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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/11/2025, n. 4869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4869 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa NT FE, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
7647/2021 avente ad oggetto “atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
La società (P. Iva ), sede in Salerno (SA) alla Parte_1 P.IVA_1
Via Acquasanta n. 31, in persona del liquidatore p.t., sig. (c.f. Parte_2
), la (P. Iva ), in persona del legale C.F._1 CP_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., sig. , nonché, per il sig. (c.f. Parte_3 Parte_4
), tutti rappresentati e difesi, in virtù di giusta procura alle liti, C.F._2
dall'Avv. Simone Labonia ( ), presso il cui studio elettivamentte CodiceFiscale_3
domiciliata in Salerno alla via F. Gaeta n. 7;
-OPPONENTE-
CONTRO
con sede legale in Roma, Via Piemonte n. 38, – codice fiscale, Controparte_2
partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Roma n. 15796561007, e per essa, quale mandataria giusta procura speciale autenticata - Controparte_3
- con sede legale in Via Correggio n. 43, 20149 Milano, rappresentata
[...]
e difesa, in forza di giusta procura alle liti, dall'Avv. Giuseppe Caputi (C.F.:
) e dall'Avv. Benedetto Accarino (C.F.: ), C.F._4 C.F._5 anche disgiuntamente tra loro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo sito in Salerno (SA), Via F.sco Gaeta n. 38 (c/o avv. Camillo Grisi-CF:
). C.F._6
-OPPOSTA-
NONCHÉ
quale cessionaria del credito originariamente vantato da Controparte_4 CP_2
con sede legale in Via Piemonte n. 38, 00187 Roma, avente il n. quale
[...] P.IVA_3
partita IVA codice fiscale, e per esse, quale mandataria – tra Avvocati per Controparte_3
Azioni - con sede legale in Via Correggio n. 43, 20149 Milano, rappresentata e difesa, in forza di giusta procura alle liti, dall'Avv dall'Avv. Giuseppe Caputi del Foro di Roma
(C.F.: ) e dall'Avv. Benedetto Accarino (C.F.: C.F._4
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo sito in C.F._5
Salerno (SA), Via F.sco Gaeta n. 38 (c/o avv. Camillo Grisi-CF: ). C.F._7
-INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.-
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli opponenti proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1597/2021 (R.G. 3337/2021) emesso dalTribunale di
Salerno in data 07.07.2021 e notificato in data 22.07.2021, con il quale, ad istanza della società opposta, veniva ingiunto, agli opponenti, in solido tra loro, il pagamento della somma di € 131.625,57, oltre gli interessi come richiesti e spese di procedura.
Gli opponenti eccepivano l'inammissibilità, l'improcedibilità, del monitorio opposto,
nonché, l'infondatezza, in ogni circostanza di fatto e deduzione di diritto, della pretesa creditoria azionata con il medesimo, veniva eccepito il difetto di legittimazione attiva della la nullità totale dei medesimi rapporti (fideiussori) di garanzia, Controparte_2
per cui è causa, alla luce della ordinanza n. 29810, del 12.12.2017, della Suprema Corte di
Cassazione; eccepivano la nullità parziale dei rapporti (fideiussori) di garanzia, per cui è
causa, per effetto della nullità delle singole clausole rivenienti dalle intese illecite, alla luce della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.29810/2017; eccepivano l'infondatezza dei crediti azionati riferibili a contratti di conto corrente e da anticipi su fatture;
Concludevano chiedendo: “disporre, con riferimento a ciascun rapporto oggetto di
causa (conto corrente contraddistinto dal n. 14839 e conto corrente contraddistinto dal n. 15684)
CTU contabile diretta a rideterminare e riconteggiare, sin dalla nascita, il rapporto di dare e avere
corrente tra le parti, con integrale eliminazione degli interessi, ovvero, applicando il tasso legale
per l'intera durata del rapporto o nella misura prevista dall'art. 117 T.U.B., tenuto conto, in ogni
caso del contestato esercizio dello iusi variandi ex art. 118 TUB, con esclusione di ogni forma di
anatocismo e scomputo degli importi addebitati a titolo di oneri commissionali (CMS,
Corrispettivo su accordato e CIV) e di oneri di tenuta conto, nonché, privi di pattuizione, ovvero,
in caso di superamento del TSU (anche in occasione delle variazioni ex art. 118 TUB), azzerando
tutte le competenze addebitate, con applicazione, in ogni caso, delle valute coerenti con la
disponibilità e con il dettato di cui all'art. 120 TUB, così rideterminando l'esatto dare-avere
