Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00310/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00463/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 463 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ER RL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandra Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, domiciliataria ex lege in L’Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
Azienda Sanitaria Locale di PE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo Antonucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissario ad acta per l'Attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del Settore Sanità della Regione Abruzzo, non costituito in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione Abruzzo, dalla ASL di PE e dal Commissario ad acta per la Realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del Settore Sanità della Regione Abruzzo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, in relazione alle istanze trasmesse dalla società ricorrente in data 27 maggio 2025 e 31 luglio 2025;
e per la declaratoria dell’obbligo della Regione Abruzzo e/o del Commissario ad acta per la Realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del Settore Sanità della Regione Abruzzo di individuare i criteri di liquidazione, di cui all'art. 8-quinquies, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 502/1992, delle prestazioni sanitarie rese dalla struttura nell’anno 2009;
e per la declaratoria dell’obbligo della Regione Abruzzo e/o della ASL di PE e/o a carico del Commissario ad acta per la Realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del Settore Sanità della Regione Abruzzo, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, di corrispondere le remunerazioni maturate dalla ER per l’attività sanitaria resa nell'annualità 2009, ad oggi non ancora corrisposte, quantificabili nella misura non inferiore all'importo di € 352.044,89, ovvero nella maggiore o minor somma risultante dall’espletanda istruttoria, oltre interessi legali di mora ex D.lgs. n. 231/2002 dalla data delle singole fatture e sino al saldo effettivo;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti, depositati da ER RL in data 10 febbraio 2026:
per l’annullamento,
- della nota del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo prot. n. RA 0004698/26 dell’8 gennaio 2026, comunicata in pari data, avente ad oggetto “ nota pec FISIOTER del 27.05.2025 (RA 0221181/25) ‘diffida riconoscimento dei corrispettivi per prestazioni sanitarie - anno 2009’. Riscontro ”;
- per quanto occorrer possa, della nota assunta dalla ASL di PE, prot. n. 0059279/25 del 16 giugno 2025, avente ad oggetto: “ Nota Diffida del 27/05/2025 da parte della società ER s.r.l. concernente i mancati pagamenti di prestazioni sanitarie relative all’annualità 2009 – Rif. Nota prot. n. RA 0232513/25 del 04/06/2025 ”;
e, conseguentemente, dichiarare l’obbligo delle Amministrazioni resistenti di rideterminarsi, assegnando a tal uopo un termine, in particolare:
1) ordinare alla Regione Abruzzo e/o al Commissario ad acta per la Realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del Settore Sanità della Regione Abruzzo di individuare i criteri di liquidazione, di cui all’art. 8-quinquies, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 502/1992, delle prestazioni sanitarie rese dalla struttura nell’anno 2009 e, per l’effetto:
2) dichiarare l’obbligo della Regione Abruzzo e/o della ASL di PE e/o a carico del Commissario ad acta per la Realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del Settore Sanità della Regione Abruzzo, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, di corrispondere le remunerazioni maturate dalla ER per l’attività sanitaria resa nell’annualità 2009, ad oggi non ancora corrisposte, quantificabili nella misura non inferiore all’importo di € 352.044,89, ovvero nella maggiore o minor somma risultante dall’espletanda istruttoria, oltre interessi legali di mora ex D.lgs. n. 231/2002 dalla data delle singole fatture e sino al saldo effettivo;
c) disporre, altresì, in ogni caso, qualora le Amministrazioni intimate rimangano ancora inadempienti oltre il prefiggendo termine, la nomina di un Commissario ad acta per provvedere in luogo delle stesse ai sensi dell’art. 117, 3° comma, c.p.a..
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo e dell’Azienda Sanitaria Locale di PE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. IM AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
La società ER RL, odierna ricorrente, è una struttura sanitaria privata regolarmente autorizzata all’esercizio della relativa attività e definitivamente accreditata dalla Regione Abruzzo, odierna resistente, per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale.
La predetta società, nell’anno 2009, è stata ammessa alla contrattazione, sì da erogare prestazioni sanitarie in favore degli utenti del SSN.
La ASL di PE, odierna resistente, durante l’esercizio 2009 non ha concluso la procedura di negoziazione con la società ER RL che ha erogato plurime prestazioni in favore degli utenti del SSN.
