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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 2325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2325 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. IN TO, nato a [...] il [...] 2. CR IM, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/11/2024 della Corte di appello di Catania Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
udito il Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ordine sia al delitto contestato, estinto per prescrizione, sia alle statuizioni civili;
udito l'Avv. Luigi Latino, difensore della parte civile, che si è riportato alle conclusioni scritte, che ha depositato unitamente alla nota spese;
uditi l'Avv. Giovanni AR, difensore di TO IN, e l'Avv. Rita VA AR CA, difensore di TO IN e, quale sostituto processuale dell'Avv. Antonino Grippaldi, difensore di IM CR, che hanno chiesto di accogliere i ricorsi dei loro assistiti. Penale Sent. Sez. 6 Num. 2325 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 01/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25 novembre 2024 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia emessa 17 gennaio 2022 dal Tribunale della stessa città, concesse le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena irrogata ad TO IN e IM CR e la provvisionale disposta in favore della parte civile;
ha revocato la condizione apposta al beneficio della sospensione condizionale della pena e ha confermato nel resto la sentenza di condanna degli imputati per il reato di cui agli artt. 110 e 368 cod. pen. 2. Avverso la sentenza di appello TO IN e IM CR, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto separati atti di ricorso per cassazione. 3. L'Avv. Giovanni AR, difensore di TO IN, ha dedotto i motivi di seguito indicati. 3.1. Con il primo motivo ha eccepito il difetto di correlazione fra i fatti contestati (e ricondotti al delitto di calunnia) e quelli ricostruiti dai Giudici di merito. La contestazione si caratterizzerebbe per il riferimento a due specifiche circostanze: accusa del delitto di abuso di ufficio nei confronti della persona offesa per l'adozione del decreto di sequestro preventivo di urgenza dell'Il novembre 2015 e rivelazione degli atti coperti dal segreto di ufficio, prima della esecuzione del sequestro. Di contro, la motivazione della Corte di appello opererebbe il riferimento all'intero contenuto dell'esposto con la valorizzazione di molte sue parti mai oggetto di contestazione. 3.2. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione di legge e la manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del contestato delitto di calunnia. Nell'esposto non vi sarebbe stata la descrizione diretta di fatti riconducibili ai delitti di abuso di ufficio e di rivelazione di atti segreti, stante il suo carattere estremamente generico. 3.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge per l'assenza di elementi dai quali desumere che il ricorrente avesse agito con la coscienza e volontà dell'altrui innocenza, non essendo stato riservato dalla sentenza alcuno spazio al tema della ricostruzione dell'effettivo patrimonio conoscitivo del ricorrente. 3.4. Con il quarto motivo ha censurato il provvedimento con cui è stata revocata l'ordinanza di estromissione della parte civile. Secondo il ricorrente, la Corte di appello non aveva il potere, in accoglimento del reclamo della parte civile, presentato fuori udienza, di riesaminare e revocare l'ordinanza con cui era 2 stata estromessa l'anzidetta parte. Avverso tale ordinanza sarebbe stato possibile soltanto proporre ricorso per cassazione, mentre il provvedimento di revoca sarebbe abnorme. Sarebbe irrituale, inoltre, il conferimento al nuovo difensore della parte civile — succeduto a quello precedente che aveva rinunciato al mandato — della procura speciale contemplata dall'art. 100 cod. proc. pen. Premesso che all'udienza del 14 giugno 2021 innanzi al Tribunale di Catania la persona offesa aveva dichiarato di nominare un nuovo rappresentante processuale, il ricorrente ha dedotto che non vi è dubbio che il verbale di udienza costituisce un atto pubblico, ma esso non può considerarsi sostitutivo della forma scritta (atto notarile o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata), richiesta ai fini del conferimento della procura speciale. La dichiarazione sarebbe stata al più idonea ad essere inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 122 cod. proc. pen., ma, di certo, non avrebbe avuto i requisiti della procura speciale richiesta per conferire lo specifico ius postulandi di cui all'art. 100 cod. proc. pen. Peraltro, proprio il difensore di parte civile, nell'atto di impugnazione del 9 settembre 2024 dell'ordinanza di esclusione adottata dalla Corte di appello il 4 luglio 2024, aveva affermato di essere procuratore speciale "giusta procura speciale rilasciata in data 20 luglio 2024", ad evidenziare che prima di quella data egli non lo era. La nomina del procuratore speciale, avvenuta il 14 giugno 2021, dovrebbe essere dichiarata inefficace, con conseguente estinzione del rapporto processuale civile, inserito nel processo penale. La Corte territoriale, infatti, avrebbe dovuto revocare le statuizioni civili assunte dal Giudice di primo grado e non avrebbe potuto valutare le richieste provenienti da una parte civile ormai non più esistente. 4. L'Avv. CA Rita VA AR, difensore di TO IN, ha dedotto i motivi di seguito indicati. 4.1. Con il primo motivo ha eccepito l'abnormità dell'ordinanza di rigetto adottata dalla Corte di appello in relazione alla sollevata eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, acquisite nell'ambito dell'autonomo procedimento a carico dell'imputato CR per il delitto di falso per soppressione. L'ordinanza presenterebbe un profilo decisorio che consentirebbe di attribuirle nella sostanza la qualità di una vera e propria sentenza. Tale decisione non si conformerebbe alle regole del giudizio di appello, che non contemplano alcuna parcellizzazione, così che l'eccezione sulla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni si sarebbe dovuta valutare unitamente a tutti gli altri motivi di 3 appello con la sentenza resa all'esito del giudizio. Inoltre, premesso che non può applicarsi alla vicenda in esame il disposto dell'art. 270 cod. proc. pen., come novellato dalla I. n. 7/2020, in vigore dal 1° settembre 2020, secondo il ricorrente, il contenuto della decisione assunta non rispetterebbe il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 51/2020, difettando il requisito della connessione ex art. 12 cod. proc. pen., a nulla rilevando quello di cui all'art. 371 cod. proc. pen. del collegamento investigativo. 4.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione alla omessa rilevazione della prescrizione del reato da parte della Corte di appello, tenuto conto delle sospensioni dei termini da attribuirsi ad istanze difensive. Tra queste ultime non dovrebbe computarsi quella che ha determinato la mancata celebrazione dell'udienza di appello del 29 febbraio 2024; tuttavia, il computo di tale termine ulteriore (dal 29 febbraio 2024 al 6 giugno 2024) avrebbe l'effetto di spostare il maturare della prescrizione dal 16 luglio 2024 al 26 ottobre 2024, che è comunque una data antecedente al 25 novembre 2024, in cui è stata emessa la sentenza di secondo grado. 5. L'Avv. Antonino Grippaldi, difensore di IM CR, ha dedotto i motivi di seguito indicati. 5.1. Con il primo motivo ha eccepito l'abnormità dell'ordinanza di riammissione della parte civile nel processo, dopo la sua estromissione. La questione relativa alla richiesta di esclusione della parte civile era stata già oggetto di contraddittorio, che doveva ritenersi concluso con l'emissione dell'ordinanza di estromissione della parte civile. Il difensore della persona offesa, pertanto, avrebbe dovuto impugnare l'ordinanza del 4 luglio 2024 con ricorso per cassazione, ma non chiederne la revoca alla Corte che l'aveva emessa. 5.2. Con il secondo motivo ha dedotto l'illegittimità dell'ordinanza del 30 settembre 2024 per violazione dell'art. 100 cod. proc. pen. La dichiarazione resa all'udienza del 14 giugno 2021 non potrebbe supplire alle forme richieste espressamente dall'art. 100 cod. proc. pen., ossia l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata. 5.3. Con il terzo motivo ha lamentato l'illegittimità dell'ordinanza del 7 dicembre 2023 per l'inosservanza dell'art. 270 cod. proc. pen., stante l'assenza di connessione fra i reati dei diversi procedimenti. 5.4. Con il quarto motivo ha dedotto il vizio della motivazione per il mancato riscontro del motivo di appello con il quale si era segnalata l'assenza dell'elemento oggettivo del delitto di calunnia. Il ricorrente non ha firmato l'esposto e la conoscenza dell'intenzione del prof. IN di presentare un 4 r';é7 esposto non sarebbe sufficiente per ritenerlo determinatore del reato di cui all'art. 368 cod. pen. 5.5. Con il quinto motivo ha lamentato il vizio della motivazione per il mancato riscontro del motivo di appello con il quale si era segnalata l'assenza dell'elemento soggettivo del delitto di calunnia. 5.6. Con il sesto motivo ha dedotto la violazione di legge rispetto alla mancata rilevazione dell'estinzione del delitto di calunnia prima della decisione assunta dalla Corte di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi vanno accolti nei termini ed entro i limiti di seguito indicati. 