Sentenza 21 febbraio 2002
Massime • 1
L'esistenza delle condizioni richieste dall'art. 150 del d.P.R. n. 1124 del 1965 per il riconoscimento della rendita di passaggio al lavoratore che abbandoni per ragioni profilattiche la lavorazione cui attendeva e nella quale abbia contratto la silicosi o l'asbestosi deve essere accertata in riferimento al momento in cui il lavoratore - ancora esposto ad un ambiente di lavoro morbigeno - manifesta l'intenzione di abbandonare il posto di lavoro e non con riguardo al momento, eventualmente successivo, di effettivo abbandono dell'attività morbigena, senza che rilevi in contrario la circostanza che l'ultimo comma del medesimo art. 150 si riferisca a tale secondo momento per la decorrenza della rendita, all'evidente scopo di evitare un irragionevole cumulo della retribuzione con la provvidenza previdenziale. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza delle condizioni di rischio asbestosi facendo riferimento alla data di effettivo abbandono della lavorazione morbigena anziché alla data delle dimissioni rassegnate dall'assicurato tre mesi prima).
Commentario • 1
- 1. Malattia professionale e utilizzo del telefono cellulare durante l’attività lavorativa (Cass. n. 17438/2012)Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 28 novembre 2012
1. Premessa Nella sentenza del 12 ottobre 2012 n. 17438 i giudici della Cassazione hanno riconosciuto la malattia professionale per un tumore insorto all'orecchio sinistro di un prestatore di lavoro che, in maniera continuativa, ovvero per un periodo di 12 anni, aveva utilizzato, nello svolgimento della sua attività lavorativa, il cellulare ed il cordless, per 5-6 ore al giorno. La Cassazione, con tale decisione ha ravvisato “almeno un ruolo concausale” delle radiofrequenze nella genesi della neoplasia; da ciò ne è conseguita la condanna alla corresponsione dell'assegno a carico dell'INAIL. Come giurisprudenza precedente sul tema aveva già precisato (1) nella ipotesi di malattia non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2002, n. 2500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2500 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - rel. Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN LV, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati AIMAR GIOVANNI, SERPICO ALBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 43/99 del Tribunale di CUNEO depositata il 22/02/99 R.G.N. 832/98;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/01 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato DE FERRÀ per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24.6.1996 il Tribunale di Mondovì, in riforma della sentenza del Pretore di Mondovi, rigettava la domanda proposta da IO IN nei confronti dell'Inail diretta a ottenere il riconoscimento della rendita di passaggio prevista dall'art. 150 T.U. n. 124/65 per avere egli abbandonato, per ragioni profilattiche, il lavoro presso lo stabilimento di Mondovì della Ferodo s.p.a.. Il Tribunale osservava che, sulla base delle espletate prove testimoniali e della relazione del "Dipartimento di georisorse del territorio" del Politecnico di Torino, risultava che alla data dell'13.1993, anteriore non solo a quella di effettivo abbandono del lavoro ma anche a quella di presentazione delle dimissioni da parte del lavoratore (avvenute in data 30.7.1993) era stata completata la bonifica dei reparti con cessazione di utilizzazione dell'amianto fin dal 31.12.1992. Era del tutto ininfluente, pertanto, che il lavoratore, al fine di rispettare i termini di preavviso, avesse continuato a lavorare sino al 29.10.1993, poiché già a tale data non sussisteva più il rischio dell'asbestosi, cui il IN era stato esposto in passato.
Contro tale sentenza il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, mentre l'Istituto intimato resisteva con controricorso. Questa Corte, con sentenza del 10. 11. 1998, n. 11328, accoglieva il ricorso rilevando che il Tribunale di Mondovì avrebbe dovuto accertare se alla data in cui il lavoratore aveva abbandonato la lavorazione morbigena, fossero o meno presenti fibre aerodisperse di amianto che, se pur inidonee a determinare l'insorgenza di una inabilità permanente indennizzabile, fossero tuttavia sufficienti ad aggravare la patologia già contratta in precedenza dal lavoratore con lo svolgimento dell'attività lavorativa nello stabilimento Ferodo.
Riassunta la causa ad iniziativa del IN, davanti al Giudice di rinvio designato da questa Corte, e costituitosi nuovamente l'Inail, il Tribunale di Cuneo, in riforma della decisione dei Pretore di Mondovì, pronunziava sentenza in data 22.2.1999 con la quale respingeva la domanda dell'assicurato.
