CASS
Sentenza 15 maggio 2023
Sentenza 15 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/2023, n. 20595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20595 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CI AB nato a [...]( ITALIA) il 14/04/1988 CI SI nato a [...]( ITALIA) il 04/04/1960 EN AN nato a [...]( ITALIA) il 19/07/1961 GA OR nato a [...]( ITALIA) il 05/11/1987 avverso il decreto del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MA;
lette/sentite le conclusioni del PG P .i-conz .),4; .i.k.e k...Q_ / IP'et I P )t', o (Dea hice)-(A) ' / e...u.fcev 3.1) - 4 Penale Sent. Sez. 1 Num. 20595 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 10/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Torino - Sezione per le misure di prevenzione - con decreto emesso in data 14 luglio 2021 ha applicato a NI IO - classe 1988 - la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre. Ha altresì disposto la confisca di una serie di beni (compiutamente indicati da pag. 31 a pag.33 del decreto) riferiti al medesimo NI IO (ed in parte alla terza GA ED) nonché a NI RE (classe 1960) e CE NN (classe 1961), nonché la restituzione agli aventi diritto di altri beni oggetto di previo sequestro (indicati da pag. 34 a pag.35 del predetto decreto). 1.1 In sintesi va evidenziato, quanto ai contenuti del decreto di primo grado che: a) l'inquadramento soggettivo della pericolosità, anche di tipo storico (la confisca è in parte disgiunta), riguarda NI RE, CE NN e NI IO e la categoria tipica evocata nella decisione è quella della cd. pericolosità semplice di cui all'art.1 comma1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011; b) le condotte delittuose oggetto di apprezzamento vengono indicate in quelle poste a fondamento del decreto di sequestro, con esclusione in riferimento a NI IO dei reati commessi in data 22.2.2012 in danno di DA RI ES (oggetto di revisione) ma con inclusione della truffa commessa in Genova su cui si registrò l'arresto in flagranza il 13 dicembre del 2006 e dei fatti oggetto di contestazione cautelare in data 21 aprile 2021 (episodi di usura, riciclaggio e intestazione fittizia); c) il periodo di pericolosità viene delimitato nel modo che segue. In sede di sequestro dei beni (provv. del luglio 2020) per NI RE dal 1977 sino al 2013, per CE NN dal 1979 al 2014, per NI IO da ottobre 2010 alla attualità. In sede di decisione di primo grado viene retrodatato l'inizio della pericolosità di NI IO al dicembre 2006, per quanto detto sopra;
d) viene ribadita l'analisi in punto di sproporzione tra i redditi leciti valutabili e gli impieghi realizzati nei rispettivi periodi di pericolosità, con confutazione delle prospettazioni difensive relative ai maggiori redditi, in ipotesi, conseguiti. 1.2 Il rinvio al decreto di sequestro, quanto alla fase constatativa del giudizio di pericolosità, impone di far riferimento ai contenuti dell'atto richiamato, da pagina 9 a pagina 29. 2 E' opportuno evidenziare, dunque, che nel decreto di sequestro sono state censite le condotte che seguono : a) per NI RE le condotte giudicate con sentenza definitiva risultano essere : una ricettazione del 1977, una rapina del 1978, un furto del 1978, un furto del 1992, alcuni furti del 1993, una truffa del 1995, una rapina del 2000, più di venti furti commessi tra il 2006 e il 2007, un furto nel 2010, una rapina del 2012, 9 furti tra il 2012 e il 2014; b) per CE NN : un tentato furto e una ricettazione del 1979; una ricettazione del 1993, una truffa del 1995, un furto del 2001, più di venti furti commessi tra il 2006 e il 2088 (anche con sostituzione di persona), altri 6 furti commessi tra il 2012 e il 2014. A ciò si aggiunge una condotta di truffa commessa nel 2000 oggetto di sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione: c) per NI IO, oltre al citato episodio del 2006 (conclusosi con archiviazione per remissione di querela) si fa menzione quanto ai precedenti giudicati di : una sostituzione di persona del 2008 , due furti del 2012, tre tentativi di furto e un furto consumato del 2016, più furti del 2017. A ciò si aggiungono una condotta di furto commessa nel 2010 e assistita da un riconoscimento fotografico positivo (oggetto di proscioglimento per prescrizione), una condanna in primo grado per truffa commessa nel 2011 e i fatti oggetto di contestazione cautelare in data 21 aprile 2021 (episodi di usura, riciclaggio e intestazione fittizia), nonché altri procedimenti in corso. 1.2 Quanto all'epoca dei principali acquisti (di cui manca indicazione specifica del valore, salvo che per l'investimento dei lingotti) e alla consistenza della sproporzione patrimoniale va richiamato quanto segue. I beni caduti in confisca sono rappresentati da : immobili siti in Nichelino via Mascagni acquistati il 15 febbraio 1989 ; immobili siti in La Loggia, acquistati il 12 marzo 1997 ; terreno con edificazione abusiva in Nichelino, acquistato il r giugno 1999; società e relativi beni aziendali costituite nel 2008, 2011, 2018; lingotti in oro per euro 183.000 (mai rinvenuti ma risultanti da fattura di acquisto) riferiti a NI IO con acquisto del 2012 ; immobili in Asti oggetto di acquisto il 21 marzo 2013 . In riferimento alla entità della sproporzione i redditi annui del nucleo familiare (originario e, dal 2005, con distacco di NI IO per costituzione nucleo autonomo) sono indicati da pagina 33 a pagina 34 del decreto di sequestro. Il 3 calcolo della sproporzione risulta riportato da pagina 36 a pagina 39. Considerate le spese di sussistenza, viene calcolata una sperequazione complessiva superiore ad euro 600.000. 2. La Corte di Appello di Torino, con decreto emesso in data 10 marzo 2022 ha integralmente confermato il decreto di primo grado. 2.1 I punti oggetto di trattazione sono i seguenti : a) quanto ai lingotti in oro, la Corte rileva che secondo la prospettazione difensiva gli stessi sarebbero i medesimi già oggetto di confisca in danno di GA NZ (padre di ED GA convivente del NI) e ciò rende inammissibile la doglianza, non essendo NI IO, in tesi, l'avente diritto alla restituzione;
b) quanto al preteso vizio processuale per avere il Tribunale variato - tra sequestro e decisione - l'estensione del periodo di pericolosità di NI IO e l'entità del valore dei lingotti, la Corte di merito lo dichiara insussistente, non essendovi alcuna preclusione a simile variazione;
c) quanto alla violazione dell'art. 8 Conv. Edu circa la intangibilità del diritto alla abitazione, la Corte di merito la dichiara insussistente;
d) quanto al modus di ricostruzione del periodo di pericolosità (specie in riferimento al dies a quo della medesima), a fronte della contestazione per cui alcune condotte erano di delitto tentato o comunque non hanno, in concreto, generato reddito, la Corte torinese afferma che ad essere rilevanti sono gli elementi di fatto «indicativi della pericolosità sociale, che ben possono conservare la loro rilevanza a prescindere dagli esiti di profitto» . Dunque l'iscrizione nella categoria tipica di cui all'art.1 comma 1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011 è correttamente operata anche lì dove talune condotte oggetto di apprezzamento non siano state - in concreto - produttive di reddito illecito, né occorre quantificare il profitto complessivo delle condotte illecite, non essendo la confisca di prevenzione di tipo pertinenziale ma basandosi sul concorrente presupposto della sproporzione tra redditi e valore degli impieghi. Viene, in particolare, ritenuta corretta la retrodatazione della pericolosità di NI IO all'anno 2006; e) quanto al preteso riequilibrio della sproporzione, viene ribadito che non è stata congruamente dimostrata l'entità dei pretesi redditi leciti sottratti al fisco (tramite l'attività di giostrai o il chiosco gestito in Nichelino), così come non è stata in alcun modo fornita la prova degli investimenti in BOT;
f) viene confermato il giudizio di attualità della pericolosità di NI IO;
4 g) viene ribadita la legittimità della confisca degli immobili acquistati da NI IO e GA ED in Asti nel 2013. In particolare si afferma che il precedente bene offerto in permuta era, in sostanza, frutto di risorse illecite accumulate da NI IO e CE NN. 3. Gli atti di ricorso. Avverso la decisione di secondo grado hanno proposto ricorso NI RE, CE NN, NI IO e GA ED. 3.1 Con unico atto, NI RE e CE NN hanno proposto i motivi che seguono. 3.1.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla fase constatativa e all'inquadramento nella categoria tipica di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011. La difesa, in sostanza, ripropone la tesi per cui il 'delitto rilevante' ai fini dell'inquadramento soggettivo nella categoria tipica indicata deve essere 'in concreto' produttivo di redditività illecita, pena l'aggiramento dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella nota decisione interpretativa numero 24 del 2019. In molti casi, soprattutto per quanto riguarda il periodo iniziale della ritenuta pericolosità, né il Tribunale né la Corte di Appello hanno verificato tale aspetto (ad esempio si indica che la ricettazione del 1993 commessa da CE NN era di un motore di autovettura e che nessuna verifica risulta compiuta sulle condotte del NI IO tenute tra il 1977 e 1979, con impropria fissazione del dies a quo della pericolosità tipica e illegittima confisca dell'immobile acquistato nel 1989) ed in ogni caso non potevano essere utilizzate le condotte di tentato furto o tentata truffa, per definizione improduttive di reddito. Analogamente, in numerosi casi di delitto consumato vi è stata riparazione del danno e anche tale aspetto non sarebbe stato congruamente apprezzato. Inoltre, per NI RE e CE NN non si è considerata la lunga interruzione delle attività antisociali (tra il 1978 e il 1992 non sono censiti episodi delittuosi) che impedirebbe - in tesi - di ritenere legittima la confisca di beni acquistati in detto intervallo temporale. Si sostiene, in particolare, che proprio i contenuti della pronuncia Corte cost. n.24 del 2019 - interpretativa di rigetto - impongono di ritenere 'utili' in chiave di ablazione patrimoniale i soli delitti effettivamente produttivi di reddito illecito, in misura congruente rispetto al valore dei beni da confiscare, ferma restando la natura non strettamente pertinenziale della confisca di prevenzione. 