Sentenza 14 dicembre 2010
Massime • 1
In tema di ricusazione, non costituisce motivo di inimicizia grave, ai sensi dell'art. 36, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., la pendenza di una causa civile di risarcimento danni intentata dal ricusante nei confronti del giudice, a seguito della trattazione di altro procedimento.
Commentario • 1
- 1. Art. 37 - Ricusazionehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/12/2010, n. 45512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45512 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 14/12/2010
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere ? N. 1925
Dott. PETRUZZELLIS Anna ? rel. Consigliere ? REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio ? Consigliere ? N. 37550/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. TO UC, nato a *Lecce il 03/03/1944*;
avverso l?ordinanza del 31/05/2010 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. CA TO ha proposto ricorso avverso l?ordinanza emessa dalla Corte d?Appello di Lecce il 31/05/2010, che ha giudicato inammissibile l?istanza di ricusazione da lui formulata nei confronti del Giudice onorario del Tribunale di quella citta?. Con l?atto di impugnazione si eccepiva la violazione di legge osservando che il provvedimento indicato fosse fondato sul travisamento del fatto, poiche? il giudice adito non aveva considerato che la pendenza del giudizio civile di risarcimento del danno proposto dal CA\ nei confronti del giudice ricusato, costituiva il grave motivo di Inimicizia che legittima la ricusazione, ai sensi dell?art. 38 c.p.p., ed obbliga il giudice all?astensione.
Con il secondo motivo si sollevava un?eccezione in rito, eccependo la nullita? del provvedimento per l?illegittimita? del procedimento seguito dalla Corte di merito, che aveva emesso l?ordinanza senza procedere previamente alla citazione delle parti ed instaurare il contraddittorio reso obbligatorio dall?art. 127 c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il proposto ricorso e? manifestamente inammissibile, poiche? pone a base dell?istanza una situazione di fatto, la pretesa pendenza di un giudizio civile instaurato dall?odierno ricorrente nei confronti del giudice ricusato, sicuramente non idonea a dimostrare la grave inimicizia che legittima la ricusazione, ai sensi dell?art. 36 c.p.p., lett. d), per come richiamato dall?art. 37 c.p.p..
L?interpretazione giurisprudenziale in argomento e? univoca nel richiedere, ai fine dell?accertamento del presupposto in fatto richiamato, l?individuazione di contrasti personali tra le parti di natura extraprocessuale (da ultimo Sez. 5^, Sentenza n. 11968 del 26/02/2010, dep.26/03/2010, imp. Querci, Rv. 246557), potendo assumere rilievo l?inimicizia fondata sull?attivita? processuale solo a seguito dell?accertamento della sua anomalia e settarieta?, il che non puo? certo dirsi accertato nella specie sulla base di una prospettazione unilaterale, proveniente dall?attore in procedimento mirante ad ottenere il risarcimento per danni che si assumono subiti a seguito della trattazione, da parte del medesimo giudice, di un diverso pocedimento;
e? bene rimarcare sul punto che pacificamente non si ritiene sufficiente a provare l?esistenza dell?inimicizia neppure la proposizione di una denuncia, che pure presuppone una maggiore assunzione di responsabilita? da parte del proponente, per le conseguenze giuridiche derivanti dalla sua presentazione, poiche?, come e? stato efficacemente osservato, tale atto non e? sintomo di inimicizia del giudice verso la parte, ma al piu? di animosita? di quest?ultima verso il giudice (sez. 6^, n. 41027 del 28/09/2005, dep. 11/11/2005, imp. Braccini Rv. 232762) come tale irrilevante giuridicamente per garantire la corretta applicazione dell?art. 25 Cost., che non consente di sottrarsi al giudice naturale,
precostituito per legge.
2. Sul secondo motivo di ricorso, proposto in rito si osserva che la manifesta infondatezza dell?istanza, come sopra tratteggiata, giustificava l?emissione del provvedimento senza convocazione delle parti, in forza di quanto espressamente previsto dall?art. 41 c.p.p., comma 1. 3. L?inammissibilita? del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Cosi? deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2010