Sentenza 5 giugno 2014
Massime • 1
Nel caso di pluralità di reati - unificati dal vincolo della continuazione - la durata della pena accessoria secondo il criterio fissato dall'art. 37 cod. pen. va determinata con riferimento alla pena principale inflitta per la violazione più grave, con l'eccezione dell'ipotesi di continuazione fra reati omogenei, nella quale l'identità dei reati unificati comporta necessariamente la applicazione di una pena accessoria per ciascuno di essi, di modo che la durata complessiva va commisurata all'intera pena principale inflitta con la condanna, ivi compreso l'aumento per la continuazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/06/2014, n. 29746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29746 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 05/06/2014
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 1668
Dott. GAZZARA Santi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 51550/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.P. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 552/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 23/09/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla pena accessoria, con rideterminazione della stessa in anni 2 e mesi sei.
RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Treviso, con sentenza dell'1/3/2012, resa a seguito di rito abbreviato, dichiarava B.P.
colpevole dei reati di cui all'art. 609 bis c.p., perché quale incaricato di pubblico servizio, in quanto medico oculista in servizio presso l'ULSS (OMISSIS) , nel corso di visita specialistica ambulatoriale presso l'Ospedale di (OMISSIS) , costringeva C.I. e Ce.Da. a subire atti sessuali, e all'art. 368 c.p. e art. 61 c.p., n. 2, perché, al fine di ottenere la impunità dal delitto, analogo a quello predetto, dallo stesso commesso ai danni di D.L.I. , presentava nei confronti della donna la denuncia-querela del 30/11/2006, con la quale accusava falsamente quest'ultima, conoscendone l'innocenza, di averlo calunniosamente denunciato;
lo condannava alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione, con applicazione delle pene accessorie della interdizione dai pp.uu. per anni 5, nonché della interdizione dall'esercizio dell'attività professionale, per la durata della pena inflitta per il capo A).
La Corte di Appello di Venezia, chiamata a pronunciarsi sull'appello interposto nell'interesse del prevenuto, con sentenza del 23/9/2013, in parziale riforma del decisum di prime cure, concesse all'imputato le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra il fatto reato ex art. 609 bis c.p. e quello giudicato con sentenza del Tribunale di Treviso, in data 25/5/2010, divenuta definitiva, ha aumentato la pena inflitta per detto delitto di mesi 6 di reclusione ed ha ridotto a mesi 10 e giorni 20 di reclusione, quella inflitta per il delitto di cui al capo B), così da definire il trattamento sanzionatorio in anni 3, mesi 10, giorni 20 di reclusione, con conferma nel resto.
La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con i seguenti motivi:
- omessa motivazione in punto di pena accessoria e fissazione di una sua durata notevolmente superiore alla pena principale, in quanto con la sentenza definitiva il B. fu condannato alla sanzione accessoria ex art. 31 c.p. per la durata di anni 2 e mesi 6, che sommata alla interdizione dall'esercizio professionale per anni 2, disposta con la decisione gravata, ha determinato la durata della sospensione dall'attività professionale per anni 4 e mesi 6, superiore alla pena principale applicata;
- violazione dell'art. 37 c.p., il cui dettato normativo cristallizza il principio c.d. di equivalenza, così che la durata della pena accessoria non può mai essere superiore a quella della principale;
- violazione della disciplina della continuazione, rilevato che la durata della pena accessoria va calcolata con riferimento alla pena principale per il reato più grave, senza tenere conto dell'aumento derivante dal cumulo giuridico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, si palesa logica e corretta.
Le doglianze sollevate con i motivi di annullamento sono del tutto destituite di fondamento e non hanno ragion d'essere: infatti, con la sentenza di primo grado, nell'infliggere la pena base, per il reato più grave, ex art. 609 bis c.p., il decidente condannava l'imputato ad anni 2 di reclusione, applicando la pena accessoria della interdizione dall'esercizio della professione sanitaria per la durata di detta pena i (anni 2).
Con la sentenza di appello, in parziale riforma del decisum di prime cure, la sanzione in riferimento al capo A) è stata ridotta a mesi 6 di reclusione, ex art. 81 c.p., ritenuta la continuazione tra la violenza sessuale, contestata nel presente procedimento, con i fatti già giudicati con sentenza della Corte di Appello del 10/11/2011: è evidente che, confermando nel resto l'impugnata pronuncia, la durata della pena accessoria va sempre rapportata alla durata della pena principale (quindi mesi 6 e non anni 2, in aggiunta al periodo di interdizione già fissato nella precedente decisione, irrevocabile). La ulteriore eccezione di violazione della disciplina della continuazione, con cui si rileva che la durata della pena accessoria va calcolata con riferimento alla pena principale per il reato più grave e, del pari, manifestamente infondata.
Osservasi, infatti, che, nel caso di reato continuato, generalmente, la durata della pena accessoria va calcolata in riferimento alla pena principale per il reato più grave, senza tener conto dell'aumento per la continuazione (ex multis Cass. 9/4/1999, n. 4559 ). Questa Corte ha, però, specificato che tale soluzione vale nel caso di continuazione tra reati eterogenei, ma non tra reati omogenei:
infatti, nella seconda ipotesi l'identità degli illeciti unificati comporta necessariamente la pena accessoria per ciascuno di essi, con la conseguenza che la misura della stessa va commisurata all'intera pena principale, inflitta con la condanna, ivi compreso l'aumento per la continuazione (Cass. 13/6/1986, n. 6990 ); conseguentemente, nella specie, il giudice di merito ha fatto buon governo del richiamato principio.
Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi al fine di ritenere che il B. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell'art. 616 c.p.p., deve essere condannato al pagamento della spese processuali, nonché al versamento di una somma, in favore della Cassa de e Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2014