5 Ci si duole, inoltre, della mancata considerazione della redditività lecita, pur se non dichiarata a fini fiscali. 3.1.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla confisca, per erronea applicazione del principio della correlazione temporale tra insorgenza della pericolosità ed acquisto dei beni. Si evidenzia che in sede di merito la perimetrazione temporale della pericolosità per NI RE e CE NN è stata ancorata alle prime manifestazioni antisociali (rispettivamente del 1977 e del 1979) senza verifica della effettiva produzione di redditività illecita ed inoltre non si è tenuto conto di lunghi intervalli temporali ove le condotte delittuose sono del tutto assenti. Sarebbe pertanto violato il parametro di legittimità della ablazione patrimoniale fissato da Sez. Un. Spinelli e ribadito da Corte cost. n.24 del 2019. Viene in particolare contestata la fissazione del dies a quo della pericolosità, con illegittimità della confisca dell'immobile sito in Nichelino, posto che il terreno venne acquistato nel 1989 e l'edificazione venne portata a termine nel 1991. Si tratta di un punto oggetto dell'appello su cui non sarebbe intervenuta alcuna motivazione in sede di decisione. 3.1.3 Al terzo motivo si deduce violazione del divieto di retroattività in malam partem della disposizioni regolatrici in tema di confisca cd. disgiunta. Si rappresenta che i beni oggetto di confisca nei confronti di NI RE sono stati acquisiti al patrimonio del proposto tra il 1990 e il 2008, periodo storico in cui la confisca non sarebbe stata normativamente possibile, essendo in vigore la disposizione «limitatrice» in punto di pericolosità semplice di cui all'art.14 legge n.55 del 1990 (con confiscabilità di beni derivanti da delitti diversi da quelli di truffa e furto). Pertanto, la difesa aveva prospettato in sede di appello il tema in diritto, pur consapevole della opinione espressa dalle Sezioni Unite di questa Corte con la nota sentenza Spinelli. Sul punto nessuna risposta vi è nella decisione di secondo grado. Viene riprodotto il testo del motivo di appello. 3.1.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione delle disposizioni di legge in ragione di quanto previsto dall'art.8 della Conv. Edu . L'immobile in Nichelino, si afferma, è l'unico in possesso del ricorrente NI RE e la confisca si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 8 della Conv. Europea. 6 La misura imporrebbe un sacrificio eccessivo e non proporzionato al diritto di abitazione, oggetto di protezione nella Convenzione Edu. Si ritiene la risposta fornita dalla Corte di merito meramente apparente. 3.2 II ricorso proposto nell'interesse di NI IO è affidato a tre motivi. 3.2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento all'inquadramento tipico della condizione di pericolosità. Le censure ricalcano i punti già illustrati al ricorso che precede (al primo motivo). In particolare la censura non si rivolge al profilo processuale ma alla «idoneità» dell'episodio del 2006 a fingere da dies a quo della pericolosità tipica ai sensi dell'art.1 comma 1 lett. b del d.lgs. n.159 del 2011. Si richiama sia la decisione Corte cost. n.24 del 2019 che arresti di questa Corte, in cui si sarebbe affermato il principio secondo cui i delitti che rientrano nel «tipo» sono esclusivamente quelli che hanno prodotto un reddito illecito in concreto. Secondo la difesa la pericolosità del NI IO poteva al più essere datata al 2016 ma non certo al 2006, con le ovvie conseguenze in tema di «correlazione temporale». La risposta fornita dalla Corte di merito sarebbe incongrua in diritto, con piena sindacabilità mediante il ricorso per cassazione. Quanto al periodo 2016/2019 si era altresì eccepito che gli episodi delittuosi oggetto di apprezzamento non sono ancora approdati, in sede penale, ad una decisione di merito. 3.2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla confisca. Le acquisizioni antecedenti al 2016 sarebbero al di fuori della 'correlazione temporale', per quanto detto sopra. Si ribadisce, inoltre, l'erroneità del computo della sproporzione in ragione della mancata considerazione della redditività lecita sottratta alla imposizione fiscale. In particolare si afferma che l'immobile sito in Asti venne acquistato nel 2013 sulla base - in larga misura - del ricavato della vendita di altro immobile acquistato nel 2009. Su questo punto si ritiene assente la motivazione della statuizione di confisca. Quanto al tema dei lingotti in oro si ribadisce la estraneità di NI IO al bene in questione, peraltro già sequestrato in danno di GA NZ in diverso procedimento. 7 3.2.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione delle disposizioni di legge in ragione di quanto previsto dall'art.8 della Conv. Edu . . La censura è analoga a quella già illustrata e si riferisce, in fatto, all'immobile sito in Asti, località Valleversa. 3.3 Ha altresì proposto ricorso GA ED, terza intestataria, introducendo motivi analoghi a quelli sinora illustrati in riferimento alla posizione di NI IO. Si ribadisce in particolare che l'immobile sito in Asti località Valleversa - acquistato nel 2013 - rappresenta (per due terzi) l'investimento del ricavato della vendita dell'immobile acquistato nel giugno del 2009, periodo storico in cui NI IO non poteva essere ritenuto portatore di pericolosità. 4. Hanno depositato memorie i difensori di NI RE, CE NN e NI IO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti da NI RE, CE NN e NI IO sono fondati, nei limiti e per le ragioni che seguono. Il ricorso introdotto da GA ED è inammissibile perché proposto da difensori privi di procura speciale (v. Sez. U n.47239 del 30.10.2014, rv 260894). 2. La doglianza difensiva introdotta tanto da NI RE che da CE NN e NI IO e che, ad avviso del Collegio, risulta fondata è quella in tema di ricognizione della pericolosità tipica di cui all'art.1 comma 1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011, con particolare riferimento al «tipo di comportamenti» idonei a determinare non solo l'iscrizione del proposto nella 'classe' dei portatori di pericolosità (per criminalità lucrogenetica) ma soprattutto il momento storico a partire dal quale va collocata la particolare condizione soggettiva. 2.1 Va premesso che questa Corte di legittimità è in più occasioni intervenuta a ribadire il particolare nesso venutosi a creare tra «diritto vivente» e base legale costituzionalmente valida del sistema giuridico della prevenzione patrimoniale (specie in tema di pericolosità semplice), in forza dell'avvenuto recepimento di alcuni concetti innovativi da parte di Corte cost. n.24 del 2019. Come è noto, si tratta di sentenza interpretativa di rigetto (quanto ai contenuti dell'art.1 comma 1 lett. b), i cui contenuti argomentativi pongono talune precise condizioni di «validità 8 costituzionale» del modus interpretativo adottato nel caso concreto (si vedano, sul tema, tra le molte, Sez. I n. 27696 del 1.4.2019, rv 275888-02 ; Sez. H n. 11445 del 8.3.2019, rv 276061; Sez. VI n. 21513 del 9.4.2019, rv 275737). In particolare, giova ricordare che a seguito dell'intervento della Consulta in tale parte 'constatativa' del giudizio di prevenzione, l' applicazione della disposizione di cui alla lettera b dell'art. 1 del d.lgs. n.159 del 2011 può dirsi conforme ai principi costituzionali di riferimento «se ed in quanto» il giudice del merito abbia rispettato, dandone conto in motivazione, quei connotati di «tassatività» dei contenuti, già individuati da questa Corte di Cassazione negli arresti posteriori alla nota decisione Corte Edu De MA
contro
Italia e così riassunti dal giudice delle leggi nella sent. n.24 del 2019 « [..] le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi «elementi di fatto», di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) - per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito [..] ». Resta pertanto ineliminabile, nel giudizio di prevenzione, la realizzazione di una operazione preliminare di inquadramento del soggetto - di cui si discute - in una delle categorie legali di descrizione della pericolosità, secondo canoni interpretativi tesi a valorizzare la dimensione tassativa delle previsioni di legge, in particolare per quanto concerne l'area della pericolosità semplice. 2.2 In particolare, va evidenziato che è stata proprio la promozione ed il consolidamento di simile opzione ermeneutica a determinare - in sede di decisione sull'incidente di legittimità costituzionale - la presa d'atto, da parte della Consulta, di una conformità del «diritto vivente» - in riferimento alla fattispecie di cui alla lettera b del citato art.
