno 2017 non avendo il Consorzio di Bonifica dimostrato in giudizio la sussistenza del presupposto essenziale del beneficio diretto e specifico derivante agli immobili di sua proprietà ricadenti all'interno del relativo perimetro di contribuenza dalle opere consortili di bonifica e miglioramento fondiario.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Consorzio di Bonifica producendo una perizia giurata e contestando l'errata valutazione delle prove acquisite in giudizio e del conseguente onere probatorio ricadente sulle parti processuali, concludendo per la riforma della sentenza impugnata con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita nel presente giudizio la società Resistente_2 SpA eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo da parte sua nel merito l'accoglimento dell'impugnazione proposta in quanto fondata, con riforma della sentenza gravata e con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Il contribuente sebbene ritualmente evocato in giudizio non si è costituito.
All'udienza del 16.12.2025 la Corte, udito il relatore, ha deciso la causa per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primis occorre rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione processuale passiva sollevata da parte della società di riscossione Resistente_2 SpA.
Anche la società incaricata della riscossione è tenuta, secondo gli ordinari criteri di distribuzione dell'onere probatorio, a dare la prova della sussistenza dei presupposti della pretesa contributiva, a nulla rilevando sul piano giuridico che tale pretesa sia di competenza di un diverso ente impositore.
In ordine al merito dell'appello, esaminati i motivi di gravame e la documentazione probatoria acquisita nel corso del giudizio di primo grado e nel presente giudizio, ritiene la Corte che la sentenza impugnata deve essere riformata con rigetto del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.
Il Consorzio di Bonifica appellante, a fronte delle specifiche contestazioni mosse dal contribuente con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, ha offerto prove in grado di appello idonee a documentare lo svolgimento nell'anno 2017 di opere manutentive e di miglioramento fondiario da cui poter dedurre la sussistenza del presupposto del beneficio diretto e specifico imprescindibilmente richiesto al fine di poter avanzare nei confronti dei proprietari dei fondi inclusi nel relativo perimetro di riferimento il pagamento pro quota delle spese all'uopo sostenute.
Il consorzio di bonifica ha, infatti, prodotto nel presente grado di giudizio una perizia di parte specifica ed esaustiva in merito, dimostrando così la sussistenza nell'anno 2017 di attività di manutentive dei canali di scolo serventi il relativo bacino idrografico;
asseverazioni tecniche da ritenersi prevalenti rispetto a quelle dedotte dal ricorrente nel primo grado di giudizio in quanto connotate da un maggior indice di specificità e contestualità.
Il Consorzio ha quindi dimostrato la piena sussistenza di attività di manutentive dei canali di scolo, derivando il beneficio per le singole unità immobiliari dalle complessive opere idrauliche presenti nel perimetro consortile, secondo le caratteristiche proprie del relativo bacino idrografico.
Quanto alle spese di lite ritiene la Corte che sussistono ragioni nel caso di specie per derogare al generale principio della soccombenza tenuto conto delle difficoltà di accertamento probatorio, della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci in materia e del deposito soltanto in grado appello della perizia di parte da parte del Consorzio appellante.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso principale.
Spese compensate.
Bari il 16.12.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
dott. Francesco Cavone dott.ssa Annamaria Epicoco
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
CA SC, Relatore
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2341/2023 depositato il 24/10/2023
proposto da
Consorzio Di Bonifica Terre D'Apulia In Persona Del Comm. Str. E L.r.p.t. - 93238890722
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Resistente_2 S.p.a. In Persona Del L.r.p.t. Dott. Rappresentante_1 - P.IVA_Resistente_2
Difeso da
Difensore_2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1198/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 3 e pubblicata il 27/06/2023
Atti impositivi: - INVITO AL PAGAMENTO n. 0379385D20210006182 CONTRIBUTO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sull'appello iscritto al n. 2341/2023 R.G. proposto dal Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, con sede in Bari al c.so Trieste n.11 (C.F. 93238890722), in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza n. 1198/2023 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari in data 10.10.2022, depositata in data 27.06.2023 e notificata 02.07.2023, nei confronti di Resistente_1 e della società di riscossione Resistente_2 SpA, inerente al sollecito di pagamento n. 0379385D20210006182 notificato il 03.02.2022 inerente al contributo di bonifica per € 534,72 relativo all'anno 2017.
