Sentenza 3 novembre 2023
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, è inammissibile la richiesta di rito speciale formulata con riguardo a taluni soltanto dei reati contestati al medesimo imputato, nel caso in cui tra di essi compresi reati puniti con la pena dell'ergastolo, preclusivi dell'accesso a tale rito, nonché reati sanzionati con pena diversa, che, viceversa, lo consentono, ostando alla separazione delle imputazioni il disposto degli artt. 438, comma 1 e 440, comma 1, cod. proc. pen. e la finalità deflattiva del rito.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/11/2023, n. 7686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7686 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2023 |
Testo completo
0768 6-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 1179/23 Giacomo Rocchi UP 3/11/2023 Micaela Serena Curami Eva Toscani Relatore - R.G.N. 17370/23 Carlo Renoldi Vincenzo Galati ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OV OR, nato a [...] il [...], ZO MI, nato a [...] il [...], ZO CI, nato il [...] in [...], avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli in data 15/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso di CI ZO e il rigetto dei ricorsi di MI ZO e OR OV;
uditi, l'avv. GE Razzino per LI TI in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori GO e CA CE, che ha concluso associandosi alle conclusioni del Procuratore generale, chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi e ha depositato le conclusioni e la nota spese;
l'avv. Sergio Bellotti per l'Associazione di volontariato Odv-Ets vittime del dovere, che ha concluso chiedendo il rigetto o l'inammissibilità dei ricorsi e ha depositato le conclusioni e la nota spese;
l'avv. Celeste Giliberti per la Fondazione Pol.I.S., che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata e ha depositato le conclusioni e la nota spese;
l l uditi, l'avv. Generoso Grasso in difesa di MI ZO, anche in sostituzione, come da nomina depositata in udienza, dell'avv. Cesare Amodio in difesa di CI ZO, il quale, preliminarmente, ha sottolineato che i furti di cui alle lettere A), B) e D) della rubrica sarebbero divenuti procedibili a querela e ha sollecitato la Corte di cassazione a valutare tale circostanza, concludendo per l'accoglimento dei motivi dei ricorsi, nonché l'avv. LE Pianese in difesa di OR OV, il quale ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso e chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 15 novembre 2022, la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la sentenza della Corte di assise di Napoli in data 7/06/2021 con la quale era stata pronunciata la condanna di OR OV e di MI ZO alla pena di 18 anni di reclusione in quanto riconosciuti colpevoli dei reati previsti dagli artt. 110, 624 e 625, nn. 2, 5 e 7 e 61, nn. 2 e 5, cod. pen. (capo A), dagli artt. 110, 624 e 625, nn. 2, 5 e 7 e 61, nn. 2 e 5, cod. pen. (capo B), dagli artt. 110 e 648-bis cod. pen. (capo C), dagli artt. 56, 624, 625, nn. 2, 5 e 7 e 61, nn. 2 e 5, cod. pen. (capo D), dagli artt. 110, 56, 628, commi primo, secondo e terzo, cod. pen., 61, n. 5, cod. pen. (capo E), dagli artt. 81, primo comma e 337 cod. pen. (capo F), dagli artt. 116, secondo comma, 575, 576, comma 5-bis, 61, n. 2, 582, commi primo e secondo, 585, 576, comma 5-bis, cod. pen. (capo G); nonché di CI ZO alla pena di 26 anni di reclusione per i reati di cui ai capi A), B), C), D), E), F) e G), quest'ultimo ritenuto nella forma dell'omicidio volontario, con condanna al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili, LI TI (in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori, GO e CA CE), GE CE, ZI AC, IS CE, NT CE, Fondazione Pol.I.S. e Associazione Vittime del Dovere.
1.1. Secondo quanto accertato all'esito dei giudizi di merito, la notte del 27 aprile 2020 i tre imputati erano impegnati, nel territorio del comune di Napoli, nella commissione alcuni di furti in banca, realizzati attraverso l'effrazione dello sportello automatico. Dopo avere tentato di sfondare una vetrina blindata di un istituto di credito, essi erano stati rinvenuti da una pattuglia della polizia nell'atto di asportare il totem che erogava le banconote. Il veicolo su cui i tre si trovavano (un'Audi) si era dato prontamente alla fuga, speronando l'autovettura delle Forze dell'ordine e squarciandole uno pneumatico. A quel punto era iniziato un inseguimento per le vie cittadine, con il veicolo dei fuggitivi tallonato da una "volante" della polizia nel frattempo sopraggiunta. Gli imputati, agevolati nella fuga dall'assenza di traffico, sia per l'ora notturna, sia per le disposizioni restrittive dovute all'emergenza pandemica, avevano imboccato, una prima volta, la strada 2 сел contromano, senza alcuna conseguenza. Indi, la vettura dei fuggitivi, sempre inseguita dalla "volante", aveva nuovamente imboccato la strada nel senso di marcia non consentito, appena uscita da una rotatoria. Poco prima della fine di tale strada, la vettura, che stava procedendo a circa 140 km/h, aveva impattato violentemente contro un veicolo della polizia municipale (una AT) che sopraggiungeva nell'opposto senso di marcia e che aveva cercato di sbarrare la strada agli uomini in fuga. A seguito dell'urto, che aveva danneggiato le due vetture, impossibilitate a proseguire la marcia, un poliziotto presente sulla AT, LE CE, era morto, mentre l'altro, OR Colucci, era rimasto ferito. Due dei fuggitivi erano stati rivenuti, feriti non gravemente, all'interno della vettura, mentre un terzo occupante, inizialmente dileguatosi, era stato successivamente reperito nel campo nomadi in cui i tre dimoravano.
