Sentenza 4 novembre 2014
Massime • 1
In tema di divieto di "reformatio in peius", il giudice di appello che, accogliendo il motivo di gravame proposto dal solo imputato riguardante una regiudicata integrata da più reati unificati dal vincolo della continuazione, apporta, per effetto di una diversa valutazione della gravità del reato base, una riduzione della pena applicata solo per il reato più grave non deve necessariamente rivedere tutte le componenti del calcolo che concorrono a formare la pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale determinazione non si pone in contrasto col divieto di "reformatio in pejus" in quanto la pena complessiva risulta ridotta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2014, n. 45027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45027 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2014 |
Testo completo
IN CALCE ANNOTAZIONE 45027 / 15 27 R REPUBBLICA ITALIANA C IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 04/11/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Presidente - N. 3073/2014 - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO - Consigliere -N. 8813/2014 LORENZO ORILIADott. Dott. ALDO ACETO - Consigliere - - Consigliere - Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA LA N. IL 04/09/1984 AR NT AS N. IL 03/01/1985 avverso la sentenza n. 12/2012 CORTE ASSISE APPELLO di BRESCIA, del 22/03/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2014 la relazione fatta dal che ha concluso per l'au llamento car iUdito il Procuratore Generale in persona del Dott. F. BACK Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO ferTA LA limitatamente of reato di prts d'am i - Rifetto del ricorso d'Honizi Sential - Udito, per la parte civile, l'Avv alloUdit i difensor Avv. Anne Marie of a nelli di Bug s sortituto focessuale dell' aww. TROPEA MARCO Ritenuto in fatto Con sentenza in data 6.4.2012 il GUP del Tribunale di Bergamo, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato RI IA colpevole del reato di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione (capo A) e lo ha condannato, con la recidiva infraquinquennale, alla pena di anni cinque mesi quattro di reclusione euro 2.000, mentre lo ha assolto dal reato di induzione alla prostituzione (capo A) per non aver commesso il fatto;
AN ON colpevole del reato di omicidio volontario di TA ER (capo E) escluse le aggravanti della premeditazione e della crudeltà; tentato omicidio ai danni degli AN TA OL e IM AT (capo E;
detenzione e porto in luogo pubblico di un fucile (capo F), induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione (capo A) e lo ha condannato alla pena di anni diciotto mesi otto di reclusione e al risarcimento in favore delle parti civili;
mentre ha assolto l'imputato dai reati di tentato omicidio di US DR e di detenzione e porto in luogo pubblico di un fucile (capo F) per non aver commesso- il fatto;
TA OL colpevole del reato di porto in luogo pubblico di una pistola clandestina (capo J); favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione (capo A), condannandolo con la recidiva reiterata infraquinquennale, alla pena di anni sei mesi otto di reclusione euro 200,00 di multa. Il procedimento penale a carico dei predetti scaturisce da un regolamento di conti fra bande rivali di nazionalità albanese e rumena che si contendevano una zona del comune di Bergamo per 1. l'esercizio della prostituzione di donne da loro rispettivamente sfruttate. Tale rivalità è culminata in : un conflitto a fuoco la notte del 3.12.2010 nella periferia di Mornico al Serio nel corso del quale ha perso la vita l'albanese TA ER mentre sono rimasti feriti i TA OL e IM AT, sempre di nazionalità albanese, trovati sul piazzale all'arrivo dei Carabinieri. La Corte di Assise di Appello di Bergamo, con sentenza in data 22.3.2013, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal PM relativamente alla esclusione operata delle aggravanti della premeditazione e della crudeltà con riguardo al delitto di omicidio volontario, ha ridotto la pena irrogata a TA OL a cinque anni di reclusione ed euro 800,00 di multa, e quella irrogata ad RI IA ad anni quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa, confermando nel resto l'impugnata sentenza. Avverso detta pronuncia hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo di rispettivi difensori, TA OL e RI IA deducendo i seguenti motivi. TA erronea applicazione della legge con riguardo agli art. 110, 192, 52 cc.. Omessa motivazione in ordine al reato di cui al capo J) porto di pistola con matricola abrasa. 