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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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- 1. La CGUE sulla sospensione dell’esecuzione di una pena detentiva decisa da un organo giurisdizionale dello Stato membro di esecuzioneErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 12 ottobre 2025
Corte di Giustizia, Quarta Sezione, sentenza dell'11 settembre 2025, Fira, causa C-215/24, ECLI:EU:C:2025:695 Segnaliamo ai lettori la recente sentenza della Corte di Giustizia UE, con la quale si è deciso che: L'art. 8, par. 1, e l'art. 17, par. 1, della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che, qualora …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 11/09/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 777/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 10.09.2025, svolta con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. MARIANO MARIO presso cui è Parte_1
elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
[...]
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_2
In persona dei rispettivi l.r.p.t., rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO DI CAMPOBASSO, presso cui sono domiciliati ex lege
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 Con ricorso depositato in data 10.09.2024, parte ricorrente esponeva che:
- dopo aver prestato servizio con contratti a termine presso varie scuole italiane in qualità di docente di sostegno psicofisico, era entrato in ruolo il 14.9.2015 ed assunto definitivamente, all'esito del periodo di prova, il 1.9.2016;
-con decreto n. 880 del 30.5.2019, il Dirigente dell' in Parte_2 provincia di dove egli insegnava, provvedeva alla ricostruzione della carriera, CP_1 riconoscendo i seguenti periodi: anzianità preruolo: anni 3; anzianità di ruolo: anni 1; per un totale di anni 4;
-tale decreto era poi trasmesso alla che, in data Controparte_1
8.1.2021, vi apponeva il visto ex art. 8, comma 2 ed effettuava la sua registrazione al n. 214;
-considerato il periodo di servizio riconosciuto nel decreto, pari a complessivi anni 4 (3 di servizio preruolo ed 1 di ruolo), le resistenti amministrazioni avrebbero dovuto inserire il docente nella iniziale Fascia “0-8”, in cui egli sarebbe rimasto fino al 31.8.2020, data in cui avrebbe raggiunto i complessivi 8 anni (sommando ai precedenti 4 il servizio degli a.s. 2016-
2017; 2017- 2018; 2018-2019; 2019-2020); mentre, a decorrere dal 1.9.2020, sarebbe dovuto transitare nella fascia stipendiale “9-14” in virtù degli altri anni di servizio che, nel frattempo, aveva continuato a prestare;
-invece, egli permaneva in quella “0”, come risultava dai cedolini prodotti;
-nonostante i solleciti/inviti rivolti alle Amministrazioni per regolarizzare la sua posizione, nulla era mutato;
in particolare, la precisava che “Con Controparte_2 riferimento all' atto di messa in mora dell' 8/1/2024 pervenuto alla scrivente il 9/1/2024 prot. n.
425, si informa che questo Ufficio procede alle variazioni delle partite stipendiali esclusivamente a seguito di provvedimenti emessi dalle Amministrazioni titolari della spesa”, pure evidenziando che il decreto di ricostruzione della carriera n. 880 del 30/5/2019 emesso dall'I.C. di non era pervenuto presso il menzionato ufficio;
l'Istituto Parte_2
“Omnicomprensivo ” (che aveva emesso il Decreto di Ricostruzione) replicava Parte_2 con nota in data 2.2.2024, prot. n. 1468, affermando che “l'istituzione scolastica non aveva alcuna competenza nella procedura di inserimento del docente di nella fascia”; la Parte_1
evidenziava che “la partita stipendiale dell'Amministrazione Controparte_3 indicata in oggetto risulta gestita dalla R.T. di Campobasso”.
Osservava il ricorrente che al raggiungimento di una determinata anzianità giuridica/economica, i lavoratori del settore scolastico avevano diritto al c.d. “scatto”; ricordava che le fasce stipendiali attuali, a seguito della sottoscrizione del CCNL del 4/8/2011, pagina 2 di 9 erano state così rideterminate: 0/8 – 9/14 – 15/20 – 21/27 – 28/34 – 35; pertanto, considerato il periodo di servizio risultante dal Decreto di Ricostruzione della Carriera del 30.5.2019 e quello successivamente svolto, come innanzi riferito, il docente doveva essere già inserito nella fascia stipendiale “0-8 anni” e rimanervi fino al 31.8.2020, per raggiungere la successiva fascia “9-14” a partire dal 1.9.2020.
