CASS
Sentenza 6 maggio 2026
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/05/2026, n. 16377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16377 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AG RO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/10/2025 del Tribunale di Cagliari Udita la relazione svolta dal Consigliere NI LL;
lette le conclusioni depositate dal Sostituto Procuratore generale Ferdinando Li- gnola, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 16377 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: FALLARINO EL Data Udienza: 05/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30 ottobre 2025 il Tribunale di Cagliari ha rigettato la richiesta di riesame personale avverso l'ordinanza emessa in data 23 settembre 2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di AG RO, in quanto indagato, quale promotore, del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e di diversi reati fine di illecita detenzione di ingenti quantità di stupefacente, di cui agli artt. 74, 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, oggetto di provvisoria incolpazione ai capi 3), 28), 31), 38), 46), 47) e 48) della rubrica. 2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi, di seguito sintetizzati, con- formemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen, violazione dell’art. 309, commi 5, 9 e 10, cod. proc. pen., per mancato ri- spetto dei termini ivi previsti a pena di inefficacia della misura. Si afferma che il Tribunale del riesame, al momento del deposito dell'impu- gnazione, avvenuta il 15 ottobre 2025, disponeva già di tutti gli atti, in quanto trasmessi in relazione alle richieste di riesame presentate da altri indagati, senza che il pubblico ministero avesse proceduto alla trasmissione di ulteriori atti speci- ficamente riferiti all'odierno ricorrente. Ne consegue, secondo il ricorrente, che la decisione sulla richiesta sarebbe dovuta intervenire entro il 25 ottobre 2025 (10 giorni dal deposito dell’istanza), mentre il dispositivo era stato depositato in data 30 ottobre 2025. Sotto altro aspetto, − sostiene il ricorrente −, avendo il P.M. trasmesso gli atti prima del 15 ottobre 2025, risulta, comunque, violato il termine di cui all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod, proc. pen., violazione degli artt. 273, 125, 309 cod. proc. pen., 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo. Si osserva che il Tribunale ha confermato la sussistenza, in capo al ricorrente, di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione al reato associativo, con il ruolo di promotore e organizzatore, ricorrendo ad affermazioni assertive e apo- dittiche, limitandosi a richiamare le considerazioni espresse nell’ordinanza appli- cativa, inferendo la ravvisabilità di un grave quadro indiziario dagli elementi ri- guardanti i reati fine, trascurando il riferimento agli elementi costitutivi della fat- tispecie. Si lamenta, altresì, che i giudici del riesame non abbiano adeguatamente valutato gli elementi di segno contrario indicati dalla difesa, e, segnatamente: – 3 la circostanza che dalle intercettazioni (pag. 9 dell’ordinanza) emergeva che la leadership nella gestione dei camionisti era rivendicata dal coindagato SP;
- che dall’analisi del telefono “dedicato”, sequestrato a Olena Piven, era emersa unicamente l’utenza segreta dello SP, e non già quella dell’AG; - che IA PI Locci, promotore e/o organizzatore del sodalizio di cui al capo 1), divenuto collaboratore di giustizia, nel corso dei vari interrogatori resi, non aveva mai fatto riferimento all’AG, ma unicamente allo SP, riferendo che questi si era detto disponibile a collaborare ai suoi traffici, tramite “i suoi camionisti” e affermando che “il sistema funzionava così: SP era il regista e individuava l’autista”. Tutti elementi, che portano ad escludere l’ipotizzato ruolo apicale a carico dell’AG. Si lamenta, ancora, che l’ordinanza (pag. 24) attribuisca all’AG un tele- fono cellulare “criptato”, localizzato nel maggio 2023 tra Cecina di Pisa, Genova e la Sardegna, nonostante tale circostanza sia smentita dalla società Lilliu Trasporti s.r.l., alle cui dipendenze lavorava il ricorrente, che ha attestato che nel periodo di tempo compreso tra il 1 e il 15 maggio 2023 l’AG aveva lavorato esclusiva- mente sul territorio regionale. Tanto risulta, peraltro, anche dalla conversazione telefonica dell’11 maggio 2023 (progr. 1975), intercettata tra l’AG e lo SP, dal cui tenore emerge con certezza che il primo è estraneo all’importazione in Sardegna dei telefoni criptati. Il Tribunale, inoltre, non ha attribuito la giusta va- lenza alla circostanza che l’AG, a differenza di altri indagati, non disponeva di telefoni cellulari con scheda dedicata o intestati a cittadini stranieri. 2.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod, proc. pen., violazione degli artt. 275, 125, 309 cod. proc. pen., 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza di un pericolo di recidiva e di adeguatezza della misura custodiale. Si lamenta, in particolare, che i giudici del riesame non abbiano tenuto in debito conto, anche in considerazione del tempo trascorso dai fatti, gli elementi che deponevano per il superamento della presunzione di pericolosità di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in quanto significativi di una decisiva presa di distanza dallo SP e dagli altri indagati, e, nello specifico: - la presenza di un unico precedente penale, risalente all’ottobre 2003, e l’assenza di carichi pendenti, significativi della mancanza di una propensione a condotte devianti;