1.2. I Giudici di merito hanno ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato avanzata dalle difese, sottolineando come, per il reato di omicidio volontario contestato al capo G), sia astrattamente applicabile la pena dell'ergastolo e considerato il limite di legge all'ammissione del rito speciale;
e hanno considerato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale formulata in relazione a tale divieto, che secondo le difese recherebbe un vulnus al diritto degli imputati di accedere al rito a prova contratta. Nel merito, incontroverso il profilo relativo all'elemento oggettivo del delitto di omicidio, le sentenze di merito hanno ritenuto che il conducente del veicolo in fuga avesse agito con dolo eventuale, essendosi dimostrato pronto a qualunque evenienza pur di sottrarsi alla cattura, ivi compresa la possibilità di impattare contro un veicolo della polizia o di terzi, come peraltro avvenuto in occasione del primo speronamento. A sostegno di tale ricostruzione, i Giudici di merito hanno evidenziato le gravissime violazioni delle regole della circolazione compiute dal conducente (fari spenti, velocità elevatissima, vari tratti percorsi contromano, tentativi di disfarsi degli inseguitori lanciando una chiave inglese e facendo cadere in strada la ruota di scorta); nonché, con riferimento agli attimi che avevano immediatamente preceduto l'impatto mortale: la volontaria percorrenza contromano della strada;
la velocità crescente della vettura;
l'assenza di manovre per evitare l'impatto, nonostante la presenza di uno spazio, sulla destra della carreggiata, che avrebbe consentito di non colpire il veicolo. E, anzi, è stato ritenuto, sulla scorta delle testimonianze degli agenti che assistettero alla scena, che l'Audi dei fuggitivi avesse virato a sinistra, puntando verso quella condotta dai poliziotti;
ricostruzione confermata dal fatto che, nell'immediatezza, due degli imputati avevano espressamente dichiarato di non essersi voluti fermare e di aver inteso scappare. Nei cinque secondi intercorsi, secondo la ricostruzione del consulente del Pubblico ministero, tra il momento in cui i due equipaggi si erano 3 M reciprocamente avvistati e quello dell'impatto, il conducente dell'Audi aveva deciso di andare avanti «a qualunque costo», compreso quello di uccidere gli agenti. Ritenuto sussistente il dolo eventuale nel conducente, i Giudici di merito hanno ritenuto di configurare, a carico degli altri due occupanti del veicolo in fuga, il concorso anomalo, con la diminuente del secondo comma dell'art. 116 cod. pen. Ai tre imputati sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche ed è stata applicata la continuazione tra i reati commessi nel corso delle azioni furtive, per complessivi 6 anni di reclusione, ridotti a 4 per il rito speciale richiesto.
2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione MI ZO e OR OV a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, avv.ti Generoso Grasso e LE Pianese. Le impugnazioni deducono cinque motivi di impugnazione, sostanzialmente sovrapponibili finanche nella loro veste grafica, sicché essi possono essere congiuntamente riassunti, peraltro nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, i ricorsi lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 15, 438 ss., 453 ss., 546, comma 1, lett. e) e 604, comma 4, cod. proc. pen. in relazione alla incompetenza funzionale della Corte di assise a decidere anche per i reati diversi da quelli puniti con la pena edittale dell'ergastolo e per i quali vi sia stata tempestiva richiesta di definizione del processo nella forma del giudizio abbreviato, con conseguente nullità di tutti gli atti precedenti, consecutivi e successivi;
e comunque per mancanza, contraddittorietà o, comunque, manifesta illogicità della motivazione adottata sul punto.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 15, 438 ss., 453 ss. cod. proc. pen. in relazione agli artt. 134 ss. Cost., 23 e ss. legge n. 87 del 1953, 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 111, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, e 117, primo comma, Cost., 5 e 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e 47 ss. della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla questione di illegittimità costituzionale prospettata dalla difesa circa la violazione del diritto al giudizio abbreviato determinata dalla estensione del divieto di accedervi ai reati connessi con quelli puniti con la pena dell'ergastolo e con la corrispondente mancata previsione dell'obbligo di separazione del processo rispetto alle imputazioni che avevano per oggetto delitti diversi, stante la mancata prospettazione di una integrazione probatoria che potesse collegare l'imputazione per omicidio a quelle ascritte nei capi da A) a F) della rubrica. м 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 42, 43, 61, n. 3, 589 e 590-bis cod. pen., 546, comma 1, lett. e), n. 1, cod. proc. pen. in relazione alla omessa riqualificazione del delitto di omicidio volontario di LE CE nella fattispecie di cui all'art. 589-bis, commi primo, quinto e sesto, cod. pen. e del delitto previsto dall'art. 582, commi primo e secondo, cod. pen. in danno di OR Colucci, nella fattispecie di cui all'art. 590-bis, commi primo, quinto e sesto, cod. pen., per carenza di dolo nella forma indiretta ed eventuale, essendo sussistente una chiara ipotesi di colpa con previsione, nonché per la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul punto. Le sentenze non avrebbero fatto corretta applicazione delle regole processuali dettate in materia di procedimento indiziario in relazione all'elemento soggettivo dell'omicidio, omettendo un completo scrutinio delle dichiarazioni dei soggetti coinvolti e di altri elementi di fatto emersi nel corso delle indagini e, dunque, non consentendo di apprezzare l'esistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
2.4. Con il quarto motivo, ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62-bis, 116, secondo comma, 63, 67 e 69 cod. pen., 546, comma 1, lett. e), n. 2, e 604, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla determinazione della pena per avere i Giudici di merito applicato due circostanze attenuanti a effetto comune, costituite dalle circostanze attenuanti generiche e dall'attenuante prevista dall'art. 116, secondo comma, cod. pen., ritenute prevalenti su tutte le aggravanti contestate, senza procedere a una doppia riduzione di pena nel massimo consentito come imposto dagli artt. 63, 67 e 69 cod. pen.
2.5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81, 132, 133 cod. pen., 533, comma 2 e 546, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. pen., nonché la mancanza di una specifica motivazione in relazione agli aumenti disposti, in applicazione della disciplina del reato continuato, per i reati cd. satelliti ascritti ai capi A), B), C), D), E), e F), con un aumento pari a 9 mesi di reclusione (ridotto a sei soltanto per effetto della diminuente stabilita per il rito speciale) di gran lunga superiore al minimo edittale previsto per ciascuno di essi, senza tenere in considerazione i criteri previsti dall'art. 133 cod. pen.