Osservava il Tribunale di Cuneo che, conformemente a quanto statuito dalla sentenza di rinvio emessa da questa Corte, il momento rilevante al fini della valutazione delle precarie condizioni ambientali del luogo di lavoro, e, quindi, della concessione della c.d. rendita di passaggio - è unicamente quello dell'effettivo abbandono dell'attività lavorativa. Premesso, inoltre, che la prova dello stato di insalubrità dell'ambiente lavorativo incombe al lavoratore ricorrente, rilevava il Giudice del gravame che le risultanze istruttorie non comprovavano in alcun modo la presenza, a quella data, all'interno dello stabilimento di polveri di amianto tali da comportare un aggravamento della malattia del IN. Per la cassazione di tale sentenza l'assicurato propone nuovamente ricorso affidato a due motivi, cui resiste, con controricorso, l'Istituto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso - deducendo la violazione dell'art. 150 del t.u. 30.6.1965, n. 1124 (e relativa tabella allegata n.8), nonché degli artt. 384 e 113 c.p.c. - lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata, discostandosi dalle indicazioni prescritte dalla citata sentenza n. 11328/98 di questa Corte, ha ritenuto che momento rilevante al fini della valutazione delle precarie condizioni ambientali dei luogo di lavoro (influente al fini della invocata rendita di passaggio) fosse unicamente quello dell'effettivo abbandono, laddove nella sentenza di rinvio si fa riferimento alla "data in cui il lavoratore aveva abbandonato, con le presentate dimissioni, la lavorazione morbigena". Il momento che, dunque, doveva essere preso in considerazione, era quello in cui erano state man estate le dimissioni.
Non rileva in contrario - secondo il ricorrente - il fatto che l'art. 150 del t.u. cit. prevede che la rendita decorre dalla data dell'effettivo abbandono, poiché la norma è formulata in modo da evitare che il lavoratore dimissionario possa locupletare ingiustificatamente la rendita di passaggio in presenza di altri proventi previdenziali o retributivi.
Col secondo motivo - deducendo la violazione degli artt. 2697 c.c., 112, 113, 115 e 116 c.p.c. - rileva il ricorrente che erroneamente il Tribunale di Cuneo ha ritenuto non raggiunta la prova dell'insalubrità dell'ambiente lavorativo alla data di cessazione della prestazione lavorativa da parte del IN.
I due motivi - congiuntamente esaminabili in quanto connessi - appaiono meritevoli di accoglimento.
La sentenza n. 11328/98 di questa Corte, dopo aver ricordato che ai fini del riconoscimento della rendita di passaggio, spettante ex art. 150 comma 1 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 al lavoratore silicotico che abbandoni per motivi profilattici la lavorazione nella quale ha contratto la malattia, il rischio ambientale giustificativo dell'abbandono della lavorazione morbigena sussiste quando sia provata l'esistenza, nel luogo della lavorazione, di polvere di silicio che, indipendentemente dall'entità della sua concentrazione e dalla sua inidoneità a determinare l'insorgere della malattia, influisca negativamente, aggravandola, sulla silicosi già contratta dal lavoratore tenendo conto delle mansioni svolte dal medesimo (Cfr. Cass. 29 novembre 1991 n. 12817; Cass. 13 ottobre 1992 n. 11173), ha ritenuto insufficiente la motivazione con la quale il Tribunale aveva giustificato il rigetto della domanda del IN sul presupposto che un mese prima delle dimissioni del lavoratore il Dipartimento di georisorse del Politecnico di Torino aveva accertato l'insussistenza di una concentrazione di polvere di amianto tale da determinare il rischio della contrazione di una inabilità permanente indennizzabile.
Nell'occasione questa Corte ha sottolineato che il Tribunale avrebbe dovuto accertare se alla data in cui il lavoratore aveva abbandonato, con le presentate dimissioni, la lavorazione morbigena, fossero o meno presenti fibre aerodisperse di polvere di amianto nello stabilimento della Ferodo s.p.a., che, se pur inidonee a determinare l'insorgenza di una inabilità permanente indennizzabile, fossero, tuttavia, sufficienti ad aggravare la malattia professionale - accertata come tale - già contratta in precedenza dal lavoratore con lo svolgimento dell'attività lavorativa nel medesimo stabilimento.
Il Tribunale di Cuneo ha interpretato la statuizione espressa da questa Corte nella sentenza n. 11328/98 nel senso che l'esistenza delle condizioni richieste dalla legge citata per il riconoscimento della rendita di passaggio dovesse essere accertata al momento dell'effettivo abbandono dell'attività morbigena (29.10.1993) anziché al momento delle dimissioni rassegnate tre mesi prima dall'assicurato (30.7.1993).
Dopo aver focalizzato la sua attenzione sul primo dei due momenti, il Tribunale ha escluso che a quella data sussistessero condizioni di rischio asbestosi, tenuto conto sia delle deposizioni testimoniali raccolte dal Pretore di Mondovì, sia della relazione del Dipartimento Georisorse dei Politecnico di Torino secondo la quale sin dal 1^.
7.1993 era stata ultimata la bonifica dei reparti, mentre la concentrazione delle fibre aerodisperse, sia "totali" sia "asbesto simili" nel reparti dello stabilimento risultava inferiore al limite di 0,2 ff/cc, raccomandato quale limite di soglia dalla ACGIH. Risultava, altresì provato che la produzione a base di amianto nello stabilimento Ferodo era cessata sin dal 31.12.1992 e che l'alienazione dei residui materiali a base di amianto era continuata sino alla bonifica dei reparti operata nel maggio/giugno 1993. In conclusione, secondo la sentenza impugnata, doveva escludersi che nell'ottobre 1993, all'interno dello stabilimento cui era addetto il IN vi fossero residui di polvere di amianto che potessero in qualche modo influire negativamente sulle sue condizioni di salute.