- la circo- stanza che, almeno da dicembre 2023, l’AG aveva lasciato la leadership del gruppo nelle mani dello SP e che ogni condotta delittuosa era cessata nel mag- gio 2024; - il tenore di molte conversazioni intercettate, da cui si evince che l’AG voleva restare estraneo a determinate vicende illecite (tra cui la conver- sazione n. 1975 già richiamata); - l’interruzione del rapporto di lavoro dipendente con l’impresa Lilliu Trasporti s.r.l., stante la stretta connessione, nella prospetta- 4 zione accusatoria, tra la condotta illecita e l’attività di autotrasportatore. Si cen- sura, altresì, la motivazione del provvedimento impugnato anche sotto il profilo dell’adeguatezza della misura, in quanto il mancato confronto con gli elementi so- pra evidenziati non dà conto della necessità di far ricorso alla più severa delle misure in luogo della richiesta misura meno afflittiva degli arresti domiciliari. Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3. Con requisitoria, depositata in data 18 febbraio 2026, il Sostituto Procura- tore generale ha concluso nei termini indicati in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato, per le ragioni, di seguito, esposte. 2. Il primo motivo, con cui si deduce l’inefficacia della misura per violazione dei termini previsti dall’art. 309, comma 5 e 10, cod. proc. pen. è manifestamente infondato. 2.1. Occorre premettere che, in materia di misure cautelari personali, si è più volte affermato che l'obbligo per l'autorità giudiziaria procedente di trasmettere al Tribunale del riesame gli atti posti a fondamento dell'ordinanza impositiva di una misura cautelare può essere adempiuto anche comunicando la loro avvenuta tra- smissione per analoghe procedure precedentemente svolte, purché nella comuni- cazione siano specificati gli estremi delle procedure medesime e gli atti siano an- cora reperibili presso il Tribunale del riesame al fine di consentirne l'agevole indi- viduazione e consultazione (così Sez. 3, n. 12485 del 28/01/2025, Di Francesco, Rv. 287813 – 01; Sez. 3, n. 49417 del 02/12/2009, Boussaidi, Rv. 246007 – 01; Sez. 1, n. 4306 del 17/10/2000, dep. 2001, Ciotti, Rv, 218443 - 01). Si è precisato, al riguardo (e deve essere ribadito), che, nei procedimenti, come quello odierno, con più imputati, la disposizione di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. in tema di trasmissione degli atti al Tribunale del riesame deve ritenersi osservata allorché gli atti siano stati trasmessi allo stesso Tribunale a seguito di altra precedente richiesta di riesame avanzata da coimputati (Sez. 1, n. 1100 del 08/02/1999, Gravagna, Rv. 212965 - 01), sicché l'art. 309 cod. proc. pen. non può ritenersi violato quando l'autorità precedente, nel termine prescritto, comunichi che gli atti si trovano presso il medesimo Tribunale, in quanto già tra- smessi relativamente a procedimento di riesame relativo ad altro indagato (Sez. 1, n. 5046 del 13/07/2000, Abdelaall, Rv. 217010 - 01). Giova ricordare, altresì, che, secondo l’orientamento consolidato della giuri- sprudenza di legittimità, ricordato anche dal ricorrente, il termine di dieci giorni 5 entro il quale il Tribunale deve decidere sulla richiesta di riesame − pena la perdita di efficacia dell'ordinanza che applica la misura coercitiva − decorre dalla ricezione di tutti gli atti presentati dal P.M., ex art. 291 cod. proc. pen., e, non solo di parte di essi, a sostegno della richiesta della misura cautelare, e che, quindi, nell'ipotesi di indagini con più soggetti sottoposti a misure coercitive, la ricezione degli atti dei primi coindagati che chiedono il riesame, ancorché comprensivi di quelli concer- nenti altri coindagati che abbiano richiesto il riesame in tempi successivi, non è utile a far decorrere il termine di cui all'art. 309 cod. proc. pen., nel senso che, a tal fine, il dies a quo decorre dal momento in cui il Tribunale riceve gli atti specifi- camente riguardanti l'ultimo richiedente o, quanto meno, ha notizia che tutti gli atti indispensabili al riesame anche nei confronti di quest'ultimo siano già in suo possesso (così, ex multis, Sez. 3, n. 31958 del 14/09/2020, Regina, Rv. 280025 - 01). 2.2. Ciò precisato, il ricorrente non nega né che il Tribunale del riesame fosse già in possesso degli atti, siccome già trasmessi a seguito di precedente richiesta di riesame da parte di altri coindagati, né deduce di non averli potuti consultare ovvero che la Procura abbia omesso di comunicare la già avvenuta trasmissione (rimarcando, anzi, che «se pure, apparentemente, i termini previsti dall’art. 309 cod. proc. pen., commi 5 e 9, cod. proc. pen. paiono rispettati» pag. 4 del ricorso), limitandosi a denunciare il mancato rispetto dei termini previsti a pena di ineffica- cia, con argomentazioni del tutto in contrasto con l’univoca interpretazione delle coordinate ermeneutiche di riferimento, sopra illustrata. 