(rectius: saldo contabile) maturato tra le parti;
con richiesta di espletamento della CTU, attraverso
la risposta ai quesiti formulati e di seguito ammessi, attualizzando la relativa indagine tecnico
contabile, uniformemente ai principi normativi e giurisprudenziali, alla data di effettivo inizio
delle fissate operazioni peritali, alla luce della documentazione prodotta e/o successivamente
acquisita nei termini di rito o in assenza della stessa (documentazione), quale principio da rendere
esecutivo e, quindi, da applicare anche per il periodo intercorrente tra la data di apertura del
presente giudizio ed il richiamato effettivo inizio delle operazioni peritali. In via pregiudiziale: -
dichiarare il difetto di legittimazione attiva della quale cessionaria, ai sensi Controparte_2
della Legge n. 130 del 30/04/1999, c.d. legge sulla cartolarizzazione, nonché, consequenzialmente,
della “ Avvocati per , quale mandataria, per difetto di titolarità del Controparte_3 CP_3
credito azionato;
nel merito: - accogliere la frapposta opposizione e, per l'effetto annullare, revocare
e dichiarare privo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo opposto, siccome inammissibile e infondato
in fatto e in diritto, ovvero, segnatamente: 1) accogliere la frapposta opposizione e, per l'effetto,
rilevata, anche per effetto dell'eccezione riconvenzionale sollevata dagli opponenti garanti, la
nullità totale, nonché, in mero subordine, la nullità parziale, con declaratoria, in particolare, di
decadenza ex art. 1957 c.c. (rectius: nullità delle contestate clausole rivenienti dalle intese illecite per violazione della normativa antitrusti) - e/o inefficacia - dei rapporti (fideiussori) di garanzia,
per cui è causa, e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti a titolo di garanti;
2)
accogliere la frapposta opposizione e, per l'effetto, con riferimento a ciascun rapporto oggetto di
causa (conto corrente contraddistinto dal n. 14839 e conto corrente contraddistinto dal n. 15684)
accertare e dichiarare, in ragione delle causali dedotte, la nullità e/o inesistenza dei relativi
contratti, nonché, consequenzialmente, la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia delle condizioni
economiche applicate ai medesimi rapporti con riferimento al tasso debitorio, alla relativa
capitalizzazione, all'anatocismo, agli oneri commissionali (CMS, Corrispettivo su accordato e
CIV) e agli oneri di tenuta conto, allo sforamento del TSU (anche in occasione delle variazioni ex
art. 118 TUB) agli interessi, alle valute, nonché, a tutte le altre spese (ed in particolare degli oneri)
ingiustamente addebitate, così come evidenziato in narrativa;
nonché, con riferimento a ciascun
rapporto per cui è causa, accertare e dichiarare la nullità, invalidità e/o inefficacia delle clausole
relative all'applicazione di costi aggiuntivi non determinati, eccessivamente onerosi e, comunque,
non espressamente concordati, per violazione degli artt. 1175, 1283, 1284, 1337, 1346, 1374, 1375,
1418 e 2697 c.c., 116, 117, 118, 119 e 120 T.U.B., 2 e 47 Cost., anche perché posti in violazione
dei principi vigenti in materia di protezione e tutela del contraente debole;
3) in ragione di tutto
quanto sopra, con riferimento a ciascun rapporto (conto corrente contraddistinto dal n. 14839 e
conto corrente contraddistinto dal n. 15684) per cui è causa, accertare, dichiarare e rettificare
l'esatto dare-avere (rectius: saldo contabile) tra le parti a seguito della rideterminazione del loro
saldo contabile, attraverso il ricalcolo e la ricostruzione effettuata in coerenza ai superiori principi,
a seguito di CTU contabile, con esclusione dei contesati addebiti derivanti da titoli e/o delle clausole
nulle; 4) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, previo azzeramento dei saldi
(banca) vantati da controparte, condannare la società opposta al pagamento, in favore della società
correntista opponente, di quanto dalla medesima dovuta quale Parte_1
saldo ricostruito dei rapporti oggetto di causa, quantificato, detto definitivo saldo, rispettivamente,
in € 6.484,26, relativamente al conto corrente contraddistinto dal n. 14839 ed in € 9.036,39,
relativamente al conto corrente contraddistinto dal n. 15684, ovvero, così come quantificati, essi
rispettivi saldi, anche a mezzo CTU, oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori dalla data maturazione di ciascun credito;
Con vittoria di spese e compensi professionali, ivi comprese spese
di mediazione ed esborsi correlati alla CTP, oltre rimborso S.G., CPA e Iva, con attribuzione.”