2. Va rilevato, innanzitutto, che sono fondati i motivi con cui i ricorrenti hanno dedotto l'estinzione del delitto di calunnia per intervenuta prescrizione. Come risulta dagli atti, il cui esame è consentito a questa Corte in ragione della natura processuale dell'eccezione sollevata, il termine di prescrizione di sette anni e mezzo, previsto per il delitto di calunnia ai sensi degli artt. 157 e 160 cod. pen., è stato sospeso, per i rinvii dovuti a impedimenti degli imputati e dei loro difensori, per complessivi 411 giorni (235 nel giudizio dinanzi al Tribunale e 176 in quello di appello), con la conseguenza che la prescrizione del reato, commesso il 2 dicembre 2015, è maturata nel mese di luglio 2024, ossia in data antecedente alla pronuncia di secondo grado, avvenuta il 25 novembre 2024. Considerato anche che le argomentazioni, di seguito illustrate, non consentono di ritenere fondati gli ulteriori motivi, oggetto dei ricorsi, ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. 3. Deve, in primo luogo, osservarsi che la presenza della parte civile impone l'esame dei motivi afferenti all'affermazione della responsabilità degli imputati e, prima ancora, delle eccezioni sollevate in merito alla legittimazione dell'anzidetta parte. Va ricordato, infatti, che il Supremo Consesso di questa Corte (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01), muovendo dal criterio di bilanciamento espresso dal Giudice delle leggi (sentenze n. 175 del 1971 e n. 275 del 1990, ordinanze nn. 300 e 362 del 1991), secondo cui l'equilibrio del sistema è garantito dalla possibilità per l'imputato di rinunciare alle cause estintive del reato (amnistia o prescrizione), ha confermato la prevalenza 5 dell'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, dovendosi privilegiare, in linea di principio, le esigenze di speditezza sottese al disposto dell'art. 129 cod. proc. pen. Le Sezioni Unite hanno osservato, però, che l'enunciato dell'art. 578 cod. proc. pen. dischiude, in presenza della parte civile, al giudice di appello la porta della "cognizione piena", con la conseguenza che il proscioglimento nel merito, secondo la regola dettata dall'art. 530, commi 1 e 2, cod. proc. pen., prevale sulle esigenze di speditezza, delle quali è espressione la declaratoria ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. La pronuncia anzidetta ha messo in luce che l'orientamento della giurisprudenza costituzionale - che aveva indicato nel diritto dell'imputato a rinunciare all'amnistia e alla prescrizione il punto di equilibrio sul quale riposa la legittimità costituzionale dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. - lasciava in ombra la regola per cui, in presenza della parte civile, il giudice è tenuto a valutare nel merito, anche al maturare di una causa estintiva del reato, il compendio probatorio già acquisito ai fini delle statuizioni civili. Ciò rende recessivo l'obbligo per il giudice di appello di attenersi a canoni di economia processuale rispetto al dovere di "conoscere" il merito della causa, aprendo in tal modo il varco alla tutela dei diritti fondamentali della persona imputata. L'accertamento del diritto al risarcimento del danno da reato implica, infatti, nel rispetto del contraddittorio, anche il diritto alla prova contraria, garantito a livello costituzionale dall'art. 111, terzo comma, Cost. e dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. in conformità all'art. 6, § 3, lett. d) CEDU. Divenendo recessiva l'esigenza di speditezza del processo, pur in presenza della causa estintiva e in assenza di rinuncia dell'imputato ad avvalersi della stessa, è logico che riemerga l'imperativo di assolvere l'imputato non solo a fronte dell'evidenza dell'innocenza, come espressamente previsto dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ma anche nel caso in cui, pur essendovi alcuni elementi probatori a carico, essi siano inidonei a fondare una dichiarazione di responsabilità penale secondo la regola di giudizio di cui all'art. 530, comma 2, del codice di rito. Tale soluzione ermeneutica, che concerne il caso dell'assoluzione nel merito in appello per mancanza o insufficienza di prova, pur a fronte di prescrizione maturata, non esaurisce, però, il perimetro applicativo dell'art. 578 cod. proc. pen. Con la pronuncia n. 46688 del 29 settembre 2016 (Schirru, Rv. 267885 - 01), infatti, le Sezioni unite hanno evidenziato che, qualora sia intervenuta la condanna in primo grado, l'art. 578 cod. proc. pen. attribuisce al giudice dell'impugnazione il potere di pronunciarsi, a margine della declaratoria della 6 causa di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, anche sugli interessi civili. Tanto in deroga alla regola generale per cui il potere di cognizione del giudice dell'impugnazione sugli interessi civili è accessorio alla pronuncia di una sentenza di condanna, in base al combinato disposto degli artt. 598 e 538 cod. proc. pen. Si è chiarito, quindi, che in base all'art. 578 cod. proc. pen. è riconosciuto al giudice dell'impugnazione il potere di accertare la responsabilità civile anche in caso di declaratoria di prescrizione del reato, ossia in difetto di condanna dell'imputato agli effetti penali. In definitiva, la disposizione dell'art. 578 cod. proc. pen. prevede eccezionalmente, in presenza della parte civile, da un lato, la cognizione piena sull'accusa penale del giudice di appello pur a fronte di prescrizione maturata;
dall'altro, il permanere del potere di cognizione del giudice di appello sugli interessi civili a seguito della declaratoria di prescrizione. Va ricordato, infine, che, con la recente sentenza del 28 marzo 2024, le Sezioni Unite hanno precisato che nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 - 01). 4. Tanto premesso, va rilevato che i motivi dei ricorsi, logicamente pregiudiziali, relativi alla legittimazione della parte civile, sono infondati e non possono essere accolti. 4.1. Secondo la prospettazione difensiva dei ricorrenti, sarebbe illegittima l'ordinanza con cui è stata revocata l'esclusione della parte civile, pur se al nuovo difensore di quest'ultima non era stata rilasciata procura speciale. Al riguardo va innzitutto rilevato che l'eccezione è stata tardivamente sollevata. Come risulta dagli atti, all'udienza del 14 giugno 2021, svoltasi dinanzi al Tribunale, la parte civile, dopo la rinuncia del precedente difensore Avv. Stefano Giordano, aveva nominato l'Avv. Luigi Latino come suo procuratore speciale. All'udienza del giudizio di appello del 6 giugno 2024, il nuovo difensore di TO IN aveva chiesto di revocare la costituzione di parte civile, per la 7 mancanza della procura speciale in capo al difensore che aveva concluso in primo grado. La Corte di appello si era riservata di decidere e all'udienza del 4 luglio 2024, in accoglimento dell'eccezione, aveva estromesso la parte civile dal giudizio. Prima dell'udienza del 16 settembre 2024, il difensore della persona offesa, già costituita parte civile, aveva depositato un'istanza con la quale aveva chiesto alla Corte di appello di revocare l'ordinanza resa il 4 luglio 2024, con la quale era stata disposta l'estromissione della parte civile. La Corte territoriale, dopo avere sollecitato il contraddittorio delle parti su tale richiesta, all'udienza del 30 settembre 2024, sciogliendo la riserva, aveva revocato l'ordinanza del 4 luglio 2024. Alla luce di tale cronologia degli eventi è evidente che l'eccezione è stata sollevata solo nel corso del giudizio di appello e, dunque, tardivamente, potendo venire in rilievo una nullità assoluta di ordine generale a regime intermedio, non rilevabile, né deducibile dopo la sentenza di primo grado (Sez. 3, n. 3176 del 10/10/2019, F., Rv. 278023 - 01). 4.2. Ferma la superiore e dirimente osservazione, può ad ogni modo aggiungersi che, come chiarito anche dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272169 - 01), la parte civile, sia essa costituita personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può stare in giudizio, come previsto dall'art. 100 cod. proc. pen., solo con il ministero di un difensore, munito di procura speciale, conferita con atto pubblico e scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persone abilitata, versandosi, dunque, in ipotesi di rappresentanza tecnica necessaria, con cui il legislatore ha inteso armonizzare la disciplina dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale con quella del processo civile. Se, dunque, la procura speciale prevista dagli artt. 76 e 122 cod. proc. pen. costituisce una manifestazione di volontà della parte mediante la quale in capo al procuratore, cui viene .conferito il mandato a costituirsi in nome e per conto proprio, si devolve la capacità di disporre delle posizioni giuridico-soggettive del rappresentato, la procura speciale di cui all'art. 100 cit. conferisce, invece, il solo mandato processuale di rappresentanza in giudizio, valendo nei due casi un medesimo termine («procura speciale») a significare due concetti giuridici nettamente diversi. Si è efficacemente puntualizzato che tale ultimo atto conferisce la rappresentanza tecnica in giudizio, ossia esclusivamente lo jus postulandi, attribuendo il potere di "compiere e ricevere [...] tutti gli atti del procedimento (art. 100, comma 4), necessari allo svolgimento dell'azione