3. Il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta vizio di motiva- zione e violazione di legge quanto alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato associativo, risulta proposto al di fuori dei casi previsti. 3.1. Sul punto va premesso che questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando (...) propone e sviluppa censure che ri- guardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valuta- zione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178 - 01). Conseguentemente, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle 6 ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valu- tazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460 - 01; Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro, Rv. 237475 - 01); Parametro ermeneutico centrale ai fini della delimitazione della cognizione della Corte in materia cautelare è quello secondo il quale non è conferita a questo giudice di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fat- tuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi;
e nemmeno è dato alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Donde l'inammissibilità delle censure che, pur investendo formalmente la motiva- zione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile proce- dere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese siano congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato. Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti, cioè, prima facie dal testo del provvedimento impugnato. Questa Corte di legittimità, più volte, ha ribadito come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevo- lezza finale (ex multis, Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi, Rv. 253511 - 01). Al fine dell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata pro- babilità" sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitati. In altri ter- mini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15/03/2013, Ruga, Rv. 256731 - 01; Sez. 6, n. 7797 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053 - 01; Sez. 4, n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928). 7 3.2. Così delineati i limiti del presente giudizio, nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha giustificato la propria valutazione degli elementi indiziari relativi alla sussistenza degli ipotizzati reati con motivazione dotata di logica coerenza e linea- rità argomentativa, che come tale, per le ragioni dette, si sottrae a censure nella presente sede di legittimità. I giudici del riesame hanno riscontrato le ipotesi accusatorie sulla base di una analitica ed esaustiva valutazione degli elementi di indagine, rappresentati dalle numerose conversazioni telefoniche e ambientali intercettate, analiticamente indi- cate, dai riscontri acquisiti attraverso i servizi di osservazione e il sequestro di cospicui quantitativi di droga, desumendo l’esistenza del sodalizio in esame, cd. gruppo di camionisti, strettamente collegato al gruppo criminale contestato al capo 1): - dalla numerosa serie di reati fine, riguardanti, di sovente, ingenti quantitativi di droga;
- dalla presenza di una struttura organizzativa, che poteva contare sull’utilizzo di telefoni criptati dedicati e su una rete di corrieri, costituiti da colleghi autotrasportatori, che facevano, per motivi di lavoro, la spola tra la Sardegna e il continente;
- dal carattere seriale con cui venivano organizzati i trasporti di so- stanza stupefacente di tipo diverso;
- dall’esistenza di rapporti di debito-credito tra fornitori e acquirenti;
dall’esistenza dei territori di riferimento da rifornire;
dall’assistenza economica fornita ai sodali in caso di arresto;
dalla capacità del gruppo di riorganizzarsi, pure a fronte di arresti e sequestri. Tutti elementi, signi- ficativi, con elevata probabilità, nella fluidità che caratterizza il giudizio cautelare, dell'esistenza dell'associazione, accertata con riferimento all'accordo tra i sodali, alla struttura organizzativa e all'"affectio societatis". Le argomentazioni spese sul punto dal Tribunale della libertà appaiono, quindi, ampie, congrue e non manifestamente illogiche nel ritenere, sulla base del mate- riale probatorio acquisito, sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per tutti i reati contestati (anche i reati fine). D'altro canto, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto, non sollevabile nella presente sede se non quando la loro valutazione sia motivata illogicamente;