3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione anche CI OV a mezzo del difensore di fiducia, avv. Cesare Amodio, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 5 ш 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ricostruzione della volontarietà della condotta da parte dell'imputato. La Corte di assise di appello, a pag. 30, onde corroborare la convinzione per cui ZO abbia volontariamente "cercato" l'impatto letale con l'autovettura, attingerebbe a un suo precedente penale per rapina impropria per un fatto del tutto diverso, desumendone una spregiudicatezza» dell'imputato a sua volta suggestiva della volontarietà dell'impatto letale. Tale valutazione sarebbe connotata da manifesta illogicità, attingendo a dati extraprocessuali per ricostruire fantasiosamente caratterizzazioni personologiche che affonderebbero le loro radici epistemologiche in una colpa d'autore», rifiutata dal nostro ordinamento penale e costituzionale. E sullo stesso crinale d'illogicità si porrebbe la parallela affermazione secondo cui ZO, poco tempo prima, non aveva esitato a speronare altra vettura, sì da ritenere che egli fosse in grado di valutare, anche nei pochi secondi dall'avvistamento, la minore resistenza della AT rispetto all'Audi e che, pur di assicurarsi la fuga, si era assunto il rischio di provocare esiti infausti con la collisione. Valutazioni, queste, manifestamente illogiche, posto che, nelle particolari circostanze di tempo e di luogo, ZO non avrebbe potuto acquisire contezza del modello e delle caratteristiche dell'autovettura condotta dalla vittima, avuto riguardo sia ai soli 3 secondi intercorsi fra la visualizzazione dell'autovettura e lo scontro, sia al fatto che egli procedeva a fari spenti, in orario notturno. Le spontanee dichiarazioni di MI ZO nell'immediatezza del fatto verrebbero utilizzate dalla Corte al fine di provare ulteriormente la volontarietà dell'impatto letale. In realtà, dette dichiarazioni spontanee sarebbero affette da assoluta inutilizzabilità dibattimentale ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen. La modalità utilizzata rappresenterebbe un escamotage, funzionale ad aggirare il divieto assoluto di utilizzazione dibattimentale delle spontanee dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto imposto dal comma 7 dell'art. 350 cod. proc. pen., come "corretto" dalla declaratoria di incostituzionalità parziale intervenuta con sentenza del 23 maggio 1991, n. 259, tramite la quale il Giudice delle leggi ha inteso ribadire il divieto di trasmigrazione nel fascicolo dibattimentale delle risultanze di attività compiute in contesto non garantito.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'interpretazione offerta in ordine alla rilevanza da attribuire ai segni oggettivi del tentativo di salita sul cordolo da parte dell'Audi, che non avrebbe potuto superarlo in ragione della sua altezza;
sicché ove il 6 conducente avesse direzionato la macchina verso destra l'impatto con il cordolo avrebbe provocato danni alla parte anteriore laterale destra della vettura e un fortissimo attrito con lo pneumatico destro, potendone comportare lo squarciamento e compromettendo, definitivamente, ogni possibilità di fuga. Nondimeno, l'affermazione secondo cui la parte anteriore laterale destra dell'Audi e il cordolo non avrebbero presentato segni di reciproco contatto, sarebbe smentita dal fatto che, sul cordolo, in prossimità del punto di impatto, sarebbero state rinvenute tracce potenzialmente riconducibili all'impatto con la parte inferiore destra dell'Audi, come attestato dal consulente della difesa Piretti, secondo cui il consulente tecnico del Pubblico ministero avrebbe sottovalutato alcuni dati, come le incisioni poste sul cordolo spartitraffico, nonché la rottura della palina di sostegno al delineatore speciale di ostacoli posta alla destra dell'Audi in prossimità dei punto di impatto;
segni che, a suo parere, lascerebbero intendere che il conducente dell'Audi avesse tentato di evitare l'impatto sterzando alla propria destra. Ipotesi che sarebbe riscontrata dalle abrasioni del sotto-porta destro riscontrate sull'Audi anche dal consulente tecnico del Pubblico ministero, nonché da altri elementi e, in particolare: la presenza sul disco ruota posteriore destro dell'Audi di abrasioni da sfregamento di colore giallo, lo stesso del cordolo spartitraffico, procurate nella fase pre-impatto contro il cordolo spartitraffico posto alla destra dell'Audi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere accolti limitatamente alla misura dell'aumento di pena per la continuazione disposta con riferimento ai reati satellite di cui ai capi A), B), C), D), E), F) e G), per quest'ultimo capo limitatamente al delitto di lesioni, mentre, nel resto, le impugnazioni devono essere rigettate.
2. Muovendo dall'analisi del primo motivo dei ricorsi proposti da MI ZO e OR OV, osserva il Collegio che le argomentazioni difensive non possono essere accolte.
2.1. I ricorrenti hanno dedotto la nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. sia del provvedimento in data 19 novembre 2020 con cui il Giudice dell'udienza preliminare aveva disposto la trasmissione degli atti alla Corte di assise senza pronunciarsi sulla richiesta di abbreviato «secco» avanzata per i reati di cui ai capi A), B), C), D), E) ed F) e di abbreviato condizionato all'esame dei consulenti Piretti e Monfreda nonché al confronto tra essi ex art. 211 cod. proc. pen., in relazione ai reati ascritti al capo G); sia del decreto di giudizio immediato, che si assume viziato dalla medesima nullità del primo provvedimento in quanto «contaminato ex post dalla medesima patologia» da cui era affetto l'atto 7 successivo, che la richiesta di rito speciale avrebbe reso temporaneamente inefficace, sino alla trasmissione degli atti alla Corte di assise. Illegittima sarebbe, infatti, la decisione con cui la Corte di assise di appello ha respinto l'eccezione già formulata in primo grado, richiamando il principio di non regressione del processo e l'inscindibilità delle contestazioni ai fini della adesione al rito abbreviato;
ciò in quanto il rimedio approntato, costituito dalla sola riduzione di pena, non sarebbe stato satisfattivo del diritto al rito, obbligando comunque l'imputato ad affrontare una istruzione dibattimentale che non voleva sostenere. E del resto, mentre il divieto di richiedere il giudizio abbreviato solo per talune imputazioni si giustifica con il fatto che non si può rimettere alla volontà dell'imputato la scissione e/o separazione delle imputazioni alla luce del principio di unicità nella definizione del processo, nel caso di specie la scelta di non accedere al giudizio abbreviato per tutte le imputazioni sarebbe stata imposta agli imputati dalla legge n. 33 del 2019, sicché le due situazioni non potrebbero essere equiparate. Né sarebbe corretto richiamare, con la Corte di secondo grado, l'art. 438, comma 1, cod. proc. pen., ove si fa riferimento al «processo» definibile nelle forme del rito abbreviato e non l'art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., che afferma l'inammissibilità del rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo e non per i processi ove è contestato un tale delitto. Quanto, infine, al fatto che la difesa non avrebbe rappresentato un interesse concreto alla regressione del processo nella fase dell'udienza preliminare, dovendo con la riduzione di pena ex art. 442 cod. proc. pen. per i reati diversi da quello punito con l'ergastolo ritenersi garantito ed esaurito ogni possibile vantaggio derivante dalla scelta del rito, la difesa sottolinea che la parte avrebbe avuto un interesse ad accedere a un rito che si basa su una decisione allo stato degli atti di un giudice monocratico e professionale. Infine, l'esigenza di impedire le retrocessioni del processo dopo l'instaurazione di uno stato successivo, non potrebbe investire ogni tipo di nullità, ma solo quelle che possono essere «sanate» o «recuperate» nella fase successiva ove siano eccepite, mentre nel caso in esame la Corte di assise avrebbe riconosciuto soltanto i vantaggi riguardanti la riduzione di pena, rifiutando di ammettere il rito abbreviato per i reati per cui esso è consentito, anche stralciando il processo in due giudizi separati, in violazione dell'interesse dell'imputato a non fare emergere dai fatti contestati altre circostanze che avrebbero potuto comportare un aggravamento della pena o contestazioni suppletive per aggravanti o reati concorrenti.