A fronte dell’asserito mancato riconoscimento economico di dette prestazioni ad opera degli Enti sanitari, la società ER RL, con istanza trasmessa in data 27 maggio 2025 alla Regione Abruzzo ed all’ASL di PE, ha invitato e contestualmente diffidato “ la Regione Abruzzo affinché provveda, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 502/1992, a definire i criteri sulla base dei quali procedere alla corresponsione dell’attività sanitaria resa dalla Struttura ;” e, inoltre, “ la Regione Abruzzo e la ASL di PE, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, a provvedere al pagamento delle remunerazioni maturate dalla Struttura per l’attività resa nell’anno 2009 e ad oggi non ancora corrisposte, per un ammontare pari a € 352.044,89, oltre interessi legali di mora ex D.lgs. n. 231/2002. ”.
Tale istanza non è stata riscontrata dalla Regione Abruzzo e dall’ASL di PE.
Con altra nota del 31 luglio 2025, avente il medesimo contenuto, la società ER RL ha invitato e diffidato il Commissario ad acta sempre a provvedere ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 1, lett. d), D.lgs. n. 502/1992, a definire ora per allora i criteri sulla base dei quali procedere alla corresponsione dell’attività sanitaria resa dalla struttura e a provvedere al pagamento delle remunerazioni maturate dalla struttura per l’attività resa nell’anno 2009 e non ancora remunerate.
Anche tale istanza non ha avuto risposta.
Preso atto della mancata risposta alle sopra menzionate istanze la società ER RL ha proposto il ricorso per silenzio introduttivo del presente giudizio, depositato in data 17 ottobre 2025, con cui ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Abruzzo, dall’ASL di PE e dal Commissario ad acta in relazione alle istanze trasmesse dalla stessa rispettivamente in data 27 maggio 2025 e 31 luglio 2025, con consequenziale declaratoria dell’obbligo dei predetti Enti a provvedere in merito alla stessa e contestuale nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di inottemperanza da parte delle Amministrazioni intimate.
Si è costituita in giudizio, in data 23 ottobre 2025, la Regione Abruzzo, con memoria di stile.
Si è costituita in giudizio, in data 29 ottobre 2025, la ASL di PE rappresentando che “ per i medesimi fatti oggetto del presente giudizio, e segnatamente in relazione alla pretesa di pagamento della somma di euro 352.044,89, intercorreva già un contenzioso definito con sentenza passata in giudicato tra la società ricorrente e la medesima Azienda Sanitaria, con rigetto della pretesa creditoria oggi nuovamente dedotta in giudizio .”.
Sulla base di quanto sopra esposto, l’ASL di PE ha eccepito che “ la domanda di pagamento formulata dalla ricorrente nei confronti dell’A.S.L. di PE nel presente giudizio rientra nella giurisdizione del giudice ordinario… Nel caso di specie, inoltre, tra l’A.S.L. di PE e la società FISIOTER si è già formato il giudicato sulla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi degli artt. 37, 324 e 329 c.p.c. Infatti, nel precedente giudizio civile instaurato dalla società ER per il pagamento della medesima somma di euro 352.044,89, l’A.S.L. di PE eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al Tribunale di PE, che, con ordinanza del 3 gennaio 2014…, dichiarava la propria giurisdizione. Sul punto, l’A.S.L. di PE non proponeva appello, come risulta dalla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di secondo grado…Pertanto, nella specie, si è formato giudicato esplicito sulla giurisdizione del giudice ordinario, preclusivo della possibilità di riproporre da parte ricorrente la medesima questione dinanzi al giudice amministrativo. ”.
In data 19 gennaio 2026 la Regione Abruzzo ha depositato documentazione, fra cui anche la propria nota n. 4698/26 dell’8 gennaio 2026, di cui in epigrafe, con cui la stessa ha risposto all’istanza del 27 maggio 2025 della ricorrente, allegando a tale risposta anche la nota dell’ASL di PE n. 59279/25 del 16 giugno 2025 relativa sempre all’istanza della ricorrente del 27 maggio 2025.