Si costituiva regolarmente in giudizio la la quale evidenziava di non Parte_5
essere più la titolare del credito oggeto di causa, in quanto in data 06.05.2021 CP_2
aveva concluso con un contratto di cessione di crediti pecuniari
[...] Controparte_4
individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, di cui era stato dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13.05.2021.
Parte opposta evidenziava la genericità e l'infondatezza delle contestazioni di controparte sulla mancanza di legittimazione attiva, sulla nullità delle fideiussioni e dei contratti di conto corrente, concludeva chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE Concedere la
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto SEMPRE IN VIA PRELIMIANRE
Concedere un termine per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO: - Rigettare le domande tutte proposte da controparte in quanto,
infondate generiche non provate in ragione dei superiori motivi esposti. IN VIA
SUBORDINATA- Nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto,
condannare l'opponente alla somma indicata nel decreto ingiuntivo o nella minore o maggiore
somma ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO - Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Interveniva nel giudizio, ex art. 111 c.p.c., la cessionaria del credito originalmente vantato da faceva sue le difese, le eccezioni e le conclusioni di quest'ultima. Controparte_2
Instaurato il contradditorio, denegata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, assegnati i termini per introdurre la mediazione, concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6, c.p.c., il giudice all'esito dell'udienza del 9.7.2025 riservava la causa in decisione con concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, va ritenuta procedibile la domanda essendo stata espletata la mediazione, sebbene con esito negativo (v. doc. verbale procedimento di mediazione n.
1663/2022 agli atti).
Gli opponenti contestano la legittimazione attiva della e poi della CP_2 CP_4
che a ben vedere attenendo alla prospettazione della domanda si basa sulla mera allegazione di essere titolare del credito;
ciò che essi in realtà eccepiscono è la carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria e questo perché non sia provata la cessione in blocco dei crediti.
In materia di contestazione della reale titolarità attiva (o passiva) del diritto sostanziale dedotto in giudizio si è affermato che la relativa questione attiene al merito della causa,
e dunque alla fondatezza della domanda, con la conseguenza che, sul piano dell'onere probatorio fissato dall'art. 2697 c.c., la parte che promuove un giudizio è tenuta a prospettare di essere parte attiva del giudizio, ai fini della legittimazione ad agire, e deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte (Cass.,
S.U. 2951/2016). Il trasferimento del credito per effetto di cessioni attiene certamente ad un problema di legittimazione, della cui prova è onerato il cessionario. In particolare, la società che affermandosi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria e, assumendo di essere cessionaria di crediti bancari in blocco di altra società,
in tale qualità intenda costituirsi in giudizio, ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione dello specifico credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (così Cass., sent. nn. 24798/2020, 10518/2016, 4116/2016). Sul
punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., ord. n. 5617/2020)
ha sancito che la disposizione di cui all'articolo 58, comma 4, T.U.B. e, quindi, la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, non attesta la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco;
invero, come dimostra chiaramente il tenore letterale della suddetta norma, la pubblicazione opera - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma 2, valendo cioè
unicamente ad impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente.