1 шв Lamenta la difesa il concorso del TA OL, accertato dai giudici di merito, nel porto della pistola usata dal fratello TA ER per sparare contro i rivali. Come risulta dalla ricostruzione dei fatti operata nelle sentenze di merito, l'arma, materialmente detenuta dal fratello TA ER per sparare contro i rivali di nazionalità rumena posti all'interno dell'auto Fiat Stilo, era stata raccolta da terra da TA OL dopo la caduta del fratello, ferito a morte, per difendersi dal rumeno EA che gli aveva puntato il fucile. I giudici di merito non hanno ravvisato il concorso con riferimento a tale frangente, essendo il porto dell'arma raccolta dal TA OL da terra scriminato dalla necessità di difendersi dall'aggressione a mano armata del rivale. Il concorso è stato tuttavia ritenuto ugualmente sussistente nella fase antecedente dalla corte di merito, la quale ha evidenziato la scarsa verosimiglianza dell'assunto, sostenuto dalla difesa, che l'imputato fosse ignaro del possesso da parte del fratello della pistola clandestina, tanto più che l'arma non era nascosta sulla persona del fratello bensì nell'autovettura a bordo della quale entrambi si trovavano, come è emerso dalla circostanza che, dopo lo speronamento dell'auto Volvo ad opera della Fiat Stilo occupata dalla banda rumena, TA ER, inzialmente sceso dall'auto, era rientrato per prelevare la pistola. La difesa denuncia l'illogicità della motivazione evidenziando che, se TA OL fosse stato a conoscenza della presenza dell'arma nell'auto in cui era rimasto all'inizio della sparatoria, l'avrebbe presa per difendersi dagli assalti dei nemici. Nel contesto dell'azione in cui furono coinvolti i fratelli TA, l'unico comportamento logico che poteva essere dedotto dalla Corte era quello secondo cui TA OL non si difese prendendo la pistola e tentando di rispondere ai colpi perché non conosceva l'esistenza dell'arma custodita dal fratello nell'abitacolo della macchina.
2- erronea applicazione della legge con riguardo agli art. 192 c.p.p, 522 c.p.p. ed illogicità della motivazione, errata interpretazione dell'art. 3 n. 8 L. 75/1958. Assume il difensore di TA OL che i giudici di seconde cure hanno ritenuto accertato il reato di sfruttamento della prostituzione sulla base di elementi indiziari di scarso spessore, attinenti un viaggio del TA in auto, nelle province di Milano e Monza, in compagnia di due delle prostitute indicate nell'imputazione, accertato in occasione di un controllo della PG e il trasloco di altre due prostitute indicate in imputazione, SA OR e UL EN EN, dall'abitazione di TA ER mediante una autovettura intestata e in uso al TA OL, avvenuto proprio la sera della sparatoria. La valenza indiziaria richiesta dall'art. 192 c.p.p per la formazione della prova non può ritenersi integrata dai suddetti elementi che nulla indicano sull' effettivo svolgimento da parte dell'imputato di un'attività diretta a lucrare i proventi della prostituzione, essendo l'interessamento del medesimo лив i al territorio destinato al meretricio un isolato elemento di natura indiziaria del tutto neutro ai fini della prova dello sfruttamento. Omessa motivazione in ordine al richiesto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche." Lamenta la difesa del TA la mancata pronuncia della Corte di merito su tale motivo evidenziando l'incensuratezza e il buon comportamento processuale dell'imputato. RI Inosservanza, erronea applicazione della legge penale con riguardo agli art. 81, 99 in relazione- all'art. 597 co 3 e 4 c.p.p. omessa motivazione sul mancato adeguamento degli aumenti di pena. Rileva il ricorrente che la Corte di Appello, nell'apportare una diminuzione alla pena irrogata dal primo giudice per il reato di sfruttamento della prostituzione, aggravato ex art 4 co 7 L. 75/1958 (fatto commesso ai danni di più persone), contenendola