Sentenza 6 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/03/2003, n. 3322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3322 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
ENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA JA REGISTRAZIONE ee 69520 TRIBUTARIA се Oggett Imposta di registro - Li-0 3 3 2 2 / 03 IN NOME DE TOPOLO ITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 9216/2000 Cron. 7643 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. Dott. Enrico Altieri E N IO Z A Dott. Massimo Oddo Consigliere Ud. 21.06.2002 S S A C Consigliere Dott. Paolo Giuliani I D A M Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere E E R L F I U S Rel. Consigliere V Dott. Achille Meloncelli I E T R C del MinistroO ha pronunciato la seguente E in persona N 0 dal Ministero delle finanze, SENTENZA 2 O I 5 sul ricorso proposto P 9 M 6 A tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura generale della C . N Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro i signori IL LI e RN NZ LI, elettivamente domiciliati in Firenze, presso lo studio dell'avvocato Caterina Pecchioli, Via Rondinelli 4;
- intimato -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze 10 marzo 1999, n. 57/28/99, depositata il 17 marzo 1999; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 21 giugno 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
M 2002 7886 1 udito l'avv. Gian Paolo Polizzi per il Ministro delle finanze;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pi- vetti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento delprocesso 1.1. Il 26 aprile 2000 il Ministro delle finanze notifica ai signori Ni- lo LI e RN NZ LI un ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze 10 marzo 1999, n. 57/28/99, depositata il 17 marzo 1999, che ha accolto l'appello dei contri- buenti contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pisa n. 233/05/96, che aveva rigettato il ricorso dei contribuenti contro l'avviso di liquidazione dell'Ufficio del registro di Pontedera in materia di imposta di registro.
1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: - l'Ufficio del registro di Pontedera ha adottato un avviso di liquidazione, con il quale si chiede il pagamento dell'imposta complementare di registro derivante dal fatto che il valore dell'immobile dichiarato era inferiore a quel- lo attribuitogli dall'UTE attraverso la rendita catastale, che era stata deter- minata da tale ufficio su istanza della parte ex art. 12 L. 13 maggio 1988, n. 154; - il ricorso del contribuente è rigettato dalla Commissione tributaria di pri- mo grado di Pisa con sentenza n. 233/05/96, perché la richiesta della rendita all'UTE comporta la sua accettazione quale criterio automatico di valutazio- ne, salvo il potere di impugnare la valutazione per l'ipotesi in cui essa non fosse ritenuta congrua, circostanza questa che nel caso di specie non si è ve- rificata;
M 2 -- l'appello del contribuente è, poi, accolto dalla Commissione tributaria re- gionale di Firenze con la sentenza ora impugnata cassazione.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze 10 marzo 1999, n. 57/28/99, è così motivata: le norme che regolano la materia non fanno discendere dalla richiesta di - attribuzione della rendita catastale la determinazione automatica della base imponibile, ma costituiscono un limite al potere dell'ufficio di procedere al- l'accertamento in rettifica qualora il valore dichiarato sia superiore alla ren- dita catastale;
- tale norma intende evitare un continuo contenzioso, peraltro dall'esito in- certo, considerato il valore molto aleatorio delle stime di mercato soprattutto con riferimento agli immobili di analoga consistenza oggetto di atti compiu- ti nella stessa epoca, assicurando un gettito minore, ma certo e ancorato ad un parametro determinato, quale la valutazione catastale operata dall'ufficio dell'amministrazione finanziaria;
- peraltro la giurisprudenza sia della Corte di cassazione sia delle Commis- sione tributaria di i grado, sono concordi nello sposare tale tesi, che si appa- lesa logica, oltre che aderente al dettato normativo, - l'avviso di liquidazione impugnato va, pertanto, annullato, perché doveva essere preceduto da un avviso di accertamento che motivasse le ragioni per le quali l'Ufficio si discosta dal valore dichiarato dal contribuente, con pos- sibilità per quest'ultimo di instaurare un contenzioso su tale valutazione.
2.1. Il ricorso del Ministro delle finanze è sostenuto con due motivi di impugnazione. M 3 2.2. Il Ministro ricorrente conclude chiedendo che la sentenza impu- gnata sia cassata, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spe- se.
3. I contribuenti intimati non si sono costituiti in giudizio. Motivi della decisione 4.1. Con i due motivi di impugnazione il Ministro delle finanze ri- corrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 12 L. 13 maggio 1988, n. 154, e dell'art. 52.4 DPR 26 aprile 986, n. 131, e l'omissione di motivazione in relazione a un punto determinante della con- troversia.
