Sentenza 17 maggio 2012
Massime • 1
In tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali.
Commentari • 2
- 1. Produrre in Cassazione sentenze irrevocabili, quale valutazione? (Cass. 37650/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 novembre 2024
L'utilizzo avanti la Corte di Cassazione delle sentenze con attestazione di irrevocabilità della Cancelleria sopravvenuta non è consistito nella effettuazione di valutazioni di merito ma consente, esclusivamente in punto di diritto, la presa d'atto circa la astratta applicabilità di una determinata fattispecie incriminatrice nel caso di specie. Quando venga meno, per effetto del passaggio in giudicato una pre-condizione della esistenza di un numero di associati pari almeno a tre non sarebbe mai possibile per il giudice dell'eventuale rinvio giungere a soluzione diversa dall'assoluzione per insussistenza del fatto, non essendo configurabile un'associazione per delinquere composta soltanto …
Leggi di più… - 2. Il reato continuato richiede un disegno criminoso unitario, non semplice contiguità temporale (Cass. Pen. n. 7078/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 marzo 2025
Con la sentenza n. 7078/2025, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato, in materia di reato continuato, che la mera contiguità temporale o la somiglianza tra reati non basta a configurare un disegno criminoso unitario. La pronuncia chiarisce i criteri per l'applicazione della continuazione, escludendo che la diversità dei correi, il lungo arco temporale e il contesto criminale differente possano essere superati da una presunta strategia comune dell'imputato. Il caso: richiesta di applicazione della continuazione tra reati Il ricorrente aveva chiesto l'applicazione della continuazione tra più condanne ricevute per ricettazione e riciclaggio (artt. 648 e 648-bis …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/05/2012, n. 34756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34756 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2012 |
Testo completo
H 34756 / 1 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 17/05/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente N.828/2012 SENTENZA Dott. GAETANINO ZECCA - Rel. Consigliere- REGISTRO GENERALE Dott. VINCENZO ROMIS N. 3064/2012 - Consigliere - Dott. CLAUDIO D'ISA - Consigliere - Dott. FAUSTO IZZO - Consigliere - Dott. PATRIZIA PICCIALLI ha pronunciato la seguente SENTENZA su ricorsa proposto da: 1) MA IC N. IL 04/04/1968 2) RA EP N. IL 07/02/1979 3) LL EP N. IL 28/03/1979 4) TA RG N. IL 08/05/1975 5) TE EN N. IL 05/01/1961 6) D'NN IR N. IL 10/10/1973 7) OR SA N. IL 23/09/1981 avverso la sentenza n. 369/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 17/09/2010 visti gli atti, la sentenza e ricorset udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/05/2012 la relazione fatta dal Работа музона Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per l'in si te of tutti i riwi. к Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Emilio Cherunge for fl infer D'DU & OR it fuch he wouchun diye sta per l'rungements жень Клиово muito dei rwww аде RITENUTO IN FATTO Il GUP presso il Tribunale di Palermo, con sentenza emessa in data 25 giugno 2009 nell'ambito di un complesso procedimento a carico di 23 imputati, all'esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, condannava tra gli altri NI IC, NA SE, LL SE, IT IO, ON CO, D'AN IR e RR RO tutti imputati di violazione della legge sugli stupefacenti, ed il - NA ed il LL anche di partecipazione ad associazione finalizzata a commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del d.P.R. n. 309/90 - alle seguenti pene: NI, anni due di reclusione ed euro 8.000,00 di multa;
NA, anni quattro e mesi otto di reclusione;
LL, anni otto e mesi uno di reclusione;
IT, anni quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa;
ON, anni due e mesi quattro di reclusione ed euro10.000,00 di multa;
D'AN, anni quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa;
RR RO, anni due e mesi otto di reclusione ed euro 14.000,00 di multa;
al IT e al D'AN venivano concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, ed al ON veniva riconosciuta l'attenuante ex art. 73, comma settimo, del d.P.R. n. 309/90. A seguito di rituale gravame proposto dagli imputati suddetti, la Corte d'Appello di Palermo, in risposta alle deduzioni degli appellanti, assolveva il NA ed il LL dal reato associativo, rideterminando la pena per gli stessi in ordine alle residue imputazioni rispettivamente in anni tre di reclusione ed euro 16.000,00 di multa per il NA ed in anni sei di reclusione ed euro 24.000,00 di multa per il LL, riconosceva il vincolo della continuazione per il IT con i reati oggetto della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Palermo in data 28 maggio 2007, divenuta irrevocabile il 22 marzo 2008, e determinava nei suoi confronti la pena in anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 10.000,00 di multa (così ridotta per il rito) in aumento rispetto alla maggior pena inflitta con detta sentenza, riduceva ad anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 6.000,00 di multa la pena per il ON, e confermava l'impugnata sentenza nei confronti del ON, del D'AN e della RR. Per la parte che in questa sede rileva, la Corte territoriale dava conto del proprio convincimento con argomentazioni che possono riassumersi come segue in ordine alla posizione di ciascuno dei predetti appellanti: MA esaminando la posizione dell'appellante IO era stato possibile enucleare alcune conversazioni "sospette" intercorse tra questi e il MA nel periodo di interesse: in particolare le telefonate riguardanti il MA erano quelle intercorse con il IO in data 26 luglio 2005 ore 17,05 (conversazione n. 38) e in data 15 agosto successivo, aventi per oggetto la asserita vendita di un'autovettura, cui andava aggiunto un gruppo di altre conversazioni intercorse tra la seconda metà di agosto (per l'esattezza, 23 agosto 2005) e la prima metà di settembre 2005, aventi per oggetto una trattativa per la masterizzazione e consegna di alcuni CD: il tenore delle conversazioni in parte riportate testualmente nella sentenza- оша 1 唱 rivelava all'evidenza un linguaggio criptico teso a celare l'effettiva riferibilità delle telefonate all'argomento droga, ed in proposito apparivano del tutto inconsistenti le giustificazioni fornite dalla difesa, finalizzate a spiegare quale fosse il significato reale di tali conversazioni e a dimostrarne la sua veridicità, in quanto prive di qualsiasi riscontro concreto, sia in ordine alla prospettata vendita di un'autovettura, sia per quel che riguardava le conversazioni apparentemente riferibili alla consegna di CD previa masterizzazione;
RA e VA (le cui posizioni venivano esaminate congiuntamente a quella dell'appellante AZ SE) - molti dei dialoghi intercettati avevano per oggetto trattative per l'acquisto e successivo smercio di sostanze stupefacenti illecitamente detenute per poi essere confezionate in dosi e commercializzate a richiesta dei singoli tossicodipendenti acquirenti;
la riprova di ciò era ravvisabile in due notazione di carattere generale: a) il significato assolutamente palese di numerose conversazioni, aventi per oggetto appuntamenti, dati (anche) a terzi in posti convenuti abituali per la consegna di stupefacente ovvero singole forniture a richiesta, il cui riscontro estrinseco era poi costituito da dichiarazioni di singoli tossicodipendenti acquirenti fermati dopo essere stati sottoposti ad osservazione e pedinamento, frutto di un lungo monitoraggio dei loro movimenti e dei contatti con i singoli venditori, dichiarazioni che provavano al di là di ogni ragionevole dubbio come singolarmente il LL ed il RA (nonché il ZZ) avessero venduto dosi di stupefacente a detti individui;
b) la mancata impugnazione - sotto lo specifico profilo della responsabilità dei singoli da parte del RA e del VA (ed altresì del ZZ) della statuizione di condanna quanto ai cd. "reati- scopo" (si trattava, più in particolare, delle imputazioni sub B2], B3], B5], B6], B8] e B10], la quale doveva pertanto considerarsi come definitiva per carenza di impugnazione sul punto, anche perché le doglianze subordinate contenute nei motivi di appello concernevano solo profili riguardanti il trattamento sanzionatorio;
apparivano invece fondate le censure degli appellanti stessi in ordine alla ritenuta colpevolezza per il reato associativo, per cui in proposito doveva essere pronunciata sentenza di assoluzione;
non poteva trovare accoglimento la richiesta difensiva formulata nell'interesse dell'appellante LL per la concessione della circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità, ostandovi le modalità della condotta, la sistematicità di essa, le finalità di lucro perseguite e la professionalità ed abilità dimostrate nella gestione della attività di vendita al minuto;
quanto alla pena inflitta ai detti imputati, e ritenuta dalle difese eccessivamente severa, l'intervenuta assoluzione dal delitto associativo comportava una rideterminazione delle rispettive sanzioni in termini di minore gravità e senza incorrere nel divieto di reformatio in pejus derivante dalla inflizione della multa congiunta alla pena detentiva della reclusione, imponendola il tipo di reato: detta pena, tenuto conto dei criteri tutti indicati dall'art. 133 c.p. e segnatamente, della personalità dei prevenuti, gravati di condanne per reati analoghi commessi in epoche non particolarmente distanti rispetto a quelle oggetto della sentenza impugnata, ed inclini alla commissione di tali fatti per esclusivi motivi di lucro, appariva 2 Іллоии congrua nei seguenti termini: per il RA, anni tre di reclusione ed € 16.000,00 di multa così determinata (p.b., anni sei e mesi sei di reclusione ed € 33.000,00 di