civile: si tratta di una 8 "capacità di schietto diritto processuale", che risponde ad un'esigenza prevalentemente pubblicistica (cfr. Sez. U., n. 44712 del 27/10/2004, P.C. in proc. Mazzarella, Rv. 229179 - 01). La procura speciale, che, a norma dell'art. 100, comma 2, cod. proc. pen., può anche essere apposta in calce o a margine della costituzioneyparte civile, non richiede necessariamente, secondo una pacifica giurisprudenza (Sez. U, n. 26549 del 11/07/2006, Scafi, Rv. 233974 - 01; Sez. 6, n. 14404 del 12/03/2019, Prudente, Rv. 275432 - 01), un atto sacramentale, ma può essere espressa in vario modo. Sempre in tema di procura speciale e per quanto di maggiore interesse nel presente procedimento, questa Corte ha già avuto modo di precisare che la designazione del nuovo difensore della parte civile comporta l'obbligo del rilascio, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., di una nuova procura speciale, la cui mancanza determina la cessazione della partecipazione al giudizio della parte e l'estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale (Sez. 1, n. 28293 del 12/04/2023, Masotina, Rv. 284994 - 01). La designazione di un nuovo difensore e procuratore speciale della parte civile richiede il conferimento di una nuova procura, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., anche se tale sostituzione avvenga nei gradi successivi al primo, perché il principio di immanenza della parte civile richiede comunque che essa sia presente in giudizio nelle forme della rappresentanza tecnica stabilite dalla legge. Si è affermato, infatti, che «è illegittima l'ordinanza con cui il giudice di merito rigetti la richiesta di esclusione della parte civile che abbia revocato il proprio difensore omettendo di rilasciare una nuova procura speciale al nuovo difensore, in quanto il principio di immanenza della parte civile non vale ad escludere il rispetto delle forme che regolano la sua presenza nel processo ed, in particolare, la previsione dell'art. 100 cod. proc. pen., per la quale la parte civile sta in giudizio a mezzo di un difensore munito di procura speciale, con la conseguenza che la designazione di un nuovo difensore comporta il rilascio di altra procura speciale al legale successivamente designato, a pena di nullità della costituzione» (Sez. 5, n. 3519 del 02/12/2009, dep. 2010, Boscolo, Rv. 245845 - 01; di seguito: Sez. 5, n. 34305 del 07/10/2020, Florio, Rv. 279975 - 01). Nel caso in esame, alla luce degli anzidetti principi va rilevato che non vi è dubbio che la parte civile, dopo la rinuncia del precedente difensore, era tenuta a rilasciare un'altra procura speciale al nuovo difensore. Tale procura, come correttamente ritenuto dal Collegio di appello, risulta, però, rilasciata in udienza dalla parte personalmente. 9 Muovendo dal rilievo che vi era una discrepanza tra il verbale riassuntivo e la trascrizione della fonoregistrazione, la Corte territoriale ha dato prevalenza a quest'ultima, ponendo in evidenza che la persona offesa, all'udienza del 14 giugno 2021 dinanzi al Tribunale, aveva dichiarato: "Formalizzo la nomina, in sostituzione dell'Avv. Giordano, dell'Avv. Luigi Latino come difensore a rappresentarmi in tutti gli atti, come procuratore speciale naturalmente". Con tale dichiarazione, secondo il Collegio di appello, la parte civile aveva rilasciato procura speciale al fine dello ius postulandi e il verbale di udienza faceva prova fino a querela di falso di quanto in esso attestato, trattandosi di atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Siffatte conclusioni sono corrette. La frase, pronunciata dalla parte civile in udienza, esprime chiaramente e univocamente la sua volontà di nominare l'Avv. Luigi Latino quale suo nuovo procuratore speciale, con il potere di compiere e ricevere tutti gli atti del procedimento, necessari per lo svolgimento dell'azione civile. Va ribadito, infatti, come già ricordato, che questa Corte (Sez. 3, n. 4676 del 22/10/2014, dep. 2015, M., Rv. 262473 - 01) ha già affermato che, nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio con il ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte. Né la validità di tale nomina può ritenersi inficiata dalla mancata autenticazione della firma della persona offesa. Va considerato, infatti, che la funzione dell'autenticazione di una firma è dare valore legale e certezza a dichiarazioni o istanze, soprattutto quando la legge lo richiede espressamente, garantendo la veridicità e la paternità della sottoscrizione. Nel caso in disamina, il rilascio della procura è avvenuto in udienza ed è stato riportato nel relativo verbale: ciò consente di affermare con certezza sia che la dichiarazione di nomina del nuovo procuratore speciale è stata effettuata, sia che è stata proprio la parte civile a formularla. Risultano soddisfatte, quindi, le esigenze poste a fondamento della previsione dell'autenticazione della sottoscrizione della procura speciale. Va aggiunto, al fine di dare risposta alle obiezioni del ricorrente TO IN, che è vero che questa Corte ha affermato che la presenza della parte in 10 udienza non è sufficiente al fine del rilascio della procura speciale (Sez. 5, n. 43479 del 18/03/2015, Palmieri, Rv. 265226 - 01). Va rilevato, tuttavia, che la menzionata pronuncia concerne un caso in cui la parte civile era presente, ma non aveva dichiarato alcunchè, mantenendo un atteggiamento passivo al riguardo. Nel caso in esame, invece, la parte civile non è rimasta silente, ma ha manifestato espressamente la sua volontà di nominare il nuovo procuratore speciale. 4.3. Deve essere disattesa anche la doglianza relativa all'abnormità del provvedimento con cui è stata riammessa la parte civile, dopo la sua revoca. Va anzitutto premesso che, secondo i principi generali più volte applicati da questa Corte, le ordinanze pronunciate nel corso del giudizio sono impugnabili, ove non diversamente disposto, unitamente al provvedimento finale della fase processuale in trattazione secondo quanto previsto dall'art. 586 cod. proc. pen. Generalmente una pronuncia in ordine ad eccezioni o rilievi, emessa nel corso del procedimento, è puramente strumentale alla decisione finale della fase e, come tale, non ha giuridica autonomia idonea a consentire l'impugnazione a sé stante (Sez. 1, n. 2964 del 01/07/1991, dep. 02/08/1991, Zacco ed altri, Rv. 188080 - 01). Posto quanto sopra, è anche vero che sono però ricorribili per cassazione i provvedimenti comunque affetti da abnormità. Infatti, a temperare il rigore del principio di tassatività delle impugnazioni, provvede — quale generale "valvola di sicurezza" del sistema -- proprio il rimedio della ricorribilità per cassazione del cosiddetto provvedimento abnorme;
locuzione che, già sotto il profilo semantico, evoca una fuoriuscita dell'atto dall'alveo della stessa "riconoscibilità sistematica" del provvedimento. Il fondamento della deroga, infatti, viene comunemente individuato nella sostanziale impossibilità di sussumere, all'interno degli ordinari e tassativi schemi classificatori degli atti impugnabili, quei provvedimenti talmente eccentrici rispetto al sistema processuale — e quindi tali da sfuggire a qualsiasi prevedibilità da parte del legislatore — da rendere non significativo il silenzio serbato dalla legge in ordine alla relativa impugnabilità. Sin dalla pronuncia delle Sezioni unite n. 17 del 10/12/1997, dep. 12/02/1998, Di Battista, Rv. 209603 - 01 si è affermato, infatti, che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare, quindi, tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema 11 organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (cfr. anche: Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv 215094 - 01; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv. 217244 -01; Sez. U, n. 19289 del 25/2/2004, Lustri, Rv. 227355 - 01). Nel caso di specie, l'ordinanza con cui è stata riammessa la parte civile si colloca all'interno del sistema processuale ed è epressione del potere del giudice di pronunciarsi in ordine ad eccezioni o rilievi, sollevati nel corso del procedimento. Né si ravvisa nell'ordinamento una norma che impedisce al giudice di revocare un precedente provvedimento, emesso nel corso del procedimento e non sottoposto a un particolare regime di impugnazione. 5. Passando agli altri motivi dei ricorsi, va rilevato che non può essere sollevata per la prima volta in questa sede la censura con cui il ricorrente TO IN ha denunciato la mancata corrispondenza tra i fatti contestati e quelli accertati dai Giudici di merito. Questa Corte, infatti, è ferma nel ritenere che la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo. Ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 6, n. 10094 del 22/02/2005, Ricco, Rv. 231833 - 01; Sez. 3, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886 - 01), come, invece, accaduto nel caso in esame. Giova ad ogni modo precisare che, secondo quanto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01). 