4.2. I due motivi di impugnazione sono illustrati dal ricorrente con considerazioni che sono sviluppate unitariamente. Secondo il ricorrente la decisione dei giudici del gravame si porreb- be in contrasto con le norme richiamate, nella parte in cui ritiene preclusa all'Ufficio la possibilità di procedere alla liquidazione dell'imposta in base alla diversa valutazione dell'immobile risultante dalla rendita catastale attri- buita su domanda, come prevede l'art. 12 della legge citata, nonché nella parte in cui ignora del tutto la circostanza, pur evidenziata, che i contribuen- ti non abbiano impugnato la stima dell'UTE in base alla quale la rendita fu determinata. Si deve innanzi tutto osservare che il sistema delineato dall'art. 12 legge 13 maggio 1988, n. 154, e dall'art. 52.4 DPR 26 aprile 1986, n. 131, è tale da impedire all'Ufficio la rettifica del valore finale dei beni, qua- lora il loro valore sia stato dichiarato in misura non inferiore all'ammontare determinato in modo automatico. Nel caso di specie, tuttavia, il valore di- chiarato era risultato inferiore rispetto a quello ottenuto col sistema della va- Mi 4 lutazione parametrica, sicché correttamente l'Ufficio ha liquidato l'imposta complementare dovuta sulla base del nuovo, più elevato, valore dei beni.
4.3. Il motivo è fondato. Infatti, se si realizzano due condizioni: 1) che il contribuente, che sia soggetto passivo dell'imposta di registro di un atto avente per oggetto un immobile ancora privo dell'attribuzione di rendi- ta catastale, chieda, in base all'art. 12 DL 14 marzo 1988, n. 70, convertito in L. 13 maggio 1988, n. 154, l'applicazione dell'art. 52.4. DPR 26 aprile 1986, n. 131, e 2) che il valore derivante dall'applicazione dei criteri automatici sia superio- re al valore dichiarato nell'atto registrato, l'Ufficio legittimamente richiede la maggiore imposta dovuta, adottando e notificando un avviso di liquidazione e non un avviso di accertamento. Questa interpretazione della normativa regolativa della fattispecie è basata sulle seguenti ragioni: 1) dalla formulazione letterale delle disposizioni normative appena richiamate si desume che l'art. 12 DL 14 marzo 1988, n. 70, convertito in L. 13 maggio 1988, n. 154, richiama espressamente solo il comma 4 dell'art. 52 DPR 26 aprile 1986, n. 131, trascurando qualsiasi riferimento al primo comma dello stesso articolo;
d'altra parte, il primo e il quarto comma dell'art. 52 DPR 26 aprile 1986, n. 131, disciplinano l'esercizio di due pote- ri amministrativi di accertamento tributario tra di loro diversi ed alternativi, nel senso che, quando esistono i presupposti per applicare l'art. 12 DL 14 marzo 1988, n. 70, convertito in L. 13 maggio 1988, n. 154, l'Ufficio non può esercitare il potere di accertamento o di rettifica attribuitogli dal primo ताह 5 comma dell'art. 52 DPR 26 aprile 1986, n. 131. L'alternatività tra potere di accertamento e potere di liquidazione dell'imposta di registro in base ai cri- teri automatici è confermata, poi, dall'ultimo periodo dell'art. 12.1. DL 14 marzo 1988, n. 70, convertito in L. 13 maggio 1988, n. 154, secondo il quale In caso di mancata presentazione della ricevuta [dell'istanza di attribu- zione della rendita catastale] nei termini [cioè di sessanta giorni], l'ufficio procede ai sensi dell'art. 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131...>>; 2) l'interpretazione fornita è coerente con il sistema dei poteri di accertamento tributario, perché l'avviso di accertamento di maggior valore o di rettifica è adottato dall'ufficio nell'esercizio di un potere discrezionale tecnico, mentre nell'ipotesi in cui il valore sia calcolato presuntivamente sulla base della rendita catastale l'ufficio non esercita un potere di valuta- zione, ma un potere che è privo di qualsiasi discrezionalità, anche tecnica, e si limita all'effettuazione di mere operazioni aritmetiche;
3) sarebbe, inoltre, contraddittorio ammettere che il contribuente, che abbia chiesto che il valore del bene sia determinato secondo un criterio pre- suntivo, possa poi, quando tale criterio gli viene applicato, contestare la de- terminazione vincolata, e puramente aritmetica, dell'ufficio, rimettendo in discussione tutto il rapporto tributario;
4) la soluzione accolta non pregiudica il diritto del contribuente di tutelare, anche in sede giurisdizionale, la propria situazione soggettiva, per- ché egli può ricorrere al giudice tributario contro l'atto di classamento per 6 dimostrare la non conformità ai parametri legali della valutazione del bene (Corte costituzionale 18 ottobre 1995, n. 463).
5. Per le considerazioni esposte il ricorso del Ministro delle finanze dev'essere accolto e, conseguentemente, la sentenza impugnata dev'essere cassata. Inoltre, poiché per la decisione della controversia non si richiede al- cun altro accertamento di fatto, essa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384.1 cpc, con il rigetto del ricorso introduttivo dei contribuenti.
6. La struttura della fattispecie è tale da far ritenere equo che le spe- se processuali relative all'intero giudizio meritino di essere compensate tra le parti.
PQM
la Corte accoglie il ricorso del Ministro delle finanze, cassa la sentenza im- pugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contri- buenti. Le spese processuali dell'intero giudizio sono compensate tra le par- ti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2002. Presidente ешь Il relatore ed estensore Meloncell DEPONIATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE CT Oggi - 6 MAR. 2003 . Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 7