*******
Con la sentenza n. 1198/2023 la Commissione Tributaria Provinciale di Bari accoglieva il ricorso proposto in merito dall'odierno appellato.
Secondo il giudice di prime cure, il contribuente non era tenuto al versamento del contributo di bonifica calcolato per l'anno 2017 non avendo il Consorzio di Bonifica dimostrato in giudizio la sussistenza del presupposto essenziale del beneficio diretto e specifico derivante agli immobili di sua proprietà ricadenti all'interno del relativo perimetro di contribuenza dalle opere consortili di bonifica e miglioramento fondiario.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Consorzio di Bonifica producendo una perizia giurata e contestando l'errata valutazione delle prove acquisite in giudizio e del conseguente onere probatorio ricadente sulle parti processuali, concludendo per la riforma della sentenza impugnata con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita nel presente giudizio la società Resistente_2 SpA eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo da parte sua nel merito l'accoglimento dell'impugnazione proposta in quanto fondata, con riforma della sentenza gravata e con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Il contribuente sebbene ritualmente evocato in giudizio non si è costituito.
All'udienza del 16.12.2025 la Corte, udito il relatore, ha deciso la causa per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primis occorre rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione processuale passiva sollevata da parte della società di riscossione Resistente_2 SpA.
Anche la società incaricata della riscossione è tenuta, secondo gli ordinari criteri di distribuzione dell'onere probatorio, a dare la prova della sussistenza dei presupposti della pretesa contributiva, a nulla rilevando sul piano giuridico che tale pretesa sia di competenza di un diverso ente impositore.
In ordine al merito dell'appello, esaminati i motivi di gravame e la documentazione probatoria acquisita nel corso del giudizio di primo grado e nel presente giudizio, ritiene la Corte che la sentenza impugnata deve essere riformata con rigetto del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.
Il Consorzio di Bonifica appellante, a fronte delle specifiche contestazioni mosse dal contribuente con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, ha offerto prove in grado di appello idonee a documentare lo svolgimento nell'anno 2017 di opere manutentive e di miglioramento fondiario da cui poter dedurre la sussistenza del presupposto del beneficio diretto e specifico imprescindibilmente richiesto al fine di poter avanzare nei confronti dei proprietari dei fondi inclusi nel relativo perimetro di riferimento il pagamento pro quota delle spese all'uopo sostenute.
Il consorzio di bonifica ha, infatti, prodotto nel presente grado di giudizio una perizia di parte specifica ed esaustiva in merito, dimostrando così la sussistenza nell'anno 2017 di attività di manutentive dei canali di scolo serventi il relativo bacino idrografico;
asseverazioni tecniche da ritenersi prevalenti rispetto a quelle dedotte dal ricorrente nel primo grado di giudizio in quanto connotate da un maggior indice di specificità e contestualità.
Il Consorzio ha quindi dimostrato la piena sussistenza di attività di manutentive dei canali di scolo, derivando il beneficio per le singole unità immobiliari dalle complessive opere idrauliche presenti nel perimetro consortile, secondo le caratteristiche proprie del relativo bacino idrografico.
Quanto alle spese di lite ritiene la Corte che sussistono ragioni nel caso di specie per derogare al generale principio della soccombenza tenuto conto delle difficoltà di accertamento probatorio, della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci in materia e del deposito soltanto in grado appello della perizia di parte da parte del Consorzio appellante.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso principale.
Spese compensate.
Bari il 16.12.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
dott. Francesco Cavone dott.ssa Annamaria Epicoco