multa, ridotta, per le già concesse circostanze attenuanti generiche, ad anni quattro e mesi quattro di reclusione ed € 22.000,00 di multa, aumentata, aumentata ex art. 81 cpv., ad anni quattro e mesi sei di reclusione ed € 24.000,00 di multa per il reato di cui al capo B6) e diminuita definitivamente nella misura di 1/3 per il rito prescelto); per il LL, anni sei di reclusione ed € 24.000,00 di multa, così calcolata: p.b. per il delitto (più grave) di cui al capo B2), anni otto di reclusione ed € 30.000,00 di multa, aumentata di mesi tre di reclusione ed € 1.500,00 di multa per ciascuno dei reati di cui ai capi B3), B5), B8) e B10) - anni nove di reclusione ed € 36.000,00 di multa complessivamente, diminuita di 1/3 per il rito prescelto = anni sei di reclusione ed € 24.000,00 di multa;
TA - il detto appellante risultava condannato per il delitto meglio specificato al capo B8); quali elementi ritenuti decisivi dal GUP per l'affermazione della sua colpevolezza andavano anzitutto ricordate le numerosissime conversazioni intercorse tra il duo ZZ-LL e lo stesso TA che seppure spesso caratterizzate da linguaggio ermetico andavano decriptate ed interpretate nel senso di una sicura riferibilità all'argomento stupefacenti trattato dal LL e dal ZZ in determinate evenienze temporali in cui, in relazione alle contingenti difficoltà di approvvigionamento della droga, costoro, singolarmente o insieme, entravano in contatto con il TA per avere stupefacente da smerciare successivamente, agevolati anche dalla attività lavorativa svolta dal TA (gestore di un pub) che certamente favoriva i contatti con i singoli acquirenti o con spacciatori al minuto cui rivolgersi secondo le necessità del momento;
oltre alle dette conversazioni, apparivano poi rilevanti alcune dichiarazioni di tossicodipendenti acquirenti, rifornitisi nel passato, per loro stessa ammissione, presso il TA: in questo modo le conversazioni intercorse tra il duo ZZ-LL ed il TA finivano con l'essere implicitamente riscontrate soprattutto per ciò che riguardava gli argomenti di conversazione, e cioè la droga;
le censure dell'appellante, circa la valenza probatoria delle conversazioni intercettate, risultavano prive di fondamento, posto che: a) il periodo temporale oggetto di accertamento coincideva con quello immediatamente successivo all'arresto del principale fornitore di ZZ e LL, ossia IO RE: da tale momento il LL ed il ZZ si erano adoperati per reperire altro canale di rifornimento, e la prova dei primi contatti intercorsi tra costoro ed il TA (soggetto non di certo sconosciuto agli investigatori per le sue specifiche attività criminose nel mondo degli stupefacenti come testimoniato dalle numerose condanne riportate in passato anche non remoto) la si rinveniva in una telefonata dell'8 novembre 2005 ore 17,26 (n. 521) nel corso della quale il LL, telefonando al TA, gli diceva: "dove sei? Ti dovrei parlare'; ottenendo subito conferma della urgenza del contato dallo stesso TA che replicava a tono dicendo: "minchia io pure, e lo so, lo so sangue che è?"; in realtà il primo gruppo di telefonate - tutte nel segno della frenesia dettata dall'esigenza di n4ch 3 trovare la droga visto l'improvviso venir meno di uno sperimentato canale di approvvigionamento a causa dell'arresto del IO - propedeutico ad una conclusione dell'affare in quel momento in corso tra il duo LL-ZZ ed il TA, avrebbe poi trovato il suo culmine nella telefonata del 16 novembre 2005 nella quale il TA, richiamando immediatamente il LL - che in precedenza alle ore 18,03 di quello stesso giorno aveva inviato un sms al TA del seguente tenore "vedi che può fare solo come eravamo rimasti prima", così informandolo che le condizioni dell'acquisto erano quelle precedentemente concordate in occasione di un incontro personale al pub - gli comunicava di accettare quelle condizioni d'acquisto ("ok, ok meglio di niente che dobbiamo far...non ti preoccupare, ciao"); la dimostrazione che i rapporti tra il LL, il ZZ ed il TA avevano attinenza con lo stupefacente, oltre a derivare implicitamente da altre conversazioni (in particolare quella del 17 novembre 2005 ore 17,15 tra il LL ed il TA che gli dava suggerimenti sulla tattica da seguire per evitare di finire tra le maglie della Polizia, ricordando al LL, intenzionato allora a spostarsi nella vicina piazzetta Bagnasco, che quello era stato il luogo in cui esso TA era stato arrestato e trovato in possesso di gr. 250 di cocaina), promanava anche da dichiarazioni di alcuni tossicodipendenti acquirenti e da quanto dichiarato il 22 agosto 2008 da tale LE NI: questi, oltre a precisare di conoscere i tre soggetti ora menzionati (riconosciuti in fotografia) e a riferire di aver notato diverse volte i tre insieme, aveva, altresì, dichiarato che il TA era dedito allo spaccio di stupefacenti e che saltuariamente lo riforniva di cocaina, la quale, previo appuntamento telefonico con il TA, generalmente gli veniva consegnata nei pressi di via Belgio a Palermo, mentre i luoghi in cui la droga gli veniva ceduta dal ZZ e dal LL erano diversi;