orbene non pare che sussista tale vizio, atteso che il Tribunale diffusamente descrive il conte- sto e le fonti di prova, per ritenerle nel complesso d’univoca interpretazione. In sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558 – 01). Il ricorrente suggerisce una diversa interpretazione del compendio probatorio, - indicando, tra gli altri, anche elementi mai sottoposti al Tribunale del riesame 8 (quale l’attestazione della società di trasporto: pag. 23 dell’ordinanza impugnata) - che non scalfisce le argomentazioni del Tribunale, che giunge a ritenere, in particolare, il ricorrente inserito organicamente nell'organizzazione criminale di cui al capo 3) con funzioni apicali di organizzatore e gestore operativo al fianco di Efisio SP, delineandone i compiti di coordinamento del trasporto, smistamento e gestione del trasporto dello stupefacente (tanto che in una conversazione con lo SP lamentava la mancanza di continuità nelle forniture e chiedeva di aggiun- gere due unità di stupefacente per compensare eventuali ritardi), i contatti diretti con la rete di distribuzione della droga, avvalendosi di soggetti fidati, il ruolo attivo nella risoluzione di problemi interni al sodalizio, come i dissapori con SP o le tensioni con i distributori, nel solco del consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, per cui, in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato l'iniziatore dell'as- sociazione, coagulando attorno a sé le prime adesioni e consensi partecipativi, ma anche colui che, rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda alla complessiva attività di gestione di esso, ovvero assuma funzioni decisionali (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Coluccio, Rv. 284199 – 01). In definitiva, in quanto sorretta da argomentazioni razionali e coerenti con le acquisizioni probatorie, la ricostruzione delle condotte e del ruolo apicale dell'im- putato operata nell’ordinanza impugnata resiste alle censure difensive, con le quali si sollecita di fatto, anche rispetto al significato attribuito al tenore delle conver- sazioni intercettate, una differente lettura delle fonti dimostrative disponibili, ope- razione questa che, tuttavia, come già detto, non è consentita in sede di legitti- mità. 4. Il terzo motivo, riguardante le esigenze cautelari e la scelta della misura, è infondato. 4.1. La giurisprudenza di legittimità in tema di operatività dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ossia in materia di presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari per i delitti elencati nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., ha chiarito che, ai fini dell'applicazione di tale presunzione, deve tenersi conto anche del significativo lasso temporale trascorso dalla commissione del reato (ex multis, Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, dep. 2018, Rv. 272153 - 01; Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Rv. 271576 - 01; Sez. 3, n. 17110 del 19/01/2016, Rv. 267160 - 01). In particolare, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati-fine e non postula 9 necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.; di talché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo. Va aggiunto, altresì, sempre in tema di misure cautelari per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, che la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di apparte- nenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'ad, 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293 - 01; conf. Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243 - 01). A tali principi si è conformato il Tribunale che, con apparato argomentativo, privo di illogicità, ha valorizzato congruamente l’importante volume di affari del gruppo, la capacità di riorganizzarsi pur a fronte degli arresti e sequestri operati dalle Forze dell’ordine, l’operatività dell’associazione fino al momento dell’esecu- zione della misura e il ruolo apicale dell’indagato, che a livello locale aveva anche sviluppato una sua rete di narcotrafficanti ai quali aveva fornito la cocaina, infe- rendo dal quadro complessivo tratteggiato, pur in presenza di un intervallo tem- porale, comunque non particolarmente rilevante (pari a un anno e cinque mesi), l’assenza di elementi idonei a superare la presunzione di cui all'articolo 275, comma 3, cod. proc. pen. Si tratta di motivazione esauriente e immune da censure che passa in rasse- gna i plurimi elementi indicativi della sussistenza del rischio di reiterazione dei reati nonché della concretezza e della attualità del quadro cautelare posto a carico del ricorrente. Il Tribunale ha quindi, con ragionamento privo di fratture logiche, evidenziato come la rete di distribuzione della droga e dei contatti con narcotrafficanti di vario livello, in cui l’indagato aveva dimostrato di essere saldamente inserito, fosse an- cora potenzialmente attiva, così da escludere che una misura meno afflittiva di quella carceraria fosse idonea a scongiurare il pericolo che riattivasse il meccani- smo criminale al quale era risultato dedito. Dal percorso logico argomentativo risulta delineata, quindi, congruamente la ritenuta spiccata pericolosità dell’AG e la mancanza di elementi tali da far venir meno la doppia presunzione di cui alla norma citata. 10 5. Al rigetto del ricorso, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla cancelleria competono gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 5 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente NI LL OR Dovere