Secondo la sentenza impugnata, infine, le risultanze probatorie non potevano essere smentite dalla circostanza - riferita dalla stessa società datrice di lavoro del IN - che le lavorazioni morbigene si erano protratte sino al luglio 1993.
Orbene, è proprio nella individuazione del momento a cui ricollegare l'accertamento dell'esistenza di un ambiente morbigeno in atto, e nel conseguente apprezzamento delle risultanze istruttorie che la sentenza impugnata presta il fianco a critiche. Come è noto, scopo della rendita di passaggio è quella di tutelare la salute del lavoratore, apprestandogli un incentivo all'abbandono dell'attività rischiosa, anche a costo di temporanea disoccupazione, con la conseguenza che il diritto a siffatta prestazione presuppone la stretta connessione fra tale abbandono e la malattia professionale.
Ne consegue che è proprio nel momento in cui il lavoratore - ancora esposto ad un ambiente lavorativo morbigeno - manifesta l'intenzione di abbandonare il posto che si qualifica quel comportamento cui la legge n. 1124 del 1965 intende riservare una copertura assicurativa, e che, al contempo mira a sostenere, in una ottica anche prevenzionistica.
A nulla rileva, in contrario, il fatto che l'art. 150 u.c. del t.u. n. 1124 del 1965 preveda che la rendita decorra dalla data di effettivo abbandono, essendo del tutto evidente che solo in questo momento la rendita di passaggio può sostituirsi - per la durata prevista dalla legge - alla retribuzione spettante al lavoratore anche dopo le dimissioni ove - come nella fattispecie in esame - alle medesime non consegua l'estinzione immediata del rapporto di lavoro:
diversamente si verrebbe a creare una irragionevole cumulo di provvidenze economiche, assolutamente incompatibile per le diverse causali rispettive (retributiva la prima, e previdenziale la seconda).
In sostanza tre sono ì presupposti ai quali l'art. 150 cit. condiziona il diritto alla rendita di passaggio: a) che il lavoratore sia già affetto da silicosi comportante una inabilità permanente di grado non superiore all'80%, (circostanza non contestata in giudizio); b) che sia in atto l'impiego dell'assicurato in lavorazione morbigena, al momento in cui egli manifesta l'intenzione di abbandonarla;
c) che l'abbandono di detta lavorazione sia strettamente funzionale a ragioni profilattiche.
Si comprende, allora, come è proprio al (precedente) momento in cui il lavoratore decide di risolvere il rapporto che bisogna aver riguardo al fine di verificare se effettivamente tale decisione è stata determinata da quelle ragioni profilattiche, e, quindi, merita l'intervento prevenzionistico-previdenziale.
Detto questo, è allora agevole rilevare come tutta la trama motivazionale che sorregge la sentenza impugnata, presenta carenze e incongruità proprio perché unicamente "riferita" ad un momento successivo (di tre mesi) prima del quale, non è escluso, con certezza che gli effetti della intervenuta cessazione dell'uso di materiale pericoloso e dell'inalazione, di polvere di amianto, unitamente alla completa bonifica degli ambienti, potessero ancora determinare rischi di asbestosi per le maestranze.
Non c'è bisogno, del resto, di sottolineare le ragioni che inducono ad esigere riscontri precisi e rigorosi sulla permanenza di un qualunque rischio del genere, attesa l'ormai diffusa e notoria pericolosità di un contatto anche accidentale con particelle o fibre aerodisperse di amianto le quali possono a lungo permanere nel locali aziendali, pur dopo la cessazione dell'utilizzo del materiale morbigeno. È ben nota, infatti, l'attenzione che, anche nell'ambiente sanitario, è rivolta ai gravi rischi di una esposizione all'amianto, i cui gravi effetti possono affiorare a distanza di anni dalla cessazione dell'attività pericolosa, il che comporta la necessità di procedere ad indagini assai scrupolose, e, dunque, a valutazioni approfondite anche in sede giudiziaria. Ciò spiega, tra l'altro, il motivo per cui nella tabella delle lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, si fa espresso riferimento ai lavori nelle manifatture e lavori che comportano impiego ed applicazione di amianto e di materiali che lo contengono, o che, comunque espongano ad inalazione di povere di amianto" (all.n. 8).
Per queste considerazioni l'affermazione - contenuta nella sentenza impugnata - secondo cui "non v'è alcun elemento processuale che possa far ritenere che, nell'ottobre 1993, all'interno dello stabilimento ove lavorava il IN vi fossero residui di polvere di amianto che potessero in qualche modo influire negativamente sulle condizioni di salute del lavoratore" (p. 14 della motivazione) non è di per sè idonea a risolvere la controversia, specie per il diverso riferimento temporale in cui va collocata la ricostruzione istruttoria, in ragione della modificazione della situazione ambientale descritta nella stessa sentenza.
Il ricorso presentato dal IN va, pertanto, accolto, essendo necessario un aggiornamento istruttorio adeguato cui provvederà, nel rispetto dei principi sopra esposti, il giudice di merito al quale il presente giudizio va rinviato, anche per le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2002