Vale a dire che la pubblicazione della cessione dei crediti in blocco vale solo a sostituire,
ai fini notiziali per evitare la liberazione dei debitori ceduti, la notificazione dell'atto di cessione che, quantunque con forme non vincolate o sacramentali, deve pur sempre esistere tra parte cedente e cessionaria e che, come tale, va provata in giudizio.
Occorre, dunque, approntare un'adeguata, chiara e puntuale, documentazione contrattuale, obbligo che discende in via diretta dal principio di "sana e prudente gestione" di cui all'art. 5 T.U.B. Pertanto, con riferimento alla dimostrazione della legittimazione del soggetto che si assume cessionario - la norma di cui all'art. 58, comma
2, T.U.B, seppure non impone un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, "assunta questa diversa prospettiva", che -
qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (cfr. Cass. Civ., n. 15884/2019).
Facendo applicazione dei principi elaborati dalla Suprema Corte nel caso di specie, ne consegue che non può ritenersi provata in alcun modo la legittimazione di CP_4
in quanto, da un lato, la interventrice non ha prodotto alcun documento comprovante l'esistenza del contratto di cessione del credito stipulato con la a sua volta CP_2
cessionaria di il quale a sua volta è stato cessionario di a sua Controparte_5 CP_6
volta cessionario di . Inoltre l'estratto della Gazzetta Controparte_7
Ufficiale (G.U. n. 56 del 13.5.2021 doc. n. 01 della comparsa ) prodotto reca indicazioni assolutamente generiche sui crediti ceduti “in blocco” da;
lo stesso dicasi CP_2
per le altre Gazzette Ufficiali depositate unitamente alla produzione monitoria relative alle cessioni del credito da alle successive cessionarie. Va rilevato che nel caso CP_8
di specie, vista la contestazione specifica di parte opponente ed alla luce della documentazione versata in atti, l'odierna opposta non ha adeguatamente dato prova di essere l'effettiva titolare del credito per cui è causa. Invero, sebbene parte opposta abbia depositato le dichiarazioni delle cedenti non è stato prodotto neppure un contratto di cessione. Peraltro le dichiarazioni rese della cedenti sono successive all'introduzione del giudizio e alla adozione del provvedimento con il quale è stata rigettata la concessione della provvisoria esecuzione.
Lo stesso estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto dall'opposta (G.U. n. 56 del 13.5.2021
doc. n. 01 della comparsa ) contrariamente a quanto dalla stessa dedotto, non solo non prova, ma non è idoneo a rappresentare il contratto di cessione di cui è causa. Orbene,
l'odierna opposta non ha provato che la posizione debitoria degli opponenti .
Per quanto sopra esposto, deve ritenersi fondata l'eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione attiva della società opposta in relazione alla titolarità del credito fatto valere dalla con il decreto ingiuntivo n. 1597/2021. Ne consegue CP_4
l'accoglimento dell'opposizione e la dichiarazione del difetto di titolarità del credito in capo alla CP_4
Quanto, infine, alla domanda riconvenzionale spiegata dagli odierni opponenti volta ad ottenere la ripetizione di tutte le somme indebitamente versate in relazione al contratto posto a fondamento della pretesa creditoria, va rilevato quanto segue.
Atteso che l'azione di ripetizione dell'indebito, stante la sua natura restitutoria ed il suo carattere personale, sia circoscritta ai rapporti fra il solvens e il destinatario del pagamento, di talché legittimato passivo dell'azione suddetta sarebbe solo colui che verserebbe nella posizione di titolare del credito, la carenza di titolarità in capo alla relativamente al credito portato ad ingiunzione involve nel rigetto della CP_4
domanda riconvenzionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza reciproca e sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima sezione civile, definitivamente pronunziando, così
provvede:
1) dichiara la carenza di legittimazione passiva di e Controparte_4 Controparte_2
2) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1597/2021 emesso dal Tribunale di Salerno. 3) Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dagli opponenti.