Lamentava che ciò non era avvenuto, dato che il docente risultava ancora collocato nella fascia “0” perché non si era tenuto conto dell'avvenuta ricostruzione, mentre il successivo passaggio di fascia, in conseguenza dell'errato posizionamento effettuato dalle
Amministrazioni resistenti, era previsto soltanto per il 1.9.2024, come indicato chiaramente nei cedolini stipendiali in atti;
deduceva che la violazione delle richiamate disposizioni contrattuali determinava ai suoi danni un differente e pregiudizievole trattamento economico rispetto agli altri dipendenti che, pur avendo svolto lo stesso periodo di servizio, percepivano lo stipendio rapportato alla giusta collocazione e che l'omesso inserimento nella fascia “0-8 anni”, in mancanza di un opportuno provvedimento dell'adito Tribunale, avrebbe comportato un differimento nel raggiungimento di quelle successive, perpetuando il danno a carico del dipendente.
Chiedeva quindi di “accertare e dichiarare, preliminarmente, il diritto del ricorrente ad essere inserito, per le ragioni di cui in premessa, nella fascia stipendiale “0-8 anni” a decorrere dal
1.9.2015 ed il conseguente diritto ad essere collocato nella successiva fascia “9-14” a decorrere dal 1.9.2020, con ripercussioni sulle successive scadenze;
di condannare le
Amministrazioni resistenti, ognuna per le rispettive competenze, ad adottare i necessari atti finalizzati alla esatta collocazione nella fascia stipendiale maturata dal ricorrente;
di condannare, per l'effetto, le predette Amministrazioni, ognuna per le rispettive competenze, a rideterminare le somme dovute in suo favore in virtù della disposta collocazione nella fascia di appartenenza, con interessi e rivalutazione monetaria;
di condannare, infine, le amministrazioni resistenti ex art. 96 cpc, attesa la condotta tenuta, come innanzi evidenziata”.
Si costituivano il , la Controparte_4 Controparte_1
e la , eccependo il difetto di
[...] Controparte_2 legittimazione passiva di ambedue le , evidenziando che il ricorrente, dipendente CP_2 del , in qualità di docente di sostegno psicofisico, era Controparte_4 titolare di partita stipendiale oggi amministrata dalla competente Controparte_2
.
[...]
Rilevavano che: pagina 3 di 9 il decreto di ricostruzione di carriera n. 880 del 30/05/2019 emesso dall'Istituto Comprensivo
San Cesareo, in provincia di trasmesso alla R.T.S. di all'epoca dei fatti CP_1 CP_1 competente nella gestione della partita stipendiale dell'amministrato, era stato vistato, ex art. 8, comma 2, d.lgs. n. 123/2011 per decorrenza dei termini, e registrato al n. 214 in data
08/01/2021; successivamente, la medesima R.T.S., in sede di applicazione del provvedimento, riscontrava profili di illegittimità del citato decreto, consistenti nella mancata allegazione della domanda di ricostruzione di carriera, del provvedimento di conferma in ruolo, nonché della copia integrale del contratto a tempo indeterminato munito di visto di registrazione della competente (immissione in ruolo); Controparte_2 quanto appena indicato era stato comunicato, con protocollo n. 90852 del 21/05/2024, al
Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo San Cesareo (precisando che le illegittimità riscontrate non erano state sanate dall'apposizione del “visto” per decorso dei termini); nella missiva si sottolineava, inoltre, che, qualora il docente non fosse più risultato titolare di cattedra presso il medesimo Istituto, il provvedimento avrebbe dovuto essere comunque ritirato;
invero, in data 29/05/2024, con nota prot. n. 95815, in riscontro alla suddetta nota della R.T.S. di il Dirigente Scolastico ritirava in autotutela il decreto n. 880 emesso il CP_1
30/05/2019; il decreto di cui il ricorrente chiedeva nella presente sede l'applicazione era stato, dunque, rimosso, essendo stato ritirato in autotutela, per cui ogni domanda volta ad ottenerne l'attuazione era destituita di fondamento.
Nel merito, parte resistente deduceva che, come poteva evincersi dallo stato matricolare, il ricorrente svolgeva le mansioni di insegnante di sostegno di ruolo con decorrenza giuridica a far data dal 1.09.2015 e con decorrenza economica dal 14 settembre 2015 e, precedentemente, aveva svolto incarichi a tempo determinato;
riferiva che il docente Pt_1 risultava attualmente inserito all'interno della fascia stipendiale “9-14” e che, quindi, doveva ritenersi insussistente l'interesse ad agire, dato che la domanda sottesa al presente giudizio era già stata già soddisfatta in via amministrativa
Chiedeva quindi dichiararsi il difetto di legittimazione delle Ragionerie resistenti e di rigettare il ricorso.
Nelle successive note depositate, il ricorrente precisava di non aver mai avuto contezza del ritiro in autotutela del decreto menzionato, rilevando di avere in ogni caso interesse ad ottenere una pronuncia nel merito, dato che l'amministrazione resistente non aveva contestato l'entità del periodo di servizio prestato ed il suo conseguente diritto ad essere pagina 4 di 9 inserito nella iniziale Fascia “0-8” fino al 31.8.2020, per poi- a decorrere dal 1.9.2020- transitare nella fascia stipendiale “9-14”.