la censura mossa dalla difesa circa l'irrilevanza dei dati riferiti dal LE perchè ritenuti inconducenti rispetto al capo di accusa mosso al TA non avevano alcuna ragion d'essere in quanto la testimonianza del LE valeva a dimostrare: a) che il TA, il LL ed il LE si frequentavano abitualmente ("erano soliti camminare assieme") ed operavano insieme (il che valeva a riscontrare i contenuti delle varie telefonate intercorse tra i tre nel periodo antecedente il 16 novembre 2005 epoca di conclusione dell'affare tra il LL ed il TA); b) che il TA operava nel settore dello smercio degli stupefacenti, per aver in passato, e più volte, rifornito il LE di cocaina (il che era ultore riprova delle ragioni dei contatti tra il TA ed il duo ZZ-LL); TE - le questioni sollevate con l'atto di appello riguardavano soltanto il trattamento sanzionatorio e, più precisamente, il mancato computo della pena base in misura corrispondente al minimo edittale, la mancata applicazione, nella sua massima estensione, della attenuante di cui all'art. 73 comma 7° del D.P.R. 309/90, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
nessuna delle predette doglianze difensive appariva fondata, posto che: a) il GUP, contrariamente all'assunto difensivo, aveva fatto buon governo delle regole interpretative in tema di dosimetria della лоша 4 pena;
b) bastava scorrere il nutrito e variegato pedigree criminale del TE per rendersi conto di una personalità votata al delitto nel senso più pieno della parola e che solo in extremis aveva ritenuto di dover iniziare un percorso collaborativo con l'Autorità Giudiziaria dettato da più fini e ragioni tra le quali, certamente, una revisione critica del proprio operato criminale sino a quel momento: ciò però non autorizzava affatto il giudice a rivisitare la personalità dell'imputato conferendo alla stessa una valutazione ampiamente positiva e perdonistica al punto da dimenticare completamente quanto di criminale aveva fatto l'imputato nel corso della sua lunga "carriera" e dunque riabilitare una personalità votata al crimine;
deputata a tali fini sarebbe sostanzialmente la circostanza attenuante della collaborazione appositamente prevista dal comma 7° dell'art. 73 D.P.R. 309/90 che opererebbe su un piano diverso e parallelo rispetto a quello sul quale operano le circostanze attenuanti generiche: queste, pur concorrendo materialmente con l'attenuante speciale nel senso di una astratta compatibilità che consente la contemporanea applicazione di entrambe le circostanze, dovrebbero ritenersi pur sempre confinate nell'ambito della discrezionalità del giudice che può concederle o negarle ovvero applicarle anche in misura ridotta e parziale in relazione a circostanze e parametri valutabili di volta in volta;
c) risultava certamente da disattendere la richiesta da considerarsi principale di - - concessione delle circostanze attenuanti generiche non esistendo i presupposti per una particolare benevolenza verso l'imputato proprio in ragione dei suoi numerosissimi, gravi e specifici trascorsi giudiziari, risalenti, peraltro, ad epoca recentissima e cadenzati secondo una sequenza costante nel tempo sin da quando l'imputato era poco più che diciottenne;
d) pur condividendosi l'idea di fondo di una conciliabilità tra le due circostanze attenuanti (quelle generiche di cui all'art. 62 bis c.p. e quella speciale di cui all'art. 73 comma 7° del D.P.R. 309/90) il GUP aveva ritenuto di accordare specifica valenza e prevalenza all'attenuante della collaborazione per rimarcare una sostanziale distinzione assolutamente ragionevole tra una personalità negativa emergente dal curriculum criminale dell'imputato di particolare rilievo negativo e un atteggiamento di collaborazione finalizzato a fare chiarezza sull'ambiente dei trafficanti di droga che non necessariamente implicava un ripudio di quanto commesso in passato ed una rivisitazione critica globale della propria storia criminale;
d) pertanto, alla luce di tali considerazioni, nessuna irragionevolezza o contraddittorietà era dato rilevare nell'operato del GUP, né sotto tale specifico profilo, né, meno che mai, sotto gli altri profili denunciati con i motivi di appello, avendo anche in questo caso il GUP fatto un uso corretto della sua (ampia) discrezionalità motivazionale, pur essendosi discostato (ma davvero di poco) rispetto ai minimi edittali della pena-base per il reato più grave e pur avendo ritenuto di limitare la portata dell'attenuante speciale entro limiti più contenuti rispetto al massimo concedibile, anche in questo caso discostandosi dalla massima riduzione possibile in modo quanto mai ristretto;
