Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 18/12/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01157/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00715/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 715 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Azienda Agricola La Pailonga s.s. di Bianchera AL ed Enzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e AD - Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Gallonetto e Annalisa Santagostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della cartella di pagamento n. 064 2018 00040542 75 000 inviata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, agente della riscossione -prov. di Mantova, su incarico di Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura all'azienda agricola attrice a mezzo PEC, in semplice formato “pdf”, inerente il pagamento del c.d. “prelievo sup. latte di vacca l. 119/03 art. 1, comma 9” oltre interessi;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica della presente citazione in opposizione, ed in particolare dell'atto di iscrizione a ruolo e del ruolo indicato nella cartella sopra descritta (ossia al ruolo n. 2018/001554 reso esecutivo il 16 marzo 2018), anche se non conosciuto, nella parte in cui in detto atto risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico dell'azienda agricola attrice, e quindi nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica della medesima;
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 30 dicembre 2024:
– della “Intimazione di pagamento n. 064202490034900910000 intestata all’Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Mantova, con allegato Modulo di pagamento Pago PA, inviata alla ricorrente a mezzo PEC in data 17.10.2024, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 100.730,58 per “Prelievi sup. latte di vacca L. 119/03 art. 1 comma 9”, interessi, nonché Oneri di Riscossione entro 5 giorni dalla notifica, in riferimento alla Cartella n. 06420180004054275000 su ruolo Regione Lombardia Direzione generale agricoltura - non allegata – comunicata in data 19/06/2018, “Anno di riferimento del debito” 2016;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica della ricorrente, compresi il ruolo emesso da Regione Lombardia Direzione generale agricoltura, posto alla base della cartella e dell’intimazione di pagamento sopra descritta.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura; AD - Agenzia delle Entrate – Riscossione; e Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il dott. IB IN GE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo .
1.1. Con ricorso in riassunzione notificato in data 5 agosto 2022 e ritualmente depositato – a seguito di sentenza del Tribunale civile di Mantova n. 1054 del 15 novembre 2021 dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo – l’azienda agricola ricorrente, produttrice di latte vaccino e come tale assoggettata al regime europeo delle c.d. quote latte fino alla campagna 2014-2015, ha impugnato la cartella di pagamento n. 064 2018 00040542 75 000 notificatale dall’Agenzia delle Entrate con pec del 16 marzo 2018, a titolo di prelievo supplementare quote latte relativo alla annata agraria 2014/2015, per un importo di € 101.332,35.
1.2. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
(i) la cartella impugnata non sarebbe stata preceduta dalla notifica all’azienda ricorrente dell’atto di accertamento del prelievo, così come doverosamente rideterminato dall’amministrazione a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 23 comma 6 quater del D.L. 24 giugno 2016 n. 113 (convertito con modificazione con L. n. 160/2016); nella sezione “Dettaglio degli addebiti” la cartella impugnata continuerebbe a far riferimento alla intimazione di pagamento del 18 maggio 2016 riferita all’importo originario del prelievo, ormai superato a seguito dell’entrata in vigore della predetta L. 160/2016 e dei conseguenti obblighi di ricalcolo posti dalla legge a carico dell’Amministrazione procedente; proprio il sopravvenuto obbligo legale di ricalcolo ha fatto venir meno l’interesse della ricorrente a coltivare i ricorsi proposti contro l’originaria imputazione di prelievo, con conseguente declaratoria di improcedibilità dei gravami dichiarata dal TAR Brescia con le sentenze nn. 649/2022 e 559/2022;
(ii) l’importo del prelievo sarebbe stato determinato facendo applicazione di una normativa nazionale contrastante con il diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte di Giustizia con le note sentenze 27 giugno 2019 C-348/18, 11 settembre 2019 C-46/18, e 13 gennaio 2022 C-377/19; inoltre, la quantificazione del prelievo dovuto sarebbe inficiata dalla incertezza sull’effettiva produzione nazionale di latte nell’intero periodo compreso tra la campagna 1995-1996 e la campagna 2014-2015, e di conseguenza mancherebbe addirittura il presupposto per poter applicare il prelievo supplementare ai produttori che avrebbero concorso a determinare il presunto esubero rispetto alla quota nazionale; in proposito, il ricorso richiama l’ordinanza del GIP di Roma del 5 giugno 2019 (nel procedimento n. 96592/2016 RG-NR e n. 101551/2016 RG-GIP); gli importi contenuti nella intimazione impugnata sarebbero pertanto frutto di dati e calcoli artefatti e, quindi, sbagliati, sui quali AG non avrebbe effettuato alcuna verifica;
(iii) la cartella impugnata sarebbe stata emessa sulla base di una illegittima duplicazione del ruolo da parte di AG, in violazione di quanto previsto dall’art. 8-ter L. n. 33/09 secondo cui tutte le somme accertate come dovute dai produttori agricoli sono iscritte da AG nel registro nazionale dei debiti, con effetto equivalente all’iscrizione a ruolo ai fini della procedura di recupero; nel caso di specie, prima della formazione del ruolo indicato nella cartella impugnata, AG aveva già proceduto a formare altro ruolo relativamente agli stessi debiti mediante l’iscrizione dei registro nazionale debitori;
(iv) la cartella impugnata sarebbe altresì affetta da carenza di motivazione in ordine alle modalità di computo del prelievo dovuto, non essendo stato precisato se e come gli importi dovuti a titolo di prelievo siano stati compensati con gli importi PAC spettanti alla ricorrente.
