Sentenza 17 ottobre 2000
Massime • 1
In tema di riesame delle misure cautelari personali, la surrogabilità della materiale trasmissione degli atti di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. con la comunicazione del loro già avvenuto invio in occasione di precedenti, analoghe procedure è subordinata all'indicazione degli estremi delle procedure stesse e alla concreta e attuale reperibilità degli atti presso il tribunale del riesame, con conseguente possibilità di una loro agevole individuazione e consultazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2000, n. 4306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4306 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO Presidente del 17.10.2000
1. Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N. 5885
3. Dott. GIRONI EMILIO rel. est. " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 18652/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TT LB n. il 24.09.1965
avverso ordinanza del 02.02.2000 TRIB. LIBERTÀ di BRESCIA sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Ranieri per il rigetto Motivi della decisione
L'ordinanza in epigrafe ha confermato, in sede di riesame, quella del g.i.p. che aveva applicato, tra gli altri, a CI AL la misura della custodia cautelare in carcere quale indiziato di concorso nei reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. n.309/1990. Disattesa, per quel che qui rileva, un'eccezione di sopravvenuta inefficacia dell'ordinanza custodiale per la dedotta mancata trasmissione al tribunale di parte degli atti presentati al g.i.p. ex art. 291, co. 1, c.p.p. (eccezione su cui i giudici del riesame di fatto si pronunziavano pur dopo aver osservato che la decisione sul punto non sarebbe stata di loro competenza, dovendo essere autonomamente sottoposta al giudice procedente), il collegio riteneva comprovata la sussistenza, di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato nonché la configurabilità di esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) c.p.p.. Ricorre il difensore censurando le affermazioni del Tribunale in punto di competenza a decidere sull'eccezione di inefficacia sopravvenuta del titolo coercitivo per cause verificatesi nel corso del procedimento di riesame ed obiettando che il richiamo del P.M. ad atti trasmessi in occasione di precedenti richieste di riesame riguardanti altri imputati non poteva valere ad integrare l'osservanza dell'art. 309, co. 5, c.p.p., essendo state quelle procedure anteriormente definite e non essendo più relativi atti visionabili da parte della difesa del CI.
Nel merito il ricorrente deduce carenza di motivazione dell'ordinanza di riesame in punto di ritenuta sussistenza di gravi indizi per il reato associativo.
Il primo rilievo, ancorché fondato in diritto, è privo di concreta rilevanza nel caso di specie, avendo - comunque - il tribunale preso in esame l'eccezione di inefficacia sopravvenuta della misura, nonostante le errate premesse in ordine alla competenza, ed assorbente essendo, di conseguenza, la decisione di fatto assunta sulla questione.
Tale decisione, pur astrattamente conforme a consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude la violazione del disposto dell'art.309, co. 5, c.p.p. ove l'autorità procedente richiesta della trasmissione degli atti al tribunale del riesame si limiti a segnalare di averli già trasmessi in relazione ad altri analoghi procedimenti pendenti innanzi allo stesso organo (vedi Cass., sez. 3^, 20.4.1999, Moloku, Arch. nuova pr. pen., 1999, 356 e sez. 1^ 8.2.1999, Gravagna, Ced Cass., rv. 212965), omette, tuttavia, di precisare se, nel caso di specie, gli atti in parola fossero ancora depositati nella cancelleria del tribunale e consultabili da parte della difesa (il che il ricorrente esplicitamente nega, sull'assunto che le distinte procedure richiamate sarebbero state anteriormente definite e, conseguentemente, i relativi incartamenti non più reperibili e visionabili).
In accoglimento del primo, assorbente motivo l'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio affinché il tribunale (non potendovi direttamente provvedere questa corte per difetto degli atti e delle informazioni occorrenti) verifiche ed espliciti quanto sopra ed, all'esito di tale accertamento, riesamini la proposta eccezione di inefficacia sopravvenuta del provvedimento custodiale alla luce del principio di diritto, affermato dai procedenti citati, secondo cui la surrogabilità della materiale trasmissione degli atti di cui all'art. 309 co. 5, c.p.p. con la comunicazione del loro già avvenuto rinvio per altre analoghe procedure è subordinata all'indicazione degli estremi delle procedure stesse ed alla concreta ed attuale reperibilità degli atti presso il tribunale del riesame, con conseguente possibilità di una loro agevole individuazione e consultazione da parte della difesa dell'interessato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Brescia. Si comunichi ex art. 94, co. 1 ter, norme att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2001