4) Compensa le spese di lite tra gli opponenti e . e Controparte_4 Controparte_2
Salerno, 28.11.2025
Il IU
Dott.ssa NT FE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa NT FE, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
7647/2021 avente ad oggetto “atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
La società (P. Iva ), sede in Salerno (SA) alla Parte_1 P.IVA_1
Via Acquasanta n. 31, in persona del liquidatore p.t., sig. (c.f. Parte_2
), la (P. Iva ), in persona del legale C.F._1 CP_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., sig. , nonché, per il sig. (c.f. Parte_3 Parte_4
), tutti rappresentati e difesi, in virtù di giusta procura alle liti, C.F._2
dall'Avv. Simone Labonia ( ), presso il cui studio elettivamentte CodiceFiscale_3
domiciliata in Salerno alla via F. Gaeta n. 7;
-OPPONENTE-
CONTRO
con sede legale in Roma, Via Piemonte n. 38, – codice fiscale, Controparte_2
partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Roma n. 15796561007, e per essa, quale mandataria giusta procura speciale autenticata - Controparte_3
- con sede legale in Via Correggio n. 43, 20149 Milano, rappresentata
[...]
e difesa, in forza di giusta procura alle liti, dall'Avv. Giuseppe Caputi (C.F.:
) e dall'Avv. Benedetto Accarino (C.F.: ), C.F._4 C.F._5 anche disgiuntamente tra loro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo sito in Salerno (SA), Via F.sco Gaeta n. 38 (c/o avv. Camillo Grisi-CF:
). C.F._6
-OPPOSTA-
NONCHÉ
quale cessionaria del credito originariamente vantato da Controparte_4 CP_2
con sede legale in Via Piemonte n. 38, 00187 Roma, avente il n. quale
[...] P.IVA_3
partita IVA codice fiscale, e per esse, quale mandataria – tra Avvocati per Controparte_3
Azioni - con sede legale in Via Correggio n. 43, 20149 Milano, rappresentata e difesa, in forza di giusta procura alle liti, dall'Avv dall'Avv. Giuseppe Caputi del Foro di Roma
(C.F.: ) e dall'Avv. Benedetto Accarino (C.F.: C.F._4
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo sito in C.F._5
Salerno (SA), Via F.sco Gaeta n. 38 (c/o avv. Camillo Grisi-CF: ). C.F._7
-INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.-
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli opponenti proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1597/2021 (R.G. 3337/2021) emesso dalTribunale di
Salerno in data 07.07.2021 e notificato in data 22.07.2021, con il quale, ad istanza della società opposta, veniva ingiunto, agli opponenti, in solido tra loro, il pagamento della somma di € 131.625,57, oltre gli interessi come richiesti e spese di procedura.
Gli opponenti eccepivano l'inammissibilità, l'improcedibilità, del monitorio opposto,
nonché, l'infondatezza, in ogni circostanza di fatto e deduzione di diritto, della pretesa creditoria azionata con il medesimo, veniva eccepito il difetto di legittimazione attiva della la nullità totale dei medesimi rapporti (fideiussori) di garanzia, Controparte_2
per cui è causa, alla luce della ordinanza n. 29810, del 12.12.2017, della Suprema Corte di
Cassazione; eccepivano la nullità parziale dei rapporti (fideiussori) di garanzia, per cui è
causa, per effetto della nullità delle singole clausole rivenienti dalle intese illecite, alla luce della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.29810/2017; eccepivano l'infondatezza dei crediti azionati riferibili a contratti di conto corrente e da anticipi su fatture;
Concludevano chiedendo: “disporre, con riferimento a ciascun rapporto oggetto di
causa (conto corrente contraddistinto dal n. 14839 e conto corrente contraddistinto dal n. 15684)
CTU contabile diretta a rideterminare e riconteggiare, sin dalla nascita, il rapporto di dare e avere
corrente tra le parti, con integrale eliminazione degli interessi, ovvero, applicando il tasso legale
per l'intera durata del rapporto o nella misura prevista dall'art. 117 T.U.B., tenuto conto, in ogni
caso del contestato esercizio dello iusi variandi ex art. 118 TUB, con esclusione di ogni forma di
anatocismo e scomputo degli importi addebitati a titolo di oneri commissionali (CMS,
Corrispettivo su accordato e CIV) e di oneri di tenuta conto, nonché, privi di pattuizione, ovvero,
in caso di superamento del TSU (anche in occasione delle variazioni ex art. 118 TUB), azzerando
tutte le competenze addebitate, con applicazione, in ogni caso, delle valute coerenti con la
disponibilità e con il dettato di cui all'art. 120 TUB, così rideterminando l'esatto dare-avere
(rectius: saldo contabile) maturato tra le parti;
