Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00242/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00247/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 247 del 2020, proposto da S.r.l. Manà, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Adriano Tolomeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vernole, non costituito in giudizio ;
nei confronti
S.r.l. Costruzioni Generali, non costituita in giudizio ;
per l'annullamento
delle note 2 agosto 2019 n. 9020 e 6 agosto 2019 n. 9097 nonché dell’ordinanza 12 agosto 2019 n. 69 tutte a firma del Responsabile del Servizio S.U.A.P. del Comune di Vernole;
e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa EN RB e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato in data 19 febbraio 2020 e depositato in data 26 febbraio 2020, di trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la Società S.r.l. Manà insta per l’annullamento degli atti del Comune di Vernole meglio indicati in epigrafe.
Espone la ricorrente di aver acquistato con atto di data 7 settembre 2017 dalla s.u.r.l. Costruzioni Generali il ramo di azienda da questa esercita in Vernole alla strada provinciale Acquarica – Torre Specchia, avente ad oggetto l’attività di autoparcheggio a cielo aperto, area sosta camper, roulotte ed altro. Il Comune ha preso atto del subentro con determina n. 9890 del 14 agosto 2018.
La ricorrente in data 2 agosto 2019 ha depositato in Comune una S.C.I.A. per destinare parte dell’area condotta in locazione ad uso occasionale di pubblico spettacolo all’aperto, con capienza inferiore a 200 persone, per una serie di eventi da organizzare nel periodo dal 3 al 31 Agosto 2019.
Con l’impugnato provvedimento 9020/2019, adottato lo stesso giorno 2 agosto 2019, il Responsabile SUAP ha negato alla società la possibilità di svolgere l’attività in questione, contestando una serie di elementi ostativi, tra cui la mancanza del certificato di agibilità per i lavori effettuati presso l’area dal precedente conduttore, la mancanza in capo alla società Manà di tutte le certificazioni necessarie per ottenere autonomamente il certificato di agibilità, la carenza di documentazione (“ Eventuale Certificato di collaudo e corretto montaggio del palco/pedana; Tabella per la classificazione dei rischio "safety"; Relazione di mitigazione del rischio; Dichiarazione di corretta esecuzione degli impianti elettrici; Mancanza di documentazione attestante i requisiti soggettivi ed oggettivi per la somministrazione di alimenti e bevande ”).
A tale nota è seguita un’ulteriore comunicazione comunale, datata 6 agosto 2019, con cui il responsabile del SUAP ha rappresentato la necessità di produrre il certificato di agibilità anche per l’attività di autoparcheggio a cielo aperto e area di sosta, pena – in difetto – la dichiarazione di inagibilità dell’area e la sospensione dell’attività.
In data 9 agosto 2019 la società ha presentato nuova SCIA per lo svolgimento dell’evento “pic nic night 2019” per i successivi giorni 10-12-13 e 16 agosto 2019.
Il Comune di Vernole ha assunto l’ordinanza 12 agosto 2019, prot. 9097, recante il divieto di svolgimento delle attività oggetto di SCIA, rilevando che permanevano le criticità principali già contenute nel provvedimento di diniego del 2 agosto 2019.
In particolare l’amministrazione ha evidenziato che, pur avendo la segnalante ottemperato alle precedenti prescrizioni relative alla certificazione di regolare esecuzione degli impianti e alla licenza di somministrazione di bevande e alimenti, continuavano a sussistere le problematiche inerenti l’agibilità, il superamento dei limiti acustici per l’area protetta (la relazione di indagine fonometria allegata alla stessa SCIA ammetteva che l’impianto elettroacustico non rispetta i limiti del DPCM 14/11/2017) e la sicurezza della viabilità e delle vie di fuga.
La ricorrente chiede l’annullamento degli atti impugnati (le due note e l’ordinanza), deducendone l’illegittimità per “ Violazione artt. 24 e 26 DPR n. 380/01 e art. 222 RD n. 1265/1934. Carenza di motivazione, falsità del presupposto e sviamento ”, lamentando in sintesi:
- che fino ad agosto 2019 il Comune non ha mai sollevato questioni in merito all’assenza del certificato di agibilità, pur essendo da tempo a conoscenza del subentro nell’attività dell’odierna ricorrente;
- che nonostante le reiterate richieste della società, il Comune non ha mai rilasciato alla stessa copia dell’originaria dichiarazione di agibilità della struttura né, peraltro, ha annullato tale atto in autotutela a seguito delle necessarie verifiche;
- che la ricorrente non ha effettuato alcun intervento che incidesse sull’agibilità dell’area per come rilasciata dal precedente conduttore;
- che gli atti comunali avversati sono stati assunti in difetto dei necessari presupposti e sono carenti di motivazione.
Il Comune di Vernole, pur regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio.
Con le memorie più recenti la ricorrente ha comunicato che ad aprile 2025 è cessato il contratto di locazione del Parco; ha però dichiarato di avere ancora interesse alla declaratoria di illegittimità degli atti impugnati ai fini della successiva proposizione di un’azione risarcitoria.