1 - ai canoni imposti dalla definitiva «attrazione» del sistema della prevenzione in un ambito presidiato dai principi costituzionali espressi dall'articolo 13 Cost. in tema di tutela della libertà personale - nonché dagli artt. 42, 117 Cost. e 1 Prot. Add. Cedu in tema di tutela della proprietà -, pur nella riaffermazione della distinzione tra «materia penale» in senso stretto ed intervento «preventivo» e limitativo di diritti costituzionalmente garantiti. 9 Occorre, pertanto, rievocare alcuni contenuti della decisione in parola e lo stretto «collegamento funzionale» che la Corte Costituzionale ha ritenuto sussistente, in tale contesto, tra il compito integrativo affidato alla interpretazione giurisprudenziale e il mantenimento di un livello accettabile di «qualità della legge» anche in chiave di rispetto dei principi contenuti nella Convenzione Edu: « [..] occorre ancora rammentare che, già in epoca immediatamente precedente alla sentenza de MA, la giurisprudenza di legittimità aveva compiuto un commendevole sforzo di conferire, in via ermeneutica, maggiore precisione alle due fattispecie di "pericolosità generica" qui all'esame. Tale sforzo interpretativo è stato ripreso e potenziato successivamente alla pronuncia della Corte EDU, al dichiarato fine di porre rimedio al deficit di precisione in quella sede rilevato. Questa lettura convenzionalmente orientata, talora indicata come "tassativizzante", muove dal presupposto metodologico secondo cui la fase prognostica relativa alla probabilità che il soggetto delinqua in futuro è necessariamente preceduta da una fase diagnostico-constatativa, nella quale vengono accertati (con giudizio retrospettivo) gli elementi costitutivi delle cosiddette "fattispecie di pericolosità generica", attraverso un apprezzamento di «fatti», costituenti a loro volta «indicatori» della possibilità di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge (Corte di cassazione, sezione prima, sentenza 1 febbraio 2018-31 maggio 2018, n. 24707; sezione seconda, sentenza 4 giugno 2015-22 giugno 2015, n. 26235; sezione prima, sentenza 24 marzo 2015-17 luglio 2015, n. 31209; sezione prima, sentenza 11 febbraio 2014-5 giugno 2014, n. 23641). Con riferimento, in particolare, alle "fattispecie di pericolosità generica" disciplinate dall'art. 1, numeri 1) e 2), della legge n. 1423 del 1956 e - oggi - dall'art. 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 159 del 2011 (disposizione, quest'ultima, alla quale per comodità si farà prevalentemente riferimento nel prosieguo), i loro elementi costitutivi sono stati dalla Corte di cassazione precisati nei termini seguenti. L'aggettivo «delittuoso», che compare sia nella lettera a) che nella lettera b) della disposizione, viene letto nel senso che l'attività del proposto debba caratterizzarsi in termini di "delitto" e non di un qualsiasi illecito (Corte di cassazione, sezione prima, sentenza 19 aprile 2018-3 ottobre 2018, n. 43826; sezione seconda, sentenza 23 marzo 2012-3 maggio 2012, n. 16348), sì da escludere, ad esempio, che «il mero status di evasore fiscale» sia sufficiente a fondare la misura, ben potendo l'evasione tributaria consistere anche in meri illeciti amministrativi (Corte di cassazione, sezione quinta, sentenza 6 dicembre 2016-9 febbraio 2017, n. 6067; sezione sesta, sentenza 21 settembre 2017-21 novembre 2017, n. 53003). L'avverbio «abitualmente», che 10 pure compare sia nella lettera a) che nella lettera b) della disposizione, viene letto nel senso di richiedere una «realizzazione di attività delittuose [...] non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto» (Cass., n. 31209 del 2015), in modo che si possa «attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate» (Corte di cassazione, sezione prima, sentenza 15 giugno 2017-9 gennaio 2018, n. 349), talora richiedendosi che esse connotino «in modo significativo lo stile di vita del soggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi» (Corte di cassazione, sezione seconda, sentenza 19 gennaio 2018-15 marzo 2018, n. 11846) [..] in sostanza, le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi «elementi di fatto», di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) - per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito [..]. Viene, dunque, in rilievo la descritta connotazione dei termini «delittuosi» ed il significato attribuito alla nozione di abitualità, come veri e propri presìdi della legittimità costituzionale della stessa «base legale» dell'art. 1 co.1 lett. b del d.lgs. n.159 del 2011 in tema di prevenzione : « allorché si versi - come nelle questioni ora all'esame - al di fuori della materia penale, non può del tutto escludersi che l'esigenza di predeterminazione delle condizioni in presenza delle quali può legittimamente limitarsi un diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto possa essere soddisfatta anche sulla base dell'interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di disposizioni legislative pure caratterizzate dall'uso di clausole generali, o comunque da formule connotate in origine da un certo grado di imprecisione. Essenziale - nell'ottica costituzionale così come in quella convenzionale - è, infatti, che tale interpretazione giurisprudenziale sia in grado di porre la persona potenzialmente destinataria delle misure limitative del diritto in condizioni di poter ragionevolmente prevedere l'applicazione della misura stessa [..] .. La locuzione «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività 11 delittuose» è oggi suscettibile, infatti, di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli "titoli" di reato, quanto di specifiche "categorie" di reato. Tale interpretazione della fattispecie permette di ritenere soddisfatta l'esigenza - sulla quale ha da ultimo giustamente insistito la Corte europea, ma sulla quale aveva già richiamato l'attenzione la sentenza n. 177 del 1980 di questa Corte - di individuazione dei «tipi di comportamento» («types of behaviour») assunti a presupposto della misura [..] ». 2.3 Dai contenuti della decisione n.24 del 2019 Corte Cost. deriva - pertanto - una particolare esigenza di uniformità dell'indirizzo giurisprudenziale maturato nella presente sede di legittimità e richiamato dalla Consulta, sui punti caratterizzanti l'operazione ermeneutica sin qui rievocati, posto che l'adozione di letture diverse delle disposizioni ancora vigenti, tese a riportare in vita modelli di classificazione basati su concetti non rispondenti alla tassatività descrittiva, finirebbe con il porsi in contrasto con il delicato assetto di conformità ai principi costituzionali e convenzionali proposto e realizzato in tale decisione. Va quindi ribadita l'affermazione (v. Sez. I n. 349 del 15.6.2017, dep.2018 ric. Bosco, rv 271996 e successive conformi) per cui, nella costruzione della fattispecie legale di pericolosità di cui all'art.1 co.1 lett. b del d.lgs. n.159 del 2011 il termine 'delittuoso' non è connotazione di disvalore generico della condotta pregressa, ma attributo che la qualifica, dunque il giudice della misura di prevenzione deve, preliminarmente, attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate (dato il riferimento alla abitualità) che - vuoi facendosi riferimento ad accertamenti realizzati in sede penale, vuoi attraverso una autonoma ricostruzione incidentale che non risulti contraddetta da esiti assolutori - siano rispondenti al tipo di una previsione di legge penalmente rilevante e consistente in un delitto produttivo di reddito . Ragionare diversamente ed elevare a presupposto applicativo della misura di prevenzione (modellata sulla previsione di cui all'art.1 comma 1 lett. b del d.lgs. n.159 del 2011) una condotta diversa - pur se illecita e pur se indicativa della adesione a modelli devianti - significa porsi al di fuori di quel «recinto della tassatività» che rappresenta la rinnovata «base legale» della misura di prevenzione in un sistema costituzionalmente e convenzionalmente orientato. 3. Ciò posto va anche ribadito che, sulla base dei consolidati orientamenti nomofilattici in punto di ricognizione della pericolosità tipica: 12 a) in sede di verifica della pericolosità sociale del soggetto proposto per l'applicazione della confisca di prevenzione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice della prevenzione deve individuare il momento iniziale della suddetta pericolosità, al fine di sostenerne la correlazione con l'acquisto dei beni (v. Sez. U Spinelli), sulla base non della constatazione di condotte genericamente indicative della propensione al delitto, ma dell'apprezzamento di condotte delittuose corrispondenti al tipo criminologico della norma che intende applicare, individuando il momento in cui le stesse abbiano raggiunto consistenza e abitualità tali da consentire, già all'epoca, l'applicazione della misura di prevenzione (tra le molte, Sez. I n. 43826 del 19.4.2018, rv 273976) ; b) il delitto che può essere ritenuto quale momento iniziale della condizione soggettiva di pericolosità per essere «corrispondente al tipo» deve avere dunque non già una astratta attitudine a produrre reddito illecito, ma deve averlo prodotto in concreto, in misura apprezzabile, al fine di poterne affermare quantomeno la «incidenza» sul mantenimento del tenore di vita del soggetto e del suo nucleo familiare (v. tra le molte Sez. I n. 27366 del 28.1.2021, rv 281620 secondo cui in tema di misure di prevenzione patrimoniale, con riferimento alla c.d. pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la necessità di correlazione temporale tra pericolosità sociale del proposto ed acquisto dei beni presuppone l'accertamento del compimento di attività delittuose capaci di produrre reddito e non già di condotte genericamente devianti o denotanti un semplice avvicinamento a contesti delinquenziali.). Ciò, a ben vedere, deriva dalla necessità di rispettare le basi concettuali non soltanto della nozione di tassatività ma della stessa clausola della 'correlazione temporale' tra condizione soggettiva di pericolosità tipica e acquisto sospetto dei beni, come condizione che legittima la definitiva incisione del diritto di proprietà (v. Sez. U Spinelli per cui la pericolosità costituisce la ragione giustificatrice dell'apprensione coattiva di beni acquistati in costanza della stessa o con il favore delle sue peculiari manifestazioni). 