2.2. Tanto premesso, deve osservarsi, innanzitutto, che l'art. 438, comma 1- bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a), legge 12 aprile 2019, n. 33, stabilisce che «non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo». Detta limitazione è stata ritenuta legittima dalla sentenza n. 260/2020 della Corte costituzionale, secondo cui la scelta compiuta dal legislatore, in occasione della novella del 2019, di precludere l'accesso al giudizio се abbreviato agli imputati di delitti puniti con la pena dell'ergastolo non può essere qualificata né in termini di manifesta irragionevolezza, né di arbitrarietà. Su tale premessa, il Giudice dell'udienza preliminare ha correttamente disposto la trasmissione alla Corte di assise degli atti relativi all'intero procedimento, senza procedere ad alcuno stralcio per i reati che, in quanto puniti con la pena temporanea, avrebbero potuto essere giudicati con il rito abbreviato. Tale decisione, infatti, è pienamente in linea con il principio, qui condiviso e ribadito, secondo il quale, mentre nell'ipotesi di processo soggettivamente cumulativo la personalizzazione della responsabilità penale e la individualità di ogni singola posizione personale consentono, specie in presenza di differenziate situazioni probatorie, la separazione dal processo principale delle posizioni di singoli imputati cui può essere applicato il rito abbreviato in luogo di quello ordinario, altrettanto non può avvenire nel caso di processo oggettivamente cumulativo, nel quale, cioè, si faccia carico di una pluralità di contestazioni ad un imputato in caso di processo cumulativo, sicché l'imputato che intenda presentare richiesta di giudizio abbreviato, ha l'obbligo di formularla - a pena di inammissibilità - con riferimento alla totalità degli addebiti (Sez. 1, n. 4123 del 21/11/1990, Zuffrano, Rv. 186054 - 01; Sez. 2, n. 20575 del 27/03/2008, Di Paola, Rv. 240510-01). Infatti, come emerge dal tenore letterale dell'art. 438, comma 1, cod. proc. pen., l'imputato può chiedere che «il processo sia definito nell'udienza preliminare», di tal che il processo stesso, indifferentemente relativo a uno o più reati, deve essere definito nella sua interezza con riferimento a ciascun singolo imputato (Sez. 6, n. 7911 del 3/06/1998, Manna, Rv. 211381 01). In tale ipotesi, invero, permane, per via della connessione, l'unicità del processo e non è possibile l'adozione del rito speciale per parte delle imputazioni e l'adozione del rito ordinario per la restante parte, come risulta dal testo dell'art. 440, comma 1, cod. proc. pen., che consente il giudizio abbreviato solo quando, allo stato degli atti, sia possibile definire il processo», cioè definire tutte le accuse in, appunto, un unico processo (in termini Sez. 1, n. 9142 del 10/06/1999, Contarini, Rv. 214012 - 01; Sez. 5, n. 12525 del 28/06/2000, Buscicchio, Rv. 217460 - 01). La contraria soluzione, con la conseguente moltiplicazione dei giudizi, frustrerebbe la ratio dell'introduzione del rito abbreviato, finalizzata alla deflazione attraverso procedure rapide, con la prospettiva per l'imputato di un significativo sconto di pena (Sez. 6, n. 9344 del 7/07/1995, Argentano, Rv. 202995 - 01; Sez. 1, n. 380 del 19/11/1999, dep. 2000, Favara, Rv. 215138 - 01) e renderebbe ingiustificato l'effetto premiale derivante dal rito speciale, previsto dal legislatore proprio per evitare la fase dibattimentale per ciascun processo e non certo per il singolo reato (Sez. 4, n. 30096 del 5/07/2006, Arcari, Rv. 235182 - 01; in termini Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015, dep. 2016, Branchi, Rv. 266479 - 01). я Pienamente condivisibile è, dunque, la decisione della Corte di assise, la quale, con l'ordinanza resa il 23 dicembre 2020, ha respinto la eccezione di nullità formulata dalla difesa, richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo quale è comunque possibile, all'esito del giudizio ordinario, recuperare la riduzione della pena ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. ed escludendo, invece, la regressione del procedimento, con i suoi effetti negativi sulla durata ragionevole del procedimento (Sez. U, n. 20214 del 27/03/2014, Frija, Rv. 259078 01); e considerata, altresì, la mancanza, nel caso di specie, di un interesse delle parti all'ammissione al giudizio abbreviato parziale che possa considerarsi meritevole di tutela. Come ricordato, infatti, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 260 del 2020,non esiste un diritto dell'imputato a ottenere la celebrazione del processo «a porte chiuse», a tutela della propria dignità e riservatezza, rappresentando il principio della pubblicità del processo, specialmente per i reati più gravi, un connotato identitario dello Stato di diritto, a tutela dell'imparzialità e dell'obiettività dell'amministrazione della giustizia, attraverso il controllo dell'opinione pubblica. Né l'ammissione del rito abbreviato comporta, in termini assoluti, una impermeabilità del giudizio a eventuali contestazioni suppletive (cfr. Sez. U, n. 5788 del 18/04/2019, dep. 2020, Halan, Rv. 277706-01, che in caso di giudizio abbreviato condizionato a integrazione probatoria a norma dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. o nel quale l'integrazione probatoria sia stata disposta a norma dell'art. 441, comma 5, stesso codice, consente la modifica dell'imputazione per i fatti emergenti dai predetti esiti istruttori e nei limiti previsti dall'art. 423 cod. proc. pen.), sicché anche sotto tale profilo le censure difensive sono infondate.