____
1.Va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
e di quella di invero, a parte la considerazione che attualmente la partita
[...] CP_2 stipendiale del ricorrente non è gestita dalla , si osserva che la Controparte_1 presente controversia avrebbe dovuto essere correttamente instaurata nei soli confronti del
, con il quale è in essere il rapporto di lavoro per cui è causa, e non Controparte_4 anche nei confronti delle , che non rivestono la qualità Controparte_5 processuale di soggetti legittimati passivi, perché operano esclusivamente come organismi pagatori di secondo livello (come soggetti, quindi, che provvedono ad effettuare i pagamenti in favore dei dipendenti del datore di lavoro). CP_1
Da tali considerazioni si evince la fondatezza dell'eccezione pregiudiziale di rito, che deve essere pertanto accolta, con conseguente dichiarazione del difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio delle . Controparte_6
2.Il ricorso va accolto nei termini che seguono.
Emerge che all'attualità il ricorrente sia stato inserito nella fascia stipendiale 9-14; tuttavia, al momento del deposito del ricorso (10.9.2024), tale inserimento non era ancora stato effettuato;
nel cedolino di settembre 2024 si osserva quindi il passaggio di fascia, con indicazione della “scadenza” al 31.8.2030.
Si segnala tuttavia che sussiste e persiste l'interesse del ricorrente dalla decisione, dato che egli sostiene che: sin dalla entrata in ruolo avrebbe dovuto essere inserito nella iniziale Fascia “0-8”, ove doveva rimanere fino al 31.8.2020, data in cui avrebbe raggiunto i complessivi 8 anni, ottenuti sommando ai precedenti 4 (di cui 3 pre-ruolo) il successivo servizio reso negli a.s. 2016-
2017, 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020, nel frattempo effettuato;
pertanto, egli sostiene che già a decorrere dal 1.09.2020 sarebbe dovuto transitare nella fascia stipendiale “9-14”, in virtù degli altri anni di servizio che, nel frattempo, aveva continuato a prestare.
Risulta quindi evidente che egli si duole in questa sede anche della diversa decorrenza della inclusione nella superiore fascia stipendiale, con conseguente persistenza dell'interesse ad agire in capo al ricorrente e necessità di definizione della controversia nel merito.
pagina 5 di 9 Si segnala, peraltro, che la circostanza, comprovata dalla amministrazione resistente, che il decreto n. 880 emesso il 30/05/2019 dal Dirigente dell'Istituto San Cesareo sia stato ritirato in autotutela in data 29/05/2024, con nota prot. n. 95815, non assume efficacia dirimente per ritenere cessata la materia del contendere, né per rigettare la domanda del ricorrente che, in ogni caso, ha agito nella presente sede per chiedere il riconoscimento del suo diritto al computo del servizio pre-ruolo nella misura di anni 3, con conseguente inserimento nelle classi stipendiali con la decorrenza indicata, anche valutati gli anni di servizio di ruolo successivamente prestati.
3. Va premesso che il ricorrente chiede il riconoscimento del proprio diritto ad essere inserito nella fascia stipendiale corrispondente alla anzianità di servizio risultante all'esito del riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato, sommato a quello di ruolo, nei termini sopra illustrati.
Deve essere opportunamente analizzata la disciplina applicabile al settore scolastico per la ricostruzione della carriera a seguito dell'immissione in ruolo del docente.
Innanzitutto, l'art. 485, comma 1 D.L.vo n. 297/1994 prevede che:
< presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.>>.
Dalla norma appena richiamata emerge, innanzitutto, che la valutazione giuridica del servizio pre-ruolo è disposta esclusivamente per i primi 4 anni integralmente e per 2/3 per il periodo eccedente, mentre per il rimanente 1/3 ai soli fini economici.
Detta disciplina, però, deve essere integrata con l'art. 4, comma 3 D.P.R. n. 399/1988, che si riporta:
< superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini pagina 6 di 9 economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali.>>.
Quest'ultima norma, infatti, prevede che a decorrere da una certa maturazione di anzianità nel servizio di ruolo a seconda del grado di istruzione e della qualificazione dei docenti l'anzianità ai soli fini economici è valutata interamente per l'attribuzione delle successive posizioni stipendiali.
Ed ancora, la disciplina per la concreta valutazione giuridica dei singoli periodi utili per il riconoscimento del servizio è stabilita dall'art. 489, comma 1 D.L.vo n. 297/1994, che si riporta:
< considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.>>.