3.1 Ciò peraltro non significa, come si è pure precisato in più occasioni, che in sede di merito debba accertarsi in modo specifico la entità del profitto correlato ad ogni condotta delittuosa, sì da trasformare la confisca di prevenzione in una tipologìa di confisca latamente «pertinenziale» (con limitazione della ablazione al valore dei beni corrispondenti al profitto illecito ricavabile dalle condotte delittuose), posto che una volta stabilita anche la semplice «incidenza» (componente significativa 13 della redditività nel periodo considerato, secondo le indicazioni di Corte cost. n.24 del 2019) del reddito illecito sul mantenimento del tenore di vita, soccorre a fini di individuazione dei beni confiscabili il presupposto concorrente della «sproporzione» tra redditi leciti e valore degli investimenti realizzati nel periodo. La confisca di prevenzione non ha natura strettamente pertinenziale ed il parametro della sproporzione, unitamente alla constatazione delle reiterate attività illecite consente - sul piano logico - di ipotizzare che la formazione del patrimonio non giustificato abbia derivazione da attività illecite similari (anche ulteriori rispetto a quelle espressamente censite). Ciò perché la «sproporzione» di valori, come chiarito in più arresti di questa Corte di legittimità (v. da ultimo Sez. I n. 15617 del 2020, n.m.) e dalla stessa Corte costituzionale nella decisione n.24 del 2019, altro non è che una «semplificazione probatoria» consentita dal sistema, rispetto all'accertamento 'pieno' del nesso di derivazione tra attività illecita, censita in sede di ricognizione della pericolosità, e impiego delle risorse in tal modo prodotte : « [..] la circostanza che la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o all'attività economica, da mero indicatore dell'origine illecita dei beni (come era nella disciplina originaria del 1982), sia stato elevato, a partire dal 1993, a requisito alternativo e autonomo rispetto alla dimostrazione dell'origine illecita stessa, non modifica la ratio delle misure in parola: la verifica giudiziale della sproporzione, infatti, continua ad avere senso in quanto idonea a fondare una ragionevole presunzione relativa all'origine illecita del bene, allorché contestualmente risulti la pregressa attività criminosa di colui il quale abbia la disponibilità del bene e - in sede di valutazione dei presupposti della confisca - non riesca a giustificarne la legittima provenienza [..] », così, in motivazione, Corte cost. sent. n.24/2019 . Da ciò deriva che la confisca, lì dove sia rispettato il parametro della correlazione temporale tra momento acquisitivo e condizione tipica di pericolosità, ben può colpire beni di valore complessivo superiore a quello del profitto dei reati accertati, in presenza della sproporzione di valore tra reddito e investimenti (nel periodo in esame). 4. Ciò che occorre è dunque individuare il dies a quo della condizione soggettiva di pericolosità tipica in modo conforme ai - sin qui riepilogati - orientamenti nomofilattici, cosa che nel caso in esame non risulta avvenuta. 4.1 In particolare, tornando all'esame dei motivi di ricorso va rilevato che : 14 a) quanto a NI RE non vi è stato alcun esame in concreto della effettiva redditività (incidente sul mantenimento dello stile di vita) delle condotte poste in essere tra il 1977 e il 1978, cui segue - peraltro - un lunghissimo periodo silente (sino al 1992), il che obiettivamente porta a ritenere non giustificata (in diritto) la collocazione al 1977 del momento di insorgenza della condizione di pericolosità tipica;
b) quanto a CE NN non vi è, parimenti, esame della effettiva redditività delle condotte poste in essere nel 1979, cui segue un lunghissimo periodo silente (sino al 1993), con conclusione analoga a quella che precede;
c) quanto a NI IO non può essere correlata la insorgenza della pericolosità alla condotta del 2006 ed a quella del 2008, pacificamente improduttive di reddito, lì dove è possibile la valutazione autonoma della condotta tenuta nel 2010 (dato che la dichiarazione di prescrizione del reato non la preclude), sempre che il giudice del merito riesca a catalogare il fatto delittuoso come produttivo di reddito in concreto. Inoltre, in termini generali, è fondata la deduzione difensiva per cui i delitti tentati - per quanto detto sopra - non possono concorrere a costruire la cornice tipica della pericolosità (ai sensi dell'art.1 comma 1 lett. b). Per converso, nessun rilievo può essere attribuito all'avvenuto risarcimento del danno in favore della vittima, posto che una volta realizzato l'inquadramento tipico del soggetto le eventuali condotte riparatorie non hanno alcuna portata di ridimensionamento della dimensione delittuosa del fatto, unico aspetto rilevante ai fini della base constatativa del giudizio di sproporzione. 4.2 I vizi in diritto sin qui rilevati impongono - anche al fine di individuazione dei singoli beni confiscabili - la rielaborazione del giudizio di merito in punto di delimitazione dei rispettivi periodi di pericolosità, previo annullamento con rinvio della decisione impugnata. Vanno tuttavia esaminati altri punti della decisione, anche al fine di meglio delimitare l'oggetto del giudizio di rinvio, posto che altre doglianze risultano infondate. 4.2.1 Sono infondate, quanto al giudizio di sproporzione, le doglianze relative alla mancata inclusione - nella redditività lecita dei proposti - dei redditi derivanti da attività economiche non illegali ma sottratte alla imposizione fiscale. Ad essere decisiva, sul punto, è la mancata dimostrazione in modo affidabile dei ricavi, come si è correttamente argomentato in sede di merito. Va ribadito che le 15 allegazioni difensive pur relative ad attività economica, in ipotesi, lecita (che non si trasforma in illecita in relazione al reato di omessa dichiarazione fiscale) non si sono basate su dati affidabili e la parte che intenda contrastare la oggettiva valutazione di sproporzione è tenuta ad introdurre elementi di prova idonei a determinare un effettivo calcolo della presumible redditività (v. sul tema della necessaria dimostrazione adeguata della redditività sottratta alla dichiarazione fiscale Sez. I n. 15954/2022 n.m.). 4.2.2 Sono altresì infondate le deduzioni in diritto circa la 'applicazione retroattiva' della confisca disgiunta, in rapporto alla temporanea vigenza (all'epoca di talune acquisizioni patrimoniali) dell'art. 14 legge n.55 del 1990, normativa che non consentiva la confisca per la pericolosità semplice se non in rapporto a determinati titoli di reato. Trattandosi di tema in diritto non rileva il mancato esame del punto nella decisione impugnata e le argomentazioni possono essere operate direttamente da questa Corte di legittimità. Al di là dei principi di diritto già affermati dalla nota decisione Sez. U Spinelli, ove si è ribadito che la natura di misura di sicurezza della confisca consente l'applicazione dell'istituto (sempre con il rispetto della correlazione temporale) anche lì dove l'acquisizione patrimoniale sia avvenuta prima della vigenza della particolare disposizione regolatrice va richiamato il contenuto specifico di Sez. I n.13375 del 2018, US ed altri, dove in motivazione si è affrontato l'argomento nel modo che segue: [..] si tratta di modifica del quadro legislativo in chiave ampliativa della possibilità giuridica di procedere a confisca (novum normativo sfavorevole). Questo è infatti ciò che si è verificato con l'abrogazione dell'art. 14 della legge n.55 del 1990, apportata dal d.l. n.92 del 23.5.2008, con effetto di riespansione della disciplina ancor più risalente, come affermato, in chiave interpretativa da Sez. Un. Cagnazzo del 2010 ( secondo cui il rinvio enunciato dall'art. 19, comma primo, della L. n. 152 del 1975 non ha carattere materiale o recettizio, ma è di ordine formale nel senso che, in difetto di una espressa esclusione o limitazione, deve ritenersi esteso a tutte le norme successivamente interpolate nell'atto-fonte, in sostituzione, modificazione o integrazione di quelle originarie;
ne consegue che, accanto alle misure di prevenzione personali, pure quelle patrimoniali del sequestro e della confisca possono essere applicate nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi perché abitualmente dediti a traffici delittuosi, o perché vivono abitualmente - 16 anche solo in parte - con i proventi di attività delittuose, a prescindere dalla tipologia dei reati in riferimento). Dunque è sopravvenuta (nel 2008, con scelta confermata nel 2011, in sede di emanazione del d.lgs. n.159) una disposizione legislativa tesa ad ampliare l'area della confiscabilità derivante da «pericolosità generica», con avvenuta abrogazione della norma regolatrice vigente all'epoca dei fatti delittuosi commessi dai proposti. La possibilità di dare applicazione alla norma regolatrice sopravvenuta è strettamente correlata alla natura giuridica della confisca di prevenzione. E' evidente infatti, che in un procedimento apertosi dopo il 13 ottobre del 2011, mai potrebbe pervenirsi all'applicazione della confisca dei beni - per condotte antecedenti alla entrata in vigore della disposizione di legge peggiorativa (dunque per condotte antecedenti al maggio del 2008) - se ed in quanto la confisca fosse da ritenersi sanzione penale in senso proprio, in virtù del principio di irretroattività della norma penale. Tuttavia tale aspetto ha trovato adeguata composizione nell'arresto Sez. Un. ric. Spinelli, del 2015, nel cui ambito - pur con significative precisazioni che saranno riprese in seguito - si è riaffermata la natura giuridica di misura di sicurezza atipica di tale classe di confisca ( le modifiche introdotte nell'art. 2 bis della legge n. 575 del 1965, dalle leggi n. 125 del 2008 e n. 94 del 2009, non hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione, sicchè rimane tuttora valida l'assimilazione dell'istituto alle misure di sicurezza e, dunque, l'applicabilità, in caso di successioni di leggi nel tempo, della previsione di cui all'art. 200 cod. pen.), il che consente l'applicazione della legge vigente al momento della decisione, anche se - per taluni aspetti - peggiorativa del trattamento giuridico della persona destinataria, rispetto al momento in cui costui avrebbe, in ipotesi, tenuto la condotta «fonte» della ablazione patrimoniale. Non vi è dubbio, pertanto, circa il fatto che nell'attuale procedimento siano riesaminabili in rapporto alla legge vigente, le acquisizioni patrimoniali avvenute non soltanto in epoca antecedente rispetto all'anno 2008 (d.l. n.92 del 23.5.2008 che segna l'accrescimento dell'area della confiscabilità) ma anche, se del caso, in epoca antecedente rispetto all'anno 1982, momento che - con la legge n.646 - segna il momento della introduzione nel settore della prevenzione dello strumento della confisca. Tale è infatti il portato della ritenuta natura giuridica, che consente l'applicazione della disposizione lì dove i presupposti di fatto siano verificati nella loro materialità e consistenza probatoria, ma non pone limiti temporali di retroazione. E tale è, del resto, la risposta giurisprudenziale che venne offerta, sul tema, nei primi anni di vigenza della legge n.646 del 1982 (v. Sez. I n. 3833 del 17 24.11.1986, ric. Bontade, rv 174988) e come evidenziato in un significativo passaggio argomentativo da Corte Cost. - sent. n. 465 del 1993 - ove si afferma che la possibilità di trattare il procedimento di prevenzione patrimoniale in epoca successiva alla decisione in tema di misura personale (all'epoca con il limite della coincidenza temporale tra le due misure, oggi dissolto era ..storicamente occasionata dalla possibilità ed opportunità di effettuare, già in sede di prima applicazione della legge n. 646 del 1982, che ha introdotto gli strumenti di prevenzione patrimoniale in argomento, la confisca dei beni dei soggetti indiziati di appartenenza a organizzazioni di stampo mafioso ai quali prima dell'entrata in vigore di quella legge fosse già stata applicata la misura di prevenzione personale). Né può porsi una questione in tema di 'prevedibilità' delle conseguenze sfavorevoli della propria condotta - al momento dei fatti - proprio in virtù del fatto che l'adesione al paradigma della tassatività porta a ritenere da un lato possibile, come si è detto, la iscrizione del soggetto nella categoria tipica solo se ed in quanto autore di 'delitti produttivi di reddito', dall'altro prevedibile la conseguenza sfavorevole della confisca dei beni alimentati da una condizione di pericolosità che coincide (nel suo momento genetico) con la commissione di una azione (delittuosa, dunque penalmente rilevante) già coperta dalla ordinaria previsione di 'conseguenze sfavorevoli' correlate alla incriminazione del fatto. 5. Per quanto sinora detto, assorbite le ulteriori doglianze, la decisione va annullata con rinvio in accoglimento dei ricorsi proposti da NI RE, CE NN e NI IO. Va inoltre dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto da GA ED, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato nei confronti di NI IO, NI RE e CE NN, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Torino. 18 Il Consigliere estensore Dichiara inammissibile il ricorso di GA ED che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2023 Il Presidente
lette/sentite le conclusioni del PG P .i-conz .),4; .i.k.e k...Q_ / IP'et I P )t', o (Dea hice)-(A) ' / e...u.fcev 3.1) - 4 Penale Sent. Sez. 1 Num. 20595 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 10/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Torino - Sezione per le misure di prevenzione - con decreto emesso in data 14 luglio 2021 ha applicato a NI IO - classe 1988 - la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre. Ha altresì disposto la confisca di una serie di beni (compiutamente indicati da pag. 31 a pag.33 del decreto) riferiti al medesimo NI IO (ed in parte alla terza GA ED) nonché a NI RE (classe 1960) e CE NN (classe 1961), nonché la restituzione agli aventi diritto di altri beni oggetto di previo sequestro (indicati da pag. 34 a pag.35 del predetto decreto). 1.1 In sintesi va evidenziato, quanto ai contenuti del decreto di primo grado che: a) l'inquadramento soggettivo della pericolosità, anche di tipo storico (la confisca è in parte disgiunta), riguarda NI RE, CE NN e NI IO e la categoria tipica evocata nella decisione è quella della cd. pericolosità semplice di cui all'art.1 comma1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011; b) le condotte delittuose oggetto di apprezzamento vengono indicate in quelle poste a fondamento del decreto di sequestro, con esclusione in riferimento a NI IO dei reati commessi in data 22.2.2012 in danno di DA RI ES (oggetto di revisione) ma con inclusione della truffa commessa in Genova su cui si registrò l'arresto in flagranza il 13 dicembre del 2006 e dei fatti oggetto di contestazione cautelare in data 21 aprile 2021 (episodi di usura, riciclaggio e intestazione fittizia); c) il periodo di pericolosità viene delimitato nel modo che segue. In sede di sequestro dei beni (provv. del luglio 2020) per NI RE dal 1977 sino al 2013, per CE NN dal 1979 al 2014, per NI IO da ottobre 2010 alla attualità. In sede di decisione di primo grado viene retrodatato l'inizio della pericolosità di NI IO al dicembre 2006, per quanto detto sopra;
d) viene ribadita l'analisi in punto di sproporzione tra i redditi leciti valutabili e gli impieghi realizzati nei rispettivi periodi di pericolosità, con confutazione delle prospettazioni difensive relative ai maggiori redditi, in ipotesi, conseguiti. 1.2 Il rinvio al decreto di sequestro, quanto alla fase constatativa del giudizio di pericolosità, impone di far riferimento ai contenuti dell'atto richiamato, da pagina 9 a pagina 29. 2 E' opportuno evidenziare, dunque, che nel decreto di sequestro sono state censite le condotte che seguono : a) per NI RE le condotte giudicate con sentenza definitiva risultano essere : una ricettazione del 1977, una rapina del 1978, un furto del 1978, un furto del 1992, alcuni furti del 1993, una truffa del 1995, una rapina del 2000, più di venti furti commessi tra il 2006 e il 2007, un furto nel 2010, una rapina del 2012, 9 furti tra il 2012 e il 2014; b) per CE NN : un tentato furto e una ricettazione del 1979; una ricettazione del 1993, una truffa del 1995, un furto del 2001, più di venti furti commessi tra il 2006 e il 2088 (anche con sostituzione di persona), altri 6 furti commessi tra il 2012 e il 2014. A ciò si aggiunge una condotta di truffa commessa nel 2000 oggetto di sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione: c) per NI IO, oltre al citato episodio del 2006 (conclusosi con archiviazione per remissione di querela) si fa menzione quanto ai precedenti giudicati di : una sostituzione di persona del 2008 , due furti del 2012, tre tentativi di furto e un furto consumato del 2016, più furti del 2017. A ciò si aggiungono una condotta di furto commessa nel 2010 e assistita da un riconoscimento fotografico positivo (oggetto di proscioglimento per prescrizione), una condanna in primo grado per truffa commessa nel 2011 e i fatti oggetto di contestazione cautelare in data 21 aprile 2021 (episodi di usura, riciclaggio e intestazione fittizia), nonché altri procedimenti in corso. 1.2 Quanto all'epoca dei principali acquisti (di cui manca indicazione specifica del valore, salvo che per l'investimento dei lingotti) e alla consistenza della sproporzione patrimoniale va richiamato quanto segue. I beni caduti in confisca sono rappresentati da : immobili siti in Nichelino via Mascagni acquistati il 15 febbraio 1989 ; immobili siti in La Loggia, acquistati il 12 marzo 1997 ; terreno con edificazione abusiva in Nichelino, acquistato il r giugno 1999; società e relativi beni aziendali costituite nel 2008, 2011, 2018; lingotti in oro per euro 183.000 (mai rinvenuti ma risultanti da fattura di acquisto) riferiti a NI IO con acquisto del 2012 ; immobili in Asti oggetto di acquisto il 21 marzo 2013 . In riferimento alla entità della sproporzione i redditi annui del nucleo familiare (originario e, dal 2005, con distacco di NI IO per costituzione nucleo autonomo) sono indicati da pagina 33 a pagina 34 del decreto di sequestro. Il 3 calcolo della sproporzione risulta riportato da pagina 36 a pagina 39. Considerate le spese di sussistenza, viene calcolata una sperequazione complessiva superiore ad euro 600.000. 2. La Corte di Appello di Torino, con decreto emesso in data 10 marzo 2022 ha integralmente confermato il decreto di primo grado. 2.1 I punti oggetto di trattazione sono i seguenti : a) quanto ai lingotti in oro, la Corte rileva che secondo la prospettazione difensiva gli stessi sarebbero i medesimi già oggetto di confisca in danno di GA NZ (padre di ED GA convivente del NI) e ciò rende inammissibile la doglianza, non essendo NI IO, in tesi, l'avente diritto alla restituzione;
b) quanto al preteso vizio processuale per avere il Tribunale variato - tra sequestro e decisione - l'estensione del periodo di pericolosità di NI IO e l'entità del valore dei lingotti, la Corte di merito lo dichiara insussistente, non essendovi alcuna preclusione a simile variazione;
c) quanto alla violazione dell'art. 8 Conv. Edu circa la intangibilità del diritto alla abitazione, la Corte di merito la dichiara insussistente;
d) quanto al modus di ricostruzione del periodo di pericolosità (specie in riferimento al dies a quo della medesima), a fronte della contestazione per cui alcune condotte erano di delitto tentato o comunque non hanno, in concreto, generato reddito, la Corte torinese afferma che ad essere rilevanti sono gli elementi di fatto «indicativi della pericolosità sociale, che ben possono conservare la loro rilevanza a prescindere dagli esiti di profitto» . Dunque l'iscrizione nella categoria tipica di cui all'art.1 comma 1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011 è correttamente operata anche lì dove talune condotte oggetto di apprezzamento non siano state - in concreto - produttive di reddito illecito, né occorre quantificare il profitto complessivo delle condotte illecite, non essendo la confisca di prevenzione di tipo pertinenziale ma basandosi sul concorrente presupposto della sproporzione tra redditi e valore degli impieghi. Viene, in particolare, ritenuta corretta la retrodatazione della pericolosità di NI IO all'anno 2006; e) quanto al preteso riequilibrio della sproporzione, viene ribadito che non è stata congruamente dimostrata l'entità dei pretesi redditi leciti sottratti al fisco (tramite l'attività di giostrai o il chiosco gestito in Nichelino), così come non è stata in alcun modo fornita la prova degli investimenti in BOT;
f) viene confermato il giudizio di attualità della pericolosità di NI IO;
