Sentenza 28 dicembre 2017
Massime • 1
In tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., di talché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo.
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- 1. Misure coercitive associazione a delinquere: sussistenza esigenze cautelariDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 gennaio 2024
1. La questione: sussistenza esigenze cautelari per misure coercitive Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di tribunale del riesame, rigettava una richiesta di riesame presentata avverso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro per il reato di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina (art. 416, primo, secondo, terzo e sesto comma, cod. pen. – capo 1) e di quattro reati di concorso nell'immigrazione clandestina aggravata (artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 12, comma 3, lett. a), b) e d), e comma 3-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 – capo 11, capo 12 e capo 14), di cui uno …
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(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 274, c. 1, lett. c)) Il fatto Il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Riesame, rigettava l'appello cautelare presentato dal Pubblico Ministero e, pertanto, veniva confermata l'impugnata decisione del GIP presso il medesimo ufficio giudiziario con la quale era stata negata l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere richiesta dalla pubblica accusa. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria deducendo il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/12/2017, n. 3096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3096 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2017 |
Testo completo
030 96- 1 8 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 28/12/2017 Presidente - GIOVANNI CONTI Sent. n. sez. - 2421/2017 ANNA CRISCUOLO REGISTRO GENERALE EMILIA ANNA GIORDANO N.36653/2017 ERSILIA CALVANESE MARIA SABINA VIGNA Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IL TO nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 30/06/2017 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO sentita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
sentite le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI che ha chiesto il rigetto del ricorso. Er RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del riesame di Salerno ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di NI IL avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno in data 22/05/2017, in relazione al delitto di cui all'art. 74 T.U. Stup. per avere promosso una associazione a delinquere operante da ottobre 2013 almeno fino al febbraio - finalizzata alla coltivazione, detenzione, cessione e vendita di marijuana. 2014- A IL sono, altresì, contestati più di 80 reati fine (acquisto di svariati chili di marijuana, cessioni di 100 grammi di marijuana e anche di quantitativi minori) fino al febbraio 2014. In particolare, il ricorrente si occupava dell'approvvigionamento dello stupefacente, tenendo i contatti con i fornitori, organizzando il trasporto della droga presso la propria abitazione, dove sovrintendeva alla lavorazione dello stupefacente e alla successiva distribuzione. Al ricorrente è, infine, contestata la detenzione e il porto in luogo pubblico di un fucile da caccia a pallettoni cal. 12. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ricorre EL deducendo i seguenti motivi:
2.1. mancanza e/o inadeguata valutazione dell'attualità dei fatti contestati. La misura è stata disposta a distanza di circa tre anni e mezzo dall'ultimo episodio contestato. Il Tribunale del riesame si è limitato alla semplice valutazione del profilo dell'indagato, assumendo che lo stesso vanta numerosi precedenti e che non sono intervenuti mutamenti nella situazione di fatto che possono comprovare un cambiamento nello stile di vita del ricorrente. Se è vero, come affermato dai giudici del riesame, che i rapporti tra il ricorrente e quello che viene ritenuto il suo principale collaboratore, ET MI, si erano interrotti da anni, e che il recente contatto tra LO, fornitore dell'associazione, e MI non può essere esteso al ricorrente, non sussiste la attualità e la concretezza della misura cautelare applicata.
2.2. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen.. Il Tribunale ha omesso di valutare la possibilità di concedere gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. яд 1.1. La disciplina dettata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all'art. 74 T.U. stup., una duplice presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura. Come ha anche rammentato la Corte costituzionale (sent. 231 del 2011), secondo un indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, in presenza di un siffatto delitto, il giudice deve considerare sussistenti le esigenze cautelari, quante volte non consti la prova della loro mancanza (prova di tipo negativo, dunque, che deve necessariamente proiettarsi su ciascuna delle fattispecie identificate dall'art. 274 cod. proc. pen.), secondo un modello che si traduce, sul piano pratico, in una marcata attenuazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti applicativi della custodia cautelare in carcere. Secondo la citata giurisprudenza, infatti, in presenza di gravi indizi di colpevolezza per uno dei reati considerati dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il giudice assolve il suddetto obbligo dando semplicemente atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, senza dovere specificamente motivare sul punto;
solo nel caso in cui l'indagato o la sua difesa abbiano allegato elementi di segno contrario, egli sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a superare la presunzione;
la presunzione può essere superata dallo stesso giudice, se dagli atti risultino, ictu oculi, elementi che mettano in evidenza che non sussistono esigenze cautelari (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199387).