3. Manifestamente infondato è, poi, il secondo motivo dei due predetti ricorsi.
3.1. La difesa ha dedotto che la mancata previsione, nella disciplina concernente il giudizio abbreviato, della possibilità di chiedere l'accesso al rito deflattivo per i reati connessi a quello per cui è prevista la preclusione, contrasterebbe con i principi ricavabili dalle sentenze della Corte costituzionale, secondo cui il diritto di accedere al rito abbreviato non potrebbe subire alcuna limitazione da scelte del pubblico ministero inerenti all'imputazione, tanto è vero che, in caso di sua mutazione, si riaprirebbero i termini per un esercizio di tale diritto. Sempre secondo i ricorrenti, inoltre, il descritto assetto normativo contrasterebbe con ulteriori parametri costituzionali, quali: l'art. 3 Cost., secondo cui la scelta legislativa deve essere ragionevole e non deve determinare differenziazioni che compromettano i diritti del cittadino di fronte al potere dello Stato, senza un bilanciamento dei beni e valori in gioco;
gli artt. 24, primo e secondo comma e 25, primo comma, Cost., venendo compromesso sia il diritto di agire in giudizio nei termini e con le modalità processuali che il cittadino ritiene 10 ch più confacenti al suo diritto di difesa, sia il principio del giudice naturale precostituito per legge, comprimibile dalla pubblica accusa attraverso l'eventuale inserimento, nella rubrica della imputazione, di una moltitudine di reati accanto al delitto punito con l'ergastolo, determinando, anche per essi, la individuazione di un giudice diverso da quello naturale;
l'art. 111. Cost., atteso che precludere all'imputato l'accesso a un'opzione processuale in conseguenza della scelta di un'altra parte processuale (il pubblico ministero) sarebbe in contrasto con l'essenza del giusto processo;
gli artt. 5 e 6 Cedu e 47 Cdfue (cd. Carta di Nizza), costituenti parametri costituzionali interposti ex art. 117 Cost., le cui garanzie, riconosciute come principi fondamentali, quale quello del giudice precostituito per legge, sarebbero violate dalla legge n. 33 del 2019. 3.2. Tanto premesso, si è già osservato come la Consulta abbia ritenuto ragionevole, e come tale costituzionalmente legittima, la scelta del legislatore di sottrarre taluni delitti alla celebrazione con il rito a prova contratta, avuto riguardo alla loro obiettiva gravità e al connesso allarme sociale che essi determinano. Ebbene, le censure difensive realizzano, sostanzialmente, una riproposizione dei medesimi argomenti già ritenuti non fondati dal Giudice delle leggi, di tal che esse devono ritenersi manifestamente infondate. Quanto, poi, ai reati per i quali l'accesso al giudizio premiale è consentito, connessi a quelli per cui il rito speciale è invece precluso, si è già osservato come i principi di efficienza e di ragionevole durata del processo posti dall'art. 111 Cost. giustifichino pienamente, anche per evitare un eventuale contrasto di giudicati, la applicazione, per ciascuna violazione, del rito ordinario, impedendo, da un lato, una antieconomica frammentazione della regiudicanda e realizzando, dall'altro lato, un effetto complessivamente satisfattivo degli interessi difensivi attraverso il recupero della premialità riconosciuto dall'art. 438 cod. proc. pen.
4. Infondato è il terzo motivo dei due primi ricorsi, secondo cui le sentenze non avrebbero fatto corretta applicazione delle regole processuali dettate dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., in materia di procedimento indiziario, in relazione all'elemento soggettivo dell'omicidio, omettendo un completo scrutinio delle dichiarazioni dei soggetti coinvolti e di altri elementi di fatto emersi nel corso delle indagini. Si opina, infatti, che a carico degli imputati sarebbe emerso, in concreto, il solo elemento indiziario dell'aver tenuto una velocità eccessiva, cui sarebbe conseguito lo scontro frontale con un veicolo che aveva tenuto una condotta parimenti imprudente. In definitiva, non sarebbe stata osservata la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio dettata dall'art. 533 cod. proc. pen.
4.1. Va premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ricorre il dolo eventuale quando l'agente si sia chiaramente rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver 11 considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso per il caso in cui si verifichi;
e che ricorre, invece, la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261104 - 01; Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017, Schettino, Rv. 270776 01; Sez. 6, n. 47152 del 18/10/2022, De Pieri, Rv. 284330 01). - Dunque, per la sussistenza del dolo eventuale deve potersi concludere, sul piano del giudizio controfattuale, che egli non si sarebbe trattenuto dal porre in essere la condotta illecita, neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento medesimo (Sez. 1, n. 8561 del 11/02/2015, De Luca, Rv. 262881 - 01; Sez. 1, n. 18220 del 11/03/2015, Beti, Rv. 263856 - 01). E a tal fine è stato affermato che l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'iter e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa;
b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto;
e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali;
f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione;
h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione (Sez. 5, n. 23992 del 23/02/2015, A., Rv. 265306 01; Sez. 4, n. 14663 del 08/03/2018, A., Rv. 273014-01).
