Articolo 223 octies delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 223 septiesArticolo 223 novies
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1 gennaio 2004
Art. 223-octies.

((La trasformazione prevista dall'articolo 2500-octies del codice civile e' consentita alle associazioni e fondazioni costituite prima del 1 gennaio 2004 soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie finalita', di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtu' di particolari regimi fiscali di agevolazione.
Nell'ipotesi di fondi creati in virtu' di particolari regimi fiscali di agevolazione, la trasformazione e' consentita nel caso in cui siano previamente versate le relative imposte.

La trasformazione di cui al primo comma non e' consentita alle fondazioni bancarie.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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