Cass. pen., sez. II, sentenza 23/09/2005, n. 42354
CASS
Sentenza 23 settembre 2005

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Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, sul gravame del solo imputato, pur riconoscendo l'esistenza di un'altra attenuante (nella specie l'attenuante di cui all'art. 62, n.4 cod.pen.), lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, quando l'effettuato riconoscimento comporta la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra aggravanti ed attenuanti, nella formulazione del quale il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma del giudizio di bilanciamento precedente, il cui esercizio è insindacabile in cassazione, se congruamente motivato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 23/09/2005, n. 42354
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42354
    Data del deposito : 23 settembre 2005

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