nella misura di anni quattro ed euro 516.00 di multa (compresa l'aggravante: anni due di reclusione euro 258,00 pari al minimo edittale, raddoppiata per l'aggravante), non ha inspiegabilmente operato, pur in presenza di un gravame che investiva tutto il trattamento sanzionatorio, un corrispondente correttivo agli aumenti operati per la continuazione e per la recidiva, così violando il divieto della reformatio in peius, che ricorre, quanto alla determinazione della pena, non solo per la pena finale ma anche per tutti gli elementi che concorrono nel calcolo della pena. Quanto alla recidiva aggravata infraquinquennale, rileva la difesa, che, trattandosi di circostanza ad effetto speciale, per la quale è previsto un aumento fino alla metà della pena, opera il disposto dell'art. 63 comma 4 c.p., secondo cui, se concorrono più circostanze aggravanti ad effetto speciale, si applica solo la pena prevista per la circostanza più grave, salva la facoltà del giudice di aumentarla. Assume quindi la difesa, che, essendo stato applicato l'aumento della pena già per la contestata aggravante di cui all'art. 4 comma 7 L. n. 75/1958, circostanza aggravante ad effetto speciale in_ quanto prevede un aumento fisso del doppio della pena, non poteva farsi luogo all'aumento della pena anche per altra aggravante ad effetto speciale, costituita, appunto, dalla recidiva infraquinquennale. E comunque, anche a voler ritenere legittimo l'aggravio di pena per la recidiva, la Corte di merito, nel momento in cui ha proceduto alla riduzione delle pena per il reato di sfruttamento della prostituzione, avrebbe dovuto ricalcolare l'aumento per la recidiva in melius, in misura proporzionata all'operato contenimento della pena.
2- manifesta illogicità della motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche. Il mancato riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis c.p.p., invocate anche al fine di adeguare la pena alla reale gravità dei fatti attraverso il bilanciamento con le contestate aggravanti, si fonda, ad 3 лев avviso della difesa di ZI, su argomentazioni assolutamente contraddittorie con le ragioni poste a fondamento della mitigazione della pena. Difatti, se queste ultime hanno riguardo al ruolo marginale svolto da GI nella gestione delle prostitute, consistito fondamentalmente nel dare in affitto alcune piazzole, facenti parte del territorio controllato dal clan degli albanesi, per l'esercizio del meretricio, riscuotendo compensi giudicati modesti dallo stesso giudice di prime cure, senza svolgere tutte le altre attività organizzative connesse al meretricio, quali l'accompagnamento delle donne sul posto di lavoro, la loro protezione etc, e senza la sistematicità propria degli altri imputati, le motivazioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche riposano su considerazioni esattamente di segno opposto concernenti un asserito ruolo autorevole, di spicco svolto dal GI, desunto dai contatti con il capo della contrapposta organizzazione rumena e del ruolo di intermediario svolto fra le contrapposte bande rivali per eliminare il conflitto;
autorevolezza che la difesa smentisce adducendo a dimostrazione che i tentativi dell'imputato di fare da paciere sono andati miseramente falliti a dimostrazione della scarsa autorevolezza che aveva all'interno del suo gruppo e nel rapporto con la contrapposta organizzazione. Denuncia la difesa la contraddittorietà ed illogicità del percorso argomentativo seguito dai secondi giudici che, per diminuire la pena, hanno fatto riferimento ad un ruolo subalterno e non sistematico dell'GI, mentre hanno valorizzato un ruolo primario dell'imputato per giustificare il diniego delle generiche. Ritenuto in diritto Il ricorso di TA è fondato. Quanto al motivo concernente il porto della pistola custodita nell'auto in cui il ricorrente si trovava insieme al fratello TA ER, la Corte di appello ha ritenuto il concorso di TA OL nel reato di porto di arma contestato al fratello, non potendosi ragionevolmente ritenere che l'imputato fosse ignaro del possesso, da parte del fratello, della pistola clandestina, tanto più che tale arma non era nascosta sulla persona di TA ER ma si trovava dentro l'autovettura, come è emerso dalla circostanza che, dopo lo speronamento dell'auto Volvo ad opera della Fiat Stilo occupata dalla banda rumena, TA ER, inzialmente sceso dall'auto, era rientrato per prelevare la pistola, mentre TA OL era rimasto nell'auto durante la sparatoria iniziale. Questo Collegio ritiene di dissentire dalle conclusioni cui perviene la Corte di appello sulla concorrente responsabilità di TA OL. 4 лив . l M Attesa la pacifica ricostruzione della sequenza, come emersa anche dai filmati acquisiti al processo;