In data 21 gennaio 2026 la Regione Abruzzo ha depositato propria memoria con cui ha eccepito, in via preliminare, l’improcedibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio, avendo la predetta Regione “ riscontrato la diffida della società ER con nota prot. n. RA 0004698/26 dell’8 gennaio
2026… ”, e poi ha affermato che “ non sussiste alcuna obbligazione, neppure a titolo di responsabilità solidale, in capo alla Regione Abruzzo relativamente al pagamento delle somme richieste. ”.
In data 10 febbraio 2026 parte ricorrente ha depositato ricorso per motivi aggiunti avverso la nota della Regione Abruzzo n. 4698/26 dell’8 gennaio 2026 e la nota dell’ASL di PE n. 59279/25 del 16 giugno 2025, chiedendone l’annullamento deducendo il seguente articolato motivo:
- Violazione ed errata applicazione dell’art. 8-quinquies del D.lgs. n. 502/1992; violazione del principio di efficienza, trasparenza e buon andamento. Errata e/o carente istruttoria, errata e/o carenza di motivazione, contraddittorietà e illogicità manifesta e/o ingiustizia manifesta; errore sui presupposti.
Infine all’udienza in camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, dopo articolata discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
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1. - Il Collegio osserva che il ricorso per silenzio introduttivo del presente giudizio è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse mentre, per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti, deve essere disposta la conversione del rito con fissazione dell’udienza pubblica.
Al riguardo, difatti, risulta acclarato che la Regione Abruzzo ha risposto all’istanza della società ricorrente del 27 maggio 2025 con nota n. 4698/26 dell’8 gennaio 2026, affermando, in via preliminare, l’inopponibilità dei crediti indicati, in quanto ritenuti prescritti, e, poi, che “ ogni pretesa creditoria può essere legittimamente vantata nei soli limiti dei contratti efficacemente conclusi, per la remunerazione, quindi, di prestazioni valutate come legittime ed appropriate, erogate secondo le modalità stabilite dall’accordo, nel rispetto del budget contrattuale. ”.
A tale nota della Regione Abruzzo era poi allegata la nota dell’ASL di PE n. 59279/25 del 16 giugno 2025, in cui la predetta ASL affermava che “ La ASL di PE ha liquidato alla struttura somme complessive per € 239.525,86 le quali, unitamente al ticket incassato pari ad € 38.526,10, hanno attinto interamente il tetto di spesa assegnato…All’esito dei necessari riscontri contabili presso il sistema di gestione aziendale, si fa presente che risultano attualmente aperte e, pertanto, non liquidate, fatture emesse dalla società ER per prestazioni erogate nell’anno 2009, per un importo complessivo di € 352.039,11; tale produzione residua non è riconoscibile né remunerabile in quanto costituisce extrabudget. ”.
Sulla base di quanto affermato dalle sopra riportate note risulta evidente che, nella presente vicenda, non sussiste più il dedotto silenzio inadempimento da parte della Regione Abruzzo e dell’ASL di PE, che hanno risposto pienamente alla nota della ricorrente del 27 maggio 2025 solo a loro indirizzata, non residuando un ulteriore margine di risposta per il Commissario ad acta (cui è stato notificato il ricorso introduttivo e che era stato oggetto di diversa istanza del 31 luglio 2025, avente comunque medesimo contenuto), e pertanto tali risposte determinano pianamente l’improcedibilità del ricorso per silenzio introduttivo del presente giudizio, come peraltro affermato anche dalla difesa di parte ricorrente nel corso della discussione.
2. - Parte ricorrente ha poi proposto motivi aggiunti avverso la sopra menzionata risposta della Regione Abruzzo dell’8 gennaio 2026 e dell’ASL di PE del 16 giugno 2025, chiedendone l’annullamento per le ragioni puntualmente esposte nei predetti motivi aggiunti, e, al riguardo, il Collegio osserva che tale domanda di annullamento deve essere trattata con rito ordinario, dovendosi dunque disporre la conversione del rito.
3. - In ragione della peculiarità della vicenda si giustifica la compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo avverso il silenzio;
- manda il ricorso per motivi aggiunti al Presidente affinché, previa conversione del rito da speciale a ordinario, fissi l’udienza pubblica di discussione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ER IR, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
IM AL, Primo Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| IM AL | ER IR |
IL SEGRETARIO