lette le conclusioni depositate dal Sostituto Procuratore generale Ferdinando Li- gnola, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 16377 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: FALLARINO EL Data Udienza: 05/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30 ottobre 2025 il Tribunale di Cagliari ha rigettato la richiesta di riesame personale avverso l'ordinanza emessa in data 23 settembre 2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di AG RO, in quanto indagato, quale promotore, del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e di diversi reati fine di illecita detenzione di ingenti quantità di stupefacente, di cui agli artt. 74, 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, oggetto di provvisoria incolpazione ai capi 3), 28), 31), 38), 46), 47) e 48) della rubrica. 2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi, di seguito sintetizzati, con- formemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen, violazione dell’art. 309, commi 5, 9 e 10, cod. proc. pen., per mancato ri- spetto dei termini ivi previsti a pena di inefficacia della misura. Si afferma che il Tribunale del riesame, al momento del deposito dell'impu- gnazione, avvenuta il 15 ottobre 2025, disponeva già di tutti gli atti, in quanto trasmessi in relazione alle richieste di riesame presentate da altri indagati, senza che il pubblico ministero avesse proceduto alla trasmissione di ulteriori atti speci- ficamente riferiti all'odierno ricorrente. Ne consegue, secondo il ricorrente, che la decisione sulla richiesta sarebbe dovuta intervenire entro il 25 ottobre 2025 (10 giorni dal deposito dell’istanza), mentre il dispositivo era stato depositato in data 30 ottobre 2025. Sotto altro aspetto, − sostiene il ricorrente −, avendo il P.M. trasmesso gli atti prima del 15 ottobre 2025, risulta, comunque, violato il termine di cui all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod, proc. pen., violazione degli artt. 273, 125, 309 cod. proc. pen., 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo. Si osserva che il Tribunale ha confermato la sussistenza, in capo al ricorrente, di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione al reato associativo, con il ruolo di promotore e organizzatore, ricorrendo ad affermazioni assertive e apo- dittiche, limitandosi a richiamare le considerazioni espresse nell’ordinanza appli- cativa, inferendo la ravvisabilità di un grave quadro indiziario dagli elementi ri- guardanti i reati fine, trascurando il riferimento agli elementi costitutivi della fat- tispecie. Si lamenta, altresì, che i giudici del riesame non abbiano adeguatamente valutato gli elementi di segno contrario indicati dalla difesa, e, segnatamente: – 3 la circostanza che dalle intercettazioni (pag. 9 dell’ordinanza) emergeva che la leadership nella gestione dei camionisti era rivendicata dal coindagato SP;
- che dall’analisi del telefono “dedicato”, sequestrato a Olena Piven, era emersa unicamente l’utenza segreta dello SP, e non già quella dell’AG; - che IA PI Locci, promotore e/o organizzatore del sodalizio di cui al capo 1), divenuto collaboratore di giustizia, nel corso dei vari interrogatori resi, non aveva mai fatto riferimento all’AG, ma unicamente allo SP, riferendo che questi si era detto disponibile a collaborare ai suoi traffici, tramite “i suoi camionisti” e affermando che “il sistema funzionava così: SP era il regista e individuava l’autista”. Tutti elementi, che portano ad escludere l’ipotizzato ruolo apicale a carico dell’AG. Si lamenta, ancora, che l’ordinanza (pag. 24) attribuisca all’AG un tele- fono cellulare “criptato”, localizzato nel maggio 2023 tra Cecina di Pisa, Genova e la Sardegna, nonostante tale circostanza sia smentita dalla società Lilliu Trasporti s.r.l., alle cui dipendenze lavorava il ricorrente, che ha attestato che nel periodo di tempo compreso tra il 1 e il 15 maggio 2023 l’AG aveva lavorato esclusiva- mente sul territorio regionale. Tanto risulta, peraltro, anche dalla conversazione telefonica dell’11 maggio 2023 (progr. 1975), intercettata tra l’AG e lo SP, dal cui tenore emerge con certezza che il primo è estraneo all’importazione in Sardegna dei telefoni criptati. Il Tribunale, inoltre, non ha attribuito la giusta va- lenza alla circostanza che l’AG, a differenza di altri indagati, non disponeva di telefoni cellulari con scheda dedicata o intestati a cittadini stranieri. 2.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod, proc. pen., violazione degli artt. 275, 125, 309 cod. proc. pen., 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza di un pericolo di recidiva e di adeguatezza della misura custodiale. Si lamenta, in particolare, che i giudici del riesame non abbiano tenuto in debito conto, anche in considerazione del tempo trascorso dai fatti, gli elementi che deponevano per il superamento della presunzione di pericolosità di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in quanto significativi di una decisiva presa di distanza dallo SP e dagli altri indagati, e, nello specifico: - la presenza di un unico precedente penale, risalente all’ottobre 2003, e l’assenza di carichi pendenti, significativi della mancanza di una propensione a condotte devianti;