1.2. Sulla scia di questo orientamento si era affermato che, in presenza di un regime cautelare speciale con riferimento a reati, come quello di cui all'art. 74 cit., che comportano una deroga all'ordinaria disciplina risultando le esigenze cautelari presunte, sebbene iuris tantum, non è richiesta la motivazione in ordine al "tempus commissi delicti", non essendo necessario che l'ordinanza cautelare motivi anche in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del reato, così come richiesto dall'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., salvo ricorrano le situazioni sopra descritte (Sez. 2, n. 3322 del 13/05/1997, Letizia, Rv. 208366) e fermo restando che - quanto al criterio di scelta della misura per i reati non coperti della presunzione assoluta il tempo trascorso dalla commissione del reato può costituire un elemento specifico, in relazione al caso да concreto, dal quale risulta che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez. 3, n. 27439 del 01/04/2014, P.M. in proc. Cetrull, Rv. 259723).
1.3. Peraltro, facendo leva sulle stesse considerazioni espresse dal Giudice delle leggi nella citata sentenza in ordine alle caratteristiche della fattispecie penale di cui all'art. 74 T.U. Stup., si è andato sviluppando un diverso e più recente indirizzo che questo Collegio condivide - che esige che la sussistenza - delle esigenze cautelari debba essere desunta rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo - da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto per tale fattispecie associativa risulta inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per le associazioni di tipo mafioso, della tendenziale stabilità del sodalizio, in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Sez. 6, n. 52404 del 26/11/2014, Alessi, Rv. 261670; Sez. 4, n. 26570 del 11/06/2015, Flora, Rv. 263871; Sez. 6, 1406/2016 dep. 15/01/2016 - del 2/12/2015). L'associazione di cui all'art. 74 T.U. Stup. è, infatti, qualificata unicamente dai reati-fine e non presuppone necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo tipiche del reato di cui all'art. 416-bis cod.pen.. 2. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata, dopo avere richiamato le pronunce sopra citate in ordine alla necessità di desumere la sussistenza delle esigenze cautelari da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, così dimostrando di aderire all'orientamento più recente di questa Corte, e dopo avere chiarito di ritenere del tutto ininfluente la circostanza che il fornitore dell'associazione si sia di recente incontrato con l'allora braccio destro di IL, si limita a evidenziare i precedenti penali dell'indagato tutti antecedenti o coevi - ai fatti per cui è stata emessa la misura della custodia cautelare in carcere e a rilevare che «non sono stati acquisiti elementi dai quali risulti che siano intervenuti mutamenti della situazione di fatto che possano in qualche comprovare un cambiamento radicale dello stile di vita dell'indagato», così cadendo in evidente contraddizione. 3 дя Alla luce della considerazione sopra riportata, il Tribunale del riesame di Salerno ha ritenuto tuttora sussistenti le esigenze cautelari, così cadendo in evidente contraddizione con la premessa dalla quale esso stesso era partito.
3. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari che dovranno essere rivalutate alla luce dei principi sopra esposti. Resta assorbito nell'annullamento l'ulteriore motivo di doglianza in ordine all'adeguatezza della misura applicata.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Salerno sezione per il riesame delle misure coercitive. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 28.12.2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Sabina Vigna Giovanni Conti явий DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 GEN 2018 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito E O N T 4