Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 2325
CASS
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Estinzione del reato per prescrizione

    La Corte ha accertato che il termine di prescrizione, considerando le sospensioni, è maturato prima della pronuncia della sentenza di appello.

  • Rigettato
    Difetto di correlazione tra fatti contestati e fatti accertati

    La Corte ha ritenuto che gli elementi essenziali dell'imputazione corrispondono a quelli posti a base delle pronunce di condanna, con piena conoscenza dei fatti da parte degli imputati.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità delle intercettazioni

    La Corte ha ritenuto il motivo privo di specificità, non avendo la parte indicato gli atti affetti dal vizio e la loro incidenza sul compendio indiziario.

  • Rigettato
    Decisione sull'eccezione di inutilizzabilità con ordinanza

    La Corte ha ritenuto che non sia stato illustrato quale pregiudizio tale pronuncia abbia arrecato al diritto di difesa.

  • Rigettato
    Mancanza dell'elemento oggettivo del delitto di calunnia

    La Corte ha ritenuto che gli elementi costitutivi del delitto siano stati compiutamente delineati, inclusa la consapevolezza dell'innocenza della persona offesa.

  • Rigettato
    Mancanza dell'elemento soggettivo del delitto di calunnia

    La Corte ha ritenuto che gli elementi costitutivi del delitto siano stati compiutamente delineati, inclusa la consapevolezza dell'innocenza della persona offesa.

  • Accolto
    Estinzione del reato per prescrizione

    La Corte ha accertato che il termine di prescrizione, considerando le sospensioni, è maturato prima della pronuncia della sentenza di appello.

  • Rigettato
    Abnormità dell'ordinanza di riammissione della parte civile

    La Corte ha ritenuto che l'ordinanza si colloca all'interno del sistema processuale e non è abnorme.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'ordinanza per violazione art. 100 c.p.p.

    La Corte ha ritenuto che la dichiarazione espressa in udienza dalla parte civile sia valida per il conferimento della procura speciale.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'ordinanza per inosservanza art. 270 c.p.p.

    La Corte ha ritenuto il motivo privo di specificità e non ha analizzato nel dettaglio la questione della connessione.

  • Rigettato
    Mancanza dell'elemento oggettivo del delitto di calunnia

    La Corte ha ritenuto che gli elementi costitutivi del delitto siano stati compiutamente delineati, inclusa la consapevolezza dell'innocenza della persona offesa.

  • Rigettato
    Mancanza dell'elemento soggettivo del delitto di calunnia

    La Corte ha ritenuto che gli elementi costitutivi del delitto siano stati compiutamente delineati, inclusa la consapevolezza dell'innocenza della persona offesa.

  • Accolto
    Mancata rilevazione dell'estinzione del delitto per prescrizione

    La Corte ha accertato che il termine di prescrizione, considerando le sospensioni, è maturato prima della pronuncia della sentenza di appello.

  • Rigettato
    Revoca dell'ordinanza di estromissione della parte civile

    La Corte ha ritenuto che l'eccezione relativa alla legittimazione della parte civile sia stata sollevata tardivamente.

  • Rigettato
    Irregolarità nella nomina del nuovo difensore della parte civile

    La Corte ha ritenuto che la dichiarazione espressa in udienza dalla parte civile sia valida per il conferimento della procura speciale.

  • Rigettato
    Abnormità dell'ordinanza di riammissione della parte civile

    La Corte ha ritenuto che l'ordinanza si colloca all'interno del sistema processuale e non è abnorme.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'ordinanza per violazione art. 100 c.p.p.

    La Corte ha ritenuto che la dichiarazione espressa in udienza dalla parte civile sia valida per il conferimento della procura speciale.

  • Accolto
    Valutazione del merito in presenza della parte civile

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite sull'obbligo di valutare il merito ai fini delle statuizioni civili in presenza della parte civile, anche in caso di prescrizione.

  • Accolto
    Esito dei ricorsi

    La Corte ha disposto la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 2325
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2325
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo