Sentenza 8 aprile 2008
Massime • 1
Il delitto di ricettazione ha carattere istantaneo e si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa, non rilevando, a tal fine, il mero accordo tra le parti per la consegna della stessa. (La Corte ha precisato che in caso di accordo tra le parti, a cui non segua la "traditio" della "res", l'agente risponde di tentativo di ricettazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/04/2008, n. 19644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19644 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 08/04/2008
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 414
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 044524/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI IE NI, N. IL 13/10/1945;
avverso SENTENZA del 13/02/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. ABBADESSA NT, quale sostituto processuale dell'Avv. QUARANTA Raffaele, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 24.11.1998 il Tribunale di Latina condannava Di BR NT, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni tre mesi sei di reclusione e L.
2.500.000 di multa, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 9, 81 e 648 ter c.p.; in particolare all'imputato era stato contestato di avere impegnato nella gestione dell'azienda agricola di allevamento ed esportazione di bestiame, sita in Romania a Tirgu Mures, circa L. 80.000.000, provento dell'attività delittuosa dei fratelli FI e LU D'VI, appartenenti all'associazione camorristica già capeggiata da CA FI, ed a lui consegnati quale prezzo per l'acquisito di una quota dell'azienda suddetta di sua proprietà.
Con sentenza del 13.2.2003 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, qualificava il fatto ascritto all'imputato quale violazione dell'art. 648 c.p. e determinava la pena in anni uno mesi otto di reclusione ed Euro 516,00 di multa. Avverso tale sentenza l'imputato Di BR NT propone, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), con riferimento al combinato disposto dell'art. 9 c.p., comma 2, art. 128 c.p., artt.343 e 344 c.p.p.. In particolare rileva la difesa che, avendo il reato di ricettazione carattere istantaneo, con riferimento al profilo dell'acquisto o vendita beni il reato si consuma al momento dell'accordo tra cedente ed acquirente sul trasferimento della cosa proveniente da delitto e sul prezzo. Ne consegue che nel caso di specie, essendo l'accordo intervenuto in Romania anche se la maggior parte del prezzo era stata consegnata in Italia, e segnatamente il saldo di L. 50.000.000, il reato si era consumato in Romania di talché l'azione penale doveva ritenersi improcedibile per difetto di richiesta di autorizzazione a procedere al Ministro della Giustizia da parte della Procura procedente.
Il motivo è manifestamente infondato.
Sul punto osserva il Collegio che per costante orientamento giurisprudenziale, avendo il reato di ricettazione carattere istantaneo, per individuare il momento consumativo, occorre far riferimento al momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa e quindi, nel caso di specie, del danaro;
e pertanto correttamente la Corte territoriale ha rilevato che, essendo stata la parte più corposa della somma in questione consegnata in Italia, il reato si era consumato nel territorio nazionale. Nè, ai fini della consumazione, assume alcun rilievo la nozione civilistica di perfezionamento dell'acquisto con l'incontro dei consensi;
ed invero all'accordo tra le parti può anche non seguire la traditio della res, ed in tal caso, ricorrendo gli ulteriori presupposti, il soggetto risponderà, proprio in considerazione del principio che solo la consegna della cosa segna il momento consumativo del reato, di delitto tentato e non di delitto consumato.
Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), con riferimento agli artt. 192 e 210 c.p.p.. In particolare rileva la difesa che la prova della consapevolezza da parte dell'imputato della provenienza illecita del danaro non poteva desumersi dai parametri indicati in motivazione, atteso che i riscontri ivi indicati potevano tutt'al più legittimare il dubbio sulla legittima provenienza del danaro, ma non certo determinare la certezza di siffatta illecita provenienza. Anche tale motivo è manifestamente infondato.
Sul punto osserva il Collegio che la Corte territoriale ha posto in rilievo in maniera estremamente dettagliata gli elementi che evidenziavano la indubbia consapevolezza da parte del Di BR dell'appartenenza dei fratelli D'VI alla delinquenza organizzata e della provenienza illecita del danaro ricevuto per la vendita di una quota dell'azienda, a fronte dei quali l'odierno ricorrente si è limitato ad assumere genericamente la non conducenza ed univocità sotto il profilo della inattendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e della carenza di riscontri estrinseci. Ci troviamo infatti in presenza di censure assolutamente prive della necessaria specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione delle argomentazioni poste dal ricorrente a fondamento del proprio assunto;
e pertanto sotto tale profilo il ricorso non soddisfa a quei requisiti di specificità e concretezza la cui mancanza rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre sul punto il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità.
A ciò deve aggiungersi che il predetto motivo di ricorso, sotto il profilo della violazione della legge processuale e del vizio di motivazione, tenta di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito neppure alla luce della L. n. 46 del 2006. Va premesso che la modifica normativa dell'art. 606 c.p.p., lett. e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46, lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati, di talché attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione.
Ciò peraltro vale nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronunzia conforme il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice d'appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice.
Alla stregua di quanto sopra il proposto gravame sul punto va ritenuto manifestamente infondato, atteso che il compito della Corte di Cassazione non è quello di sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella già compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano fornito una corretta interpretazione degli elementi di fatto a loro disposizione ed abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. E tale verifica dell'apparato argomentativo deve ritenersi nel caso di specie senz'altro positiva, essendo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito del tutto coerente con le acquisizioni probatorie esistenti in atti, specificamente indicate nella parte motiva della sentenza che viene in maniera sostanzialmente apodittica tacciata di genericità essendo dettagliatamente esposto l'iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale, di talché nessuna censura, e tanto meno nessuna diversa ricostruzione, può essere in questa sede di legittimità prospettata.
Ritiene il Collegio di dover rilevare che siffatta consapevolezza della provenienza illecita della cosa o del danaro non deve necessariamente estendersi alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, essendo sufficiente che, anche attraverso elementi indiretti, l'agente, secondo la comune esperienza, non possa non avere la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto. Pertanto anche sotto questo profilo il ricorso proposto denota la sua manifesta infondatezza.
Il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, e tale declaratoria comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa, anche la condanna al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 8 aprile 2008. Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2008