Ebbene, all'art. 11, comma 14 L. n. 124/1999 è disposta la disciplina integrativa dell'art. 489 appena richiamato:
< insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.>>.
Pertanto, l'equiparazione in termini giuridici operata dalla disciplina appena sopra riportata impone che solo lo svolgimento di un servizio per un numero di giorni pari o superiore ad almeno 180 nell'anno scolastico ovvero quello prestato ininterrottamente dal 1° febbraio al termine delle operazioni di scrutinio finale possa essere equiparato e valutato in termini giuridici alla stregua di un intero anno scolastico.
Diversamente, pertanto, in caso di servizio prestato in un numero di giorni inferiore.
____
Tanto premesso, deve osservarsi che, come si evince dal Foglio Matricolare depositato dal
, risulta che il ricorrente è stato immesso in ruolo il 1.09.2015, con decorrenza CP_1 economica il 14.09.2015 e che il 1.09.2016 è stato assunto definitivamente dopo il periodo di prova.
Prima della immissione in ruolo aveva svolto, sempre alle dipendenze del , vari incarichi CP_7 di supplenza a tempo determinato e, precisamente: anno scolastico 2011/2012: dal 19.09.2011 al 21.11.2011 e dal 22.11.2011 al 30.06.2012; pagina 7 di 9 anno scolastico 2012/2013: dal 1.09.2012 al 30.06.2013; anno scolastico 2013/2014: dal 3.09.2013 al 30.06.2014; anno scolastico 2014/2015: dal 5.11.2014 al 30.06.2015.
Pertanto, valutato il servizio in questione e, in particolare, la durata dei singoli contratti a tempo determinato, ampiamente superiore a 180 giorni per anno scolastico, la richiesta del ricorrente di vedersi riconosciuti 3 anni di servizio pre-ruolo, con conseguente inserimento nella relativa fascia stipendiale, è da accogliersi (a ben vedere, neppure il eccepisce CP_1 fatti impeditivi o estintivi sul punto, né contesta il criterio di calcolo adottato dal ricorrente).
Risulta quindi corretta la richiesta di riconoscimento di tre anni quale servizio pre-ruolo, visti i contratti a tempo determinato di cui sopra di è dato conto e che sono richiamati nello stato matricolare.
In applicazione della disciplina appena richiamata, risulta che al 1.09.2015, data della immissione in ruolo, il ricorrente aveva senz'altro maturato 3 anni di servizio preruolo.
Pertanto, in tale data doveva essere inserito nella prima fascia stipendiale (0-8) e, dal
1.09.2020, nella fascia 9-14 (visti i successivi anni di insegnamento di ruolo, il cui svolgimento in alcun modo è contestato ed emerge comunque dalle buste paga in atti).
4.Ne discende l'accoglimento del ricorso, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente all'inserimento nella prima fascia stipendiale (0-8) a partire dal 1.09.2015 e nella seconda fascia stipendiale (8-14) a partire dal 1.09.2020, con conseguente condanna del al pagamento delle differenze retributive spettanti a seguito dell'inserimento CP_1 indicato, oltre accessori come dovuti per legge.
5.Va rigettata la domanda ex art. 96 cpc in quanto non comprovata nei suoi presupposti costitutivi.
Come noto, la previsione di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c., in base alla quale “il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”, è stata prevista con il proposito di rafforzare le sanzioni per l'uso distorto degli strumenti processuali e per l'abuso del diritto di cui all'art. 24 Cost.
La sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (v. Cass. Sez. 6 - 2, n. 20018 del 24/09/2020; Cass. Sez. 3 , n. 22208 del
04/08/2021). Come tuttavia chiarito dalla S.C. (Cass. n. 26545 del 30/09/2021), il giudizio pagina 8 di 9 sulla antigiuridicità della condotta processuale non può farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione.
Nella concreta fattispecie, le tematiche affrontate non si sono rivelate scontate e tali da indurre a concludere per una difesa in giudizio pretestuosa. In definitiva, nelle questioni sollevate non pare ravvedersi né un uso distorto degli strumenti processuali, né un abuso del diritto di cui all'art. 24 Cost., tali da dover essere sanzionati con la condanna ex art. 96 c.p.c.
6.Le spese processuali seguono la soccombenza del e si liquidano in dispositivo, CP_7 tenuto conto della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate, nonché del fatto che sono stati evocati in giudizio, da parte del ricorrente, due soggetti privi di legittimazione passiva ed, infine, considerata la natura meramente documentale della causa.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva delle Controparte_6
;
[...]
