Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2009, n. 49417
CASS
Sentenza 2 dicembre 2009

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L'obbligo per l'autorità giudiziaria procedente di trasmettere al tribunale del riesame gli atti posti a fondamento dell'ordinanza impositiva di una misura cautelare può essere adempiuto anche comunicando la loro avvenuta trasmissione per analoghe procedure precedentemente svolte, purchè nella comunicazione siano specificati gli estremi delle procedure medesime e gli atti siano ancora reperibili presso il tribunale del riesame al fine di consentirne l'agevole individuazione e consultazione. (Nella specie, la comunicazione rinviava genericamente al "riesame proposto dai coindagati nel medesimo procedimento").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2009, n. 49417
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49417
    Data del deposito : 2 dicembre 2009

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