con richiesta di espletamento della CTU, attraverso
la risposta ai quesiti formulati e di seguito ammessi, attualizzando la relativa indagine tecnico
contabile, uniformemente ai principi normativi e giurisprudenziali, alla data di effettivo inizio
delle fissate operazioni peritali, alla luce della documentazione prodotta e/o successivamente
acquisita nei termini di rito o in assenza della stessa (documentazione), quale principio da rendere
esecutivo e, quindi, da applicare anche per il periodo intercorrente tra la data di apertura del
presente giudizio ed il richiamato effettivo inizio delle operazioni peritali. In via pregiudiziale: -
dichiarare il difetto di legittimazione attiva della quale cessionaria, ai sensi Controparte_2
della Legge n. 130 del 30/04/1999, c.d. legge sulla cartolarizzazione, nonché, consequenzialmente,
della “ Avvocati per , quale mandataria, per difetto di titolarità del Controparte_3 CP_3
credito azionato;
nel merito: - accogliere la frapposta opposizione e, per l'effetto annullare, revocare
e dichiarare privo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo opposto, siccome inammissibile e infondato
in fatto e in diritto, ovvero, segnatamente: 1) accogliere la frapposta opposizione e, per l'effetto,
rilevata, anche per effetto dell'eccezione riconvenzionale sollevata dagli opponenti garanti, la
nullità totale, nonché, in mero subordine, la nullità parziale, con declaratoria, in particolare, di
decadenza ex art. 1957 c.c. (rectius: nullità delle contestate clausole rivenienti dalle intese illecite per violazione della normativa antitrusti) - e/o inefficacia - dei rapporti (fideiussori) di garanzia,
per cui è causa, e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti a titolo di garanti;
2)
accogliere la frapposta opposizione e, per l'effetto, con riferimento a ciascun rapporto oggetto di
causa (conto corrente contraddistinto dal n. 14839 e conto corrente contraddistinto dal n. 15684)
accertare e dichiarare, in ragione delle causali dedotte, la nullità e/o inesistenza dei relativi
contratti, nonché, consequenzialmente, la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia delle condizioni
economiche applicate ai medesimi rapporti con riferimento al tasso debitorio, alla relativa
capitalizzazione, all'anatocismo, agli oneri commissionali (CMS, Corrispettivo su accordato e
CIV) e agli oneri di tenuta conto, allo sforamento del TSU (anche in occasione delle variazioni ex
art. 118 TUB) agli interessi, alle valute, nonché, a tutte le altre spese (ed in particolare degli oneri)
ingiustamente addebitate, così come evidenziato in narrativa;
nonché, con riferimento a ciascun
rapporto per cui è causa, accertare e dichiarare la nullità, invalidità e/o inefficacia delle clausole
relative all'applicazione di costi aggiuntivi non determinati, eccessivamente onerosi e, comunque,
non espressamente concordati, per violazione degli artt. 1175, 1283, 1284, 1337, 1346, 1374, 1375,
1418 e 2697 c.c., 116, 117, 118, 119 e 120 T.U.B., 2 e 47 Cost., anche perché posti in violazione
dei principi vigenti in materia di protezione e tutela del contraente debole;
3) in ragione di tutto
quanto sopra, con riferimento a ciascun rapporto (conto corrente contraddistinto dal n. 14839 e
conto corrente contraddistinto dal n. 15684) per cui è causa, accertare, dichiarare e rettificare
l'esatto dare-avere (rectius: saldo contabile) tra le parti a seguito della rideterminazione del loro
saldo contabile, attraverso il ricalcolo e la ricostruzione effettuata in coerenza ai superiori principi,
a seguito di CTU contabile, con esclusione dei contesati addebiti derivanti da titoli e/o delle clausole
nulle; 4) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, previo azzeramento dei saldi
(banca) vantati da controparte, condannare la società opposta al pagamento, in favore della società
correntista opponente, di quanto dalla medesima dovuta quale Parte_1
saldo ricostruito dei rapporti oggetto di causa, quantificato, detto definitivo saldo, rispettivamente,
in € 6.484,26, relativamente al conto corrente contraddistinto dal n. 14839 ed in € 9.036,39,
relativamente al conto corrente contraddistinto dal n. 15684, ovvero, così come quantificati, essi
rispettivi saldi, anche a mezzo CTU, oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori dalla data maturazione di ciascun credito;
Con vittoria di spese e compensi professionali, ivi comprese spese
di mediazione ed esborsi correlati alla CTP, oltre rimborso S.G., CPA e Iva, con attribuzione.”