2) Dichiara il diritto del ricorrente all'inserimento nella prima fascia stipendiale (0-8) a partire dal 1.09.2015 e nella seconda fascia stipendiale (9-14) a partire dal 1.09.2020, con conseguente condanna del resistente al pagamento delle differenze CP_1 retributive spettanti al ricorrente in seguito all'inserimento indicato, oltre accessori come dovuti per legge;
3) Condanna il al pagamento, in favore di parte Controparte_4 ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 259,00 per esborsi e in complessivi €
3.000,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge
Campobasso, 10 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 10.09.2025, svolta con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. MARIANO MARIO presso cui è Parte_1
elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
[...]
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_2
In persona dei rispettivi l.r.p.t., rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO DI CAMPOBASSO, presso cui sono domiciliati ex lege
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 Con ricorso depositato in data 10.09.2024, parte ricorrente esponeva che:
- dopo aver prestato servizio con contratti a termine presso varie scuole italiane in qualità di docente di sostegno psicofisico, era entrato in ruolo il 14.9.2015 ed assunto definitivamente, all'esito del periodo di prova, il 1.9.2016;
-con decreto n. 880 del 30.5.2019, il Dirigente dell' in Parte_2 provincia di dove egli insegnava, provvedeva alla ricostruzione della carriera, CP_1 riconoscendo i seguenti periodi: anzianità preruolo: anni 3; anzianità di ruolo: anni 1; per un totale di anni 4;
-tale decreto era poi trasmesso alla che, in data Controparte_1
8.1.2021, vi apponeva il visto ex art. 8, comma 2 ed effettuava la sua registrazione al n. 214;
-considerato il periodo di servizio riconosciuto nel decreto, pari a complessivi anni 4 (3 di servizio preruolo ed 1 di ruolo), le resistenti amministrazioni avrebbero dovuto inserire il docente nella iniziale Fascia “0-8”, in cui egli sarebbe rimasto fino al 31.8.2020, data in cui avrebbe raggiunto i complessivi 8 anni (sommando ai precedenti 4 il servizio degli a.s. 2016-
2017; 2017- 2018; 2018-2019; 2019-2020); mentre, a decorrere dal 1.9.2020, sarebbe dovuto transitare nella fascia stipendiale “9-14” in virtù degli altri anni di servizio che, nel frattempo, aveva continuato a prestare;
-invece, egli permaneva in quella “0”, come risultava dai cedolini prodotti;
-nonostante i solleciti/inviti rivolti alle Amministrazioni per regolarizzare la sua posizione, nulla era mutato;
in particolare, la precisava che “Con Controparte_2 riferimento all' atto di messa in mora dell' 8/1/2024 pervenuto alla scrivente il 9/1/2024 prot. n.
425, si informa che questo Ufficio procede alle variazioni delle partite stipendiali esclusivamente a seguito di provvedimenti emessi dalle Amministrazioni titolari della spesa”, pure evidenziando che il decreto di ricostruzione della carriera n. 880 del 30/5/2019 emesso dall'I.C. di non era pervenuto presso il menzionato ufficio;
l'Istituto Parte_2
“Omnicomprensivo ” (che aveva emesso il Decreto di Ricostruzione) replicava Parte_2 con nota in data 2.2.2024, prot. n. 1468, affermando che “l'istituzione scolastica non aveva alcuna competenza nella procedura di inserimento del docente di nella fascia”; la Parte_1
evidenziava che “la partita stipendiale dell'Amministrazione Controparte_3 indicata in oggetto risulta gestita dalla R.T. di Campobasso”.
Osservava il ricorrente che al raggiungimento di una determinata anzianità giuridica/economica, i lavoratori del settore scolastico avevano diritto al c.d. “scatto”; ricordava che le fasce stipendiali attuali, a seguito della sottoscrizione del CCNL del 4/8/2011, pagina 2 di 9 erano state così rideterminate: 0/8 – 9/14 – 15/20 – 21/27 – 28/34 – 35; pertanto, considerato il periodo di servizio risultante dal Decreto di Ricostruzione della Carriera del 30.5.2019 e quello successivamente svolto, come innanzi riferito, il docente doveva essere già inserito nella fascia stipendiale “0-8 anni” e rimanervi fino al 31.8.2020, per raggiungere la successiva fascia “9-14” a partire dal 1.9.2020.
Lamentava che ciò non era avvenuto, dato che il docente risultava ancora collocato nella fascia “0” perché non si era tenuto conto dell'avvenuta ricostruzione, mentre il successivo passaggio di fascia, in conseguenza dell'errato posizionamento effettuato dalle
Amministrazioni resistenti, era previsto soltanto per il 1.9.2024, come indicato chiaramente nei cedolini stipendiali in atti;
deduceva che la violazione delle richiamate disposizioni contrattuali determinava ai suoi danni un differente e pregiudizievole trattamento economico rispetto agli altri dipendenti che, pur avendo svolto lo stesso periodo di servizio, percepivano lo stipendio rapportato alla giusta collocazione e che l'omesso inserimento nella fascia “0-8 anni”, in mancanza di un opportuno provvedimento dell'adito Tribunale, avrebbe comportato un differimento nel raggiungimento di quelle successive, perpetuando il danno a carico del dipendente.