e) nel caso del ON il giudice di prime cure aveva seguito un percorso improntato alla logica, tanto da mantenersi in limiti assai prossimi ai minimi edittali per quanto riguardava il calcolo della pena base e in limiti assai prossimi ai massimi per la concessione dell'attenuante speciale;
OR e D'NN - le questioni sollevate con i rispettivi 5 Ишон atti di appello riguardavano essenzialmente profili afferenti al trattamento sanzionatorio, vuoi (quanto al D'AN) sotto l'aspetto di un possibile riconoscimento dell'istituto della continuazione tra i fatti oggetto della sentenza di condanna emessa dal GUP del Tribunale di Palermo in data 16 novembre 2004 parzialmente riformata dalla Corte di Appello in data 13 marzo 2006 (divenuta irrevocabile il 10 maggio 2007) e quelli oggetto del procedimento in esame, vuoi (quanto alla RR e allo stesso D'AN) sotto l'aspetto di una possibile concessione della circostanza attenuante di cui al comma 5° dell'art. 73 D.P.R. 309/90, vuoi, infine, sotto l'aspetto di un trattamento punitivo più mite rispetto a quello, oftremodo severo, applicato dal GUP;
orbene: 1) non poteva trovare accoglimento la richiesta dell'imputato D'AN del riconoscimento della continuazione tenuto conto, per un verso, della notevole distanza temporale tra i due fatti (quasi quattro anni) e, per altro verso, della detenzione medio tempore conseguente proprio al provvedimento custodiale emesso a suo tempo nell'ambito del procedimento sfociato nella sentenza del 13 marzo 2006: apparivano quindi insussistenti i presupposti per farsi luogo ad una unicità ed identità di disegno criminoso nei limiti imposti dal testo normativo vigente;
2) neanche la richiesta di inquadramento delle condotte accertate a carico dei due appellanti nello schema dell'art. 73 comma 5° D.P.R, 309/90 appariva accoglibile, avuto riguardo alla elevata professionalità dimostrata dal D'NN (e dalla stessa OR, persona non certo sconosciuta nel settore degli stupefacenti e gravata da condanne per reati specifici) ma soprattutto alla continuità che aveva caratterizzato l'attività di spaccio ed alla esclusiva finalità di lucro perseguita: indici questi del tutto dissonanti rispetto ai parametri richiesti dalla norma speciale invocata dalla difesa;
non appariva rilevante in contrario la circostanza dedotta dalla difesa che nella maggior parte dei casi si sarebbe trattato di smercio di droga per poche centinaia di euro, non costituendo il mero dato quantitativo un parametro assoluto per la concedibilità della invocata attenuante speciale, occorrendo invece una valutazione globale concernente altri indici quali le modalità di commissione del fatto;
3) infine, non appariva fondata la richiesta di contenimento della pena entro limiti edittali più modesti, oltretutto genericamente formulata "per onore di firma" come era dato evincere dal contenuto specifico della censura circoscritta ad un rigo e mezzo, tenuto conto che la pena inflitta dal GUP appariva pienamente adeguata ai fatti ed alla personalità di entrambi i prevenuti. Avverso detta sentenza ricorrono per Cassazione i predetti imputati con censure con le quali - evidenziando asseriti profili di violazione di legge e vizio motivazionale in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nel dar conto delle proprie statuizioni risultano in gran parte - dedotte le argomentazioni da ciascuno già sottoposte con i motivi di appello al vaglio della Corte territoriale, e da questa disattese attraverso il percorso motivazionale sopra ricordato. I motivi di ricorso possono sinteticamente riassumersi come segue: MA A) Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta colpevolezza relativamente al reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/90, trattandosi di statuizione fondata su 6 Іллюша conversazioni intercettate, prive di valenza probatoria, apparendo del tutto plausibile la spiegazione data dall'imputato circa il contenuto di dette conversazioni, che, al più, avrebbero potuto assurgere al rango di indizi in mancanza di altri elementi a conforto del diverso significato attribuito dalla Corte distrettuale alle conversazioni stesse;
RA - Vizio di motivazione: in proposito il ricorrente ha formulato argomentazioni sui principi generali in tema di onere motivazionale imposto al giudice dall'art. 125 del codice di rito, evocando taluni precedenti della giurisprudenza di legittimità in materia;
- Vizio di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante della lieve entità LL del fatto prevista dall'art. 73, quinto comma, del d.P.R. n. 309/90, avuto riguardo al dato ponderale della droga oggetto della contestazione, asseritamente modesto;