2. I motivi aggiunti .
2.1. Con successivi motivi aggiunti depositati il 31 dicembre 2024, la ricorrente ha esteso le medesime censure di cui all’atto introduttivo alla intimazione di pagamento n. 064202490034900910000 notificatale dall’Agenzia delle Entrate con PEC del 17 ottobre 2024, per un importo di € 100.730,58, in relazione all’”anno di riferimento del debito 2016”.
2.2. Con i motivi aggiunti, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità derivata dell’intimazione impugnata, alla luce dei vizi di legittimità dedotti con il ricorso introduttivo nei confronti della cartella presupposta.
3. Svolgimento del processo .
3.1. AG e AD si sono costituite in giudizio con atto di stile, successivamente integrato dal deposito di due successive relazioni di AG sui fatti di causa, corredate della pertinente documentazione, e di una memoria difensiva dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, nella quale la difesa erariale ha eccepito, in particolare:
(i) l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso, in quanto nuovo rispetto a quelli proposti dinanzi al giudice ordinario nella fase originaria del contenzioso; per l’effetto, ha eccepito l’inammissibilità della estensione del giudizio nei confronti di AG (non coinvolta nella fase processuale dinanzi al giudice ordinario), presumibilmente proprio in conseguenza della proposizione del secondo motivo di ricorso;
(ii) l’inammissibilità del ricorso per litispendenza, dal momento che il prelievo relativo all’annata 2014/2015 avrebbe già formato oggetto del precedente giudizio R.G. 2337/2015 dinanzi a questo TAR, definito con sentenza di improcedibilità n. 649/2022; in ogni caso, l’inammissibilità del ricorso perché afferente a questioni già coperte da quest’ultima sentenza, passata in giudicato;
(iii) in subordine, nel merito, la difesa erariale ha contestato la fondatezza del ricorso sotto tutti i profili dedotti.
3.2. In giudizio si è costituita anche la Regione Lombardia, depositando documentazione e memoria difensiva, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’atto di riassunzione dinanzi al TAR del giudizio originariamente proposto dinanzi al giudice ordinario, essendo stato quest’ultimo proposto oltre il termine di sessanta giorni previsto per il ricorso dinanzi al giudice (amministrativo) effettivamente competente; in subordine, formulando eccezioni, in rito e nel merito, analoghe a quelle dedotte dalla difesa erariale
3.3. In prossimità dell’udienza di merito, le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica nei termini di rito.
3.4. All’udienza pubblica del 20 novembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
4. Decisione .
Si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari formulate dalle difese delle Amministrazioni resistenti, dal momento che il ricorso è infondato nel merito.
4.1. L’atto di accertamento del prelievo dovuto dall’azienda agricola ricorrente in relazione all’annata agraria 2014/2015 è costituito dalla nota del 18 maggio 2016 - pacificamente ricevuta dalla ricorrente - con cui la Regione Lombardia ha intimato alla ricorrente il pagamento dell’importo di € 312.376,17 a titolo di prelievo supplementare ed € 1.744,52 a titolo di interessi.
Tale importo è stato successivamente rideterminato da AG a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2016 n. 113, che all’art. 23 (Misure di sostegno a favore dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari) ha previsto, al comma 6-quater, che “(…) il pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino, (…), dovuto per il periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015, (…), è effettuato a favore dell'AGEA in misura corrispondente al prelievo dovuto all'Unione europea, maggiorato del 5 per cento” .
In applicazione di tale norma, AG, con le “istruzioni operative n. 31” del 16 settembre 2016, ha provveduto a determinare la percentuale di prelievo imputato da riscuotere ai sensi della normativa sopravvenuta; tale percentuale è risultata pari al 30,92% (essendo il totale da riscuotere pari a 32,06 milioni di Euro su un prelievo imputato ai produttori pari a 103,71 milioni di Euro).