12 Nel caso in esame, gli elementi essenziali dell'imputazione corrispondono a quelli posti a base delle conformi pronunce di condanna, venendo sempre in rilievo le false accuse rivolte alla persona offesa di avere dato corso a un sequestro con presupposti inesistenti e di avere rivelato segreti di ufficio in ordine all'esecuzione del sequestro. Tale corrispondenza e il riscontro dell'effettiva acquisita conoscenza in sede dibattimentale, da parte degli imputati, di tutti i fatti ed elementi di prova, utilizzati ai fini della decisione, valgono a far ritenere pienamente rispettato, nel caso di specie, il principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen. (e in ogni caso l'assenza di alcuna lesione dei relativi diritti di difesa), con la definitiva attestazione della radicale infondatezza dei motivi d'impugnazione sul punto sollevati dal ricorrente IN. 6. Sono privi di specificità i motivi, sollevati da entrambi i ricorrenti, relativi all'inutilizzabilità delle intecettazioni. Deve farsi rinvio al consolidato principio di diritto secondo cui costituisce specifico onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali, a pena di inammissibilità della censura, indicare gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato„ sì da potersene i-nferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01). Sarebbe stato necessario, invero, che i ricorrenti indicassero se ed in quale misura il giudice di merito avesse posto a sostegno della sua decisione gli elementi che si tacciano di inutilizzabilità e le ragioni per le quali questa non sia in grado di resistere senza la loro valorizzazione (Sez. 2, n. 669 del 01/02/2000, Carloni, Rv. 215408 - 01). Oneri, questi, non assolti dai ricorrenti. 6.1. Il ricorrente TO IN ha altresì lamentato che la decisione sull'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni è stata assunta con ordinanza, resa dalla Corte di appello nel corso del giudizio, anziché essere rimessa al suo esito. Nel ricorso, però, non è stato illustrato se e quale pregiudizio la pronuncia dell'ordinanza de qua abbia arrecato al diritto di difesa del predetto ricorrente. Tale specificazione, di contro, si rendeva necessaria tanto più in ragione del fatto che nessuna lesione è ictu °cuti ravvisabile nel caso di specie. 7. Meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello e tesi ad una non consentita rivalutazione sono i motivi con cui i 13 ricorrenti hanno censurato l'affermazione della loro responsabilità per il delitto di calunnia. Entrambi i Giudici del merito hanno premesso che le indagini, che avevano condotto a formulare l'attuale contestazione, avevano preso avvio da altra vicenda giudiziaria, svoltasi innanzi al Tribunale di Enna. In particolare, a seguito di una nota del Miur del 26 ottobre 2015, la Procura di Enna aveva iscritto a modello 45 il procedimento penale n. 4304/2015, nel corso del quale, essendo emersi elementi di reità a carico di taluni soggetti per i reati di concorso in abuso di ufficio e di invasione di edifici, era stato iscritto nel registro degli indagati, tra gli altri, anche IM CR. Tali ipotesi di reato avevano ad oggetto l'occupazione dei locali siti al piano terra dell'ospedale Umberto I di Enna, in uso alla società Fondo RO, di cui IM CR era legale rappresentante. Si assumeva, infatti, che l'Asp 4 di Enna avesse illecitamente concesso alla menzionata società alcuni locali dell'ospedale, da destinare ad aule per le lezioni e i laboratori della facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università rumena "Dunarea de Jos". Durante l'espletamento delle indagini, nell'ambito di quel procedimento, erano stati emessi due provvedimenti di sequestro nei confronti di IM CR, il quale, anziché attivare gli strumenti previsti dal codice per tutelarsi, aveva presentato un esposto nei confronti del Procuratore della Repubblica di Enna, addebitandogli condotte contra legem nell'espletamento delle funzioni giudiziarie. La Corte distrettuale, conformemente al Giudice di primo grado, ha ritenuto provato che IM CR, in qualità di determinatore, e TO IN, quale esecutore materiale, con denuncia del 23 novembre 2015, indirizzata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al Consiglio Superiore della Magistratura e al Ministro della Giustizia avevano incolpato, pur essendo a conoscenza della sua innocenza, Calogero Ferrotti, all'epoca dei fatti Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna, dei reati di abuso di ufficio e di rivelazione di segreti di ufficio. In particolare, i ricorrenti, con riguardo al reato di abuso di ufficio denunciato, avevano lamentato asseriti profili di illegittimità del decreto di sequestro preventivo di locali dell'anzidetto ospedale, adottato d'urgenza 1'11 novembre 2015 e convalidato dal Giudice per le indagini preliminari il 18 novembre 2015, pur avendo gli stessi omesso di proporre impugnazione nei termini di legge avverso il menzionato provvedimento. La Corte di appello ha rimarcato che, nell'esposto presentato, si era affermato che il reato di occupazione abusiva dei locali pubblici da parte del Fondo RO non poteva essere lontanamente immaginata, dato che vi 14 erano state delle intese formali con i responsabili dell'ASP 4 di Enna, ma il denunciante «aveva dimenticato di dire che il verbale di consegna dei locali era stato sottoscritto solo da CR e non anche dal rappresentante legale dell'ASP, che il direttore dell'ASP VA Fidelio, nel febbraio 2015, aveva disposto l'immediata rimozione di quanto allocato in alcune delle camere destinate alla degenza dei pazienti, sita al quarto piano dell'edificio, affinché fossero utilizzate per la loro ordinaria destinazione, e che, rilevando la mancanza delle necessarie autorizzazioni, aveva ordinato alla fine di ottobre 2015 alla Fondazione RO lo sgombero dei locali evidentemente occupati senza titolo». La Corte territoriale, attraverso puntuali indicazioni, ha sottolineato che tali circostanze erano note a CR e al suo difensore ben prima di presentare la denuncia, dalla quale poi ha avuto origine il procedimento che ci occupa, e tali elementi conducevano a ritenere che entrambi gli appellanti fossero perfettamente a conoscenza del fatto che il Procuratore Ferrotti, nell'indagare per i delitti di cui agli artt. 323, 326, 490 cod. pen., nel disporre il sequestro dei locali occupati dal "Fondo RO" presso l'ospedale Umberto I e nel ricercare attraverso le disposte perquisizioni l'originale del protocollo d'intesa tra l'Asp 4 e il Fondo RO, stesse semplicemente esercitando i poteri di indagine nel rispetto delle norme del codice di procedura penale. Riguardo al reato di rivelazione di segreti di ufficio, inoltre, la Corte di appello ha spiegato le ragioni per cui i ricorrenti erano a conoscenza del fatto che le notizie relative all'avvenuto sequestro dei locali dell'ospedale Umberto I di Enna, disposto dal Procuratore della Repubblica di Enna, erano state divulgate solo successivamente all'avvenuta notifica all'interessato del relativo decreto, dovendosi di conseguenza escludere la violazione dell'art. 326 cod. pen. Con particolare riferiemnto all'appello presentato da IM CR, che aveva affermato di non aver mai condiviso la presentazione dell'esposto, la Corte territoriale ha sottolineato che il contenuto delle intercettazioni, riportato nella sentenza di primo grado, dava conto dell'esatto contrario, giacché dell'elaborazione della denuncia CR era puntualmente informato (vedi le conversazioni di cui ai progressivi 761, 799, 800 del 20 novembre 2015, dalle quali emerge l'interesse di CR alla presentazione dell'esposto-denuncia). Siffatte argomentazioni resistono ai rilievi censori dei ricorrenti, risultando compiutamente delineati gli elementi costitutivi del delitto contestato agli imputati. Entrambi i Giudici di merito hanno adeguatamente motivato, infatti, in ordine non solo agli addebiti falsamente mossi alla persona offesa dagli imputati, ma anche al dolo di questi ultimi, ossia alla loro consapevolezza dell'innocenza 15 del calunniato, essendo essi a conoscenza delle vicende, che avevano determinato l'adozione del sequestro preventivo dei locali dell'ospedale, e del fatto che il provvedimento di sequestro era stato notificato all'interessato prima della diffusione della notizia. Così argomentando, il Collegio territoriale ha fatto buon governo dell'orientamento di questa Corte, secondo cui la prova dell'elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato (Sez. 6, n. 10289 del 22/01/2014, Lombardi Rv. 259336 - 01). L'impugnata pronuncia ha offerto, quindi, una congrua ed esaustiva giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dei ricorrenti, esponendo linearmente le conclusioni tratte dalla valutazione delle emergenze probatorie e puntualmente replicando alle deduzioni e ai rilievi svolti dalle difese. È orientamento costante di questa Corte quello secondo cui deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi, quali quelli con cui i ricorrenti hanno censurato i profili inerenti all'accertamento della loro responsabilità, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, puntualmente disattesi dalla Corte di merito, e che sono tesi a una diversa valutazione degli elementi probatori (Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, F., Rv. 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652 - 01; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, dep. 14/06/2007, P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893 - 01). 8. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione. Sulla base delle su esposte argomentazioni vanno confermate le relative statuizioni civili. 9. L'esito dei ricorsi comporta, conseguentemente, la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna gli imputati alla rifusione 16 delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Ferrotti Calogero, che liquida in complessivi euro 4.400,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 1° ottobre 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
