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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 02/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
PELLINGRA DANIELA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2746/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Rappresentante_1 CF.Rappresentante_1Rappresentata da -
Rappresentante difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Comune di Palermo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT n. ISTANZA RIMB. PEC DEL 12.01.24 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3237/2025 depositato il 24/12/2025 Richieste delle parti:
Il rappresentante del Comune di Palermo chiede l'estinzione per cessazione della materia del contendere. Il giudice pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso in data 5 giugno 2024, la società s.r.l. , con sede in Palermo, impugnava il silenzio rifiuto all'istanza di rimborso dell'IMU pagata in eccesso, per l'anno 2018, oppostole dal Comune di Palermo. Quest'ultimo, costituitosi in giudizio, deduceva di avere provveduto al pagamento dell'indebito nelle more del giudizio e chiedeva, pertanto, che il giudizio fosse dichiarato estinto, per cessazione della materia del contendere. All'esito della pubblica udienza tenuta il 19 dicembre 2025, questo Giudice deliberava come da dispositivo telematicamente depositato nel termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dato atto che, con nota in data 26 novembre 2025, il Comune di Palermo ha dato positivo riscontro all'istanza di rimborso dell'IMU 2018, a suo tempo presentata dalla società contribuente, riconoscendo come dovuto a quest'ultima detto rimborso. Non vi è quindi dubbio che sia cessata, tra le parti, la materia del contendere, nulla essendo stato eccepito, al riguardo, dalla parte ricorrente, la quale non è neanche comparsa all'udienza pubblica fissata per la trattazione del processo. Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del presente giudizio- Le spese vanno compensate tra le parti, ricorrendone le condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Palermo, 19 dicembre 2025.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
PELLINGRA DANIELA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2746/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Rappresentante_1 CF.Rappresentante_1Rappresentata da -
Rappresentante difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Comune di Palermo
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT n. ISTANZA RIMB. PEC DEL 12.01.24 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3237/2025 depositato il 24/12/2025 Richieste delle parti:
Il rappresentante del Comune di Palermo chiede l'estinzione per cessazione della materia del contendere. Il giudice pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso in data 5 giugno 2024, la società s.r.l. , con sede in Palermo, impugnava il silenzio rifiuto all'istanza di rimborso dell'IMU pagata in eccesso, per l'anno 2018, oppostole dal Comune di Palermo. Quest'ultimo, costituitosi in giudizio, deduceva di avere provveduto al pagamento dell'indebito nelle more del giudizio e chiedeva, pertanto, che il giudizio fosse dichiarato estinto, per cessazione della materia del contendere. All'esito della pubblica udienza tenuta il 19 dicembre 2025, questo Giudice deliberava come da dispositivo telematicamente depositato nel termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dato atto che, con nota in data 26 novembre 2025, il Comune di Palermo ha dato positivo riscontro all'istanza di rimborso dell'IMU 2018, a suo tempo presentata dalla società contribuente, riconoscendo come dovuto a quest'ultima detto rimborso. Non vi è quindi dubbio che sia cessata, tra le parti, la materia del contendere, nulla essendo stato eccepito, al riguardo, dalla parte ricorrente, la quale non è neanche comparsa all'udienza pubblica fissata per la trattazione del processo. Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del presente giudizio- Le spese vanno compensate tra le parti, ricorrendone le condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Palermo, 19 dicembre 2025.