TA - Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di colpevolezza, sull'asserito rilievo di un'erronea valutazione delle risultanze probatorie da parte dei giudici di merito, con riferimento all'interpretazione delle conversazioni intercettate ed a quanto dichiarato da RN NI il quale, a dire del ricorrente, non avrebbe riferito le circostanze invece evidenziate dalla Corte territoriale (in proposito risulta allegato al ricorso il verbale delle sommarie informazioni rilasciate dal RN ai carabinieri in data 22 agosto 2008); TE Vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento alla mancata applicazione nella massima estensione della riconosciuta attenuante speciale prevista dall'art. 73, settimo comma, del d.P.R. n. 309/90: ad avviso del ricorrente i giudici del merito avrebbero dovuto attribuire esclusivo rilievo alla portata della collaborazione, senza alcun riferimento ai precedenti penali a carico dell'imputato, avuto riguardo alla natura oggettiva dell'attenuante in argomento;
D'NN - A) Vizio di motivazione in ordine alla esclusione del vincolo della continuazione oggetto della richiesta difensiva, con conseguente mancata rideterminazione della pena con aumento in continuazione di quella divenuta definitiva: ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che l'attività di spaccio posta in essere dal D'AN, oggetto del presente procedimento, sarebbe stata la naturale prosecuzione del disegno criminoso del reato associativo oggetto del procedimento conclusosi con sentenza passata in giudicato: ciò, in particolare, sulla scorta delle dichiarazioni rese al P.M. in data 10 novembre 2008 da tal Calascibetta Antonino;
B) ancora vizio di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/90, avuto riguardo alla modesta quantità della droga oggetto delle singole cessioni;
OR-Vizio di motivazione relativamente al diniego dell'attenuante della lieve entità del fatto ex art. 73, quinto comma, del d.P.R. n. 309/90, con doglianze analoghe a quelle formulate, su tale punto, con il ricorso del D'AN. 7 CONSIDERATO IN DIRITTO Esaminando le singole posizioni, rileva il Collegio che devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi di NI, NA, LL, IT e RR. Per motivi di ordine sistematico, appare opportuno esaminare preliminarmente le doglianze relative alle valutazioni probatorie, dedotte dai ricorrenti NI, NA e IT che hanno ritenuto censurabili le statuizioni della Corte territoriale concernenti l'affermazione di colpevolezza. Orbene trattasi di censure che presentano evidenti connotazioni di inammissibilità, perché in parte manifestamente infondate ed in parte relative ad apprezzamenti di merito e valutazioni probatorie non deducibili in sede di legittimità. Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali - quali sopra riportati nella parte narrativa in relazione alle singole posizioni, e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni - forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti posti dalla difesa degli imputati. Con le dedotte doglianze i ricorrenti, per contrastare la solidità delle conclusioni cui è pervenuto il giudice del merito, non hanno fatto altro che riproporre in questa sede - attraverso considerazioni e deduzioni svolte in chiave di puro merito - tutta la materia del giudizio, adeguatamente trattata, in relazione ad ogni singola tematica, dalla Corte territoriale. Sicchè le critiche mosse alla sentenza impugnata si risolvono in censure che tendono sostanzialmente ad una diversa valutazione delle risultanze processuali non consentita nel giudizio in Cassazione. Ed invero, in tema di sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito, ma solo quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, dandone una corretta e logica interpretazione, con esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti;
se abbiano, quindi, correttamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass., Sez. Un., 13.12.1995, n. 930/1996; id., Sez. Un., 31.5.2000, n. 12). E poiché il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per espressa previsione normativa, risultare dal testo del provvedimento impugnato, o - a seguito della modifica apportata all'art. 606.1, lett. e), c.p.p. dall'art. 8 della L. 20.2.2006, n. 46 - da "altri atti del procedimento specificamente indicati nei motivi di gravame", tanto comporta, quanto al vizio di manifesta illogicità, per un verso, che il ricorrente deve dimostrare in tale sede che l'iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e, per altro verso, che questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro iter, quand'anche in tesi egualmente corretti sul piano logico;
ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si presterebbero ad una diversa lettura o interpretazione, 8 homes. ancorché, in tesi, munite di eguale crisma di logicità (cfr. Cass., Sez. Un., 27.9.1995, n. 30; id., Sez. Un., 30.4.1997, n. 6402; id., Sez. Un., 24.11.1999, n. 24; in termini sostanzialmente identici, ancorché con riferimento alla materia cautelare, Sez. Un., 19.6.1996, n. 16; e non dissimilmente, Sez. Un., 27.9.1995, n. 30; id., Sez. Un., 25.10.1994, n. 19/1994; e, con riguardo al giudizio, Sez. Un., 13.12.1995, n. 930/1996; id., Sez. Un., 31.5.2000, n. 12). Inoltre, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606.1, lett. e), c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, proprio perché l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi come s'è detto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato - argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Cass., Sez. Un., 24.9.2003, n. 47289; id., Sez. Un., 30.11.2000, n. 5854/2001; id., Sez. Un., 24.11.1999, n. 24). E' solo il caso di aggiungere ulteriormente che: a) il ricorso del NA presenta altresì evidenti connotazioni di genericità, essendosi il ricorrente limitato ad evocare principi generali in tema di onere motivazionale, cui i giudici di merito non si sono in alcun modo sottratti per quanto innanzi argomentato;
b) quanto alla valutazione del tenore delle conversazioni intercettate, la Corte d'appello ha interpretate le conversazioni stesse in base a criteri di assoluto rigore, dando conto delle proprie valutazioni con formulazioni prive di connotazioni di illogicità, coordinando il contenuto di dette conversazioni con le altre acquisizioni probatorie in una visione globale ed armonica senza mancare di supportare il proprio convincimento con il richiamo a deduzioni logiche e/o ai riscontri che avevano confortato e corroborato il senso accusatorio attribuito alle conversazioni;
c) per quel che riguarda le deduzioni del IT, mette conto evidenziare che le dichiarazioni del RN, contrariamente a quanto sostenuto con il ricorso, e per quel che si rileva dalla sentenza impugnata e dallo stesso verbale di tali dichiarazioni (rese ai Carabinieri il 22 agosto 2008), avevano specifica valenza accusatoria proprio per il IT. Discorso analogo, quanto alla manifesta infondatezza delle dedotte censure, vale anche per il LL ed il RR per quel che riguarda le doglianze dagli stessi formulate in ordine al diniego dell'attenuante della lieve entità del fatto prevista dall'art. 73, quinto comma, del d.P.R. n. 309/90. La Corte territoriale a fronte delle deduzioni difensive - finalizzate a prospettare un modesto dato ponderale - ha motivato il proprio convincimento al riguardo sottolineando le modalità della condotta, la sistematicità di essa, le finalità di lucro perseguite e la professionalità ed abilità dimostrate nella gestione della attività di vendita al minuto, indici questi ritenuti dalla Corte stessa del tutto dissonanti rispetto ai parametri richiesti dalla norma speciale invocata dalla difesa;
orbene, è appena il caso di ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte, ribadendo un principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità, hanno precisato che detta attenuante "può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia 9 Аларм dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri” (Sez. Un., n. 17/2000, imp. Primavera ed altri, RV. 216668): l'impugnata decisione si pone perfettamente in sintonia con tale principio. Risultano infondate, infine, le censure dedotte dai ricorrenti ON e D'AN i cui ricorsi vanno quindi rigettati. Il ON ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione nella massima estensione dell'attenuante speciale di cui al settimo comma dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/90 già concessa dal primo giudice. La doglianza è priva di fondamento;
ed invero, con i motivi di appello erano state formulate al riguardo argomentazioni generiche e assertive circa la rilevanza del contributo fornito alle indagini, con l'affermazione che il ON avrebbe di fatto consentito di porre fine all'attività criminale dell'associazione: orbene la prospettazione difensiva, ribadita poi, sia pure con formulazioni più diffuse, con il ricorso, riguarda sostanzialmente quelli che sono i presupposti richiesti per la configurabilità dell'attenuante in argomento, e, con i motivi di appello, non era stata corredata dall'indicazione di specifiche ragioni tali da richiedere un particolare onere motivazionale da parte dei giudici di seconda istanza quanto all'entità della diminuzione, la cui determinazione rientra nell'ambito del potere discrezionale del giudice del merito. A ciò aggiungasi che nella concreta fattispecie, dalla sentenza di secondo grado (pag. 49) si rileva che il primo giudice si era discostato dalla massima riduzione possibile "in modo quanto mai ristretto", e tale indicazione non risulta specificamente contestata con il ricorso: orbene, è consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte quello secondo cui "il riconoscimento di una o più circostanze attenuanti non comporta la diminuzione della pena nella misura massima possibile, potendo e dovendo il giudice determinare la pena in concreto (compresa la misura della diminuzione per effetto delle attenuanti) secondo i criteri stabiliti nell'art. 133 cod. pen. (in termini, "ex plurimis", Sez. 6, n. 6329 del 08/03/1994 Ud. - dep. 30/05/1994 - Rv. 198505; nello stesso senso cfr. Sez. 2, n. 1490 del 22/11/1995 Ud. - dep. 08/02/1996 - Rv. 203731). Il D'AN ha lamentato vizio di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/90, avuto riguardo alla modesta quantità della droga oggetto delle singole cessioni, nonché relativamente al diniego del riconoscimento del vincolo della continuazione: a tale ultimo proposito, il ricorrente ha osservato che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che l'attività di spaccio posta in essere, ed oggetto del presente procedimento, sarebbe stata la naturale prosecuzione del disegno criminoso del reato associativo oggetto del procedimento conclusosi con sentenza passata in giudicato: ciò, in particolare, sulla scorta delle dichiarazioni rese al P.M. in data 10 novembre 2008 da tal Calascibetta Antonino. 