4 g) viene ribadita la legittimità della confisca degli immobili acquistati da NI IO e GA ED in Asti nel 2013. In particolare si afferma che il precedente bene offerto in permuta era, in sostanza, frutto di risorse illecite accumulate da NI IO e CE NN. 3. Gli atti di ricorso. Avverso la decisione di secondo grado hanno proposto ricorso NI RE, CE NN, NI IO e GA ED. 3.1 Con unico atto, NI RE e CE NN hanno proposto i motivi che seguono. 3.1.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla fase constatativa e all'inquadramento nella categoria tipica di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011. La difesa, in sostanza, ripropone la tesi per cui il 'delitto rilevante' ai fini dell'inquadramento soggettivo nella categoria tipica indicata deve essere 'in concreto' produttivo di redditività illecita, pena l'aggiramento dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella nota decisione interpretativa numero 24 del 2019. In molti casi, soprattutto per quanto riguarda il periodo iniziale della ritenuta pericolosità, né il Tribunale né la Corte di Appello hanno verificato tale aspetto (ad esempio si indica che la ricettazione del 1993 commessa da CE NN era di un motore di autovettura e che nessuna verifica risulta compiuta sulle condotte del NI IO tenute tra il 1977 e 1979, con impropria fissazione del dies a quo della pericolosità tipica e illegittima confisca dell'immobile acquistato nel 1989) ed in ogni caso non potevano essere utilizzate le condotte di tentato furto o tentata truffa, per definizione improduttive di reddito. Analogamente, in numerosi casi di delitto consumato vi è stata riparazione del danno e anche tale aspetto non sarebbe stato congruamente apprezzato. Inoltre, per NI RE e CE NN non si è considerata la lunga interruzione delle attività antisociali (tra il 1978 e il 1992 non sono censiti episodi delittuosi) che impedirebbe - in tesi - di ritenere legittima la confisca di beni acquistati in detto intervallo temporale. Si sostiene, in particolare, che proprio i contenuti della pronuncia Corte cost. n.24 del 2019 - interpretativa di rigetto - impongono di ritenere 'utili' in chiave di ablazione patrimoniale i soli delitti effettivamente produttivi di reddito illecito, in misura congruente rispetto al valore dei beni da confiscare, ferma restando la natura non strettamente pertinenziale della confisca di prevenzione. 5 Ci si duole, inoltre, della mancata considerazione della redditività lecita, pur se non dichiarata a fini fiscali. 3.1.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla confisca, per erronea applicazione del principio della correlazione temporale tra insorgenza della pericolosità ed acquisto dei beni. Si evidenzia che in sede di merito la perimetrazione temporale della pericolosità per NI RE e CE NN è stata ancorata alle prime manifestazioni antisociali (rispettivamente del 1977 e del 1979) senza verifica della effettiva produzione di redditività illecita ed inoltre non si è tenuto conto di lunghi intervalli temporali ove le condotte delittuose sono del tutto assenti. Sarebbe pertanto violato il parametro di legittimità della ablazione patrimoniale fissato da Sez. Un. Spinelli e ribadito da Corte cost. n.24 del 2019. Viene in particolare contestata la fissazione del dies a quo della pericolosità, con illegittimità della confisca dell'immobile sito in Nichelino, posto che il terreno venne acquistato nel 1989 e l'edificazione venne portata a termine nel 1991. Si tratta di un punto oggetto dell'appello su cui non sarebbe intervenuta alcuna motivazione in sede di decisione. 3.1.3 Al terzo motivo si deduce violazione del divieto di retroattività in malam partem della disposizioni regolatrici in tema di confisca cd. disgiunta. Si rappresenta che i beni oggetto di confisca nei confronti di NI RE sono stati acquisiti al patrimonio del proposto tra il 1990 e il 2008, periodo storico in cui la confisca non sarebbe stata normativamente possibile, essendo in vigore la disposizione «limitatrice» in punto di pericolosità semplice di cui all'art.14 legge n.55 del 1990 (con confiscabilità di beni derivanti da delitti diversi da quelli di truffa e furto). Pertanto, la difesa aveva prospettato in sede di appello il tema in diritto, pur consapevole della opinione espressa dalle Sezioni Unite di questa Corte con la nota sentenza Spinelli. Sul punto nessuna risposta vi è nella decisione di secondo grado. Viene riprodotto il testo del motivo di appello. 3.1.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione delle disposizioni di legge in ragione di quanto previsto dall'art.8 della Conv. Edu . L'immobile in Nichelino, si afferma, è l'unico in possesso del ricorrente NI RE e la confisca si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 8 della Conv. Europea. 6 La misura imporrebbe un sacrificio eccessivo e non proporzionato al diritto di abitazione, oggetto di protezione nella Convenzione Edu. Si ritiene la risposta fornita dalla Corte di merito meramente apparente. 3.2 II ricorso proposto nell'interesse di NI IO è affidato a tre motivi. 3.2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento all'inquadramento tipico della condizione di pericolosità. Le censure ricalcano i punti già illustrati al ricorso che precede (al primo motivo). In particolare la censura non si rivolge al profilo processuale ma alla «idoneità» dell'episodio del 2006 a fingere da dies a quo della pericolosità tipica ai sensi dell'art.1 comma 1 lett. b del d.lgs. n.159 del 2011. Si richiama sia la decisione Corte cost. n.24 del 2019 che arresti di questa Corte, in cui si sarebbe affermato il principio secondo cui i delitti che rientrano nel «tipo» sono esclusivamente quelli che hanno prodotto un reddito illecito in concreto. Secondo la difesa la pericolosità del NI IO poteva al più essere datata al 2016 ma non certo al 2006, con le ovvie conseguenze in tema di «correlazione temporale». La risposta fornita dalla Corte di merito sarebbe incongrua in diritto, con piena sindacabilità mediante il ricorso per cassazione. Quanto al periodo 2016/2019 si era altresì eccepito che gli episodi delittuosi oggetto di apprezzamento non sono ancora approdati, in sede penale, ad una decisione di merito. 3.2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla confisca. Le acquisizioni antecedenti al 2016 sarebbero al di fuori della 'correlazione temporale', per quanto detto sopra. Si ribadisce, inoltre, l'erroneità del computo della sproporzione in ragione della mancata considerazione della redditività lecita sottratta alla imposizione fiscale. In particolare si afferma che l'immobile sito in Asti venne acquistato nel 2013 sulla base - in larga misura - del ricavato della vendita di altro immobile acquistato nel 2009. Su questo punto si ritiene assente la motivazione della statuizione di confisca. Quanto al tema dei lingotti in oro si ribadisce la estraneità di NI IO al bene in questione, peraltro già sequestrato in danno di GA NZ in diverso procedimento. 7 3.2.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione delle disposizioni di legge in ragione di quanto previsto dall'art.8 della Conv. Edu . . La censura è analoga a quella già illustrata e si riferisce, in fatto, all'immobile sito in Asti, località Valleversa. 3.3 Ha altresì proposto ricorso GA ED, terza intestataria, introducendo motivi analoghi a quelli sinora illustrati in riferimento alla posizione di NI IO. Si ribadisce in particolare che l'immobile sito in Asti località Valleversa - acquistato nel 2013 - rappresenta (per due terzi) l'investimento del ricavato della vendita dell'immobile acquistato nel giugno del 2009, periodo storico in cui NI IO non poteva essere ritenuto portatore di pericolosità. 4. Hanno depositato memorie i difensori di NI RE, CE NN e NI IO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti da NI RE, CE NN e NI IO sono fondati, nei limiti e per le ragioni che seguono. Il ricorso introdotto da GA ED è inammissibile perché proposto da difensori privi di procura speciale (v. Sez. U n.47239 del 30.10.2014, rv 260894). 2. La doglianza difensiva introdotta tanto da NI RE che da CE NN e NI IO e che, ad avviso del Collegio, risulta fondata è quella in tema di ricognizione della pericolosità tipica di cui all'art.1 comma 1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011, con particolare riferimento al «tipo di comportamenti» idonei a determinare non solo l'iscrizione del proposto nella 'classe' dei portatori di pericolosità (per criminalità lucrogenetica) ma soprattutto il momento storico a partire dal quale va collocata la particolare condizione soggettiva. 2.1 Va premesso che questa Corte di legittimità è in più occasioni intervenuta a ribadire il particolare nesso venutosi a creare tra «diritto vivente» e base legale costituzionalmente valida del sistema giuridico della prevenzione patrimoniale (specie in tema di pericolosità semplice), in forza dell'avvenuto recepimento di alcuni concetti innovativi da parte di Corte cost. n.24 del 2019. Come è noto, si tratta di sentenza interpretativa di rigetto (quanto ai contenuti dell'art.1 comma 1 lett. b), i cui contenuti argomentativi pongono talune precise condizioni di «validità 8 costituzionale» del modus interpretativo adottato nel caso concreto (si vedano, sul tema, tra le molte, Sez. I n. 27696 del 1.4.2019, rv 275888-02 ; Sez. H n. 11445 del 8.3.2019, rv 276061; Sez. VI n. 21513 del 9.4.2019, rv 275737). In particolare, giova ricordare che a seguito dell'intervento della Consulta in tale parte 'constatativa' del giudizio di prevenzione, l' applicazione della disposizione di cui alla lettera b dell'art. 1 del d.lgs. n.159 del 2011 può dirsi conforme ai principi costituzionali di riferimento «se ed in quanto» il giudice del merito abbia rispettato, dandone conto in motivazione, quei connotati di «tassatività» dei contenuti, già individuati da questa Corte di Cassazione negli arresti posteriori alla nota decisione Corte Edu De MA
contro
Italia e così riassunti dal giudice delle leggi nella sent. n.24 del 2019 « [..] le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi «elementi di fatto», di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) - per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito [..] ». Resta pertanto ineliminabile, nel giudizio di prevenzione, la realizzazione di una operazione preliminare di inquadramento del soggetto - di cui si discute - in una delle categorie legali di descrizione della pericolosità, secondo canoni interpretativi tesi a valorizzare la dimensione tassativa delle previsioni di legge, in particolare per quanto concerne l'area della pericolosità semplice. 2.2 In particolare, va evidenziato che è stata proprio la promozione ed il consolidamento di simile opzione ermeneutica a determinare - in sede di decisione sull'incidente di legittimità costituzionale - la presa d'atto, da parte della Consulta, di una conformità del «diritto vivente» - in riferimento alla fattispecie di cui alla lettera b del citato art.