secondo cui, dopo lo speronamento dell'autovettura occupata dai due fratelli TA ad opera della banda rumena, TA ER è sceso dall'auto per poi farvi ritorno al fine di prelevare la pistola per rispondere alla sparatoria, mentre il fratello OL è rimasto all'interno, è illogico ritenere che TA OL, pur a conoscenza della presenza dell'arma nell'abitacolo della macchina, fosse rimasto inerte, dal momento che, nonostante l'esplosione di colpi al suo indirizzo, non ha tentato di prendere la pistola lasciata in auto per difendere sé e il fratello, aspettando che fosse quest'ultimo a rientrare e a prenderla. In quel contesto di repentina aggressione da parte dei rivali, è ragionevole ritenere che TA OL afferrasse repentinamente l'arma rimasta nell'auto per rispondere alla sparatoria. Se non l'ha fatto, aspettando che fosse il fratello, uscito repentinamente dall'auto dopo lo speronamento, a prelevarla per difendersi, è logico ritenere che egli non fosse a conoscenza della sua presenza. Quanto al secondo motivo, concernente l'accertata responsabilità di TA OL per il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione di tutte le donne indicate nell'imputazione ad eccezione di LA, sua convivente, per la quale la condotta di favoreggiamento è ammessa, rileva questo Collegio che la motivazione della sentenza impugnata appare carente ed illogica nelle individuazione degli elementi su cui fonda la responsabilità dell'imputato. Essi difatti non consistono nelle condotte tipiche dell'approfittamento economico da parte dello sfruttatore dei proventi del meretricio e della materiale agevolazione della prostituta nell'esercizio dell'attività, bensì in dati indiziari, quali un trasloco sospetto dall'appartamento occupato da TA ER di due prostitute proprio il giorno della sparatoria, attuato servendosi dell'auto in uso al TA OL Q l'accertata presenza di due prostitute in zona contigua a quella ove è avvenuta l'aggressione. Ritiene il collegio che la sentenza impugnata fornisca una motivazione poco esauriente circa la idoneità e sufficienza degli elementi indicati a fondare la responsabilità del ricorrente per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Discende dalle suesposte considerazioni che la sentenza impugnata deve essere annullata per l'imputato TA OL per nuovo esame sull'accertamento del ritenuto concorso di colpa nel porto della pistola e dello sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione GI Il primo motivo, concernente la mancata diminuzione proporzionale dell'aumento per la continuazione col reato di favoreggiamento della prostituzione, in conseguenza della riduzione della pena apportata dalla Corte di appello, è infondato (per la sua compiuta illustrazione si richiama l'esposizione in fatto). 5. лив Va innanzitutto rilevato che il primo giudice ha applicato ad GI IA la pena di anni cinque mesi quattro euro 2.000 di multa, sulla base del seguente calcolo: ritenuto più grave il delitto di sfruttamento della prostituzione aggravata di cui agli art. 3 e 4 L. 20.2.1958 n. 75, la pena base è stata determinata in anni sei di reclusione euro 1.500 di multa, aumentata per la continuazione col reato di favoreggiamento della prostituzione ad anni sette ed euro 2.000 di multa, aumentata per la recidiva contestata ad anni otto di reclusione ed euro 3.000 di multa, diminuita per il rito ad anni cinque mesi quattro euro 2.000 di multa. Quindi l'aumento per la continuazione è di anni uno ed euro 500 di multa. La Corte di Appello, in accoglimento di specifico motivo proposto dal difensore di AR IA, ha ridotto la pena in anni sei di reclusione ed euro 900,00 di multa, così determinata: pena base per il reato più grave