4.2. A tali coordinate sistematiche, diversamente da quanto opinato dalla difesa, si sono uniformate le due pronunce di merito, prendendo in considerazioni taluni indici rivelatori, secondo la non irragionevole valutazione compiuta all'esito dell'istruttoria, della avvenuta rappresentazione, in capo al conducente del veicolo, della concreta probabilità dello scontro con il veicolo che procedeva in senso contrario e, con esso, del verificarsi della morte degli occupanti, senza tuttavia recedere e, anzi, progredendo verso il fatale epilogo del tentativo di fuggire. Le due sentenze, infatti, hanno sottolineato, in premessa, la grossolana e consapevole violazione delle regole prevenzionistico-cautelari del codice della strada specificamente preordinate a impedire che il traffico veicolare possa determinare un incidente dal quale derivino gravi conseguenze per l'incolumità individuale: dalla elevatissima velocità tenuta dalla vettura dei fuggitivi, finanche incrementata negli istanti che avevano preceduto l'impatto mortale (secondo quanto riportato dal consulente tecnico del Pubblico ministero, ing. Fabio Monfreda, la velocità media di crociera della vettura, pari a 138 km/h, era aumentata, risultando, al momento dell'impatto, pari a 140 km/h), all'avere imboccato la strada contromano, con manovra certamente volontaria, come 12 ch ammesso da CI IC e da OR ZO in sede di interrogatorio dinanzi al Pubblico ministero (e, dunque, non soltanto nell'immediatezza alla polizia giudiziaria, come invece dedotto con il primo motivo del ricorso di CI ZO), cui aveva fatto seguito il conseguimento, da parte dell'Audi, di un ulteriore margine rispetto agli inseguitori;
sino alla mancata attivazione delle luci dei fari, che rendeva la macchina in fuga meno individuabile dalle Forze dell'ordine. In ogni caso, ciò che è stato evidenziato al fine di affermare il carattere doloso dell'evento è il fatto che il conducente si fosse accorto della presenza, al termine della salita, della vettura occupata dalle due persone offese, che aveva i dispositivi di segnalazione attivi e considerata la visibilità garantita da buone condizioni di luce e dal fatto che la strada si sviluppava lungo un rettilineo con curva dolce che non pregiudicava la visuale, e che, nondimeno, anziché effettuare la possibile manovra per evitare l'impatto, virando verso la parte destra della carreggiata, il veicolo in fuga aveva puntato direttamente verso la AT della Polizia. Invero, con accertamento fattuale chiaramente non censurabile in sede di legittimità, le due sentenze di merito hanno evidenziato come l'assenza di tracce sul cordolo che si trovava sul margine destro della carreggiata nonché sulla carrozzeria dell'Audi consentisse di escludere che il conducente del mezzo avesse effettuato un tentativo di sterzata sulla destra per evitare l'impatto, come invece ipotizzato dalla difesa. Un tentativo che, secondo quanto riferito dall'ing. Monfreda, consulente del Pubblico ministero, l'Audi ben avrebbe potuto effettuare, avendo a disposizione il relativo spazio, posto che l'impatto tra i due veicoli si era verificato a circa 2,10 metri dal cordolo posto sulla destra della carreggiata;
e tenuto conto del fatto che, nell'opposta evenienza, i segni dello scontro sarebbero stati localizzati più al centro della parte anteriore dell'Audi. Dunque, la vettura condotta dai fuggitivi si era diretta verso la macchina della Polizia, virando leggermente a sinistra, conformemente a quanto riferito dai testi OR Colucci (che si trovava a bordo del veicolo speronato, su cui sedeva anche CE) e da MI NT (a bordo della Volante 9» che era all'inseguimento dei fuggitivi) e secondo quanto confermato dall'assenza di tracce di frenata. Non potendo, del resto, la AT della Polizia tentare di spostarsi sulla destra, atteso che la presenza di veicoli parcheggiati lungo il bordo esterno di quella carreggiata non concedeva lo spazio necessario, secondo quanto evidenziato, ancora una volta, dall'ing. Monfreda, il quale ha, altresì, sottolineato come il tempo intercorrente tra il reciproco avvistamento da parte degli occupanti delle due vetture e quello dell'impatto, fosse stato di cinque secondi, certamente sufficiente a tentare la descritta manovra di emergenza da parte del conducente dell'Audi, che l'assenza di tracce di frenata aveva però imposto di escludere. E a riprova del fatto che la virata verso sinistra era stata il frutto di una scelta deliberata, le sentenze hanno anche messo in luce che, nel corso dell'udienza del 31 marzo 2021, CI ZO aveva dichiarato: 13 ch Non mi sono voluto fermare, io volevo tentare di scappare», a riprova del fatto che intendeva guadagnare la fuga a tutti i costi, come peraltro confermato, durante l'interrogatorio, anche da MI ZO. Detta conclusione è stata, altresì, non illogicamente argomentata dalla circostanza che, pochissimo tempo prima, non appena scoperti durante il tentativo di furto, il conducente dell'Audi non aveva esitato a speronare un'altra vettura e che, in precedenza, egli aveva riportato una condanna per rapina impropria a seguito dello speronamento di una vettura della polizia;
per giungere così alla coerente conclusione per cui, seppure nella concitazione del momento e nel brevissimo tempo di reazione concessogli, CI IC aveva deciso di continuare nella sua condotta di guida e che, invece di cercare di evitare l'impatto tenendosi sulla destra della carreggiata, si era diretto contro la vettura della Polizia che ostacolava il passaggio dell'Audi.