La causa è stata chiamata all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 28 gennaio 2026, alla quale il Presidente ha dato avviso al difensore della ricorrente in merito ad un duplice profilo di inammissibilità del ricorso, rilevato d’ufficio: per quanto riguarda il diniego di cui alla nota comunale 2 agosto 2019 n. 9020 nonché l’ordinanza 12 agosto 2019 n. 69, inerenti le previste attività di intrattenimento musicale e di somministrazione di alimenti e bevande nel Parco, perché tali atti hanno carattere plurimotivato e la ricorrente ha contestato il solo profilo della mancanza di agibilità; per quanto riguarda la nota comunale del 6 agosto 2019, inerente la gestione dell’area di sosta, perché tale atto ha carattere endoprocedimentale e non è quindi direttamente lesivo.
Il difensore della società ha chiesto breve termine per replicare alle eccezioni sollevate d’ufficio e, accogliendo la richiesta, il Presidente ha rinviato la causa all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 12 febbraio 2026, alla quale è stata introitata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
Il difensore di parte ricorrente ha depositato breve nota in data 11 febbraio 2026 per replicare alle eccezioni sollevate d’ufficio dal Collegio.
Tale memoria si limita a ribadire la lesività dell’ordinanza comunale n. 69/2019.
Pertanto deve in primis essere confermata l’inammissibilità del gravame per quanto riguarda la nota comunale del 6 agosto 2019, con la quale il Comune si è limitato a precisare alla società che anche per l’attività di autoparcheggio e area di sosta è necessario presentare la documentazione necessaria per ottenere l’agibilità, e che in caso di inottemperanza l’area verrà dichiarata inagibile e l’attività di sosta dovrà essere sospesa, dando contestualmente avvio al procedimento.
L’atto impugnato ha un carattere meramente endoprocedimentale ed interlocutorio e non è in sé idoneo a recare alcun pregiudizio concreto alla ricorrente, che pertanto difetta di interesse all’impugnativa.
Come confermato dalle difese attoree non è del resto mai intervenuto un provvedimento declaratorio di inagibilità dell’area di sosta.
Per quanto concerne invece la nota comunale del 2 agosto 2019 n. 9020 nonché l’ordinanza 12/08/19 n. 69, con cui il Comune di Vernole ha ordinato alla società di cessare ogni attività di intrattenimento musicale e di somministrazione di alimenti e bevande nel Parco, va evidenziato che la ricorrente ha contestato esclusivamente i profili ostativi inerenti all’agibilità dell’area, laddove i divieti comunali sono stati assunti per una pluralità concorrente di ragioni, già richiamate nella parte in fatto.
Nella memoria formulata in vista dell’udienza del 12 febbraio 2026 la difesa del ricorrente, al riguardo, rileva che: “ È vero che l’ordinanza 12/08/19 n. 69 contiene differenti ragioni ritenute ostative all’esercizio dell’attività “occasionale” di pubblico spettacolo rispetto alle quali non si sono formulate censure dirette a superarle ma è altresì indubitabile che le stesse sono (rectius erano) superabili mediante l’integrazione dei provvedimenti/elaborati ritenuti mancanti (es. autorizzazione paesaggistica o indicazione delle vie di fuga o ancora certificato collaudo del palco) di cui la ricorrente si era fatto carico nella SCIA 09/08/19 che però è stata rigettata dall’impugnata ordinanza 12/08/19 n. 69 del Responsabile del Servizio S.U.A.P. del Comune di Vernole sul rilievo che “rimangono essenzialmente le problematiche inerenti l’agibilità (…)”.
Tali rilievi non sono in sé idonei a superare l’eccezione.
Anche l’ordinanza 69/2019, così come la precedente comunicazione del 2 agosto 2019, ha carattere plurimotivato, perché oltre a sottolineare il mancato superamento delle problematiche inerenti all’agibilità, evidenzia alla società che, parimenti, permangono le già rilevate criticità in ordine al superamento dei limiti acustici per l’area protetta e alla sicurezza della viabilità e delle vie di fuga.
Laddove un atto sia plurimotivato, ovvero fondato su più ragioni di diritto tra loro autonome e indipendenti, è sufficiente l’inattaccabilità anche di una sola di esse per sorreggere il provvedimento.
La domanda di annullamento è pertanto inammissibile per carenza di interesse, perché all’accoglimento delle censure riferite al profilo dell’agibilità non potrebbe comunque conseguire la caducazione degli atti impugnati, sorretti da altre ragioni autonome e autosufficienti, non contestate in giudizio.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso è inammissibile.
Nulla va disposto per le spese, attesa la mancata costituzione delle parti intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026, tenutasi in collegamento telematico da remoto, con l'intervento dei magistrati:
NI PA, Presidente
EN RB, Primo Referendario, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN RB | NI PA |
IL SEGRETARIO