- la circo- stanza che, almeno da dicembre 2023, l’AG aveva lasciato la leadership del gruppo nelle mani dello SP e che ogni condotta delittuosa era cessata nel mag- gio 2024; - il tenore di molte conversazioni intercettate, da cui si evince che l’AG voleva restare estraneo a determinate vicende illecite (tra cui la conver- sazione n. 1975 già richiamata); - l’interruzione del rapporto di lavoro dipendente con l’impresa Lilliu Trasporti s.r.l., stante la stretta connessione, nella prospetta- 4 zione accusatoria, tra la condotta illecita e l’attività di autotrasportatore. Si cen- sura, altresì, la motivazione del provvedimento impugnato anche sotto il profilo dell’adeguatezza della misura, in quanto il mancato confronto con gli elementi so- pra evidenziati non dà conto della necessità di far ricorso alla più severa delle misure in luogo della richiesta misura meno afflittiva degli arresti domiciliari. Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3. Con requisitoria, depositata in data 18 febbraio 2026, il Sostituto Procura- tore generale ha concluso nei termini indicati in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato, per le ragioni, di seguito, esposte. 2. Il primo motivo, con cui si deduce l’inefficacia della misura per violazione dei termini previsti dall’art. 309, comma 5 e 10, cod. proc. pen. è manifestamente infondato. 2.1. Occorre premettere che, in materia di misure cautelari personali, si è più volte affermato che l'obbligo per l'autorità giudiziaria procedente di trasmettere al Tribunale del riesame gli atti posti a fondamento dell'ordinanza impositiva di una misura cautelare può essere adempiuto anche comunicando la loro avvenuta tra- smissione per analoghe procedure precedentemente svolte, purché nella comuni- cazione siano specificati gli estremi delle procedure medesime e gli atti siano an- cora reperibili presso il Tribunale del riesame al fine di consentirne l'agevole indi- viduazione e consultazione (così Sez. 3, n. 12485 del 28/01/2025, Di Francesco, Rv. 287813 – 01; Sez. 3, n. 49417 del 02/12/2009, Boussaidi, Rv. 246007 – 01; Sez. 1, n. 4306 del 17/10/2000, dep. 2001, Ciotti, Rv, 218443 - 01). Si è precisato, al riguardo (e deve essere ribadito), che, nei procedimenti, come quello odierno, con più imputati, la disposizione di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. in tema di trasmissione degli atti al Tribunale del riesame deve ritenersi osservata allorché gli atti siano stati trasmessi allo stesso Tribunale a seguito di altra precedente richiesta di riesame avanzata da coimputati (Sez. 1, n. 1100 del 08/02/1999, Gravagna, Rv. 212965 - 01), sicché l'art. 309 cod. proc. pen. non può ritenersi violato quando l'autorità precedente, nel termine prescritto, comunichi che gli atti si trovano presso il medesimo Tribunale, in quanto già tra- smessi relativamente a procedimento di riesame relativo ad altro indagato (Sez. 1, n. 5046 del 13/07/2000, Abdelaall, Rv. 217010 - 01). Giova ricordare, altresì, che, secondo l’orientamento consolidato della giuri- sprudenza di legittimità, ricordato anche dal ricorrente, il termine di dieci giorni 5 entro il quale il Tribunale deve decidere sulla richiesta di riesame − pena la perdita di efficacia dell'ordinanza che applica la misura coercitiva − decorre dalla ricezione di tutti gli atti presentati dal P.M., ex art. 291 cod. proc. pen., e, non solo di parte di essi, a sostegno della richiesta della misura cautelare, e che, quindi, nell'ipotesi di indagini con più soggetti sottoposti a misure coercitive, la ricezione degli atti dei primi coindagati che chiedono il riesame, ancorché comprensivi di quelli concer- nenti altri coindagati che abbiano richiesto il riesame in tempi successivi, non è utile a far decorrere il termine di cui all'art. 309 cod. proc. pen., nel senso che, a tal fine, il dies a quo decorre dal momento in cui il Tribunale riceve gli atti specifi- camente riguardanti l'ultimo richiedente o, quanto meno, ha notizia che tutti gli atti indispensabili al riesame anche nei confronti di quest'ultimo siano già in suo possesso (così, ex multis, Sez. 3, n. 31958 del 14/09/2020, Regina, Rv. 280025 - 01). 2.2. Ciò precisato, il ricorrente non nega né che il Tribunale del riesame fosse già in possesso degli atti, siccome già trasmessi a seguito di precedente richiesta di riesame da parte di altri coindagati, né deduce di non averli potuti consultare ovvero che la Procura abbia omesso di comunicare la già avvenuta trasmissione (rimarcando, anzi, che «se pure, apparentemente, i termini previsti dall’art. 309 cod. proc. pen., commi 5 e 9, cod. proc. pen. paiono rispettati» pag. 4 del ricorso), limitandosi a denunciare il mancato rispetto dei termini previsti a pena di ineffica- cia, con argomentazioni del tutto in contrasto con l’univoca interpretazione delle coordinate ermeneutiche di riferimento, sopra illustrata. 