di sfruttamento della prostituzione: anni quattro ed euro 516.00 (pari al minimo edittale di anni due euro 258,00 pena aumentata del doppio ai sensi dell'art. 4 L. 75/1958 per l'aggravante della commissione del fatto ai danni di più donne); aumentata per la recidiva infraquinquennale ad anni ad anni cinque ed euro 700,00 di multa, ulteriormente aumentata per la continuazione col reato di favoreggiamento della prostituzione, ad anni sei euro 900,00 di multa . Tanto premesso, rileva il Collegio che non sussiste alcuna violazione del divieto di reformatio in pejus. Il motivo in esame pone la dibattuta questione concernente i poteri e i limiti del giudice d'appello nella riforma - sotto il profilo sanzionatorio - della sentenza impugnata dal solo imputato, ovvero se i limiti imposti dal divieto di reformatio in pejus riguardino soltanto la pena inflitta, quale risultante delle diverse operazioni di calcolo, le quali possono essere condotte in modo da produrre addendi diversi da quelli fissati nella sentenza impugnata, o abbia ad oggetto, non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena. In merito si registrano due contrapposti orientamenti nella giuriprudenza di questa Corte. Uno, consacrato nella sentenza delle SU n. 40910 del 27/9/2005, Morales, tendente a estendere il vincolo a tutti gli elementi che concorrono alla determinazione della pena, fra cui gli aumenti e le diminuzioni apportati alla pena-base per le circostanze (conformi: Cass., n. 45973 del 18/3/2013, n. 40910 del 2005 Rv. 232066, n. 41585 del 2010 rv. 248549, n. 14991 del 2012 rv. 252326). Secondo la decisione delle Sezioni Unite, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando escluda una circostanza aggravante e per l'effetto irroghi una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597 c.p.p., comma 4), non può fissare la pena-base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado. Secondo tale pronuncia, infatti, la disposizione 6 лив contenuta nell'art. 597 c.p.p., comma 4, individua quali elementi autonomi, pur nell'ambito della pena complessiva, sia gli aumenti o le diminuzioni apportati alla pena-base per le circostanze, sia l'aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione. Da ciò deriva che, non soltanto è obbligatoria la diminuzione della pena complessiva, ove sia accolto l'appello dell'imputato in ordine alle circostanze o al concorso di reati, anche se unificati per la continuazione, ma deve ritenersi precluso l'aumento della pena inflitta per ciascuno degli indicati elementi, pur risultando diminuita quella complessiva a seguito dell'accoglimento dell'appello proposto con riferimento non alle circostanze o al concorso di reati, ma per altri motivi: e ciò, quale conseguenza dell'effetto devolutivo dell'appello, a norma dell'art. 597 c.p.p., comma 1, posto che l'ambito oggettivo del devolutum si raccorda ai motivi proposti, i quali, a loro volta, si precisano in funzione delle richieste e cioè del petitum sostanziale perseguito attraverso la impugnazione. L'altro indirizzo limita il divieto di reformatio in pejus al risultato finale dell'operazione di computo della pena (Cass., n. 25606 del 24/3/2010. Conformi: N. 13252 del 2006 Rv. 233981; N. 42354 del 2005 Rv. 232742; N. 10281 del 1990 Rv. 184879; N. 2686 del 1992 Rv. 190740;). Si è infatti affermato che il divieto di reformatio in peius concerne il dispositivo e riguarda unicamente la pena complessiva e non i singoli elementi che la compongono o i calcoli effettuati per giungere alla sua determinazione, ivi compresi gli aumenti e le diminuzioni;