udito il Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ordine sia al delitto contestato, estinto per prescrizione, sia alle statuizioni civili;
udito l'Avv. Luigi Latino, difensore della parte civile, che si è riportato alle conclusioni scritte, che ha depositato unitamente alla nota spese;
uditi l'Avv. Giovanni AR, difensore di TO IN, e l'Avv. Rita VA AR CA, difensore di TO IN e, quale sostituto processuale dell'Avv. Antonino Grippaldi, difensore di IM CR, che hanno chiesto di accogliere i ricorsi dei loro assistiti. Penale Sent. Sez. 6 Num. 2325 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 01/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25 novembre 2024 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia emessa 17 gennaio 2022 dal Tribunale della stessa città, concesse le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena irrogata ad TO IN e IM CR e la provvisionale disposta in favore della parte civile;
ha revocato la condizione apposta al beneficio della sospensione condizionale della pena e ha confermato nel resto la sentenza di condanna degli imputati per il reato di cui agli artt. 110 e 368 cod. pen. 2. Avverso la sentenza di appello TO IN e IM CR, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto separati atti di ricorso per cassazione. 3. L'Avv. Giovanni AR, difensore di TO IN, ha dedotto i motivi di seguito indicati. 3.1. Con il primo motivo ha eccepito il difetto di correlazione fra i fatti contestati (e ricondotti al delitto di calunnia) e quelli ricostruiti dai Giudici di merito. La contestazione si caratterizzerebbe per il riferimento a due specifiche circostanze: accusa del delitto di abuso di ufficio nei confronti della persona offesa per l'adozione del decreto di sequestro preventivo di urgenza dell'Il novembre 2015 e rivelazione degli atti coperti dal segreto di ufficio, prima della esecuzione del sequestro. Di contro, la motivazione della Corte di appello opererebbe il riferimento all'intero contenuto dell'esposto con la valorizzazione di molte sue parti mai oggetto di contestazione. 3.2. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione di legge e la manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del contestato delitto di calunnia. Nell'esposto non vi sarebbe stata la descrizione diretta di fatti riconducibili ai delitti di abuso di ufficio e di rivelazione di atti segreti, stante il suo carattere estremamente generico. 3.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge per l'assenza di elementi dai quali desumere che il ricorrente avesse agito con la coscienza e volontà dell'altrui innocenza, non essendo stato riservato dalla sentenza alcuno spazio al tema della ricostruzione dell'effettivo patrimonio conoscitivo del ricorrente. 3.4. Con il quarto motivo ha censurato il provvedimento con cui è stata revocata l'ordinanza di estromissione della parte civile. Secondo il ricorrente, la Corte di appello non aveva il potere, in accoglimento del reclamo della parte civile, presentato fuori udienza, di riesaminare e revocare l'ordinanza con cui era 2 stata estromessa l'anzidetta parte. Avverso tale ordinanza sarebbe stato possibile soltanto proporre ricorso per cassazione, mentre il provvedimento di revoca sarebbe abnorme. Sarebbe irrituale, inoltre, il conferimento al nuovo difensore della parte civile — succeduto a quello precedente che aveva rinunciato al mandato — della procura speciale contemplata dall'art. 100 cod. proc. pen. Premesso che all'udienza del 14 giugno 2021 innanzi al Tribunale di Catania la persona offesa aveva dichiarato di nominare un nuovo rappresentante processuale, il ricorrente ha dedotto che non vi è dubbio che il verbale di udienza costituisce un atto pubblico, ma esso non può considerarsi sostitutivo della forma scritta (atto notarile o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata), richiesta ai fini del conferimento della procura speciale. La dichiarazione sarebbe stata al più idonea ad essere inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 122 cod. proc. pen., ma, di certo, non avrebbe avuto i requisiti della procura speciale richiesta per conferire lo specifico ius postulandi di cui all'art. 100 cod. proc. pen. Peraltro, proprio il difensore di parte civile, nell'atto di impugnazione del 9 settembre 2024 dell'ordinanza di esclusione adottata dalla Corte di appello il 4 luglio 2024, aveva affermato di essere procuratore speciale "giusta procura speciale rilasciata in data 20 luglio 2024", ad evidenziare che prima di quella data egli non lo era. La nomina del procuratore speciale, avvenuta il 14 giugno 2021, dovrebbe essere dichiarata inefficace, con conseguente estinzione del rapporto processuale civile, inserito nel processo penale. La Corte territoriale, infatti, avrebbe dovuto revocare le statuizioni civili assunte dal Giudice di primo grado e non avrebbe potuto valutare le richieste provenienti da una parte civile ormai non più esistente. 4. L'Avv. CA Rita VA AR, difensore di TO IN, ha dedotto i motivi di seguito indicati. 4.1. Con il primo motivo ha eccepito l'abnormità dell'ordinanza di rigetto adottata dalla Corte di appello in relazione alla sollevata eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, acquisite nell'ambito dell'autonomo procedimento a carico dell'imputato CR per il delitto di falso per soppressione. L'ordinanza presenterebbe un profilo decisorio che consentirebbe di attribuirle nella sostanza la qualità di una vera e propria sentenza. Tale decisione non si conformerebbe alle regole del giudizio di appello, che non contemplano alcuna parcellizzazione, così che l'eccezione sulla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni si sarebbe dovuta valutare unitamente a tutti gli altri motivi di 3 appello con la sentenza resa all'esito del giudizio. Inoltre, premesso che non può applicarsi alla vicenda in esame il disposto dell'art. 270 cod. proc. pen., come novellato dalla I. n. 7/2020, in vigore dal 1° settembre 2020, secondo il ricorrente, il contenuto della decisione assunta non rispetterebbe il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 51/2020, difettando il requisito della connessione ex art. 12 cod. proc. pen., a nulla rilevando quello di cui all'art. 371 cod. proc. pen. del collegamento investigativo. 4.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione alla omessa rilevazione della prescrizione del reato da parte della Corte di appello, tenuto conto delle sospensioni dei termini da attribuirsi ad istanze difensive. Tra queste ultime non dovrebbe computarsi quella che ha determinato la mancata celebrazione dell'udienza di appello del 29 febbraio 2024; tuttavia, il computo di tale termine ulteriore (dal 29 febbraio 2024 al 6 giugno 2024) avrebbe l'effetto di spostare il maturare della prescrizione dal 16 luglio 2024 al 26 ottobre 2024, che è comunque una data antecedente al 25 novembre 2024, in cui è stata emessa la sentenza di secondo grado. 5. L'Avv. Antonino Grippaldi, difensore di IM CR, ha dedotto i motivi di seguito indicati. 5.1. Con il primo motivo ha eccepito l'abnormità dell'ordinanza di riammissione della parte civile nel processo, dopo la sua estromissione. La questione relativa alla richiesta di esclusione della parte civile era stata già oggetto di contraddittorio, che doveva ritenersi concluso con l'emissione dell'ordinanza di estromissione della parte civile. Il difensore della persona offesa, pertanto, avrebbe dovuto impugnare l'ordinanza del 4 luglio 2024 con ricorso per cassazione, ma non chiederne la revoca alla Corte che l'aveva emessa. 5.2. Con il secondo motivo ha dedotto l'illegittimità dell'ordinanza del 30 settembre 2024 per violazione dell'art. 100 cod. proc. pen. La dichiarazione resa all'udienza del 14 giugno 2021 non potrebbe supplire alle forme richieste espressamente dall'art. 100 cod. proc. pen., ossia l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata. 5.3. Con il terzo motivo ha lamentato l'illegittimità dell'ordinanza del 7 dicembre 2023 per l'inosservanza dell'art. 270 cod. proc. pen., stante l'assenza di connessione fra i reati dei diversi procedimenti. 5.4. Con il quarto motivo ha dedotto il vizio della motivazione per il mancato riscontro del motivo di appello con il quale si era segnalata l'assenza dell'elemento oggettivo del delitto di calunnia. Il ricorrente non ha firmato l'esposto e la conoscenza dell'intenzione del prof. IN di presentare un 4 r';é7 esposto non sarebbe sufficiente per ritenerlo determinatore del reato di cui all'art. 368 cod. pen. 5.5. Con il quinto motivo ha lamentato il vizio della motivazione per il mancato riscontro del motivo di appello con il quale si era segnalata l'assenza dell'elemento soggettivo del delitto di calunnia. 5.6. Con il sesto motivo ha dedotto la violazione di legge rispetto alla mancata rilevazione dell'estinzione del delitto di calunnia prima della decisione assunta dalla Corte di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi vanno accolti nei termini ed entro i limiti di seguito indicati. 