10 мои La prima censura è manifestamente infondata, e valgono al riguardo le considerazioni innanzi svolte nell'esaminare la posizione dei ricorrenti LL e RR relativamente all'analoga doglianza e da intendersi qui integralmente richiamate onde - evitare inutili ripetizioni. E' infondata la seconda doglianza, posto che la Corte distrettuale - con argomentazioni del tutto in sintonia con criteri di logicità e con i principi enunciati in materia nella giurisprudenza di legittimità ha ritenuto insussistenti i presupposti per la configurabilità di una unicità ed identità di disegno criminoso, tenuto conto, per un verso, della notevole distanza temporale tra i due fatti (quasi quattro anni) e, per altro verso, dello stato di detenzione medio tempore conseguente proprio al provvedimento custodiale emesso a suo tempo nell'ambito del procedimento sfociato nella sentenza del 13 marzo 2006; orbene, mette conto sottolineare che questa Corte ha avuto più volte modo di precisare che: a) "il decorso del tempo costituisce elemento di rilevanza fondamentale, spesso unico, sul quale basare la valutazione ai fini del riconoscimento della continuazione ex art. 81, secondo comma, c.p. ne consegue che in relazione al presupposto per - l'applicazione di detta norma, rappresentato dall'unità del disegno criminoso in assenza di - altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni tanto più deve ritenersi improbabile una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali"(in termini, Sez. VI, 4 giugno 1990, Fadoni, RV 185418; conf., "ex plurimis", Sez. 1, n. 403 del 24/01/1994 Cc. - dep. 16/03/1994 - Rv. 196965); b) “non è configurabile il vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. fra il delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all'art. 75 della legge n. 685 del 1975 e i reati, consumati o tentati, di cui agli artt. 71, 72 e 73 della stessa legge, che poi siano stati effettivamente commessi nell'attuazione dell'accordo criminoso, sia per la sostanziale e concettuale autonomia del primo rispetto ai secondi, sia per l'incompatibilità tra "accordo programmato" del delitto di associazione e "disegno criminoso" del reato continuato" (in termini, "ex plurimis", Sez. 6, n. 403 del 16/01/1991 Ud. - dep. 16/01/1991 - Rv. 186227); c) a tutto voler concedere, la configurabilità della continuazione tra reato associativo e reati fine costituirebbe in ogni caso una mera "quaestio facti", risolta nel caso in esame dai giudici di seconda istanza con le argomentazioni sopra ricordate prive di qualsiasi connotazione di illogicità: "il problema della configurabilità della continuazione tra reato associativo e reati- fine non va impostato in termini di compatibilità strutturale, in quanto nulla si oppone a che, sin dall'inizio, nel programma criminoso dell'associazione, si concepiscano uno o più reati- fine individuati nelle loro linee essenziali, di guisa che tra questi reati e quello associativo si possa ravvisare una identità di disegno criminoso. Ne consegue che tale problema si risolve in una "quaestio facti" la cui soluzione é rimessa di volta in volta all'apprezzamento del giudice di merito" (Sez. 5, n. 44606 del 18/10/2005 Cc. - dep. 06/12/2005 - Rv. 232797; conf. Sez. 6, n. 1474 del 02/04/1997 Cc. dep. 14/05/1997 Rv. 208916). Segue, per legge, la condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali;
i ricorrenti NI, NA, LL, IT e RR, in conseguenza della 11 declaratoria di inammissibilità dei loro ricorsi, vanno altresì condannati - trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, dei ricorrenti: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000 al versamento di euro 1.000,00, ciascuno, in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da NI M., NA G, LL G., IT G. e RR R. che condanna al pagamento di euro 1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di ON D. e D'AN IR. Condanna tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Roma, 17 maggio 2012 Il Presidente Il Consigliere estensore (Gaetanino Zecca) п ить ЛО (ZO OM) лебой CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 SET. 2012 DICASS M IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R Giulio Mari IBRA P U S 12