Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2010, n. 18149
CASS
Sentenza 21 aprile 2010

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Massime1

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dall'art. 5 D.Lgs. n. 494 del 1996, ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto). (Fatto commesso prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008 e del D.Lgs. n. 106 del 2009).

Commentario1

  • 1Responsabilità penale del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
    https://www.iusinitinere.it/

    A cura di Massimo Pinardi Quadro normativo: l'articolo 92 del D.lgs. 81/2008 Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) svolge un ruolo cruciale nella tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei cantieri edili[1]. Secondo l'articolo 89, lettera f) del D.lgs. 81/2008, il CSE è un professionista incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori per svolgere i compiti definiti dall'articolo 92 dello stesso decreto. Questa figura non può essere il datore di lavoro[2] delle imprese coinvolte, un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Per ricoprire questo ruolo, il CSE deve possedere specifici …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2010, n. 18149
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18149
Data del deposito : 21 aprile 2010

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