Chiedeva quindi di “accertare e dichiarare, preliminarmente, il diritto del ricorrente ad essere inserito, per le ragioni di cui in premessa, nella fascia stipendiale “0-8 anni” a decorrere dal
1.9.2015 ed il conseguente diritto ad essere collocato nella successiva fascia “9-14” a decorrere dal 1.9.2020, con ripercussioni sulle successive scadenze;
di condannare le
Amministrazioni resistenti, ognuna per le rispettive competenze, ad adottare i necessari atti finalizzati alla esatta collocazione nella fascia stipendiale maturata dal ricorrente;
di condannare, per l'effetto, le predette Amministrazioni, ognuna per le rispettive competenze, a rideterminare le somme dovute in suo favore in virtù della disposta collocazione nella fascia di appartenenza, con interessi e rivalutazione monetaria;
di condannare, infine, le amministrazioni resistenti ex art. 96 cpc, attesa la condotta tenuta, come innanzi evidenziata”.
Si costituivano il , la Controparte_4 Controparte_1
e la , eccependo il difetto di
[...] Controparte_2 legittimazione passiva di ambedue le , evidenziando che il ricorrente, dipendente CP_2 del , in qualità di docente di sostegno psicofisico, era Controparte_4 titolare di partita stipendiale oggi amministrata dalla competente Controparte_2
.
[...]
Rilevavano che: pagina 3 di 9 il decreto di ricostruzione di carriera n. 880 del 30/05/2019 emesso dall'Istituto Comprensivo
San Cesareo, in provincia di trasmesso alla R.T.S. di all'epoca dei fatti CP_1 CP_1 competente nella gestione della partita stipendiale dell'amministrato, era stato vistato, ex art. 8, comma 2, d.lgs. n. 123/2011 per decorrenza dei termini, e registrato al n. 214 in data
08/01/2021; successivamente, la medesima R.T.S., in sede di applicazione del provvedimento, riscontrava profili di illegittimità del citato decreto, consistenti nella mancata allegazione della domanda di ricostruzione di carriera, del provvedimento di conferma in ruolo, nonché della copia integrale del contratto a tempo indeterminato munito di visto di registrazione della competente (immissione in ruolo); Controparte_2 quanto appena indicato era stato comunicato, con protocollo n. 90852 del 21/05/2024, al
Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo San Cesareo (precisando che le illegittimità riscontrate non erano state sanate dall'apposizione del “visto” per decorso dei termini); nella missiva si sottolineava, inoltre, che, qualora il docente non fosse più risultato titolare di cattedra presso il medesimo Istituto, il provvedimento avrebbe dovuto essere comunque ritirato;
invero, in data 29/05/2024, con nota prot. n. 95815, in riscontro alla suddetta nota della R.T.S. di il Dirigente Scolastico ritirava in autotutela il decreto n. 880 emesso il CP_1
30/05/2019; il decreto di cui il ricorrente chiedeva nella presente sede l'applicazione era stato, dunque, rimosso, essendo stato ritirato in autotutela, per cui ogni domanda volta ad ottenerne l'attuazione era destituita di fondamento.
Nel merito, parte resistente deduceva che, come poteva evincersi dallo stato matricolare, il ricorrente svolgeva le mansioni di insegnante di sostegno di ruolo con decorrenza giuridica a far data dal 1.09.2015 e con decorrenza economica dal 14 settembre 2015 e, precedentemente, aveva svolto incarichi a tempo determinato;
riferiva che il docente Pt_1 risultava attualmente inserito all'interno della fascia stipendiale “9-14” e che, quindi, doveva ritenersi insussistente l'interesse ad agire, dato che la domanda sottesa al presente giudizio era già stata già soddisfatta in via amministrativa
Chiedeva quindi dichiararsi il difetto di legittimazione delle Ragionerie resistenti e di rigettare il ricorso.
Nelle successive note depositate, il ricorrente precisava di non aver mai avuto contezza del ritiro in autotutela del decreto menzionato, rilevando di avere in ogni caso interesse ad ottenere una pronuncia nel merito, dato che l'amministrazione resistente non aveva contestato l'entità del periodo di servizio prestato ed il suo conseguente diritto ad essere pagina 4 di 9 inserito nella iniziale Fascia “0-8” fino al 31.8.2020, per poi- a decorrere dal 1.9.2020- transitare nella fascia stipendiale “9-14”.