Tale nota è stata comunicata ai produttori interessati, ai primi acquirenti, alle rispettive organizzazioni professionali, alle amministrazioni regionali e, per conoscenza, al Ministero della Politiche Ag4ricole e Forestali.
Nella nota si precisa chiaramente che “ciascun produttore è tenuto a versare il 30,92% dell’importo imputato e già comunicato per la campagna 2014/2015” .
Alla luce di tali rilievi, il riferimento contenuto nella cartella impugnata alla intimazione regionale del 18 maggio 2016 va letta in combinato disposto con le successive istruzioni operative del 16 settembre 2016; e difatti l’importo ingiunto con la cartella impugnata, pari ad € 101.332,25, corrisponde sostanzialmente al 30% di quello ingiunto con l’intimazione originaria.
La ricorrente eccepisce di non aver ricevuto alcuna comunicazione relativa alla rideterminazione del prelievo, ma la censura appare scarsamente credibile e meramente formalistica dal momento che la stessa non contesta, nel merito, né l’importo originario né quello rideterminato e ingiunto con la cartella impugnata.
La censura di cui al primo motivo va quindi disattesa.
4.2. Infondata è anche la censura di cui al secondo motivo.
4.2.1. Questo TAR ha già avuto modo di chiarire (cfr. sentenza TAR Brescia, II, 15 settembre 2020 n. 642, alla cui approfondite argomentazioni si rinvia) che l’ambito applicativo delle citate sentenze della Corte di Giustizia si estende dalla campagna 1995-1996 fino alla campagna 2007/2008. A partire infatti dalla campagna 2008/2009 - così la sentenza citata - “è entrato in vigore il Reg. CE 22 ottobre 2007 n. 1234/2007, il quale all’art. 80 par. 3 prevede la riassegnazione della parte inutilizzata della quota nazionale “proporzionalmente alle quote individuali a disposizione di ciascun produttore o secondo criteri obiettivi che dovranno essere fissati dagli Stati membri”, e all’art. 84 par. 1-b stabilisce che la ripartizione del prelievo in eccesso possa avvenire secondo “categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in base a criteri obiettivi e a un termine determinato dalla Commissione”. Questa disciplina, secondo quanto disposto dall’art. 230 par. 1-a del Reg. CE 17 dicembre 2013 n. 1308/2013, è rimasta in vigore fino al 31 marzo 2015.
22. Se quindi è possibile estendere le indicazioni delle citate sentenze della Corte di Giustizia, relativamente alla compensazione nazionale delle quote inutilizzate e alla ripartizione del prelievo in eccesso, fino alla campagna 2007-2008, da questo punto in avanti manca un sicuro ancoraggio per la richiesta dei produttori di disapplicare le categorie prioritarie stabilite dalla normativa nazionale. Progressivamente, il diritto comunitario è passato dalla disciplina integrale di questo istituto (Reg. CEE 3950/92) a una disciplina condivisa con gli Stati mediata da un accordo con la Commissione (Reg. CE 1788/2003 e Reg. CE 595/2004), fino ad arrivare al riconoscimento del potere degli Stati di introdurre autonomamente criteri oggettivi (Reg. CE 1234/2007). La campagna 2014-2015, oggetto del presente giudizio, si è svolta nell’ultimo segmento della disciplina comunitaria, e dunque ha offerto agli Stati la possibilità di individuare direttamente le categorie prioritarie di produttori da privilegiare in sede di compensazione e di ripartizione. Questo è avvenuto con l’art. 2 del DL 51/2015. Sulle modalità e sui termini di rateizzazione degli importi dovuti è stata raggiunta un’intesa con la Commissione, formalizzata con il Reg. CE 26 marzo 2015 n. 2015/517, e attuata attraverso l’art. 1 del DL 51/2015” .
4.2.2. Nello stesso senso cfr. anche TAR Brescia, I, n. 1360/2016, confermata da Consiglio di Stato, sez. III, 7 giugno 2022 n. 4627.