per cui, in motivazione, il giudice può rideterminare la pena per il reato- base nel massimo edittale in senso sfavorevole all'imputato, sempre che non irroghi una pena complessiva più grave di quella precedentemente inflitta (Sez. 1, n. 13702 del 13/03/2007, Santapaola, Rv 236433). In altra pronuncia si è ribadito che il divieto della reformatio in peius riguarda soltanto il risultato finale. dell'operazione di computo della pena e non anche i criteri di determinazione della medesima e i relativi calcoli di pena-base o intermedi. (Sez. 3, n. 25606 del 24/03/2010, Capolino, Rv. 247739), dal momento che esso concerne la parte dispositiva della sentenza e non si estende alla motivazione nella cui formulazione il giudice non può subire condizionamenti, rilevandosi al riguardo che "il computo della pena è esplicazione di un potere discrezionale del quale il giudicante deve dare conto al fine di consentire alla Corte di cassazione, di esercitare la funzione di controllo che le è propria. Una volta che, però, si rinvenga una motivazione aderente ai dati processuali e che giunga a conclusioni che non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, esse non sono censurabili in cassazione". Tracciata la panoramica dei contrapposti orientamenti in materia, rileva questo Collegio che, nel caso in esame, la rideterminazione della pena ad opera del giudice di appello non scaturisce da una modifica della struttura del reato, dalla diversa qualificazione giuridica della condotta, riconducibile ad altra fattispecie criminosa, o dal riconoscimento di circostanze che incidono sub 7 лив trattamento sanzionatorio, ipotesi cui fanno riferimento le recenti sentenze delle Sezioni Unite- S. U, n. 33752 del 18/04/2013 Ud. (dep. 02/08/2013) Rv. 255660 n. 16208 del 27/03/2014 Ud. (dep. 14/04/2014) Rv. 258653, che, prendendo in considerazione una simile evenienza, pervengono comunque alla conclusione che, in caso di conferma della pena applicata in primo grado nonostante il riconoscimento nel giudizio di appello di una circostanza attenuante o di esclusione di una aggravante, non si incorre nel divieto di reformatio in pejus se il giudice fornisca congrua motivazione del mantenimento della stessa entità di pena. "Il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purchè questo sia accompagnato da adeguata motivazione". Sezioni Unite n. 33752 del 18/04/2013 Ud. (dep. 02/08/2013) Rv. 255660. Gli stessi principi concernenti la possibilità di mantenere immutata la pena inflitta in primo grado nonostante il riconoscimento di circostanze idonee ad incidere sul trattamento sanzionatorio sono stati affermati in Sez. 3, Sentenza n. 3214 del 22/10/2014 Ud. (dep. 23/01/2015) Rv. 262021, ", il giudice di appello che, accogliendo il motivo di gravame proposto dal solo imputato riguardante una regiudicanda integrata da più reati unificati dal vincolo della continuazione, riconosca l'esistenza di una circostanza attenuante in precedenza negata ed influente sia sulla pena base che su altri elementi rilevanti per il calcolo, deve necessariamente ridurre la pena complessivamente inflitta con riferimento al reato base e ai reati satelliti, salvo che per questi ultimi venga confermato, con adeguata motivazione, l'aumento in precedenza disposto e fermo restando che il risultato finale dell'operazione si concluda con l'irrogazione di una pena complessiva corrispondentemente diminuita rispetto a quella in precedenza irrogata. (Fattispecie relativa a reati sessuali, nella quale la Corte ha ritenuto illegittima l'applicazione, da parte della Corte di appello, dello stesso aumento di pena operato dal primo giudice senza alcuna motivazione al riguardo, pur in presenza del riconoscimento dell'attenuante della minore gravità applicabile a tutti i reati concorrenti unificati dal vincolo ex art. comma secondo, cod. pen.).81. Sez. 3, Sentenza n. 3214 del 22/10/2014 Ud. (dep. 23/01/2015) Rv. 262021. Nessuna delle ipotesi di quelle considerate dalle pronunce succitate ricorre nel caso in esame in cui è stata apportata solo una riduzione della pena applicata in primo grado, per effetto di una diversa valutazione della gravità del fatto da parte del giudice di appello. La pena base per il reato più grave, individuato nello sfruttamento aggravato della prostituzione, è stata ridotta, ferma restando l'entità dell'aumento per la continuazione con il reato di favoreggiamento (già contestata in лив imputazione e riconosciuta in primo grado) quanto alla pena detentiva, mentre la pena pecuniaria è stata leggermente ridotta. Tale determinazione non si pone in contrasto col divieto della reformatio in pejus in quanto la pena complessiva risulta ridotta, Il giudice, nell'esercizio dei poteri discrezionali riconosciutigli nella determinazione della pena, può apportare la riduzione della pena base