Si costituiva regolarmente in giudizio la la quale evidenziava di non Parte_5
essere più la titolare del credito oggeto di causa, in quanto in data 06.05.2021 CP_2
aveva concluso con un contratto di cessione di crediti pecuniari
[...] Controparte_4
individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, di cui era stato dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13.05.2021.
Parte opposta evidenziava la genericità e l'infondatezza delle contestazioni di controparte sulla mancanza di legittimazione attiva, sulla nullità delle fideiussioni e dei contratti di conto corrente, concludeva chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE Concedere la
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto SEMPRE IN VIA PRELIMIANRE
Concedere un termine per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO: - Rigettare le domande tutte proposte da controparte in quanto,
infondate generiche non provate in ragione dei superiori motivi esposti. IN VIA
SUBORDINATA- Nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto,
condannare l'opponente alla somma indicata nel decreto ingiuntivo o nella minore o maggiore
somma ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO - Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Interveniva nel giudizio, ex art. 111 c.p.c., la cessionaria del credito originalmente vantato da faceva sue le difese, le eccezioni e le conclusioni di quest'ultima. Controparte_2
Instaurato il contradditorio, denegata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, assegnati i termini per introdurre la mediazione, concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6, c.p.c., il giudice all'esito dell'udienza del 9.7.2025 riservava la causa in decisione con concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, va ritenuta procedibile la domanda essendo stata espletata la mediazione, sebbene con esito negativo (v. doc. verbale procedimento di mediazione n.
1663/2022 agli atti).
Gli opponenti contestano la legittimazione attiva della e poi della CP_2 CP_4
che a ben vedere attenendo alla prospettazione della domanda si basa sulla mera allegazione di essere titolare del credito;
ciò che essi in realtà eccepiscono è la carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria e questo perché non sia provata la cessione in blocco dei crediti.
In materia di contestazione della reale titolarità attiva (o passiva) del diritto sostanziale dedotto in giudizio si è affermato che la relativa questione attiene al merito della causa,
e dunque alla fondatezza della domanda, con la conseguenza che, sul piano dell'onere probatorio fissato dall'art. 2697 c.c., la parte che promuove un giudizio è tenuta a prospettare di essere parte attiva del giudizio, ai fini della legittimazione ad agire, e deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte (Cass.,
S.U. 2951/2016). Il trasferimento del credito per effetto di cessioni attiene certamente ad un problema di legittimazione, della cui prova è onerato il cessionario. In particolare, la società che affermandosi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria e, assumendo di essere cessionaria di crediti bancari in blocco di altra società,
in tale qualità intenda costituirsi in giudizio, ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione dello specifico credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (così Cass., sent. nn. 24798/2020, 10518/2016, 4116/2016). Sul
punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., ord. n. 5617/2020)
ha sancito che la disposizione di cui all'articolo 58, comma 4, T.U.B. e, quindi, la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, non attesta la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco;
invero, come dimostra chiaramente il tenore letterale della suddetta norma, la pubblicazione opera - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma 2, valendo cioè
unicamente ad impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente.