4.2.3. Non appare pienamente convincente, in senso contrario, la recente sentenza del Consiglio di Stato 14 novembre 2025 n. 937 - allegata in giudizio dalla parte ricorrente - nella parte in cui afferma che le predette sentenze della Corte di Giustizia si applicherebbero anche all’annata 2014/2015 in quanto il criterio prioritario costituito dalla regolarità dei versamenti previsto dalla normativa nazionale sarebbe contrario ai disposti di cui all’art. 16 del reg. CE n. 595/2004, dal momento che quest’ultima norma consentiva agli Stati membri di individuare categorie prioritarie diverse da quelle indicate all’art. 16, comma 1 lett. da a) a g) del reg. CE n. 595/2004 solamente previa consultazione della Commissione: consultazione che, invece, è mancata, come rilevato dalla stessa Commissione nelle osservazioni formulate in relazione alla causa C-377/19. L’affermazione, secondo il Collegio, non tiene conto che la normativa comunitaria di cui all’art. 16 del reg. CE n. 595/2004 è stata successivamente superata con l’entrata in vigore del Reg. CE 22 ottobre 2007 n. 1234/2007, il quale – come detto – ha previsto all’art. 80 par. 3 la riassegnazione della parte inutilizzata della quota nazionale “proporzionalmente alle quote individuali a disposizione di ciascun produttore o secondo criteri obiettivi che dovranno essere fissati dagli Stati membri” , e all’art. 84 par. 1-b ha stabilito che la ripartizione del prelievo in eccesso potesse avvenire secondo “categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in base a criteri obiettivi e a un termine determinato dalla Commissione” . È stata quindi superata la precedente normativa comunitaria che subordinava la predeterminazione di criteri prioritari diversi da quelli eurounitari ad una previa consultazione della Commissione; in capo a quest’ultima, è stato manutenuto soltanto il potere di stabilire il termine entro cui lo Stato membro avrebbe provvedere all’individuazione dei criteri prioritari. Questa disciplina, secondo quanto disposto dall’art. 230 par. 1-a del Reg. CE 17 dicembre 2013 n. 1308/2013, è rimasta in vigore fino al 31 marzo 2015.
4.2.4. Per quanto invece attiene al secondo profilo di censura, concernente l’asserita inattendibilità dei dati di produzione nazionale sui quali è stato calcolato l’esubero dei singoli produttori nell’intero periodo compreso tra la campagna 1995-1996 e la campagna 2014-2015, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “in assenza di prove certe e dell'individuazione dei soggetti che hanno reso false dichiarazioni o dei pubblici ufficiali che hanno alterato i dati sul patrimonio bovino per farli "quadrare" con quelli stimati della produzione lattiera, non è possibile annullare le operazioni di stima e gli accertamenti consecutivi svolti; ed infatti, le indagini, finanche governative, scaturite dai dubbi di legittimità del meccanismo (riguardanti l'attendibilità dei dati utilizzati nel tempo dall'AIMA e poi dall'AGEA) non sono in grado di scardinare l'intero sistema nazionale delle c.d. quote latte, né sono sufficienti per far ritenere assolto in capo ai produttori l'onere probatorio al punto da spostare sull'amministrazione l'obbligo di provare la bontà e la stessa veridicità dei dati utilizzati” (Consiglio di Stato sez. III, 21/12/2021, n.8488; Consiglio di Stato sez. III, 16/11/2021, n.7630; Cons. Stato, Sez. III, 20 maggio 2019, n. 3202; in senso conforme, più di recente, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64).
4.3. Parimenti infondata risulta la doglianza sull’asserita duplicazione del ruolo previsto per i recuperi dei prelievi latte, derivante dall’iscrizione nel registro debitori ex art. 8-ter legge n. 33 del 2009.
L'iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti di cui all'art. 8 ter, comma 1, della legge n. 33 del 2009, istituito presso AG, è equiparata all'iscrizione a ruolo delle somme dovute, ex art. 8-ter, comma 2, legge n. 33/2009, ma ciò non comporta che il debito venga riscosso due volte (in termini Cons. Stato, sez. III, n. 5281 del 2021).
Né la parte ricorrente ha fornito alcuna dimostrazione che il detto sistema, attraverso la compensazione con i premi PAC liquidati all’azienda ricorrente, le abbia prodotto un danno.
4.4. Infondata, infine, è anche la censura di cui al quarto motivo, relativa al mancato computo dei recuperi già effettuati dagli organismi pagatori sugli aiuti PAC spettanti all’azienda ricorrente.
La censura è stata dedotta in ricorso in termini del tutto generici e indimostrati, a cui peraltro l’Amministrazione ha fornito in giudizio documentata smentita (cfr. relazione AGEA del 5 marzo 2025, parte conclusiva, e all. 10 AG “importi dovuti e riscossi ”, depositato il 12 marzo 2025).
5. Conclusioni .
5.1. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso deve essere respinto.
5.2. Sussistono peraltro giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, attesa la complessità e la particolarità delle questioni che hanno caratterizzato il contenzioso in materia di quote latte, con particolare riferimento a quelle concernenti il contrasto della disciplina nazionale con il diritto eurounitario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AU RO, Presidente
IB IN GE, Consigliere, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IB IN GE | AU RO |
IL SEGRETARIO