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1.Va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
e di quella di invero, a parte la considerazione che attualmente la partita
[...] CP_2 stipendiale del ricorrente non è gestita dalla , si osserva che la Controparte_1 presente controversia avrebbe dovuto essere correttamente instaurata nei soli confronti del
, con il quale è in essere il rapporto di lavoro per cui è causa, e non Controparte_4 anche nei confronti delle , che non rivestono la qualità Controparte_5 processuale di soggetti legittimati passivi, perché operano esclusivamente come organismi pagatori di secondo livello (come soggetti, quindi, che provvedono ad effettuare i pagamenti in favore dei dipendenti del datore di lavoro). CP_1
Da tali considerazioni si evince la fondatezza dell'eccezione pregiudiziale di rito, che deve essere pertanto accolta, con conseguente dichiarazione del difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio delle . Controparte_6
2.Il ricorso va accolto nei termini che seguono.
Emerge che all'attualità il ricorrente sia stato inserito nella fascia stipendiale 9-14; tuttavia, al momento del deposito del ricorso (10.9.2024), tale inserimento non era ancora stato effettuato;
nel cedolino di settembre 2024 si osserva quindi il passaggio di fascia, con indicazione della “scadenza” al 31.8.2030.
Si segnala tuttavia che sussiste e persiste l'interesse del ricorrente dalla decisione, dato che egli sostiene che: sin dalla entrata in ruolo avrebbe dovuto essere inserito nella iniziale Fascia “0-8”, ove doveva rimanere fino al 31.8.2020, data in cui avrebbe raggiunto i complessivi 8 anni, ottenuti sommando ai precedenti 4 (di cui 3 pre-ruolo) il successivo servizio reso negli a.s. 2016-
2017, 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020, nel frattempo effettuato;
pertanto, egli sostiene che già a decorrere dal 1.09.2020 sarebbe dovuto transitare nella fascia stipendiale “9-14”, in virtù degli altri anni di servizio che, nel frattempo, aveva continuato a prestare.
Risulta quindi evidente che egli si duole in questa sede anche della diversa decorrenza della inclusione nella superiore fascia stipendiale, con conseguente persistenza dell'interesse ad agire in capo al ricorrente e necessità di definizione della controversia nel merito.
pagina 5 di 9 Si segnala, peraltro, che la circostanza, comprovata dalla amministrazione resistente, che il decreto n. 880 emesso il 30/05/2019 dal Dirigente dell'Istituto San Cesareo sia stato ritirato in autotutela in data 29/05/2024, con nota prot. n. 95815, non assume efficacia dirimente per ritenere cessata la materia del contendere, né per rigettare la domanda del ricorrente che, in ogni caso, ha agito nella presente sede per chiedere il riconoscimento del suo diritto al computo del servizio pre-ruolo nella misura di anni 3, con conseguente inserimento nelle classi stipendiali con la decorrenza indicata, anche valutati gli anni di servizio di ruolo successivamente prestati.
3. Va premesso che il ricorrente chiede il riconoscimento del proprio diritto ad essere inserito nella fascia stipendiale corrispondente alla anzianità di servizio risultante all'esito del riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato, sommato a quello di ruolo, nei termini sopra illustrati.
Deve essere opportunamente analizzata la disciplina applicabile al settore scolastico per la ricostruzione della carriera a seguito dell'immissione in ruolo del docente.
Innanzitutto, l'art. 485, comma 1 D.L.vo n. 297/1994 prevede che:
< presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.>>.
Dalla norma appena richiamata emerge, innanzitutto, che la valutazione giuridica del servizio pre-ruolo è disposta esclusivamente per i primi 4 anni integralmente e per 2/3 per il periodo eccedente, mentre per il rimanente 1/3 ai soli fini economici.
Detta disciplina, però, deve essere integrata con l'art. 4, comma 3 D.P.R. n. 399/1988, che si riporta:
< superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini pagina 6 di 9 economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali.>>.
Quest'ultima norma, infatti, prevede che a decorrere da una certa maturazione di anzianità nel servizio di ruolo a seconda del grado di istruzione e della qualificazione dei docenti l'anzianità ai soli fini economici è valutata interamente per l'attribuzione delle successive posizioni stipendiali.
Ed ancora, la disciplina per la concreta valutazione giuridica dei singoli periodi utili per il riconoscimento del servizio è stabilita dall'art. 489, comma 1 D.L.vo n. 297/1994, che si riporta:
< considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.>>.
Ebbene, all'art. 11, comma 14 L. n. 124/1999 è disposta la disciplina integrativa dell'art. 489 appena richiamato:
< insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.>>.
