Sentenza 21 febbraio 2007
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p. disponga la formulazione dell'imputazione coatta anche in ordine ad un reato che non costituisca oggetto della richiesta di archiviazione, avendo il P.M. espressamente riservato in ordine ad esso le proprie determinazioni quanto all'esercizio o meno dell'azione penale, nell'ambito di una richiesta di archiviazione parziale riguardante altro reato ipotizzato a carico del medesimo imputato: in tal modo si verificherebbe, infatti, il totale scavalcamento dei poteri di iniziativa del P.M..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/02/2007, n. 20198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20198 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 21/02/2007
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZECCA Gaetatino - Consigliere - N. 296
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 033721/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RI IO, N. IL 15/08/1953;
avverso ORDINANZA del 09/05/2005 GIP TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. LICARI CARLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DE SANDRO Anna Maria, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA
Con l'impugnata ordinanza, adottata a seguito di udienza camerale ex art. 410 c.p.p., comma 3, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, provvedendo sulla richiesta di archiviazione parziale avanzata il 16/2/2004 dalla locale Procura della Repubblica in ordine al reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.) a carico dell'indagato, MA UR, nell'accogliere parzialmente detta richiesta, dispose la formulazione coattiva dell'imputazione in ordine a tutte le ipotesi di reato prospettate a carico del medesimo indagato, e quindi, in ordine anche alla ipotesi di ingiuria continuata (art. 81 c.p., comma 1, e art. 594 c.p.), in relazione alla quale, però, il P.M. aveva dichiarato, in seno alla medesima richiesta, di riservarsi la decisione sull'esercizio o meno dell'azione penale.
Avverso detta ordinanza, il MA, per mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che si trattava di provvedimento qualificabile come abnorme, in quanto comportante un'espropriazione del potere costituzionale che spetta al Pubblico Ministero, oltre che una lesione del diritto di difesa dell'interessato.
Il ricorso appare fondato.
È d'uopo ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 31 maggio - 17 giugno 2005 n. 22909, PM in proc. Minervini, RV 231162, hanno, a composizione di un precedente contrasto giurisprudenziale, affermato il principio secondo cui: Non è abnorme, e pertanto non è ricorribile per Cassazione, l'ordinanza con la quale il Gip, all'esito dell'udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M., ordini l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti mai prima indagati e per i quali il PM. non abbia formulato alcuna richiesta, disponendo altresì la prosecuzione delle indagini, in quanto trattasi di decisione che rientra nei poteri di controllo a lui devoluti dalla legge sull'intera notitia criminis.
Alla luce di tale principio, condiviso dal collegio, deve quindi escludersi il denunciato carattere di abnormità dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui ha disposto la formulazione dell'imputazione coatta nei confronti del MA per il reato di lesioni colpose, in relazione al quale era stata richiesta l'archiviazione; che detto carattere di abnormità deve, invece, attribuirsi a quella parte dell'impugnata ordinanza in cui, senza che sia intervenuta la richiesta di archiviazione relativamente al reato di ingiuria continuata, si dispone che, ai sensi dell'art. 409 c.p.p., comma 5, il Pubblico Ministero provveda, entro il prescritto termine di dieci giorni, alla formulazione dell'imputazione per tale reato nei confronti del medesimo indagato. La conclusione, ora indicata, trova anch'essa conforto nella citata sentenza delle S.U., nel corpo della cui motivazione si afferma che, ove le nuove indagini ordinate dal giudice debbano essere estese a persone non menzionate dal P.M. e/o per altri reati o per reati diversi, è giocoforza disporre che esse inizino secondo le regole, ossia sulla base degli adempimenti previsti dall'art. 335 c.p.p; solo quando tali formalità siano adempiute e quindi l'attività' di indagine sia stata rimessa nuovamente nelle mani e nelle valutazioni del P.M., il G.lp. è abilitato ad emettere nuovamente i provvedimenti previsti dall'art.409 c.p.p., verificandosi altrimenti il totale scavalcamelo dei poteri di iniziativa del P.M..
Con il che sembra potersi ritenere che le S.U. abbiano fatta propria la linea espressa da talune pronunce delle Sezioni semplici, secondo cui era appunto da considerare abnorme il provvedimento con il quale il G.I.P., nel disattendere la richiesta di archiviazione parziale proposta dal P.M., ordinasse la formulazione dell'imputazione anche in ordine al reato in relazione al quale nessuna richiesta di archiviazione fosse stata avanzata dal pubblico ministero (in tal senso: Cass. 5^, 5 giugno - 8 agosto 2000 n. 3252, PM in proc. Quistini, RV 216941; Cass. 5^, 20 settembre - 25 ottobre 2004 n. 41361, PM in proc. Lata ed altri, RV 230006). In conclusione, va annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte in cui dispone la formulazione coatta dell'imputazione nei confronti dell'odierno ricorrente in ordine al reato di ingiuria continuata, conseguendone la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente alla disposta imputazione coatta riguardante il reato di cui agli artt. 81 e 594 c.p. e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 febbraio 2007. Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2007