2. Va rilevato, innanzitutto, che sono fondati i motivi con cui i ricorrenti hanno dedotto l'estinzione del delitto di calunnia per intervenuta prescrizione. Come risulta dagli atti, il cui esame è consentito a questa Corte in ragione della natura processuale dell'eccezione sollevata, il termine di prescrizione di sette anni e mezzo, previsto per il delitto di calunnia ai sensi degli artt. 157 e 160 cod. pen., è stato sospeso, per i rinvii dovuti a impedimenti degli imputati e dei loro difensori, per complessivi 411 giorni (235 nel giudizio dinanzi al Tribunale e 176 in quello di appello), con la conseguenza che la prescrizione del reato, commesso il 2 dicembre 2015, è maturata nel mese di luglio 2024, ossia in data antecedente alla pronuncia di secondo grado, avvenuta il 25 novembre 2024. Considerato anche che le argomentazioni, di seguito illustrate, non consentono di ritenere fondati gli ulteriori motivi, oggetto dei ricorsi, ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. 3. Deve, in primo luogo, osservarsi che la presenza della parte civile impone l'esame dei motivi afferenti all'affermazione della responsabilità degli imputati e, prima ancora, delle eccezioni sollevate in merito alla legittimazione dell'anzidetta parte. Va ricordato, infatti, che il Supremo Consesso di questa Corte (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01), muovendo dal criterio di bilanciamento espresso dal Giudice delle leggi (sentenze n. 175 del 1971 e n. 275 del 1990, ordinanze nn. 300 e 362 del 1991), secondo cui l'equilibrio del sistema è garantito dalla possibilità per l'imputato di rinunciare alle cause estintive del reato (amnistia o prescrizione), ha confermato la prevalenza 5 dell'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, dovendosi privilegiare, in linea di principio, le esigenze di speditezza sottese al disposto dell'art. 129 cod. proc. pen. Le Sezioni Unite hanno osservato, però, che l'enunciato dell'art. 578 cod. proc. pen. dischiude, in presenza della parte civile, al giudice di appello la porta della "cognizione piena", con la conseguenza che il proscioglimento nel merito, secondo la regola dettata dall'art. 530, commi 1 e 2, cod. proc. pen., prevale sulle esigenze di speditezza, delle quali è espressione la declaratoria ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. La pronuncia anzidetta ha messo in luce che l'orientamento della giurisprudenza costituzionale - che aveva indicato nel diritto dell'imputato a rinunciare all'amnistia e alla prescrizione il punto di equilibrio sul quale riposa la legittimità costituzionale dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. - lasciava in ombra la regola per cui, in presenza della parte civile, il giudice è tenuto a valutare nel merito, anche al maturare di una causa estintiva del reato, il compendio probatorio già acquisito ai fini delle statuizioni civili. Ciò rende recessivo l'obbligo per il giudice di appello di attenersi a canoni di economia processuale rispetto al dovere di "conoscere" il merito della causa, aprendo in tal modo il varco alla tutela dei diritti fondamentali della persona imputata. L'accertamento del diritto al risarcimento del danno da reato implica, infatti, nel rispetto del contraddittorio, anche il diritto alla prova contraria, garantito a livello costituzionale dall'art. 111, terzo comma, Cost. e dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. in conformità all'art. 6, § 3, lett. d) CEDU. Divenendo recessiva l'esigenza di speditezza del processo, pur in presenza della causa estintiva e in assenza di rinuncia dell'imputato ad avvalersi della stessa, è logico che riemerga l'imperativo di assolvere l'imputato non solo a fronte dell'evidenza dell'innocenza, come espressamente previsto dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ma anche nel caso in cui, pur essendovi alcuni elementi probatori a carico, essi siano inidonei a fondare una dichiarazione di responsabilità penale secondo la regola di giudizio di cui all'art. 530, comma 2, del codice di rito. Tale soluzione ermeneutica, che concerne il caso dell'assoluzione nel merito in appello per mancanza o insufficienza di prova, pur a fronte di prescrizione maturata, non esaurisce, però, il perimetro applicativo dell'art. 578 cod. proc. pen. Con la pronuncia n. 46688 del 29 settembre 2016 (Schirru, Rv. 267885 - 01), infatti, le Sezioni unite hanno evidenziato che, qualora sia intervenuta la condanna in primo grado, l'art. 578 cod. proc. pen. attribuisce al giudice dell'impugnazione il potere di pronunciarsi, a margine della declaratoria della 6 causa di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, anche sugli interessi civili. Tanto in deroga alla regola generale per cui il potere di cognizione del giudice dell'impugnazione sugli interessi civili è accessorio alla pronuncia di una sentenza di condanna, in base al combinato disposto degli artt. 598 e 538 cod. proc. pen. Si è chiarito, quindi, che in base all'art. 578 cod. proc. pen. è riconosciuto al giudice dell'impugnazione il potere di accertare la responsabilità civile anche in caso di declaratoria di prescrizione del reato, ossia in difetto di condanna dell'imputato agli effetti penali. In definitiva, la disposizione dell'art. 578 cod. proc. pen. prevede eccezionalmente, in presenza della parte civile, da un lato, la cognizione piena sull'accusa penale del giudice di appello pur a fronte di prescrizione maturata;
dall'altro, il permanere del potere di cognizione del giudice di appello sugli interessi civili a seguito della declaratoria di prescrizione. Va ricordato, infine, che, con la recente sentenza del 28 marzo 2024, le Sezioni Unite hanno precisato che nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 - 01). 4. Tanto premesso, va rilevato che i motivi dei ricorsi, logicamente pregiudiziali, relativi alla legittimazione della parte civile, sono infondati e non possono essere accolti. 4.1. Secondo la prospettazione difensiva dei ricorrenti, sarebbe illegittima l'ordinanza con cui è stata revocata l'esclusione della parte civile, pur se al nuovo difensore di quest'ultima non era stata rilasciata procura speciale. Al riguardo va innzitutto rilevato che l'eccezione è stata tardivamente sollevata. Come risulta dagli atti, all'udienza del 14 giugno 2021, svoltasi dinanzi al Tribunale, la parte civile, dopo la rinuncia del precedente difensore Avv. Stefano Giordano, aveva nominato l'Avv. Luigi Latino come suo procuratore speciale. All'udienza del giudizio di appello del 6 giugno 2024, il nuovo difensore di TO IN aveva chiesto di revocare la costituzione di parte civile, per la 7 mancanza della procura speciale in capo al difensore che aveva concluso in primo grado. La Corte di appello si era riservata di decidere e all'udienza del 4 luglio 2024, in accoglimento dell'eccezione, aveva estromesso la parte civile dal giudizio. Prima dell'udienza del 16 settembre 2024, il difensore della persona offesa, già costituita parte civile, aveva depositato un'istanza con la quale aveva chiesto alla Corte di appello di revocare l'ordinanza resa il 4 luglio 2024, con la quale era stata disposta l'estromissione della parte civile. La Corte territoriale, dopo avere sollecitato il contraddittorio delle parti su tale richiesta, all'udienza del 30 settembre 2024, sciogliendo la riserva, aveva revocato l'ordinanza del 4 luglio 2024. Alla luce di tale cronologia degli eventi è evidente che l'eccezione è stata sollevata solo nel corso del giudizio di appello e, dunque, tardivamente, potendo venire in rilievo una nullità assoluta di ordine generale a regime intermedio, non rilevabile, né deducibile dopo la sentenza di primo grado (Sez. 3, n. 3176 del 10/10/2019, F., Rv. 278023 - 01). 4.2. Ferma la superiore e dirimente osservazione, può ad ogni modo aggiungersi che, come chiarito anche dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272169 - 01), la parte civile, sia essa costituita personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può stare in giudizio, come previsto dall'art. 100 cod. proc. pen., solo con il ministero di un difensore, munito di procura speciale, conferita con atto pubblico e scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persone abilitata, versandosi, dunque, in ipotesi di rappresentanza tecnica necessaria, con cui il legislatore ha inteso armonizzare la disciplina dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale con quella del processo civile. Se, dunque, la procura speciale prevista dagli artt. 76 e 122 cod. proc. pen. costituisce una manifestazione di volontà della parte mediante la quale in capo al procuratore, cui viene .conferito il mandato a costituirsi in nome e per conto proprio, si devolve la capacità di disporre delle posizioni giuridico-soggettive del rappresentato, la procura speciale di cui all'art. 100 cit. conferisce, invece, il solo mandato processuale di rappresentanza in giudizio, valendo nei due casi un medesimo termine («procura speciale») a significare due concetti giuridici nettamente diversi. Si è efficacemente puntualizzato che tale ultimo atto conferisce la rappresentanza tecnica in giudizio, ossia esclusivamente lo jus postulandi, attribuendo il potere di "compiere e ricevere [...] tutti gli atti del procedimento (art. 100, comma 4), necessari allo svolgimento dell'azione civile: si tratta di una 8 "capacità di schietto diritto processuale", che risponde ad un'esigenza prevalentemente pubblicistica (cfr. Sez. U., n. 44712 del 27/10/2004, P.C. in proc. Mazzarella, Rv. 