Pertanto, l'equiparazione in termini giuridici operata dalla disciplina appena sopra riportata impone che solo lo svolgimento di un servizio per un numero di giorni pari o superiore ad almeno 180 nell'anno scolastico ovvero quello prestato ininterrottamente dal 1° febbraio al termine delle operazioni di scrutinio finale possa essere equiparato e valutato in termini giuridici alla stregua di un intero anno scolastico.
Diversamente, pertanto, in caso di servizio prestato in un numero di giorni inferiore.
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Tanto premesso, deve osservarsi che, come si evince dal Foglio Matricolare depositato dal
, risulta che il ricorrente è stato immesso in ruolo il 1.09.2015, con decorrenza CP_1 economica il 14.09.2015 e che il 1.09.2016 è stato assunto definitivamente dopo il periodo di prova.
Prima della immissione in ruolo aveva svolto, sempre alle dipendenze del , vari incarichi CP_7 di supplenza a tempo determinato e, precisamente: anno scolastico 2011/2012: dal 19.09.2011 al 21.11.2011 e dal 22.11.2011 al 30.06.2012; pagina 7 di 9 anno scolastico 2012/2013: dal 1.09.2012 al 30.06.2013; anno scolastico 2013/2014: dal 3.09.2013 al 30.06.2014; anno scolastico 2014/2015: dal 5.11.2014 al 30.06.2015.
Pertanto, valutato il servizio in questione e, in particolare, la durata dei singoli contratti a tempo determinato, ampiamente superiore a 180 giorni per anno scolastico, la richiesta del ricorrente di vedersi riconosciuti 3 anni di servizio pre-ruolo, con conseguente inserimento nella relativa fascia stipendiale, è da accogliersi (a ben vedere, neppure il eccepisce CP_1 fatti impeditivi o estintivi sul punto, né contesta il criterio di calcolo adottato dal ricorrente).
Risulta quindi corretta la richiesta di riconoscimento di tre anni quale servizio pre-ruolo, visti i contratti a tempo determinato di cui sopra di è dato conto e che sono richiamati nello stato matricolare.
In applicazione della disciplina appena richiamata, risulta che al 1.09.2015, data della immissione in ruolo, il ricorrente aveva senz'altro maturato 3 anni di servizio preruolo.
Pertanto, in tale data doveva essere inserito nella prima fascia stipendiale (0-8) e, dal
1.09.2020, nella fascia 9-14 (visti i successivi anni di insegnamento di ruolo, il cui svolgimento in alcun modo è contestato ed emerge comunque dalle buste paga in atti).
4.Ne discende l'accoglimento del ricorso, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente all'inserimento nella prima fascia stipendiale (0-8) a partire dal 1.09.2015 e nella seconda fascia stipendiale (8-14) a partire dal 1.09.2020, con conseguente condanna del al pagamento delle differenze retributive spettanti a seguito dell'inserimento CP_1 indicato, oltre accessori come dovuti per legge.
5.Va rigettata la domanda ex art. 96 cpc in quanto non comprovata nei suoi presupposti costitutivi.
Come noto, la previsione di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c., in base alla quale “il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”, è stata prevista con il proposito di rafforzare le sanzioni per l'uso distorto degli strumenti processuali e per l'abuso del diritto di cui all'art. 24 Cost.
La sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (v. Cass. Sez. 6 - 2, n. 20018 del 24/09/2020; Cass. Sez. 3 , n. 22208 del
04/08/2021). Come tuttavia chiarito dalla S.C. (Cass. n. 26545 del 30/09/2021), il giudizio pagina 8 di 9 sulla antigiuridicità della condotta processuale non può farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione.
Nella concreta fattispecie, le tematiche affrontate non si sono rivelate scontate e tali da indurre a concludere per una difesa in giudizio pretestuosa. In definitiva, nelle questioni sollevate non pare ravvedersi né un uso distorto degli strumenti processuali, né un abuso del diritto di cui all'art. 24 Cost., tali da dover essere sanzionati con la condanna ex art. 96 c.p.c.
6.Le spese processuali seguono la soccombenza del e si liquidano in dispositivo, CP_7 tenuto conto della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate, nonché del fatto che sono stati evocati in giudizio, da parte del ricorrente, due soggetti privi di legittimazione passiva ed, infine, considerata la natura meramente documentale della causa.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva delle Controparte_6
;
[...]
2) Dichiara il diritto del ricorrente all'inserimento nella prima fascia stipendiale (0-8) a partire dal 1.09.2015 e nella seconda fascia stipendiale (9-14) a partire dal 1.09.2020, con conseguente condanna del resistente al pagamento delle differenze CP_1 retributive spettanti al ricorrente in seguito all'inserimento indicato, oltre accessori come dovuti per legge;
3) Condanna il al pagamento, in favore di parte Controparte_4 ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 259,00 per esborsi e in complessivi €
3.000,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge
Campobasso, 10 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
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