Sentenza 23 settembre 2005
Massime • 1
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, sul gravame del solo imputato, pur riconoscendo l'esistenza di un'altra attenuante (nella specie l'attenuante di cui all'art. 62, n.4 cod.pen.), lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, quando l'effettuato riconoscimento comporta la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra aggravanti ed attenuanti, nella formulazione del quale il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma del giudizio di bilanciamento precedente, il cui esercizio è insindacabile in cassazione, se congruamente motivato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/09/2005, n. 42354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42354 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 23/09/2005
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo - rel. Consigliere - N. 1011
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 12452/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA VA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 28.1.2005;
sentita la relazione del Consigliere Dr. CARMENINI;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. Anna Maria DE SANDRO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA
La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Modena, in data 10/06/2004, ha concesso all'imputato, in relazione al reato di cui al capo a (rapina), l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante e alla recidiva contestate;
ha confermato nel resto.
Avverso la sentenza di secondo grado, emessa il 28/01/2005, l'imputato BA NI, di persona, ha proposto ricorso per Cassazione.
Due sono le doglianze, espresse in tre motivi: la violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 4, sotto il profilo che è stata riconosciuta un'ulteriore attenuante (oltre le generiche), senza tuttavì a procedere alla riduzione della pena inflitta;
la considerazione della recidiva, malgrado non fosse stata contestata, configurandosi anche ilo vizio di non correlazione tra contestazione e sentenza.
Tutti i motivi sono infondati.
Per quanto riguarda quelli attinenti alla recidiva è sufficiente osservare che al decreto di giudizio immediato era allegata la copia della richiesta del P.M., nella quale risultava la contestazione della recidiva;
sicché l'imputato è stato messo in grado di difendersi su questa sua condizione soggettiva, espressamente attribuitagli in un atto portatogli regolarmente a conoscenza. Neppure fondata è la doglianza relativa alla mancata riduzione della pena.
Già il dato testuale dal citato art. 597 c.p.p., comma 4, fa riferimento all'appello dell'imputato relativo a circostanze, ma non "stende la dizione al giudizio di comparazione;
questo dato e ragioni di ordine sistematico (in nessun modo può dirsi che la concessione di una circostanza vieti al giudice di secondo grado o renda necessitato nel suo esito il giudizio di comparazione) conducono a ribadire un principio affermato altre volte da questo giudice di legittimità, secondo cui non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, su gravame del solo imputato ed accogliendolo relativamente ad una circostanza, lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, qualora all'accoglimento non consegua un'automatica riduzione di questa, ma la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra aggravanti e attenuanti, nella formulazione del quale il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma del precedente giudizio di valenza, il cui esercizio è insindacabile in Cassazione, se - come nel caso di specie - congruamente motivato (v. CASS. SEZ. 1^ sent. ANNO/NUMERO 2003/ 5697 RV. 223442; CASS. SEZ. 5^ sent. ANNO/NUMERO 2002/ 25905 RV 222066).
Queste considerazioni comportano il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2005