Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 12/05/2026, n. 3014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3014 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03014/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02695/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2695 del 2025, proposto da
CA De IG, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittoria Musto e Antonio Ferola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, n. 1111/2024, pubblicata in data 8/11/2024 e resa in relazione al giudizio n. 1546/2024 di R.G.;
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 28 aprile 2026 la dott.ssa NA AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
La ricorrente, con ricorso notificato il 29/05/2025 e depositato in giudizio in pari data, chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, n. 1111/2024, pubblicata in data 8/11/2024 e resa in relazione al giudizio n. 1546/2024 di R.G., che ha così statuito: “ 1. dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015";
2. condanna il Ministero convenuto ad accreditare €1500,00 sulla carta elettronica del docente in favore della parte ricorrente;
3. condanna il Ministero convenuto, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di € 1030,00 a titolo di spese di lite oltre c.u., spese generali, Iva e cpa con attribuzione ”. Chiede anche di disporre la nomina di un Commissario ad acta per provvedere all’esecuzione della predetta sentenza n. 1111/2024 dell’A.G.O.
Il 06/06/2025, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando all’uopo un atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Il 22/04/2026, la ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha evidenziato la fondatezza della domanda proposta, chiedendo di disporre “ che il Ministero intimato dia integrale esecuzione al provvedimento giurisdizionale del giudice del lavoro, rimasto ineseguito sia quanto all’accredito del bonus docenti sul borsellino elettronico della Docente, sia quanto alle spese legali ”, e ha chiesto il passaggio in decisione della causa, con condanna alle spese dell’Amministrazione resistente.
Nella Camera di Consiglio del 28/04/2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
TT
0. - Il ricorso di ottemperanza è fondato e deve essere accolto limitatamente alla domanda di esecuzione della sentenza dell’A.G.O. nella parte recante la condanna del Ministero resistente “ ad accreditare €1500,00 sulla carta elettronica del docente in favore della parte ricorrente ”, mentre deve essere respinto in relazione alla domanda di esecuzione della sentenza dell’A.G.O. nella parte recante la condanna del Ministero resistente “ al pagamento di € 1030,00 a titolo di spese di lite oltre c.u., spese generali, Iva e cpa con attribuzione ”.
1. - Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del processo Amministrativo, il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario.
Sempre preliminarmente, il Collegio rileva poi la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte il 29/05/2025 e depositato in giudizio in pari data), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che la sentenza dell’A.G.O., di cui si chiede l’ottemperanza, ha comprovata valenza di cosa giudicata, come risulta dall’attestazione rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, del 23/05/2025.
Inoltre, il suddetto provvedimento giudiziale è stato notificato, in copia attestata “conforme alla copia digitale presente nel fascicolo informatico di cancelleria dalla quale è stata estratta” - “da valere quale titolo esecutivo ai sensi dell’art. 115, comma 2, del c.p.a. e dell’art. 479 c.p.c. come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, art. 3 comma 34 lett. ‘e’, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, 24/05/2024, n. 3366) - a mezzo p.e.c., in data 11/11/2024, presso la sede reale del Ministero resistente, sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30, secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
1.1. - Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve essere accolto in parte qua , non risultando l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, n. 1111/2024, pubblicata in data 8/11/2024, da parte del Ministero resistente (sul quale incombe, a norma dell'art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto nascente dal titolo esecutivo/giudicato), ordinandosi, per l’effetto, al Ministero della Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , di provvedere, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, ad accreditare €1.500,00 sulla carta elettronica del docente in favore della parte ricorrente, come statuito nella sentenza dell’A.G.O. indicata in epigrafe.
1.2. - In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, assegnato all’Amministrazione resistente per ottemperare, si nomina sin d’ora, ex art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., quale Commissario ad acta , il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero della Istruzione e del Merito (M.I.M.), con facoltà di delega, il quale, nell’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, della perdurante inottemperanza, adotterà tutti gli atti necessari, a carico e spese della amministrazione inadempiente, per dare esecuzione in parte qua al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, n. 1111/2024, pubblicata in data 8/11/2024.
Il compenso per l’eventuale funzione commissariale viene posto a carico del Ministero della Istruzione e del Merito e liquidato come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.
2. - Il ricorso di ottemperanza va, invece, respinto in relazione alla domanda di esecuzione della sentenza dell’A.G.O. nella parte recante la condanna del Ministero resistente “ al pagamento di € 1030,00 a titolo di spese di lite oltre c.u., spese generali, Iva e cpa con attribuzione ”, in quanto, in caso di distrazione delle spese legali, l’unico soggetto legittimato ad agire per il recupero coattivo del credito è l’avvocato distrattario, non la parte assistita e, nella specie, i difensori in favore dei quali sono state attribuite le spese di lite nella sentenza ottemperanda dell’A.G.O. non sono parti ricorrenti nel presente giudizio di ottemperanza.
3. - Sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di ottemperanza, considerato l’accoglimento in parte del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , di dare esecuzione in parte qua al giudicato formatosi sulla sentenza dell’A.G.O. indicata in epigrafe, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Nomina quale Commissario ad acta , per il caso di infruttuoso decorso del termine innanzi indicato, il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero della Istruzione e del Merito (M.I.M.), con facoltà di delega, determinando in € 500,00 (cinquecento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, nei sensi e nei termini indicati in motivazione, e ponendolo a carico del Ministero resistente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA RA AL, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
NA AT, Consigliere, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| NA AT | MA RA AL |
IL SEGRETARIO