4.3. A fronte di tale puntuale ricostruzione svolta dalle due sentenze di merito, che fornisce corretta applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza per affermare la natura dolosa dei fatti contestati al capo G), le censure difensive hanno tentato di aggredire, in maniera tuttavia inefficace, i singoli indici fattuali valorizzati dai Giudici di primo e secondo grado. Quanto, in particolare, al percorso contromano intrapreso ad alta velocità su Calata Capodichino dall'Audi condotta da CI ZO, la tesi difensiva è che non si sarebbe al cospetto di un atto di volontà, quanto di una scelta naturale, posto che, secondo quanto dichiarato dal consulente del Pubblico ministero, ing. Monfreda, la strada percorsa sarebbe stata quella «che raccordava meglio», ossia che poteva essere percorsa senza subire «forti sterzate a destra e a sinistra>> e tenuto conto della presenza di un cordolo sulla parte destra della carreggiata. A ben vedere, tuttavia, tale argomento prova troppo, posto che non dimostra affatto che il conducente del veicolo in fuga non abbia deliberatamente percorso contromano la strada in questione. Né appare conferente l'ulteriore argomento difensivo secondo cui ove l'Audi avesse imboccato il senso di marcia corretto, sarebbe stato possibile avere una più agevole via di fuga, considerata l'impossibilità di intervenire per la «Volante Secondigliano 11» a bordo della quale si trovava CE, la quale si sarebbe trovava al di là dello spartitraffico. E' appena il caso di osservare, al riguardo, che non è stato accertato che il veicolo della Polizia fosse immediatamente visibile nel momento in cui la Calata era stata imboccata, all'uscita della rotatoria e che esso non lo sia diventato soltanto dopo che l'Audi aveva percorso un primo tratto di strada. Quanto, poi, all'affermazione secondo cui l'equipaggio in fuga non sarebbe stato a conoscenza del fatto che il loro veicolo avesse i fari spenti, in disparte carattere fattuale dell'argomentazione, deve comunque osservarsi che tale ipotesi difensiva è smentita dalla sua stessa premessa, ovvero che i fuggitivi avessero 14 سل deciso, in origine, di spegnere le luci dell'auto per non essere visti durante l'esecuzione del furto presso lo sportello della banca. In relazione, poi, all'aumento di velocità dell'Audi e al fatto che essa fosse stata indirizzata contro il veicolo della Polizia, la difesa ha evidenziato che se la ricostruzione fosse corretta, dovrebbe ammettersi che ZO avrebbe dovuto rispondere a titolo di dolo diretto e non meramente eventuale. Anche in questo caso, tuttavia, è appena il caso di osservare che, nella ricostruzione accolta dalla due sentenze, ZO non si era certamente rappresentato in termini di certezza la morte di taluno dei componenti dell'equipaggio (posto che, in una siffatta evenienza avrebbe effettivamente dovuto risponderne a titolo di dolo diretto), quanto che l'impatto, ad elevatissima velocità, contro la vettura della Polizia potesse condurre al risultato offensivo poi realizzatosi, non astenendosi, purtuttavia, da tale condotta antigiuridica in quanto, per lui, l'obiettivo precipuo e irrinunciabile era quello di sottrarsi alla cattura (si già ricordato, al riguardo, che egli aveva dichiarato in udienza: «Non mi sono voluto fermare, io volevo tentare di scappare>>). Quanto, infine, all'ulteriore argomentazione difensiva, secondo cui l'Audi avrebbe cercato di evitare l'impatto sterzando repentinamente sulla destra, tale assunto, come già osservato, è stato smentito, con argomentazione fattuale non sindacabile in questa sede, alla stregua di due specifiche circostanze di fatto. La prima riguarda il fatto che né il lato destro della carrozzeria, né il cordolo posto all'esterno della carreggiata recavano segni di un qualsivoglia contatto, a dimostrazione del fatto che il veicolo non si era spostato sulla destra per evitare il contatto. Nell'accogliere tale ricostruzione, sostanzialmente corrispondente a quella offerta dal consulente del Pubblico ministero, la Corte territoriale ha comunque preso in esame quanto rilevato dal consulente della difesa di CI ZO, Piretti, le cui argomentazioni sono alla base delle censure mosse con il secondo motivo del suo ricorso. Sul punto, va evidenziato come tali doglianze abbiano un carattere sostanzialmente reiterativo, avendo la Corte di secondo grado sottolineato l'assenza di riscontri oggettivi alla tesi secondo cui l'Audi avesse cercato di salire sul cordolo, venendo reindirizzata verso la parte sinistra della carreggiata: ciò in quanto, considerata l'elevata velocità del veicolo, l'eventuale impatto con il cordolo avrebbe provocato danni alla sua parte anteriore laterale destra e allo pneumatico destro, laddove nessuna strisciatura o ammaccatura era stata ivi rinvenuta, né erano stati repertati i segni di uno «scarrocciamento gommoso riconducibili allo pneumatico del veicolo». Al contrario la presenza di abrasioni di colore giallo nel sotto porta destro dell'Audi e sul disco della ruota posteriore destra del veicolo sono state spiegate, in maniera niente affatto illogica, quale effetto della rototraslazione subita dall'Audi proprio a seguito dello scontro con la AT, cui aveva fatto seguito l'impatto del cerchio della ruota posteriore 15 ch destra con la palina, trovata nella parte sinistra della strada a una distanza di sedici metri. Dinamica coincidente con la testimonianza oculare di MI NT. La seconda circostanza fattuale, del tutto assorbente, concerne la presenza dei segni dell'impatto sulla parte anteriore sinistra sia del veicolo dei fuggitivi, sia della "volante" della Polizia, a dimostrazione che al momento dello scontro la prima aveva deviato verso la parte sinistra della carreggiata. Ciò che, come detto, ha confermato quanto riferito dal teste OR Colucci, assistente della Polizia di Stato, passeggero della «Volante Secondigliano 11», condotta da LE CE. L'affermazione, ribadita dalla Corte territoriale, che IO ZO intendeva guadagnarsi la fuga «a tutti i costi», rende aspecifica la deduzione difensiva circa il mancato esperimento del cd. giudizio controfattuale, volto a verificare se l'agente si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita ove avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento. Ne consegue, conclusivamente, l'infondatezza del terzo motivo dei ricorsi di MI ZO e di OR OV e dei due motivi del ricorso di CI ZO.
5. Venendo, quindi, al quarto motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di MI ZO e di OR OV, la difesa opina che mentre la sentenza di primo grado aveva apportato una sola diminuzione di pena nella misura di 1/3, anziché la doppia riduzione, come richiesto, invece, dal combinato disposto degli artt. 69, secondo comma, 63, secondo comma e 67 cod. pen., la Corte di assise di appello, con motivazione apparente, avrebbe affermato la legittimità della riduzione, che si aggirerebbe intorno a 1/6 per ciascuna attenuante. Detta operazione, tuttavia, proprio per le dimensioni della riduzione applicata, avrebbe dovuto essere sorretta da un adeguato apparato giustificativo, tale non potendo invece ritenersi il mero riferimento alla gravità della condotta e alla personalità degli imputati, contraddetta dalla positiva condotta processuale e dal mero ruolo di trasportati.