229179 - 01). La procura speciale, che, a norma dell'art. 100, comma 2, cod. proc. pen., può anche essere apposta in calce o a margine della costituzioneyparte civile, non richiede necessariamente, secondo una pacifica giurisprudenza (Sez. U, n. 26549 del 11/07/2006, Scafi, Rv. 233974 - 01; Sez. 6, n. 14404 del 12/03/2019, Prudente, Rv. 275432 - 01), un atto sacramentale, ma può essere espressa in vario modo. Sempre in tema di procura speciale e per quanto di maggiore interesse nel presente procedimento, questa Corte ha già avuto modo di precisare che la designazione del nuovo difensore della parte civile comporta l'obbligo del rilascio, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., di una nuova procura speciale, la cui mancanza determina la cessazione della partecipazione al giudizio della parte e l'estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale (Sez. 1, n. 28293 del 12/04/2023, Masotina, Rv. 284994 - 01). La designazione di un nuovo difensore e procuratore speciale della parte civile richiede il conferimento di una nuova procura, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., anche se tale sostituzione avvenga nei gradi successivi al primo, perché il principio di immanenza della parte civile richiede comunque che essa sia presente in giudizio nelle forme della rappresentanza tecnica stabilite dalla legge. Si è affermato, infatti, che «è illegittima l'ordinanza con cui il giudice di merito rigetti la richiesta di esclusione della parte civile che abbia revocato il proprio difensore omettendo di rilasciare una nuova procura speciale al nuovo difensore, in quanto il principio di immanenza della parte civile non vale ad escludere il rispetto delle forme che regolano la sua presenza nel processo ed, in particolare, la previsione dell'art. 100 cod. proc. pen., per la quale la parte civile sta in giudizio a mezzo di un difensore munito di procura speciale, con la conseguenza che la designazione di un nuovo difensore comporta il rilascio di altra procura speciale al legale successivamente designato, a pena di nullità della costituzione» (Sez. 5, n. 3519 del 02/12/2009, dep. 2010, Boscolo, Rv. 245845 - 01; di seguito: Sez. 5, n. 34305 del 07/10/2020, Florio, Rv. 279975 - 01). Nel caso in esame, alla luce degli anzidetti principi va rilevato che non vi è dubbio che la parte civile, dopo la rinuncia del precedente difensore, era tenuta a rilasciare un'altra procura speciale al nuovo difensore. Tale procura, come correttamente ritenuto dal Collegio di appello, risulta, però, rilasciata in udienza dalla parte personalmente. 9 Muovendo dal rilievo che vi era una discrepanza tra il verbale riassuntivo e la trascrizione della fonoregistrazione, la Corte territoriale ha dato prevalenza a quest'ultima, ponendo in evidenza che la persona offesa, all'udienza del 14 giugno 2021 dinanzi al Tribunale, aveva dichiarato: "Formalizzo la nomina, in sostituzione dell'Avv. Giordano, dell'Avv. Luigi Latino come difensore a rappresentarmi in tutti gli atti, come procuratore speciale naturalmente". Con tale dichiarazione, secondo il Collegio di appello, la parte civile aveva rilasciato procura speciale al fine dello ius postulandi e il verbale di udienza faceva prova fino a querela di falso di quanto in esso attestato, trattandosi di atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Siffatte conclusioni sono corrette. La frase, pronunciata dalla parte civile in udienza, esprime chiaramente e univocamente la sua volontà di nominare l'Avv. Luigi Latino quale suo nuovo procuratore speciale, con il potere di compiere e ricevere tutti gli atti del procedimento, necessari per lo svolgimento dell'azione civile. Va ribadito, infatti, come già ricordato, che questa Corte (Sez. 3, n. 4676 del 22/10/2014, dep. 2015, M., Rv. 262473 - 01) ha già affermato che, nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio con il ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte. Né la validità di tale nomina può ritenersi inficiata dalla mancata autenticazione della firma della persona offesa. Va considerato, infatti, che la funzione dell'autenticazione di una firma è dare valore legale e certezza a dichiarazioni o istanze, soprattutto quando la legge lo richiede espressamente, garantendo la veridicità e la paternità della sottoscrizione. Nel caso in disamina, il rilascio della procura è avvenuto in udienza ed è stato riportato nel relativo verbale: ciò consente di affermare con certezza sia che la dichiarazione di nomina del nuovo procuratore speciale è stata effettuata, sia che è stata proprio la parte civile a formularla. Risultano soddisfatte, quindi, le esigenze poste a fondamento della previsione dell'autenticazione della sottoscrizione della procura speciale. Va aggiunto, al fine di dare risposta alle obiezioni del ricorrente TO IN, che è vero che questa Corte ha affermato che la presenza della parte in 10 udienza non è sufficiente al fine del rilascio della procura speciale (Sez. 5, n. 43479 del 18/03/2015, Palmieri, Rv. 265226 - 01). Va rilevato, tuttavia, che la menzionata pronuncia concerne un caso in cui la parte civile era presente, ma non aveva dichiarato alcunchè, mantenendo un atteggiamento passivo al riguardo. Nel caso in esame, invece, la parte civile non è rimasta silente, ma ha manifestato espressamente la sua volontà di nominare il nuovo procuratore speciale. 4.3. Deve essere disattesa anche la doglianza relativa all'abnormità del provvedimento con cui è stata riammessa la parte civile, dopo la sua revoca. Va anzitutto premesso che, secondo i principi generali più volte applicati da questa Corte, le ordinanze pronunciate nel corso del giudizio sono impugnabili, ove non diversamente disposto, unitamente al provvedimento finale della fase processuale in trattazione secondo quanto previsto dall'art. 586 cod. proc. pen. Generalmente una pronuncia in ordine ad eccezioni o rilievi, emessa nel corso del procedimento, è puramente strumentale alla decisione finale della fase e, come tale, non ha giuridica autonomia idonea a consentire l'impugnazione a sé stante (Sez. 1, n. 2964 del 01/07/1991, dep. 02/08/1991, Zacco ed altri, Rv. 188080 - 01). Posto quanto sopra, è anche vero che sono però ricorribili per cassazione i provvedimenti comunque affetti da abnormità. Infatti, a temperare il rigore del principio di tassatività delle impugnazioni, provvede — quale generale "valvola di sicurezza" del sistema -- proprio il rimedio della ricorribilità per cassazione del cosiddetto provvedimento abnorme;
locuzione che, già sotto il profilo semantico, evoca una fuoriuscita dell'atto dall'alveo della stessa "riconoscibilità sistematica" del provvedimento. Il fondamento della deroga, infatti, viene comunemente individuato nella sostanziale impossibilità di sussumere, all'interno degli ordinari e tassativi schemi classificatori degli atti impugnabili, quei provvedimenti talmente eccentrici rispetto al sistema processuale — e quindi tali da sfuggire a qualsiasi prevedibilità da parte del legislatore — da rendere non significativo il silenzio serbato dalla legge in ordine alla relativa impugnabilità. Sin dalla pronuncia delle Sezioni unite n. 17 del 10/12/1997, dep. 12/02/1998, Di Battista, Rv. 209603 - 01 si è affermato, infatti, che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare, quindi, tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema 11 organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (cfr. anche: Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv 215094 - 01; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv. 217244 -01; Sez. U, n. 19289 del 25/2/2004, Lustri, Rv. 227355 - 01). Nel caso di specie, l'ordinanza con cui è stata riammessa la parte civile si colloca all'interno del sistema processuale ed è epressione del potere del giudice di pronunciarsi in ordine ad eccezioni o rilievi, sollevati nel corso del procedimento. Né si ravvisa nell'ordinamento una norma che impedisce al giudice di revocare un precedente provvedimento, emesso nel corso del procedimento e non sottoposto a un particolare regime di impugnazione. 5. Passando agli altri motivi dei ricorsi, va rilevato che non può essere sollevata per la prima volta in questa sede la censura con cui il ricorrente TO IN ha denunciato la mancata corrispondenza tra i fatti contestati e quelli accertati dai Giudici di merito. Questa Corte, infatti, è ferma nel ritenere che la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo. Ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 6, n. 10094 del 22/02/2005, Ricco, Rv. 231833 - 01; Sez. 3, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886 - 01), come, invece, accaduto nel caso in esame. Giova ad ogni modo precisare che, secondo quanto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01). 