Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 711
CS
Rigetto
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione della pretesa di pagamento e di riscossione

    Il Consiglio di Stato conferma la decisione del TAR, ritenendo che la cartella esattoriale del 2015, regolarmente notificata e impugnata, sia divenuta inoppugnabile. Pertanto, l'intimazione di pagamento del 2023 è un atto propedeutico alla riscossione, impugnabile solo per vizi propri. Le eccezioni di prescrizione relative ad atti precedenti sono inammissibili. Si ribadisce che la prescrizione decennale per il capitale e quinquennale per gli interessi non è maturata tra la cartella del 2015 e l'intimazione del 2023.

  • Rigettato
    Illegittimità della sentenza per omessa impugnazione della cartella di pagamento antecedentemente notificata

    Il Consiglio di Stato riafferma che l'intimazione di pagamento è un atto attuativo impugnabile solo per vizi propri, non potendo contestare la legittimità del titolo esecutivo o vizi degli atti precedenti, divenuti inoppugnabili. Le censure relative a vizi derivati sono inammissibili.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata e diretta della sentenza per violazione del diritto unionale

    Il Consiglio di Stato afferma che la violazione del diritto eurounionale, come quella di legge domestica, costituisce un motivo di annullabilità dell'atto, non di nullità. Se il provvedimento originariamente viziato non viene tempestivamente impugnato, il vizio non è più contestabile, nemmeno impugnando atti successivi. La violazione del diritto europeo implica l'onere di impugnazione entro il termine di decadenza.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale degli interessi

    Il Consiglio di Stato ribadisce che, indipendentemente dal termine di prescrizione applicabile, l'impugnazione di un atto successivo a una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi è ammissibile solo per vizi propri. Le questioni relative alla prescrizione del credito verificatasi antecedentemente all'emissione dell'ultimo atto precedente a quello impugnato avrebbero dovuto essere fatte valere in sede di impugnazione di tale ultimo atto. Tra la cartella del 2015 e l'intimazione del 2023 non è maturato il termine di prescrizione né per il capitale né per gli interessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 711
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 711
    Data del deposito : 28 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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