Sentenza 17 febbraio 2009
Massime • 1
Al fine di valutare la tempestiva presentazione a un ufficio giudiziario di un atto per il quale sia prevista la possibilità di spedizione a mezzo del servizio postale, sottoposta a termine di decadenza, si deve avere riguardo, in assenza di specifiche norme, alla data di ricezione da parte dell'ufficio e non a quella di spedizione da parte dell'interessato. (Fattispecie relativa ad istanza di restituzione nel termine per impugnare pervenuta all'ufficio giudiziario competente oltre il trentesimo giorno previsto dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. Condanna contumaciale e presentazione istanza restituzione in termini per posta (Cass. 42043/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 maggio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2009, n. 25185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25185 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 17/02/2009
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 597
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 030735/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EN SS HE ME, N. IL 28/03/1965;
avverso ORDINANZA del 27/06/2006 CORTE APPELLO di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Fraticelli Mario, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. PREMESSO IN FATTO
- Che la Corte di Appello di Bari, con provvedimento del 27 giugno 2006, ha dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione nel termine per impugnare, proposta ex art. 175 c.p.p., comma 2 bis da EN SS JK ED, condannato in contumacia alla pena di giustizia dal Pretore di Foggia - sezione distaccata di San Severo, con sentenza del 31 gennaio 1995 divenuta irrevocabile il 6 luglio 1995, e ciò in considerazione del rilievo che avendo lo stesso istante affermato di aver avuto conoscenza della sentenza in data 11 maggio 2006, l'istanza doveva ritenersi tardiva, in quanto pervenuta alla Corte solo il 13 giugno 2006, oltre il termine di giorni trenta previsto dalla citata norma;
- che avverso il predetto provvedimento, ha proposto ricorso per Cassazione il EN SS, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento per erronea applicazione dell'art. 175 c.p.p., comma 2 bis in relazione all'art. 583 c.p.p., comma 2,
evidenziando a sostegno del gravame, in fatto, che l'istanza di cui trattasi era stata spedita alla Corte territoriale a mezzo raccomandata il 9 giugno 2006; in diritto, che la stessa doveva ritenersi tempestiva, dovendo aversi riguardo alla data di spedizione e non già alla data di ricezione, e ciò in considerazione della evidente analogia esistente tra la richiesta di restituzione nel termine e l'impugnazione;
- che il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta del 2 dicembre 2008, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, evidenziando che effettivamente l'istanza era stata inoltrata il 9 giugno 2006, e quindi nel termine finale contemplato dall'art. 175 c.p.p., comma 2 bis. CONSIDERATO IN DIRITTO
Che l'impugnazione proposta nell'interesse del EN SS è basata su motivi privi di fondamento e va quindi rigettata;
- che la tesi della difesa secondo cui l'istanza di restituzione doveva ritenersi proposta entro il termine di legge essendo la spedizione per posta avvenuta entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta conoscenza della condanna, risulta infatti in contrasto con il combinato disposto dell'art. 121 c.p.p. e art. 175 c.p.p., comma 2 bis, norme dalle quali si evince in maniera inequivocabile che la richiesta di restituzione nel termine per la proposizione dell'appello deve essere presentata, a pena di decadenza, mediante deposito in cancelleria nel termine di legge;
- che a fronte di siffatta specifica disposizione normativa, l'assunto di parte ricorrente secondo cui sarebbe sufficiente la spedizione tramite posta dell'istanza nel termine suddetto appare del tutto priva di fondamento normativo ed anzi risulta dissonante con le disposizioni codicistiche sopra menzionate, come affermato del resto dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte a cui questo Collegio ritiene di aderire (si veda Sez. 2, Sentenza n. 35339 del 21/9/2007, Rv. 237759; Sez. 6, Sentenza n. 2100 del 25/9/2000, Rv. 218341) secondo cui "quando le norme processuali consentono che un determinato atto possa essere spedito per mezzo del servizio postale all'ufficio giudiziario cui è destinato, ove sia stabilito un termine di decadenza per la presentazione dell'atto stesso e non sussistano specifiche norme, deve aversi riguardo alla data di ricezione e non a quella di spedizione";
- che il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art.616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2009