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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 10650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10650 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 22/10/2025 svolta ex art. 127 ter c.p.c. e nel termine di trenta giorni ivi previsto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 23322/2025 RG promossa
DA
, e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
, rappresentati e difesi dall' Avv. ARCANGELI JACOPO ed elettivamente
[...]
domiciliati presso lo studio del predetto legale in Roma, Lungotevere dei Mellini
n. 44, giusta delega in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore
Convenuto
Oggetto: richiesta pagamento ratei indennità di accompagnamento
Conclusioni: come in atti da intendersi in questa sede integralmente trascritte
FATTO E DIRITTO Con ricorso, iscritto a ruolo il 27.06.2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, i ricorrenti in epigrafe, in qualità di eredi di hanno esposto: Persona_1
-che il Tribunale Civile di Roma, Sez. Lavoro, con decreto del 4.1.2025 (rg
23681/2024), omologava l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio secondo le quali sussistevano in capo a i requisiti per il Persona_1
riconoscimento della indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa del 4.4.2023 sino al decesso del 28.8.2023;
-di aver inviato, in data 21.2.2025, all' la documentazione necessaria per CP_2
procedere alla liquidazione della prestazione;
-che ricorrono i requisiti socioeconomici per ottenere il riconoscimento della prestazione in questione;
-che l' ad oggi non ha provveduto al pagamento della prestazione, CP_2
nonostante sia decorso il termine di cui all'art.445 bis c.p.c. a tal fine previsto.
Tanto premesso i ricorrenti hanno convenuto in giudizio l' al fine di CP_2
ottenere la condanna dell'ente al pagamento, in loro favore, dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento maturati e maturandi dalla data della domanda amministrativa fino all'epoca del decesso di oltre Persona_1
interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo.
L' non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notifica del CP_2
ricorso nei suoi confronti.
All'udienza del 22.10.2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa, previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei ricorrenti in data 16.10.2025,
è stata trattenuta in decisione con deposito di motivazione contestuale nel successivo termine di trenta giorni.
2 II. Il ricorso è fondato e deve essere accolto alla luce della documentazione allegata al ricorso (decreto di omologa positivo debitamente notificato e modello
AP70 presentato all' ). CP_2
Dal decreto di omologa risulta in particolare la sussistenza del requisito sanitario ai sensi dell'articolo 1 della legge 18/80 dalla data della domanda amministrativa fino all'epoca del decesso di I modelli AP70 ed Persona_1
AP23, inviati all' , attestano la presenza delle altre condizioni necessarie CP_2
per procedere alla liquidazione della prestazione de qua, condizioni che non sono state contestate dall' . CP_1
Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso può trovare accoglimento con condanna dell' al pagamento in favore dei ricorrenti dei CP_2
ratei di indennità di accompagnamento maturati in capo a dal Persona_1
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 4.4.2023 fino al 28.8.2023, epoca del decesso, oltre accessori di legge dal dì del dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'ente previdenziale e si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. 147/2022 (fase di studio e introduttiva) e con applicazione della maggiorazione prevista per i collegamenti ipertestuali. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 23322/2025 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento, in favore dei CP_2
ricorrenti e nella qualità di eredi di Maria Parte_1 Parte_2 Parte_3
Luchi, e ciascuno per la propria quota dei ratei di indennità di
3 accompagnamento maturati dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 4.4.2023 fino al 28.8.2023,
oltre accessori di legge dal dì del dovuto al saldo;
-condanna l' al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, che CP_2
liquida in complessivi € 1110,20, oltre IVA, CPA e spese generali e rimborso
CU. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma 22 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 22/10/2025 svolta ex art. 127 ter c.p.c. e nel termine di trenta giorni ivi previsto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 23322/2025 RG promossa
DA
, e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
, rappresentati e difesi dall' Avv. ARCANGELI JACOPO ed elettivamente
[...]
domiciliati presso lo studio del predetto legale in Roma, Lungotevere dei Mellini
n. 44, giusta delega in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore
Convenuto
Oggetto: richiesta pagamento ratei indennità di accompagnamento
Conclusioni: come in atti da intendersi in questa sede integralmente trascritte
FATTO E DIRITTO Con ricorso, iscritto a ruolo il 27.06.2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, i ricorrenti in epigrafe, in qualità di eredi di hanno esposto: Persona_1
-che il Tribunale Civile di Roma, Sez. Lavoro, con decreto del 4.1.2025 (rg
23681/2024), omologava l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio secondo le quali sussistevano in capo a i requisiti per il Persona_1
riconoscimento della indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa del 4.4.2023 sino al decesso del 28.8.2023;
-di aver inviato, in data 21.2.2025, all' la documentazione necessaria per CP_2
procedere alla liquidazione della prestazione;
-che ricorrono i requisiti socioeconomici per ottenere il riconoscimento della prestazione in questione;
-che l' ad oggi non ha provveduto al pagamento della prestazione, CP_2
nonostante sia decorso il termine di cui all'art.445 bis c.p.c. a tal fine previsto.
Tanto premesso i ricorrenti hanno convenuto in giudizio l' al fine di CP_2
ottenere la condanna dell'ente al pagamento, in loro favore, dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento maturati e maturandi dalla data della domanda amministrativa fino all'epoca del decesso di oltre Persona_1
interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo.
L' non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notifica del CP_2
ricorso nei suoi confronti.
All'udienza del 22.10.2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa, previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei ricorrenti in data 16.10.2025,
è stata trattenuta in decisione con deposito di motivazione contestuale nel successivo termine di trenta giorni.
2 II. Il ricorso è fondato e deve essere accolto alla luce della documentazione allegata al ricorso (decreto di omologa positivo debitamente notificato e modello
AP70 presentato all' ). CP_2
Dal decreto di omologa risulta in particolare la sussistenza del requisito sanitario ai sensi dell'articolo 1 della legge 18/80 dalla data della domanda amministrativa fino all'epoca del decesso di I modelli AP70 ed Persona_1
AP23, inviati all' , attestano la presenza delle altre condizioni necessarie CP_2
per procedere alla liquidazione della prestazione de qua, condizioni che non sono state contestate dall' . CP_1
Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso può trovare accoglimento con condanna dell' al pagamento in favore dei ricorrenti dei CP_2
ratei di indennità di accompagnamento maturati in capo a dal Persona_1
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 4.4.2023 fino al 28.8.2023, epoca del decesso, oltre accessori di legge dal dì del dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'ente previdenziale e si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. 147/2022 (fase di studio e introduttiva) e con applicazione della maggiorazione prevista per i collegamenti ipertestuali. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 23322/2025 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento, in favore dei CP_2
ricorrenti e nella qualità di eredi di Maria Parte_1 Parte_2 Parte_3
Luchi, e ciascuno per la propria quota dei ratei di indennità di
3 accompagnamento maturati dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 4.4.2023 fino al 28.8.2023,
oltre accessori di legge dal dì del dovuto al saldo;
-condanna l' al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, che CP_2
liquida in complessivi € 1110,20, oltre IVA, CPA e spese generali e rimborso
CU. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma 22 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
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