1 - ai canoni imposti dalla definitiva «attrazione» del sistema della prevenzione in un ambito presidiato dai principi costituzionali espressi dall'articolo 13 Cost. in tema di tutela della libertà personale - nonché dagli artt. 42, 117 Cost. e 1 Prot. Add. Cedu in tema di tutela della proprietà -, pur nella riaffermazione della distinzione tra «materia penale» in senso stretto ed intervento «preventivo» e limitativo di diritti costituzionalmente garantiti. 9 Occorre, pertanto, rievocare alcuni contenuti della decisione in parola e lo stretto «collegamento funzionale» che la Corte Costituzionale ha ritenuto sussistente, in tale contesto, tra il compito integrativo affidato alla interpretazione giurisprudenziale e il mantenimento di un livello accettabile di «qualità della legge» anche in chiave di rispetto dei principi contenuti nella Convenzione Edu: « [..] occorre ancora rammentare che, già in epoca immediatamente precedente alla sentenza de MA, la giurisprudenza di legittimità aveva compiuto un commendevole sforzo di conferire, in via ermeneutica, maggiore precisione alle due fattispecie di "pericolosità generica" qui all'esame. Tale sforzo interpretativo è stato ripreso e potenziato successivamente alla pronuncia della Corte EDU, al dichiarato fine di porre rimedio al deficit di precisione in quella sede rilevato. Questa lettura convenzionalmente orientata, talora indicata come "tassativizzante", muove dal presupposto metodologico secondo cui la fase prognostica relativa alla probabilità che il soggetto delinqua in futuro è necessariamente preceduta da una fase diagnostico-constatativa, nella quale vengono accertati (con giudizio retrospettivo) gli elementi costitutivi delle cosiddette "fattispecie di pericolosità generica", attraverso un apprezzamento di «fatti», costituenti a loro volta «indicatori» della possibilità di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge (Corte di cassazione, sezione prima, sentenza 1 febbraio 2018-31 maggio 2018, n. 24707; sezione seconda, sentenza 4 giugno 2015-22 giugno 2015, n. 26235; sezione prima, sentenza 24 marzo 2015-17 luglio 2015, n. 31209; sezione prima, sentenza 11 febbraio 2014-5 giugno 2014, n. 23641). Con riferimento, in particolare, alle "fattispecie di pericolosità generica" disciplinate dall'art. 1, numeri 1) e 2), della legge n. 1423 del 1956 e - oggi - dall'art. 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 159 del 2011 (disposizione, quest'ultima, alla quale per comodità si farà prevalentemente riferimento nel prosieguo), i loro elementi costitutivi sono stati dalla Corte di cassazione precisati nei termini seguenti. L'aggettivo «delittuoso», che compare sia nella lettera a) che nella lettera b) della disposizione, viene letto nel senso che l'attività del proposto debba caratterizzarsi in termini di "delitto" e non di un qualsiasi illecito (Corte di cassazione, sezione prima, sentenza 19 aprile 2018-3 ottobre 2018, n. 43826; sezione seconda, sentenza 23 marzo 2012-3 maggio 2012, n. 16348), sì da escludere, ad esempio, che «il mero status di evasore fiscale» sia sufficiente a fondare la misura, ben potendo l'evasione tributaria consistere anche in meri illeciti amministrativi (Corte di cassazione, sezione quinta, sentenza 6 dicembre 2016-9 febbraio 2017, n. 6067; sezione sesta, sentenza 21 settembre 2017-21 novembre 2017, n. 53003). L'avverbio «abitualmente», che 10 pure compare sia nella lettera a) che nella lettera b) della disposizione, viene letto nel senso di richiedere una «realizzazione di attività delittuose [...] non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto» (Cass., n. 31209 del 2015), in modo che si possa «attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate» (Corte di cassazione, sezione prima, sentenza 15 giugno 2017-9 gennaio 2018, n. 349), talora richiedendosi che esse connotino «in modo significativo lo stile di vita del soggetto, che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi» (Corte di cassazione, sezione seconda, sentenza 19 gennaio 2018-15 marzo 2018, n. 11846) [..] in sostanza, le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi «elementi di fatto», di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) - per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito [..]. Viene, dunque, in rilievo la descritta connotazione dei termini «delittuosi» ed il significato attribuito alla nozione di abitualità, come veri e propri presìdi della legittimità costituzionale della stessa «base legale» dell'art. 1 co.1 lett. b del d.lgs. n.159 del 2011 in tema di prevenzione : « allorché si versi - come nelle questioni ora all'esame - al di fuori della materia penale, non può del tutto escludersi che l'esigenza di predeterminazione delle condizioni in presenza delle quali può legittimamente limitarsi un diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto possa essere soddisfatta anche sulla base dell'interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di disposizioni legislative pure caratterizzate dall'uso di clausole generali, o comunque da formule connotate in origine da un certo grado di imprecisione. Essenziale - nell'ottica costituzionale così come in quella convenzionale - è, infatti, che tale interpretazione giurisprudenziale sia in grado di porre la persona potenzialmente destinataria delle misure limitative del diritto in condizioni di poter ragionevolmente prevedere l'applicazione della misura stessa [..] .. La locuzione «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività 11 delittuose» è oggi suscettibile, infatti, di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli "titoli" di reato, quanto di specifiche "categorie" di reato. Tale interpretazione della fattispecie permette di ritenere soddisfatta l'esigenza - sulla quale ha da ultimo giustamente insistito la Corte europea, ma sulla quale aveva già richiamato l'attenzione la sentenza n. 177 del 1980 di questa Corte - di individuazione dei «tipi di comportamento» («types of behaviour») assunti a presupposto della misura [..] ». 2.3 Dai contenuti della decisione n.24 del 2019 Corte Cost. deriva - pertanto - una particolare esigenza di uniformità dell'indirizzo giurisprudenziale maturato nella presente sede di legittimità e richiamato dalla Consulta, sui punti caratterizzanti l'operazione ermeneutica sin qui rievocati, posto che l'adozione di letture diverse delle disposizioni ancora vigenti, tese a riportare in vita modelli di classificazione basati su concetti non rispondenti alla tassatività descrittiva, finirebbe con il porsi in contrasto con il delicato assetto di conformità ai principi costituzionali e convenzionali proposto e realizzato in tale decisione. Va quindi ribadita l'affermazione (v. Sez. I n. 349 del 15.6.2017, dep.2018 ric. Bosco, rv 271996 e successive conformi) per cui, nella costruzione della fattispecie legale di pericolosità di cui all'art.1 co.1 lett. b del d.lgs. n.159 del 2011 il termine 'delittuoso' non è connotazione di disvalore generico della condotta pregressa, ma attributo che la qualifica, dunque il giudice della misura di prevenzione deve, preliminarmente, attribuire al soggetto proposto una pluralità di condotte passate (dato il riferimento alla abitualità) che - vuoi facendosi riferimento ad accertamenti realizzati in sede penale, vuoi attraverso una autonoma ricostruzione incidentale che non risulti contraddetta da esiti assolutori - siano rispondenti al tipo di una previsione di legge penalmente rilevante e consistente in un delitto produttivo di reddito . Ragionare diversamente ed elevare a presupposto applicativo della misura di prevenzione (modellata sulla previsione di cui all'art.1 comma 1 lett. b del d.lgs. n.159 del 2011) una condotta diversa - pur se illecita e pur se indicativa della adesione a modelli devianti - significa porsi al di fuori di quel «recinto della tassatività» che rappresenta la rinnovata «base legale» della misura di prevenzione in un sistema costituzionalmente e convenzionalmente orientato. 3. Ciò posto va anche ribadito che, sulla base dei consolidati orientamenti nomofilattici in punto di ricognizione della pericolosità tipica: 12 a) in sede di verifica della pericolosità sociale del soggetto proposto per l'applicazione della confisca di prevenzione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice della prevenzione deve individuare il momento iniziale della suddetta pericolosità, al fine di sostenerne la correlazione con l'acquisto dei beni (v. Sez. U Spinelli), sulla base non della constatazione di condotte genericamente indicative della propensione al delitto, ma dell'apprezzamento di condotte delittuose corrispondenti al tipo criminologico della norma che intende applicare, individuando il momento in cui le stesse abbiano raggiunto consistenza e abitualità tali da consentire, già all'epoca, l'applicazione della misura di prevenzione (tra le molte, Sez. I n. 43826 del 19.4.2018, rv 273976) ; b) il delitto che può essere ritenuto quale momento iniziale della condizione soggettiva di pericolosità per essere «corrispondente al tipo» deve avere dunque non già una astratta attitudine a produrre reddito illecito, ma deve averlo prodotto in concreto, in misura apprezzabile, al fine di poterne affermare quantomeno la «incidenza» sul mantenimento del tenore di vita del soggetto e del suo nucleo familiare (v. tra le molte Sez. I n. 27366 del 28.1.2021, rv 281620 secondo cui in tema di misure di prevenzione patrimoniale, con riferimento alla c.d. pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la necessità di correlazione temporale tra pericolosità sociale del proposto ed acquisto dei beni presuppone l'accertamento del compimento di attività delittuose capaci di produrre reddito e non già di condotte genericamente devianti o denotanti un semplice avvicinamento a contesti delinquenziali.). Ciò, a ben vedere, deriva dalla necessità di rispettare le basi concettuali non soltanto della nozione di tassatività ma della stessa clausola della 'correlazione temporale' tra condizione soggettiva di pericolosità tipica e acquisto sospetto dei beni, come condizione che legittima la definitiva incisione del diritto di proprietà (v. Sez. U Spinelli per cui la pericolosità costituisce la ragione giustificatrice dell'apprensione coattiva di beni acquistati in costanza della stessa o con il favore delle sue peculiari manifestazioni). 3.1 Ciò peraltro non significa, come si è pure precisato in più occasioni, che in sede di merito debba accertarsi in modo specifico la entità del profitto correlato ad ogni condotta delittuosa, sì da trasformare la confisca di prevenzione in una tipologìa di confisca latamente «pertinenziale» (con limitazione della ablazione al valore dei beni corrispondenti al profitto illecito ricavabile dalle condotte delittuose), posto che una volta stabilita anche la semplice «incidenza» (componente significativa 13 della redditività nel periodo considerato, secondo le indicazioni di Corte cost. n.24 del 2019) del reddito illecito sul mantenimento del tenore di vita, soccorre a fini di individuazione dei beni confiscabili il presupposto concorrente della «sproporzione» tra redditi leciti e valore degli investimenti realizzati nel periodo. La confisca di prevenzione non ha natura strettamente pertinenziale ed il parametro della sproporzione, unitamente alla constatazione delle reiterate attività illecite consente - sul piano logico - di ipotizzare che la formazione del patrimonio non giustificato abbia derivazione da attività illecite similari (anche ulteriori rispetto a quelle espressamente censite). Ciò perché la «sproporzione» di valori, come chiarito in più arresti di questa Corte di legittimità (v. da ultimo Sez. I n. 15617 del 2020, n.m.) e dalla stessa Corte costituzionale nella decisione n.24 del 2019, altro non è che una «semplificazione probatoria» consentita dal sistema, rispetto all'accertamento 'pieno' del nesso di derivazione tra attività illecita, censita in sede di ricognizione della pericolosità, e impiego delle risorse in tal modo prodotte : « [..] la circostanza che la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o all'attività economica, da mero indicatore dell'origine illecita dei beni (come era nella disciplina originaria del 1982), sia stato elevato, a partire dal 1993, a requisito alternativo e autonomo rispetto alla dimostrazione dell'origine illecita stessa, non modifica la ratio delle misure in parola: la verifica giudiziale della sproporzione, infatti, continua ad avere senso in quanto idonea a fondare una ragionevole presunzione relativa all'origine illecita del bene, allorché contestualmente risulti la pregressa attività criminosa di colui il quale abbia la disponibilità del bene e - in sede di valutazione dei presupposti della confisca - non riesca a giustificarne la legittima provenienza [..] », così, in motivazione, Corte cost. sent. n.24/2019 . Da ciò deriva che la confisca, lì dove sia rispettato il parametro della correlazione temporale tra momento acquisitivo e condizione tipica di pericolosità, ben può colpire beni di valore complessivo superiore a quello del profitto dei reati accertati, in presenza della sproporzione di valore tra reddito e investimenti (nel periodo in esame). 