5.1. Osserva sul punto il Collegio che, in realtà, la sentenza di appello ha ben evidenziato come già la Corte di primo grado avesse espressamente precisato di aver operato una «riduzione complessiva» della pena pari a 7 anni di reclusione tenuto conto di tutte le circostanze attenuanti, in questo modo precisando di avere operato una doppia riduzione. Ovviamente essa non si è attestata nel massimo concedibile per ciascuna di esse, ben potendo del resto il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, quantificare in maniera non fissa l'entità di ciascuna riduzione. La mancata determinazione dell'ammontare preciso di quest'ultima per ciascuna delle attenuanti riconosciute è stata, in ogni caso, emendata dalla Corte di secondo grado. Essa, infatti, ha quantificato, alla luce dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., in 4 anni di reclusione la diminuzione da effettuare in forza e 16 h c del riconoscimento dell'art. 116 cod. pen. e in ulteriori 3 anni di reclusione per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto della gravità della condotta e dell'allarmante personalità degli imputati. Una motivazione, questa, che si è comunque mantenuta entro il perimetro di una fisiologica opinabilità di apprezzamento, senza esondare in una manifesta arbitrarietà valutativa, e che, come tale, si sottrae pienamente al sindacato di legittimità.
6. Fondato è, invece, il quinto motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di MI ZO e di OR OV. E trattandosi di questione non fondata su motivi esclusivamente personali, ai sensi dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., il relativo accoglimento si estende anche al terzo imputato, CI ZO, che pure non aveva proposto un identico motivo.
6.1. Secondo la difesa, non sarebbero state vagliate né la gravità del reato sotto il profilo oggettivo, nel caso di specie certamente contenuta, tenuto conto sia delle modalità dell'azione, caratterizzate dalla commissione dei reati in un contesto spazio-temporale circoscritto, sia del pericolo e del danno ai beni giuridici tutelati, assai contenuti in ragione della commissione dei reati nottetempo e, dunque, senza pericolo per terzi soggetti, né l'intensità del dolo, che seppure intenzionale e specifico, non sarebbe stato valutabile come «di estrema gravità». Quanto alla personalità e alla capacità a delinquere, gli imputati avrebbero manifestato resipiscenza e avrebbero cooperato a una rapida definizione processuale, come dimostrato dagli atti acquisiti al fascicolo processuale e dalle dichiarazioni rese nel corso del giudizio. In questo modo, i Giudici di merito non avrebbero tenuto conto sia dell'obbligo di motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite, in violazione delle indicazioni delle Sezioni unite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 01), sia dell'obbligo, affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 241/2015, di determinare la pena in misura tale da non comportare un aumento sproporzionato, come ictu oculi ricavabile per taluni reati, come il furto, la resistenza a pubblico ufficiale e le lesioni lievi, giungendo a un cumulo giuridico più gravoso di quello materiale, con illogica equiparazione, sul piano sanzionatorio, di ipotesi delittuose eterogenee tra loro in punto di disvalore.
6.2. Va premesso che secondo quanto affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice, nel determinare la pena complessiva in caso di reato continuato, oltre a individuare il reato più grave e a stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, in modo che sia rispettato rapporto di proporzione tra le pene anche in relazione agli altri illeciti accertati (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 -01). 17 сел Nel caso in esame, invero, la Corte di appello ha affermato che la sentenza di primo grado ha «finito per infliggere la irrisoria pena di mesi sei per i diversi reati contestati, livellando su un plafond minimale il quantum dei singoli aumenti, equiparando fattispecie delittuose profondamente diverse sotto il profilo dell'offensività, che (...) avrebbero meritato una ben più incisiva quantificazione»; per arrivare a concludere che «sin troppo benevolo calcolo operato dalla Corte di primo grado impedisce di operare ulteriori riduzioni». In questo modo, tuttavia, l'operazione logico-valutativa della Corte di secondo grado è stata articolata in termini del tutto generici, finendo per risultare speculare rispetto a quella compiuta dal Giudice di primo grado, che intenderebbe, invece, criticare. Infatti, la censura formulata nell'atto di appello in ordine alla eccessività della pena applicata per l'aumento delle violazioni meno gravi (come il furto della targa e i tentati furti aggravati) è stata sostanzialmente aggirata attraverso il riferimento alla tenuità della pena inflitta per quelle di maggiore gravità, in una sorta di compensazione che, di fatto, cela una valutazione sintetica dell'aumento complessivamente stabilito. Ma è evidente che, in tal modo, la Corte territoriale ha finito per realizzare proprio l'operazione che le Sezioni Unite, con la citata pronuncia, hanno censurato, laddove hanno affermato che il giudice, in sede di aumento per la continuazione, deve compiere una valutazione specifica per ogni singola ipotesi di reato ritenuta avvinta dal vincolo della continuazione.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere accolti limitatamente alla misura dell'aumento di pena per la continuazione con i reati satellite. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Napoli. Nel resto i ricorsi devono essere rigettati. Non incidendo i motivi accolti sull'interesse delle parti civili, le cui impugnazioni attenevano alle questioni sulla responsabilità degli imputati per i delitti di cui al capo G) ed essendo, rispetto a tale profili gli imputati soccombenti, essi devono essere, inoltre, condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili. Nel dettaglio, esse devono essere liquidate, ai sensi degli artt. 12 e 16, d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, tenuto conto - in relazione alle voci precisate nella nota spese depositata - dell'attività svolta e - delle questioni trattate, nella misura di complessivi 3.500 euro per LI TI, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale, nonché per la Fondazione Pol.i.s. e la Associazione di volontariato Odv-Ets vittime del dovere, cui devono aggiungersi, per tutte, gli accessori di legge, costituiti, ex art. 2, d.m. n. 55 del 2014, dalle spese forfettarie, da calcolarsi in misura del 15%, oltre all'IVA e al contributo per la Cassa previdenziale, da computarsi sull'imponibile. 18 ch
PER QUESTI MOTIVI
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura dell'aumento di pena per la continuazione con i reati satellite e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Napoli. Rigetta nel resto i ricorsi. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile TI LI in proprio e quale esercente la potestà genitoriale, che liquida in complessivi euro 3.500, oltre accessori di legge, nonché dalla parte civile Fondazione Pol.i.s. che liquida in euro 3.500, oltre accessori di legge, nonché dalla parte civile Assoc. di volontariato Odv-Ets vittime del dovere che liquida in euro 3.500 oltre accessori di legge. Così deciso in data 3 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Rocchi Carlo Renoldi семи CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione "enale Depositata in Cancelleria oggi Roma, li 2 1 FEB, 2024 . IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 19