3. Il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta vizio di motiva- zione e violazione di legge quanto alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato associativo, risulta proposto al di fuori dei casi previsti. 3.1. Sul punto va premesso che questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando (...) propone e sviluppa censure che ri- guardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valuta- zione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178 - 01). Conseguentemente, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle 6 ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valu- tazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460 - 01; Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro, Rv. 237475 - 01); Parametro ermeneutico centrale ai fini della delimitazione della cognizione della Corte in materia cautelare è quello secondo il quale non è conferita a questo giudice di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fat- tuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi;
e nemmeno è dato alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Donde l'inammissibilità delle censure che, pur investendo formalmente la motiva- zione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile proce- dere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese siano congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato. Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti, cioè, prima facie dal testo del provvedimento impugnato. Questa Corte di legittimità, più volte, ha ribadito come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevo- lezza finale (ex multis, Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi, Rv. 253511 - 01). Al fine dell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata pro- babilità" sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitati. In altri ter- mini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15/03/2013, Ruga, Rv. 256731 - 01; Sez. 6, n. 7797 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053 - 01; Sez. 4, n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928). 7 3.2. Così delineati i limiti del presente giudizio, nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha giustificato la propria valutazione degli elementi indiziari relativi alla sussistenza degli ipotizzati reati con motivazione dotata di logica coerenza e linea- rità argomentativa, che come tale, per le ragioni dette, si sottrae a censure nella presente sede di legittimità. I giudici del riesame hanno riscontrato le ipotesi accusatorie sulla base di una analitica ed esaustiva valutazione degli elementi di indagine, rappresentati dalle numerose conversazioni telefoniche e ambientali intercettate, analiticamente indi- cate, dai riscontri acquisiti attraverso i servizi di osservazione e il sequestro di cospicui quantitativi di droga, desumendo l’esistenza del sodalizio in esame, cd. gruppo di camionisti, strettamente collegato al gruppo criminale contestato al capo 1): - dalla numerosa serie di reati fine, riguardanti, di sovente, ingenti quantitativi di droga;
- dalla presenza di una struttura organizzativa, che poteva contare sull’utilizzo di telefoni criptati dedicati e su una rete di corrieri, costituiti da colleghi autotrasportatori, che facevano, per motivi di lavoro, la spola tra la Sardegna e il continente;
- dal carattere seriale con cui venivano organizzati i trasporti di so- stanza stupefacente di tipo diverso;
- dall’esistenza di rapporti di debito-credito tra fornitori e acquirenti;
dall’esistenza dei territori di riferimento da rifornire;
dall’assistenza economica fornita ai sodali in caso di arresto;
dalla capacità del gruppo di riorganizzarsi, pure a fronte di arresti e sequestri. Tutti elementi, signi- ficativi, con elevata probabilità, nella fluidità che caratterizza il giudizio cautelare, dell'esistenza dell'associazione, accertata con riferimento all'accordo tra i sodali, alla struttura organizzativa e all'"affectio societatis". Le argomentazioni spese sul punto dal Tribunale della libertà appaiono, quindi, ampie, congrue e non manifestamente illogiche nel ritenere, sulla base del mate- riale probatorio acquisito, sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per tutti i reati contestati (anche i reati fine). D'altro canto, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto, non sollevabile nella presente sede se non quando la loro valutazione sia motivata illogicamente;