4. Ciò che occorre è dunque individuare il dies a quo della condizione soggettiva di pericolosità tipica in modo conforme ai - sin qui riepilogati - orientamenti nomofilattici, cosa che nel caso in esame non risulta avvenuta. 4.1 In particolare, tornando all'esame dei motivi di ricorso va rilevato che : 14 a) quanto a NI RE non vi è stato alcun esame in concreto della effettiva redditività (incidente sul mantenimento dello stile di vita) delle condotte poste in essere tra il 1977 e il 1978, cui segue - peraltro - un lunghissimo periodo silente (sino al 1992), il che obiettivamente porta a ritenere non giustificata (in diritto) la collocazione al 1977 del momento di insorgenza della condizione di pericolosità tipica;
b) quanto a CE NN non vi è, parimenti, esame della effettiva redditività delle condotte poste in essere nel 1979, cui segue un lunghissimo periodo silente (sino al 1993), con conclusione analoga a quella che precede;
c) quanto a NI IO non può essere correlata la insorgenza della pericolosità alla condotta del 2006 ed a quella del 2008, pacificamente improduttive di reddito, lì dove è possibile la valutazione autonoma della condotta tenuta nel 2010 (dato che la dichiarazione di prescrizione del reato non la preclude), sempre che il giudice del merito riesca a catalogare il fatto delittuoso come produttivo di reddito in concreto. Inoltre, in termini generali, è fondata la deduzione difensiva per cui i delitti tentati - per quanto detto sopra - non possono concorrere a costruire la cornice tipica della pericolosità (ai sensi dell'art.1 comma 1 lett. b). Per converso, nessun rilievo può essere attribuito all'avvenuto risarcimento del danno in favore della vittima, posto che una volta realizzato l'inquadramento tipico del soggetto le eventuali condotte riparatorie non hanno alcuna portata di ridimensionamento della dimensione delittuosa del fatto, unico aspetto rilevante ai fini della base constatativa del giudizio di sproporzione. 4.2 I vizi in diritto sin qui rilevati impongono - anche al fine di individuazione dei singoli beni confiscabili - la rielaborazione del giudizio di merito in punto di delimitazione dei rispettivi periodi di pericolosità, previo annullamento con rinvio della decisione impugnata. Vanno tuttavia esaminati altri punti della decisione, anche al fine di meglio delimitare l'oggetto del giudizio di rinvio, posto che altre doglianze risultano infondate. 4.2.1 Sono infondate, quanto al giudizio di sproporzione, le doglianze relative alla mancata inclusione - nella redditività lecita dei proposti - dei redditi derivanti da attività economiche non illegali ma sottratte alla imposizione fiscale. Ad essere decisiva, sul punto, è la mancata dimostrazione in modo affidabile dei ricavi, come si è correttamente argomentato in sede di merito. Va ribadito che le 15 allegazioni difensive pur relative ad attività economica, in ipotesi, lecita (che non si trasforma in illecita in relazione al reato di omessa dichiarazione fiscale) non si sono basate su dati affidabili e la parte che intenda contrastare la oggettiva valutazione di sproporzione è tenuta ad introdurre elementi di prova idonei a determinare un effettivo calcolo della presumible redditività (v. sul tema della necessaria dimostrazione adeguata della redditività sottratta alla dichiarazione fiscale Sez. I n. 15954/2022 n.m.). 4.2.2 Sono altresì infondate le deduzioni in diritto circa la 'applicazione retroattiva' della confisca disgiunta, in rapporto alla temporanea vigenza (all'epoca di talune acquisizioni patrimoniali) dell'art. 14 legge n.55 del 1990, normativa che non consentiva la confisca per la pericolosità semplice se non in rapporto a determinati titoli di reato. Trattandosi di tema in diritto non rileva il mancato esame del punto nella decisione impugnata e le argomentazioni possono essere operate direttamente da questa Corte di legittimità. Al di là dei principi di diritto già affermati dalla nota decisione Sez. U Spinelli, ove si è ribadito che la natura di misura di sicurezza della confisca consente l'applicazione dell'istituto (sempre con il rispetto della correlazione temporale) anche lì dove l'acquisizione patrimoniale sia avvenuta prima della vigenza della particolare disposizione regolatrice va richiamato il contenuto specifico di Sez. I n.13375 del 2018, US ed altri, dove in motivazione si è affrontato l'argomento nel modo che segue: [..] si tratta di modifica del quadro legislativo in chiave ampliativa della possibilità giuridica di procedere a confisca (novum normativo sfavorevole). Questo è infatti ciò che si è verificato con l'abrogazione dell'art. 14 della legge n.55 del 1990, apportata dal d.l. n.92 del 23.5.2008, con effetto di riespansione della disciplina ancor più risalente, come affermato, in chiave interpretativa da Sez. Un. Cagnazzo del 2010 ( secondo cui il rinvio enunciato dall'art. 19, comma primo, della L. n. 152 del 1975 non ha carattere materiale o recettizio, ma è di ordine formale nel senso che, in difetto di una espressa esclusione o limitazione, deve ritenersi esteso a tutte le norme successivamente interpolate nell'atto-fonte, in sostituzione, modificazione o integrazione di quelle originarie;
ne consegue che, accanto alle misure di prevenzione personali, pure quelle patrimoniali del sequestro e della confisca possono essere applicate nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi perché abitualmente dediti a traffici delittuosi, o perché vivono abitualmente - 16 anche solo in parte - con i proventi di attività delittuose, a prescindere dalla tipologia dei reati in riferimento). Dunque è sopravvenuta (nel 2008, con scelta confermata nel 2011, in sede di emanazione del d.lgs. n.159) una disposizione legislativa tesa ad ampliare l'area della confiscabilità derivante da «pericolosità generica», con avvenuta abrogazione della norma regolatrice vigente all'epoca dei fatti delittuosi commessi dai proposti. La possibilità di dare applicazione alla norma regolatrice sopravvenuta è strettamente correlata alla natura giuridica della confisca di prevenzione. E' evidente infatti, che in un procedimento apertosi dopo il 13 ottobre del 2011, mai potrebbe pervenirsi all'applicazione della confisca dei beni - per condotte antecedenti alla entrata in vigore della disposizione di legge peggiorativa (dunque per condotte antecedenti al maggio del 2008) - se ed in quanto la confisca fosse da ritenersi sanzione penale in senso proprio, in virtù del principio di irretroattività della norma penale. Tuttavia tale aspetto ha trovato adeguata composizione nell'arresto Sez. Un. ric. Spinelli, del 2015, nel cui ambito - pur con significative precisazioni che saranno riprese in seguito - si è riaffermata la natura giuridica di misura di sicurezza atipica di tale classe di confisca ( le modifiche introdotte nell'art. 2 bis della legge n. 575 del 1965, dalle leggi n. 125 del 2008 e n. 94 del 2009, non hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione, sicchè rimane tuttora valida l'assimilazione dell'istituto alle misure di sicurezza e, dunque, l'applicabilità, in caso di successioni di leggi nel tempo, della previsione di cui all'art. 200 cod. pen.), il che consente l'applicazione della legge vigente al momento della decisione, anche se - per taluni aspetti - peggiorativa del trattamento giuridico della persona destinataria, rispetto al momento in cui costui avrebbe, in ipotesi, tenuto la condotta «fonte» della ablazione patrimoniale. Non vi è dubbio, pertanto, circa il fatto che nell'attuale procedimento siano riesaminabili in rapporto alla legge vigente, le acquisizioni patrimoniali avvenute non soltanto in epoca antecedente rispetto all'anno 2008 (d.l. n.92 del 23.5.2008 che segna l'accrescimento dell'area della confiscabilità) ma anche, se del caso, in epoca antecedente rispetto all'anno 1982, momento che - con la legge n.646 - segna il momento della introduzione nel settore della prevenzione dello strumento della confisca. Tale è infatti il portato della ritenuta natura giuridica, che consente l'applicazione della disposizione lì dove i presupposti di fatto siano verificati nella loro materialità e consistenza probatoria, ma non pone limiti temporali di retroazione. E tale è, del resto, la risposta giurisprudenziale che venne offerta, sul tema, nei primi anni di vigenza della legge n.646 del 1982 (v. Sez. I n. 3833 del 17 24.11.1986, ric. Bontade, rv 174988) e come evidenziato in un significativo passaggio argomentativo da Corte Cost. - sent. n. 465 del 1993 - ove si afferma che la possibilità di trattare il procedimento di prevenzione patrimoniale in epoca successiva alla decisione in tema di misura personale (all'epoca con il limite della coincidenza temporale tra le due misure, oggi dissolto era ..storicamente occasionata dalla possibilità ed opportunità di effettuare, già in sede di prima applicazione della legge n. 646 del 1982, che ha introdotto gli strumenti di prevenzione patrimoniale in argomento, la confisca dei beni dei soggetti indiziati di appartenenza a organizzazioni di stampo mafioso ai quali prima dell'entrata in vigore di quella legge fosse già stata applicata la misura di prevenzione personale). Né può porsi una questione in tema di 'prevedibilità' delle conseguenze sfavorevoli della propria condotta - al momento dei fatti - proprio in virtù del fatto che l'adesione al paradigma della tassatività porta a ritenere da un lato possibile, come si è detto, la iscrizione del soggetto nella categoria tipica solo se ed in quanto autore di 'delitti produttivi di reddito', dall'altro prevedibile la conseguenza sfavorevole della confisca dei beni alimentati da una condizione di pericolosità che coincide (nel suo momento genetico) con la commissione di una azione (delittuosa, dunque penalmente rilevante) già coperta dalla ordinaria previsione di 'conseguenze sfavorevoli' correlate alla incriminazione del fatto. 5. Per quanto sinora detto, assorbite le ulteriori doglianze, la decisione va annullata con rinvio in accoglimento dei ricorsi proposti da NI RE, CE NN e NI IO. Va inoltre dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto da GA ED, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato nei confronti di NI IO, NI RE e CE NN, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Torino. 18 Il Consigliere estensore Dichiara inammissibile il ricorso di GA ED che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2023 Il Presidente