per il reato più grave e non deve necessariamente apportare una corrispondente proporzionale diminuzione anche della misura dell'aumento disposto dal giudici di primo grado per la continuazione, fermo restando il risultato finale della complessiva riduzione della pena rispetto a quella irrogata in primo grado. In presenza di una mutato valutazione di gravità che riguarda un reato continuato, non si devono necessariamente rivedere tutti le componenti di calcolo che concorrono a formare la pena. E' invece fondato il secondo motivo, concernente l'aumento operato dai giudici di merito sia per l'aggravante di cui all'art. 4 co 7 L. 75/ 58 sia per la recidiva aggravata infraquinquennale.. A norma dell'art. 63 comma quarto c.p., se concorrono più aggravanti ad effetto speciale, si applica la pena prevista per la circostanza più grave, salva la facoltà del giudice di aumentarla. Essendo stato applicato l'aumento della pena già per la contestata aggravante di cui all'art. 4 comma 7 L. n. 75/1958, circostanza aggravante ad effetto speciale in quanto prevede un aumento fisso del doppio della pena, non poteva farsi luogo all'aumento della pena anche per altra aggravante ad effetto speciale, costituita, appunto, dalla recidiva infraquinquennale. E fra le due aggravanti deve ritenersi più grave quella di cui all'art. 4 comma 7 L. n. 75/1958, in quanto comporta un aumento di pena pari al doppio mentre per la recidiva è previsto un aumento fino al doppio. Infondato è il motivo concernente il diniego della attenuanti generiche ad RI IA. Non si ravvisa la contraddittorietà della motivazione addotta a fondamento del mancato riconoscimento di dette attenuanti nel raffronto con la motivazione concernente la operata riduzione della pena. Difatti, se da una parte la Corte di merito, a motivo della operata mitigazione della pena,. ha evidenziato il ruolo marginale svolto dall'RI nella specifica attività di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, oggetto dell'imputazione, non essendosi egli reso autore delle condotte tipiche in cui si estrinsecano tali fattispecie criminose, dall'altra ha posto in evidenza la complessiva caratura criminale dell'imputato, emergente, non solo dalla piena partecipazione e dall'influenza decisiva rivestita all'interno dell'organizzazione criminale con lo svolgimento del ruolo di paciere e di intermediario fra le due bande rivali, anche dai precedenti specifici a suo carico 9 лив (ricettazione e porto d'armi), che delineano una capacità criminale ostativa della concessione delle attenuanti ex art. 62 bis c.p. Il definitiva il diniego delle attenuanti generiche non si è fondato solo su elementi attinenti il grado e l'intensità della partecipazione di RI nel gruppo dedito allo sfruttamento della prostituzione ma anche su elementi pregressi connotanti la pericolosità dell'imputato. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata per l'imputato TA OL per nuovo esame sull'accertamento del ritenuto concorso di colpa nel porto della pistola e dello sfruttamento e della prostituzione, per l'imputato AR IA limitatamente alla favoreggiamento quantificazione della pena, nei termini anzidetti, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Brescia per l'imputato TA OL e per l'imputato AR IA limitatamente alla quantificazione della pena. Così deciso il 4.11.2014 Il Presidente il consigliere Claudia Squassoni Mariapia Savino Verde DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 NOV 2015 IL CANCELLIERE Luana Marian CASSAZIONA 10 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UNIFICATO La Corte Suprema di Cansazione - Sex. Terza Pendle - con ord. n° 35298/16 del 26/4/2016 e depor Love della la conexione della su tata il 23/8/2016 :LL Disque : Aeuza m. 45027 del 4/11/2014 di questa Teiza Sezione uel sex che laddale, in motivazione, è scrittoйно " con rinvio ad altra sezione della Corte di Ap= pello di Brescia ". e, in disparitivo, e saitto h и com rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Brescia", dule invece exalte esattamente con rinvio alle Corte di intendersi e leggersi 77Assive di Appello di MilanoНівано CORTE Roma - 2 SET 2016 Il Funzionario Giudiziario Antonella FONTANA Pariè feu