orbene non pare che sussista tale vizio, atteso che il Tribunale diffusamente descrive il conte- sto e le fonti di prova, per ritenerle nel complesso d’univoca interpretazione. In sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558 – 01). Il ricorrente suggerisce una diversa interpretazione del compendio probatorio, - indicando, tra gli altri, anche elementi mai sottoposti al Tribunale del riesame 8 (quale l’attestazione della società di trasporto: pag. 23 dell’ordinanza impugnata) - che non scalfisce le argomentazioni del Tribunale, che giunge a ritenere, in particolare, il ricorrente inserito organicamente nell'organizzazione criminale di cui al capo 3) con funzioni apicali di organizzatore e gestore operativo al fianco di Efisio SP, delineandone i compiti di coordinamento del trasporto, smistamento e gestione del trasporto dello stupefacente (tanto che in una conversazione con lo SP lamentava la mancanza di continuità nelle forniture e chiedeva di aggiun- gere due unità di stupefacente per compensare eventuali ritardi), i contatti diretti con la rete di distribuzione della droga, avvalendosi di soggetti fidati, il ruolo attivo nella risoluzione di problemi interni al sodalizio, come i dissapori con SP o le tensioni con i distributori, nel solco del consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, per cui, in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato l'iniziatore dell'as- sociazione, coagulando attorno a sé le prime adesioni e consensi partecipativi, ma anche colui che, rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda alla complessiva attività di gestione di esso, ovvero assuma funzioni decisionali (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Coluccio, Rv. 284199 – 01). In definitiva, in quanto sorretta da argomentazioni razionali e coerenti con le acquisizioni probatorie, la ricostruzione delle condotte e del ruolo apicale dell'im- putato operata nell’ordinanza impugnata resiste alle censure difensive, con le quali si sollecita di fatto, anche rispetto al significato attribuito al tenore delle conver- sazioni intercettate, una differente lettura delle fonti dimostrative disponibili, ope- razione questa che, tuttavia, come già detto, non è consentita in sede di legitti- mità. 4. Il terzo motivo, riguardante le esigenze cautelari e la scelta della misura, è infondato. 4.1. La giurisprudenza di legittimità in tema di operatività dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ossia in materia di presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari per i delitti elencati nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., ha chiarito che, ai fini dell'applicazione di tale presunzione, deve tenersi conto anche del significativo lasso temporale trascorso dalla commissione del reato (ex multis, Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, dep. 2018, Rv. 272153 - 01; Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Rv. 271576 - 01; Sez. 3, n. 17110 del 19/01/2016, Rv. 267160 - 01). In particolare, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati-fine e non postula 9 necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.; di talché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo. Va aggiunto, altresì, sempre in tema di misure cautelari per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, che la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di apparte- nenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'ad, 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293 - 01; conf. Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243 - 01). A tali principi si è conformato il Tribunale che, con apparato argomentativo, privo di illogicità, ha valorizzato congruamente l’importante volume di affari del gruppo, la capacità di riorganizzarsi pur a fronte degli arresti e sequestri operati dalle Forze dell’ordine, l’operatività dell’associazione fino al momento dell’esecu- zione della misura e il ruolo apicale dell’indagato, che a livello locale aveva anche sviluppato una sua rete di narcotrafficanti ai quali aveva fornito la cocaina, infe- rendo dal quadro complessivo tratteggiato, pur in presenza di un intervallo tem- porale, comunque non particolarmente rilevante (pari a un anno e cinque mesi), l’assenza di elementi idonei a superare la presunzione di cui all'articolo 275, comma 3, cod. proc. pen. Si tratta di motivazione esauriente e immune da censure che passa in rasse- gna i plurimi elementi indicativi della sussistenza del rischio di reiterazione dei reati nonché della concretezza e della attualità del quadro cautelare posto a carico del ricorrente. Il Tribunale ha quindi, con ragionamento privo di fratture logiche, evidenziato come la rete di distribuzione della droga e dei contatti con narcotrafficanti di vario livello, in cui l’indagato aveva dimostrato di essere saldamente inserito, fosse an- cora potenzialmente attiva, così da escludere che una misura meno afflittiva di quella carceraria fosse idonea a scongiurare il pericolo che riattivasse il meccani- smo criminale al quale era risultato dedito. Dal percorso logico argomentativo risulta delineata, quindi, congruamente la ritenuta spiccata pericolosità dell’AG e la mancanza di elementi tali da far venir meno la doppia presunzione di cui alla norma citata. 10 5. Al rigetto del ricorso, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla cancelleria competono gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 5 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente NI LL OR Dovere