Vale a dire che la pubblicazione della cessione dei crediti in blocco vale solo a sostituire,
ai fini notiziali per evitare la liberazione dei debitori ceduti, la notificazione dell'atto di cessione che, quantunque con forme non vincolate o sacramentali, deve pur sempre esistere tra parte cedente e cessionaria e che, come tale, va provata in giudizio.
Occorre, dunque, approntare un'adeguata, chiara e puntuale, documentazione contrattuale, obbligo che discende in via diretta dal principio di "sana e prudente gestione" di cui all'art. 5 T.U.B. Pertanto, con riferimento alla dimostrazione della legittimazione del soggetto che si assume cessionario - la norma di cui all'art. 58, comma
2, T.U.B, seppure non impone un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, "assunta questa diversa prospettiva", che -
qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (cfr. Cass. Civ., n. 15884/2019).
Facendo applicazione dei principi elaborati dalla Suprema Corte nel caso di specie, ne consegue che non può ritenersi provata in alcun modo la legittimazione di CP_4
in quanto, da un lato, la interventrice non ha prodotto alcun documento comprovante l'esistenza del contratto di cessione del credito stipulato con la a sua volta CP_2
cessionaria di il quale a sua volta è stato cessionario di a sua Controparte_5 CP_6
volta cessionario di . Inoltre l'estratto della Gazzetta Controparte_7
Ufficiale (G.U. n. 56 del 13.5.2021 doc. n. 01 della comparsa ) prodotto reca indicazioni assolutamente generiche sui crediti ceduti “in blocco” da;
lo stesso dicasi CP_2
per le altre Gazzette Ufficiali depositate unitamente alla produzione monitoria relative alle cessioni del credito da alle successive cessionarie. Va rilevato che nel caso CP_8
di specie, vista la contestazione specifica di parte opponente ed alla luce della documentazione versata in atti, l'odierna opposta non ha adeguatamente dato prova di essere l'effettiva titolare del credito per cui è causa. Invero, sebbene parte opposta abbia depositato le dichiarazioni delle cedenti non è stato prodotto neppure un contratto di cessione. Peraltro le dichiarazioni rese della cedenti sono successive all'introduzione del giudizio e alla adozione del provvedimento con il quale è stata rigettata la concessione della provvisoria esecuzione.
Lo stesso estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto dall'opposta (G.U. n. 56 del 13.5.2021
doc. n. 01 della comparsa ) contrariamente a quanto dalla stessa dedotto, non solo non prova, ma non è idoneo a rappresentare il contratto di cessione di cui è causa. Orbene,
l'odierna opposta non ha provato che la posizione debitoria degli opponenti .
Per quanto sopra esposto, deve ritenersi fondata l'eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione attiva della società opposta in relazione alla titolarità del credito fatto valere dalla con il decreto ingiuntivo n. 1597/2021. Ne consegue CP_4
l'accoglimento dell'opposizione e la dichiarazione del difetto di titolarità del credito in capo alla CP_4
Quanto, infine, alla domanda riconvenzionale spiegata dagli odierni opponenti volta ad ottenere la ripetizione di tutte le somme indebitamente versate in relazione al contratto posto a fondamento della pretesa creditoria, va rilevato quanto segue.
Atteso che l'azione di ripetizione dell'indebito, stante la sua natura restitutoria ed il suo carattere personale, sia circoscritta ai rapporti fra il solvens e il destinatario del pagamento, di talché legittimato passivo dell'azione suddetta sarebbe solo colui che verserebbe nella posizione di titolare del credito, la carenza di titolarità in capo alla relativamente al credito portato ad ingiunzione involve nel rigetto della CP_4
domanda riconvenzionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza reciproca e sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima sezione civile, definitivamente pronunziando, così
provvede:
1) dichiara la carenza di legittimazione passiva di e Controparte_4 Controparte_2
2) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1597/2021 emesso dal Tribunale di Salerno. 3) Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dagli opponenti.
4) Compensa le spese di lite tra gli opponenti e . e Controparte_4 Controparte_2
Salerno, 28.11.2025
Il IU
Dott.ssa NT FE