Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/05/2016, n. 27165
CASS
Sentenza 24 maggio 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 494 del 1996, ha una autonoma funzione di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, ma non è tenuto anche ad un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è invece demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l'obbligo, previsto dall'art. 92, lett. f), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate.

Commentari5

  • 1Responsabilità penale del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
    https://www.iusinitinere.it/

    A cura di Massimo Pinardi Quadro normativo: l'articolo 92 del D.lgs. 81/2008 Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) svolge un ruolo cruciale nella tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei cantieri edili[1]. Secondo l'articolo 89, lettera f) del D.lgs. 81/2008, il CSE è un professionista incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori per svolgere i compiti definiti dall'articolo 92 dello stesso decreto. Questa figura non può essere il datore di lavoro[2] delle imprese coinvolte, un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Per ricoprire questo ruolo, il CSE deve possedere specifici …

     Leggi di più…

  • 2Penale Diritto e Procedura
    Ottavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 21 giugno 2021

  • 3Infortunio sul lavoro: il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori risponde solo del c.d. rischio interferenziale
    Daniela Sodo · https://www.filodiritto.com/ · 14 giugno 2021

    Indice 1. Il Coordinatore per la progettazione e la fase di esecuzione dei lavori: la decisione della Cassazione 2. Gli elementi individuativi della figura del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ed il c.d. “rischio interferenziale” 3. Il Coordinatore per la progettazione e la fase di esecuzione dei lavori: riflessioni conclusive e fondatezza della posizione assunta dalla Corte di Cassazione 1. Il Coordinatore per la progettazione e la fase di esecuzione dei lavori: la decisione della Cassazione Il procedimento penale di cui alla sentenza in commento trae origine dall'infortunio con esito mortale occorso al titolare e preposto alle lavorazioni della ditta esecutrice di lavori di …

     Leggi di più…

  • 4Ne bis in idem nel diritto internazionale e nell'ambito dell'Unione europea (Cass. 14868/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 maggio 2020

    Il principio del ne bis in idem, che vieta la celebrazione di un secondo giudizio per fatti identici, presenta, attualmente, i seguenti distinti ambiti di operatività: 1) nell'ambito del diritto interno, esso trova la sua disciplina nel codice di procedura penale: pur non essendo espressamente contemplato dalla Costituzione, viene ricondotto dalla giurisprudenza costituzionale agli artt. 24 e 111 Cost. e viene riconosciuto da questa Corte di legittimità quale principio generale dell'ordinamento, adeguato alle esigenze di razionalità e funzionalità del sistema, principio dal quale il giudice non può prescindere nell'attività interpretativa; 2) nell'ambito del diritto internazionale …

     Leggi di più…

  • 5Rinvio pregiudiziale sempre facoltativo anche in Cassazione (Cass. 50998/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 gennaio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/05/2016, n. 27165
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27165
Data del deposito : 24 maggio 2016

Testo completo