12 Nel caso in esame, gli elementi essenziali dell'imputazione corrispondono a quelli posti a base delle conformi pronunce di condanna, venendo sempre in rilievo le false accuse rivolte alla persona offesa di avere dato corso a un sequestro con presupposti inesistenti e di avere rivelato segreti di ufficio in ordine all'esecuzione del sequestro. Tale corrispondenza e il riscontro dell'effettiva acquisita conoscenza in sede dibattimentale, da parte degli imputati, di tutti i fatti ed elementi di prova, utilizzati ai fini della decisione, valgono a far ritenere pienamente rispettato, nel caso di specie, il principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521 cod. proc. pen. (e in ogni caso l'assenza di alcuna lesione dei relativi diritti di difesa), con la definitiva attestazione della radicale infondatezza dei motivi d'impugnazione sul punto sollevati dal ricorrente IN. 6. Sono privi di specificità i motivi, sollevati da entrambi i ricorrenti, relativi all'inutilizzabilità delle intecettazioni. Deve farsi rinvio al consolidato principio di diritto secondo cui costituisce specifico onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali, a pena di inammissibilità della censura, indicare gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato„ sì da potersene i-nferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01). Sarebbe stato necessario, invero, che i ricorrenti indicassero se ed in quale misura il giudice di merito avesse posto a sostegno della sua decisione gli elementi che si tacciano di inutilizzabilità e le ragioni per le quali questa non sia in grado di resistere senza la loro valorizzazione (Sez. 2, n. 669 del 01/02/2000, Carloni, Rv. 215408 - 01). Oneri, questi, non assolti dai ricorrenti. 6.1. Il ricorrente TO IN ha altresì lamentato che la decisione sull'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni è stata assunta con ordinanza, resa dalla Corte di appello nel corso del giudizio, anziché essere rimessa al suo esito. Nel ricorso, però, non è stato illustrato se e quale pregiudizio la pronuncia dell'ordinanza de qua abbia arrecato al diritto di difesa del predetto ricorrente. Tale specificazione, di contro, si rendeva necessaria tanto più in ragione del fatto che nessuna lesione è ictu °cuti ravvisabile nel caso di specie. 7. Meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello e tesi ad una non consentita rivalutazione sono i motivi con cui i 13 ricorrenti hanno censurato l'affermazione della loro responsabilità per il delitto di calunnia. Entrambi i Giudici del merito hanno premesso che le indagini, che avevano condotto a formulare l'attuale contestazione, avevano preso avvio da altra vicenda giudiziaria, svoltasi innanzi al Tribunale di Enna. In particolare, a seguito di una nota del Miur del 26 ottobre 2015, la Procura di Enna aveva iscritto a modello 45 il procedimento penale n. 4304/2015, nel corso del quale, essendo emersi elementi di reità a carico di taluni soggetti per i reati di concorso in abuso di ufficio e di invasione di edifici, era stato iscritto nel registro degli indagati, tra gli altri, anche IM CR. Tali ipotesi di reato avevano ad oggetto l'occupazione dei locali siti al piano terra dell'ospedale Umberto I di Enna, in uso alla società Fondo RO, di cui IM CR era legale rappresentante. Si assumeva, infatti, che l'Asp 4 di Enna avesse illecitamente concesso alla menzionata società alcuni locali dell'ospedale, da destinare ad aule per le lezioni e i laboratori della facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università rumena "Dunarea de Jos". Durante l'espletamento delle indagini, nell'ambito di quel procedimento, erano stati emessi due provvedimenti di sequestro nei confronti di IM CR, il quale, anziché attivare gli strumenti previsti dal codice per tutelarsi, aveva presentato un esposto nei confronti del Procuratore della Repubblica di Enna, addebitandogli condotte contra legem nell'espletamento delle funzioni giudiziarie. La Corte distrettuale, conformemente al Giudice di primo grado, ha ritenuto provato che IM CR, in qualità di determinatore, e TO IN, quale esecutore materiale, con denuncia del 23 novembre 2015, indirizzata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al Consiglio Superiore della Magistratura e al Ministro della Giustizia avevano incolpato, pur essendo a conoscenza della sua innocenza, Calogero Ferrotti, all'epoca dei fatti Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna, dei reati di abuso di ufficio e di rivelazione di segreti di ufficio. In particolare, i ricorrenti, con riguardo al reato di abuso di ufficio denunciato, avevano lamentato asseriti profili di illegittimità del decreto di sequestro preventivo di locali dell'anzidetto ospedale, adottato d'urgenza 1'11 novembre 2015 e convalidato dal Giudice per le indagini preliminari il 18 novembre 2015, pur avendo gli stessi omesso di proporre impugnazione nei termini di legge avverso il menzionato provvedimento. La Corte di appello ha rimarcato che, nell'esposto presentato, si era affermato che il reato di occupazione abusiva dei locali pubblici da parte del Fondo RO non poteva essere lontanamente immaginata, dato che vi 14 erano state delle intese formali con i responsabili dell'ASP 4 di Enna, ma il denunciante «aveva dimenticato di dire che il verbale di consegna dei locali era stato sottoscritto solo da CR e non anche dal rappresentante legale dell'ASP, che il direttore dell'ASP VA Fidelio, nel febbraio 2015, aveva disposto l'immediata rimozione di quanto allocato in alcune delle camere destinate alla degenza dei pazienti, sita al quarto piano dell'edificio, affinché fossero utilizzate per la loro ordinaria destinazione, e che, rilevando la mancanza delle necessarie autorizzazioni, aveva ordinato alla fine di ottobre 2015 alla Fondazione RO lo sgombero dei locali evidentemente occupati senza titolo». La Corte territoriale, attraverso puntuali indicazioni, ha sottolineato che tali circostanze erano note a CR e al suo difensore ben prima di presentare la denuncia, dalla quale poi ha avuto origine il procedimento che ci occupa, e tali elementi conducevano a ritenere che entrambi gli appellanti fossero perfettamente a conoscenza del fatto che il Procuratore Ferrotti, nell'indagare per i delitti di cui agli artt. 323, 326, 490 cod. pen., nel disporre il sequestro dei locali occupati dal "Fondo RO" presso l'ospedale Umberto I e nel ricercare attraverso le disposte perquisizioni l'originale del protocollo d'intesa tra l'Asp 4 e il Fondo RO, stesse semplicemente esercitando i poteri di indagine nel rispetto delle norme del codice di procedura penale. Riguardo al reato di rivelazione di segreti di ufficio, inoltre, la Corte di appello ha spiegato le ragioni per cui i ricorrenti erano a conoscenza del fatto che le notizie relative all'avvenuto sequestro dei locali dell'ospedale Umberto I di Enna, disposto dal Procuratore della Repubblica di Enna, erano state divulgate solo successivamente all'avvenuta notifica all'interessato del relativo decreto, dovendosi di conseguenza escludere la violazione dell'art. 326 cod. pen. Con particolare riferiemnto all'appello presentato da IM CR, che aveva affermato di non aver mai condiviso la presentazione dell'esposto, la Corte territoriale ha sottolineato che il contenuto delle intercettazioni, riportato nella sentenza di primo grado, dava conto dell'esatto contrario, giacché dell'elaborazione della denuncia CR era puntualmente informato (vedi le conversazioni di cui ai progressivi 761, 799, 800 del 20 novembre 2015, dalle quali emerge l'interesse di CR alla presentazione dell'esposto-denuncia). Siffatte argomentazioni resistono ai rilievi censori dei ricorrenti, risultando compiutamente delineati gli elementi costitutivi del delitto contestato agli imputati. Entrambi i Giudici di merito hanno adeguatamente motivato, infatti, in ordine non solo agli addebiti falsamente mossi alla persona offesa dagli imputati, ma anche al dolo di questi ultimi, ossia alla loro consapevolezza dell'innocenza 15 del calunniato, essendo essi a conoscenza delle vicende, che avevano determinato l'adozione del sequestro preventivo dei locali dell'ospedale, e del fatto che il provvedimento di sequestro era stato notificato all'interessato prima della diffusione della notizia. Così argomentando, il Collegio territoriale ha fatto buon governo dell'orientamento di questa Corte, secondo cui la prova dell'elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato (Sez. 6, n. 10289 del 22/01/2014, Lombardi Rv. 259336 - 01). L'impugnata pronuncia ha offerto, quindi, una congrua ed esaustiva giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dei ricorrenti, esponendo linearmente le conclusioni tratte dalla valutazione delle emergenze probatorie e puntualmente replicando alle deduzioni e ai rilievi svolti dalle difese. È orientamento costante di questa Corte quello secondo cui deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi, quali quelli con cui i ricorrenti hanno censurato i profili inerenti all'accertamento della loro responsabilità, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, puntualmente disattesi dalla Corte di merito, e che sono tesi a una diversa valutazione degli elementi probatori (Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, F., Rv. 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652 - 01; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, dep. 14/06/2007, P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893 - 01). 8. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione. Sulla base delle su esposte argomentazioni vanno confermate le relative statuizioni civili. 9. L'esito dei ricorsi comporta, conseguentemente, la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna gli imputati alla rifusione 16 delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Ferrotti Calogero, che liquida in complessivi euro 4.400,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 1° ottobre 2025.